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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 01143/2025

Testo disponibile della fonteAnonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 582/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] lumba (pec: [OSCURATO:EMAIL]) , elettiva- mentedomiciliato presso il suo studio in Roma, via Archimede n.143 ; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentatae difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, domici- liatain Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12 ; –controricorrente – Oggetto:operazioniogget- tivamenteinesistenti – in- daginibancarie avverso la sentenza n. 3148 / 2 / 20 19 della [OSCURATO:PERSONA] depositata il 22 . 5 .20 19 , non notificata . Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 21 novembre 2024dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: [OSCURATO:PERSONA] del Lazio accoglieva l’appello propostodall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della Com- missione Tributaria Provinciale di Roma n. 15673 / 38 /201 7 con la qualeera stat o accolt o i l ricors o avverso un avvis o di accertamento notificatoa [OSCURATO:PERSONA] per II.DD. e IVA relativamente all’ ann o diimposta 201 0 . Insentenza si legge che a carico del Dr. [OSCURATO:PERSONA], esercente attività di medico generico convenzionato con il S.S.N., venivano svolte indagin i circa l’uso di fatture emesse per operazioni inesi- stenti, funzionali alla creazione di fittizi crediti IVA da utilizzare in compensazione. Emergeva che nei confronti de l contribuente nel corsodel triennio 2008 - 2010 erano stati effettuati diversi bonifici per euro 155.000,00 da parte della cooperativa [OSCURATO:PERSONA] coop con causale“rate acquisto terreni” o similari . Ulteriori bonifici, per com- plessivi euro 420.000,00 venivano effettuati d a lla cooperativa "RomaQuality [OSCURATO:PERSONA]". D a un controllo all’Anagrafe tributaria nonrisultava che le due c ooperative , il cui oggetto sociale era costi- tuitodalla prestazione di servizi di pulizia e logistica, avessero regi- strato contratti preliminari o definitivi per acquisto di immobili nel triennioconsiderato. L’Amministrazione finanziaria disponeva inda- ginifinanziarie su conti bancari intestati a l contribuente , ex art t . 32, d.P.R.n. 600/73 , e 51 , d.P.R. 633/72 , e, all’esito, lo invitava al pre- ventivocontraddittorio, ma egli non si presentava né forniva giusti- ficazionedelle anomale movimentazioni bancarie contestate. Veni- vano così emessi tre avvisi di accertamento, uno per ciascuna an- nualità. Ilgiudice di prime cure accoglieva nel merito le doglianze della parte ricorrentee annullava l’atto di accertamento per il 2010, ravvisando, inbase alla documentazione prodotta dalla parte in giudizio, giusti- ficatetutte le movimentazioni bancarie contestate dall'Ufficio. Ilgiudice d’appello riformava la sentenza di primo grado, ritenendo che,al contrario, il contribuente non avesse offerto la prova specifica riguardante analiticamente i singoli movimenti bancari richiesta in casodi accertamenti bancari come quelli occorsi nella specie. Avversotale sentenza ha proposto ricorso per Cassazione il contri- buente,affidato a sei motiv i e che illustra con memoria , cui replica l’Agenziadelle Entrate con controricorso . Consideratoche: 1.Con il primo motivo di ricorso, a i sensi dell’art. 360, comma 1, n n . 3) e 4 ), cod. proc. civ., viene prospettata la nullità della sentenza perl’omessa pronuncia sull’eccezione di decadenza e inutilizzabilità delladocumentazione prodotta dal contribuente in giudizio , in viola- zionedegli artt.112 cod. proc. civ. e 32 nn.1 e 2 d.lgs. n.546/1992. 