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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 43052/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen..

Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in punto: 1) di configurabilità del reato, per difetto di contestualità tra l'attività di servizio dell'agente pubblico e la condotta violenta dell'imputato; 2) di diniego della scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa.

2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze fondate su una ricostruzione dei fatti non confortata da adeguate evidenze, e comunque già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni.

3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds.

Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 25 ottobre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 06/02/2024 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] impugna la sentenza in epigrafe indicata, che ne ha confermato la condanna per il delitto di cui all'art. 337, cod. pen.. Il ricorso lamenta violazione di legge e vizi di motivazione, in punto: 1) di configurabilità del reato, per difetto di contestualità tra l'attività di servizio dell'agente pubblico e la condotta violenta dell'imputato; 2) di diniego della scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa. 2. Il ricorso è inammissibile, risolvendosi nella riproposizione di doglianze fondate su una ricostruzione dei fatti non confortata da adeguate evidenze, e comunque già compiutamente esaminate e disattese dai giudici d'appello, senza un puntuale confronto critico con le relative argomentazioni. 3. All'inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si stima equa in tremila euro, non ravvisandosi assenza di colpa della ricorrente nella determinazione della causa d'inammissibilità (vds. Corte Cost., sent. n. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 25 ottobre
Sentenza Cassazione n. 43052/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris