Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 46050/2021

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per tre rapine aggravate e per i correlati reati di lesioni, reati consumati nei pressi della discoteca Cocoricò di Riccione..

2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva:

2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina ai danni del Righetti.

Si deduceva che l'identificazione del ricorrente non era certa tenuto conto del fatto che la persona offesa non lo riconosceva con certezza nel corso dell'udienza dibattimentale dell'8 aprile 2015; non sarebbe inoltre stato considerato quanto dichiarato dai testi della difesa.

2.1.1. Si tratta di doglianza che insta per una rivalutazione delle prove e che è manifestamente infondata in quanto l'identificazione del ricorrente risulta con certezza dalla sua progressione dichiarativa.

Dalla puntuale motivazione della sentenza di primo grado emergeva infatti che il Righetti riconosceva informalmente il ricorrente in caserma nell'immediatezza dei fatti e che, in dibattimento confermava di avere effettuato il riconoscimento atipico: tali emergenze rassicurano in ordine alla identificazione tenuto conto che il ricorrente, all'udienza dibattimentale - nel corso della quale non veniva riconosciuto "di persona" - si presentava con un aspetto significativamente diverso da quello che aveva all'epoca dei fatti (pagg. 9 e 10 della sentenza del Tribunale, valutazioni confermate a pag. 9 della sentenza di appello).

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rapina ai danni di Riolfi: l'identificazione non sarebbe certa in quanto la persona offesa avrebbe indicato che l'aggressore indossava una maglietta che non corrispondeva a quella indossata dal ricorrente all'atto dell'arresto; sarebbe stata valutata come decisiva la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva assistito alla rapina, mentre non sarebbero state valutate le testimonianza dei testi della difesa.

2.2.1. Il motivo è inammissibile in quanto reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello in merito all'identificazione del ricorrente come uno degli autori della rapina contestata.

I giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, ritenevano credibile il riconoscimento del Chirico rilevando (a) che aveva chiarito che la maglietta indossata dal ricorrente non aveva un banda nera che partiva dal collo, ma solo dalla manica, (b) che era decisivo il fatto che il Chirico, che aveva seguito la persona offesa Riolfi per identificare gli aggressori, aveva visto il ricorrente unitamente a correo seduto su una panchina mentre fumava il tabacco appena rapinato all'amico, elemento questo ritenuto decisivo per assegnare credibilità al riconoscimento.

2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina ai danni del Berzaghi e del Piazza: l'identificazione sarebbe stata tardiva e, dunque, poco credibile, in quanto nell'immediatezza gli offesi non avevano riconosciuto il ricorrente in foto; il riconoscimento era invece avvenuto nel corso dell'udienza dibattimentale nonostante il Mihraje avesse capigliatura ed occhiali differenti rispetto a quelli che aveva al momento del fatto.

2.3.1. Anche la doglianza in questione è reiterativa e non si confronta con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello in relazione alle medesime censure.

La Corte territoriale assegnava credibilità al riconoscimento dibattimentale rilevando la assoluta attendibilità della dichiarazione ricognitiva resa in dibattimento nel contraddittorio idonea a prevalere sul mancato riconoscimento "per immagini", effettuato nel corso delle indagini (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata e pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado).

I giudici di primo grado confermavano la credibilità della dichiarazioni, ricognitiva effettuata nel corso del dibattimento, quando le persone offese avevano riconosciuto con certezza il ricorrente (pag. 16 della sentenza del Tribunale dove si attesta che il Piazza aveva riconosciuto il Mihraje a più riprese).

2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione: lo zainetto con i beni di provenienza furtiva sarebbe stato trovato in possesso del presunto complice e non del ricorrente. 2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla sentenza impugnata che aveva rilevato che il ricorrente unitamente al complice non si era allontanato dal luogo del delitto dopo la consumazione della rapina al fine di procurarsi un ricco bottino e che gli oggetti contenuti nello zaino rapinato al Righetti erano tutti di provenienza furtiva.

Tali circostanze rassicuravano circa la riferibilità dello zaino e del suo contenuto anche al ricorrente che aveva partecipato alla rapina ai danni del Righetti impossessandosi dello zaino poi utilizzato come contenitori dei beni ricettati (pag. 11 della sentenza impugnata)

2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio.

2.5.1. Il collegio ribadisce che La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754).

La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva.

Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello.

Nel caso in esame la pena veniva determinata sulla base del minimo edittale valorizzando la giovane età del ricorrente, elemento ritenuto prevalente rispetto alle modalità del fatto ed all'intensità del dolo (pag. 12 della sentenza impugnata)

2.6. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. 2.6.1.

La doglianza è manifestamente infondata tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito che inquadra l'apporto del ricorrente come decisivo e non marginale(pag. 12 della sentenza impugnata); tale ricostruzione non è incisa dagli argomenti proposti con il ricorso, che si risolvono nella allegazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità.

2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. tenuto conto del valore modesto degli oggetti sottratti e del fatto che gli stessi sono stati restituiti ai proprietari.

2.7.1. Si ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto.

Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva ostative al riconoscimento dell'attenuante le gravi violenze ed umiliazioni inflitte agli offesi (pag. 11 della sentenza impugnata).

2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il beneficio sanzionatorio avrebbe dovuto essere riconosciuto in ragione della incensuratezza e della giovane età del ricorrente.

2.8.1. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).

Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito denegava il beneficio sulla base della rilevata assenza di elementi positivi emergenti o allegati. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Il procedimento si celebra con contraddittorio scritto ai sensi dell'art. 23 comma 8 del D.L. n. 137 del 2020. udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ha depositato conclusioni scritte chiedendo l'inammissibilità del ricorso; il difensore avv. [OSCURATO:PERSONA] depositava conclusioni scritte con le quali insisteva per l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Bologna confermava la condanna del ricorrente per tre rapine aggravate e per i correlati reati di lesioni, reati consumati nei pressi della discoteca Cocoricò di Riccione.. 2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione il difensore che deduceva: 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina ai danni del Righetti. Si deduceva che l'identificazione del ricorrente non era certa tenuto conto del fatto che la persona offesa non lo riconosceva con certezza nel corso dell'udienza dibattimentale dell'8 aprile 2015; non sarebbe inoltre stato considerato quanto dichiarato dai testi della difesa. 2.1.1. Si tratta di doglianza che insta per una rivalutazione delle prove e che è manifestamente infondata in quanto l'identificazione del ricorrente risulta con certezza dalla sua progressione dichiarativa. Dalla puntuale motivazione della sentenza di primo grado emergeva infatti che il Righetti riconosceva informalmente il ricorrente in caserma nell'immediatezza dei fatti e che, in dibattimento confermava di avere effettuato il riconoscimento atipico: tali emergenze rassicurano in ordine alla identificazione tenuto conto che il ricorrente, all'udienza dibattimentale - nel corso della quale non veniva riconosciuto "di persona" - si presentava con un aspetto significativamente diverso da quello che aveva all'epoca dei fatti (pagg. 9 e 10 della sentenza del Tribunale, valutazioni confermate a pag. 9 della sentenza di appello). 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla rapina ai danni di Riolfi: l'identificazione non sarebbe certa in quanto la persona offesa avrebbe indicato che l'aggressore indossava una maglietta che non corrispondeva a quella indossata dal ricorrente all'atto dell'arresto; sarebbe stata valutata come decisiva la testimonianza del [OSCURATO:PERSONA] che non aveva assistito alla rapina, mentre non sarebbero state valutate le testimonianza dei testi della difesa. 2.2.1. Il motivo è inammissibile in quanto reitera le doglianze proposte con la prima impugnazione senza confrontarsi con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello in merito all'identificazione del ricorrente come uno degli autori della rapina contestata. I giudici di merito, con valutazione conforme nei due gradi di giudizio, ritenevano credibile il riconoscimento del Chirico rilevando (a) che aveva chiarito che la maglietta indossata dal ricorrente non aveva un banda nera che partiva dal collo, ma solo dalla manica, (b) che era decisivo il fatto che il Chirico, che aveva seguito la persona offesa Riolfi per identificare gli aggressori, aveva visto il ricorrente unitamente a correo seduto su una panchina mentre fumava il tabacco appena rapinato all'amico, elemento questo ritenuto decisivo per assegnare credibilità al riconoscimento. 2.3. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per la rapina ai danni del Berzaghi e del Piazza: l'identificazione sarebbe stata tardiva e, dunque, poco credibile, in quanto nell'immediatezza gli offesi non avevano riconosciuto il ricorrente in foto; il riconoscimento era invece avvenuto nel corso dell'udienza dibattimentale nonostante il Mihraje avesse capigliatura ed occhiali differenti rispetto a quelli che aveva al momento del fatto. 2.3.1. Anche la doglianza in questione è reiterativa e non si confronta con la puntuale motivazione offerta dalla Corte di appello in relazione alle medesime censure. La Corte territoriale assegnava credibilità al riconoscimento dibattimentale rilevando la assoluta attendibilità della dichiarazione ricognitiva resa in dibattimento nel contraddittorio idonea a prevalere sul mancato riconoscimento "per immagini", effettuato nel corso delle indagini (pagg. 9 e 10 della sentenza impugnata e pagg. 15 e 16 della sentenza di primo grado). I giudici di primo grado confermavano la credibilità della dichiarazioni, ricognitiva effettuata nel corso del dibattimento, quando le persone offese avevano riconosciuto con certezza il ricorrente (pag. 16 della sentenza del Tribunale dove si attesta che il Piazza aveva riconosciuto il Mihraje a più riprese). 2.4. Violazione di legge e vizi di motivazione in ordine alla conferma della responsabilità per il reato di ricettazione: lo zainetto con i beni di provenienza furtiva sarebbe stato trovato in possesso del presunto complice e non del ricorrente. 2.4.1.La doglianza è manifestamente infondata in quanto non si confronta con la persuasiva motivazione offerta dalla sentenza impugnata che aveva rilevato che il ricorrente unitamente al complice non si era allontanato dal luogo del delitto dopo la consumazione della rapina al fine di procurarsi un ricco bottino e che gli oggetti contenuti nello zaino rapinato al Righetti erano tutti di provenienza furtiva. Tali circostanze rassicuravano circa la riferibilità dello zaino e del suo contenuto anche al ricorrente che aveva partecipato alla rapina ai danni del Righetti impossessandosi dello zaino poi utilizzato come contenitori dei beni ricettati (pag. 11 della sentenza impugnata) 2.5. Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio. 2.5.1. Il collegio ribadisce che La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen.con espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento seguito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, Sentenza n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243 - 01; Sez. 5, Sentenza n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142, Sez. 2, n. 12749 del 19/03/2008 - dep. 26/03/2008, Gasparri e altri, Rv. 239754). La determinazione in concreto della pena costituisce, infatti, il risultato di una valutazione complessiva e non di un giudizio analitico sui vari elementi offerti dalla legge, sicché l'obbligo della motivazione da parte del giudice dell'impugnazione deve ritenersi compiutamente osservato, anche in relazione alle obiezioni mosse con i motivi d'appello, quando egli, accertata l'irrogazione della pena tra il minimo e il massimo edittale, affermi di ritenerla adeguata o non eccessiva. Ciò dimostra, infatti, che egli ha considerato sia pure intuitivamente e globalmente, tutti gli aspetti indicati nell'art. 133 cod. pen. ed anche quelli specificamente segnalati con i motivi d'appello. Nel caso in esame la pena veniva determinata sulla base del minimo edittale valorizzando la giovane età del ricorrente, elemento ritenuto prevalente rispetto alle modalità del fatto ed all'intensità del dolo (pag. 12 della sentenza impugnata) 2.6. Violazione di legge vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 114 cod. pen. 2.6.1. La doglianza è manifestamente infondata tenuto conto della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito che inquadra l'apporto del ricorrente come decisivo e non marginale(pag. 12 della sentenza impugnata); tale ricostruzione non è incisa dagli argomenti proposti con il ricorso, che si risolvono nella allegazione di una ricostruzione alternativa dei fatti non ammessa in sede di legittimità. 2.7. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'attenuante prevista dall'art. 62 n. 4) cod. pen. tenuto conto del valore modesto degli oggetti sottratti e del fatto che gli stessi sono stati restituiti ai proprietari. 2.7.1. Si ribadisce che ai fini della configurabilità dell'attenuante del danno di speciale tenuità con riferimento al delitto di rapina, non è infatti sufficiente che il bene mobile sottratto sia di modestissimo valore economico, ma occorre valutare anche gli effetti dannosi connessi alla lesione della persona contro la quale è stata esercitata la violenza o la minaccia, attesa la natura plurioffensiva del delitto "de quo", il quale lede non solo il patrimonio, ma anche la libertà e l'integrità fisica e morale della persona aggredita per la realizzazione del profitto. Ne consegue che, solo ove la valutazione complessiva del pregiudizio sia di speciale tenuità può farsi luogo all'applicazione dell'attenuante, sulla base di un apprezzamento riservato al giudice di merito e non censurabile in sede di legittimità, se immune da vizi logico-giuridici (Sez. 2, n. 50987 del 17/12/2015 - dep. 29/12/2015, Salamone, Rv. 265685; Sez. 2, n. 19308 del 20/01/2010 - dep. 20/05/2010, Uccello, Rv. 247363; Sez. 2, n. 41578 del 22/11/2006 - dep. 19/12/2006, Massimi e altro, Rv. 235386). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni ermeneutiche, la Corte di appello riteneva ostative al riconoscimento dell'attenuante le gravi violenze ed umiliazioni inflitte agli offesi (pag. 11 della sentenza impugnata). 2.8. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche: il beneficio sanzionatorio avrebbe dovuto essere riconosciuto in ragione della incensuratezza e della giovane età del ricorrente. 2.8.1. Si ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativi connotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo, dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (tra le altre: Sez. 3, Sentenza n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986). Nel caso in esame, in coerenza con tali indicazioni, la Corte di merito denegava il beneficio sulla base della rilevata assenza di elementi positivi emergenti o allegati. 3.Alla dichiarata inammissibilità del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che si determina equitativamente in C 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000.00 in favore della Cassa delle
Sentenza Cassazione n. 46050/2021 — Fons Iuris — Fons Iuris