2.Nel secondo motivo, in relazione a ll’art. 360, comma 1, n. 3) , cod. proc. civ., si deduce la violazione e falsa applicazione de ll’ art.32 , commi4 e 5, d.lgs. n.546/1992 . S i reitera così la prospettazione, già avanzatanei precedenti gradi di merito, secondo la quale l’Ammini- strazioneavrebbe errato a non tener conto che il contribuente aveva ripetutamentecontattato l’Agenzia per far presente di non essere in gradodi reperire la documentazione necessaria per l’esibizione nel procedimento amministrativo, a causa del ristretto lasso di tempo disponibileper un trasloco intrapreso dalla parte.3.Con il terzo motivo di ricorso, in rapporto a ll’art. 360, comma 1, nn.3) e 5 ), cod. proc. civ., viene lamentata l’illogicità, manifesta e irriducibile contraddittorietà della decisione, in violazione dell’art.132, comma 2, n.4, cod. proc. civ. e dell’art.118 disp. att. cod.proc. civ., dal momento che l’eccezione dell’inutilizzabilità della documentazione prodotta in giudizio dal contribuente sarebbe co- munquepretestuosa, in quanto i documenti prodotti solo in allegato al ricorso coincid o no con quelli r invenuti nel corso dell’istruttoria svoltadall’Amministrazione. 4.I motiv i, connessi, sono inammissibil i . Tutti e tre i motiv i in disamina non co lgono la ratio decidendi espressa dal giudice sulla questione , dal momento che la CTR ha implicitamenteritenuto utilizzabile la documentazione prodotta dal contribuentenel giudizio e non esibita in sede amministrativa , aven- dolavalutata e ritenuta non adeguata alla giustificazione delle mo- vimentazionibancarie contestate. 5.Con il quarto motivo il ricorrente, in relazione a ll’art. 360, comma 1,nn. 3) e 4) , cod. proc. civ., deduce la nullità della sentenza per omessapronuncia sull’eccezione di giudicato interno e di giudicato esterno sollevati dal contribuente, in violazione degli artt.112, 324 cod.proc. civ. e 2909 cod. civ.. Il ricorrente lamenta il fatto che la decisionesi sia basata su una lettura errata dei motivi di appello che l’avrebbecondotta alla erronea integrale conferma dell’avviso di ac- certamento attraverso un nuovo e completo riesame dell a pretesa erariale. Ciò sarebbe stato precluso dal giudicato interno in ordine adalcuni punti della motivazione della senten za di primo grado, non oggetto d i appello dell’Agenzia , la cui conseguenza doveva essere quantomenola riduzione del maggior reddito imponibile nella misura dellemovimentazioni giustificate e non più contestate .Inoltre, il giudice non avrebbe tenuto conto del giudicato esterno discendentedalla sentenza n. 3971/09/16 resa della C.T.R. relativa- mentea diverso anno d’imposta nell’arco del triennio oggetto di ac- certamento, ma i cui effetti avrebbero dovuto essere estesi anche allapresente controversia, essendo a dire del ricorrente , identiche le questioniaffrontate. 6.Il motivo è inammissibile. 6.1.Da un lato, con riferimento al prospettato giudicato interno, il ricorsonon riproduce l’atto di appello dell’Agenzia al fine di consen- tire la verifica della decisivi t à della censura, alla luce dell’accerta- mento contenuto alla terza pagina della sentenza della intervenuta proposizione di appello anche nel merito circa la fondatezza delle ripreseoggetto di accertamento. 6.2.Quanto poi al giudicato esterno, la doglianza è contraddittoria, facendoriferimento ad una sentenza di appello resa inter partes nella quale il periodo di imposta oggetto dell’avviso non può essere il 2009,in quanto tale annualità è oggetto di separato ricorso per Cas- sazione. Inoltre, sulla base di quanto esposto nel ricorso anche a livello di allegazione, comunque mancano le condizioni di fatto per ritenere operantel’effetto ex art.2909 cod. civ. con riferimento alle imposte periodicheoggetto di ripresa, posto che gli accertamenti bancari e le operazionicontestate come inesistenti possono condurre a risultati divergenti a seconda dell’anno oggetto di imposta, trattandosi di operazioni economiche che , astrattamente , possono sussistere per un’annualitàe non per un’altra, così come i singoli movimenti ban- caricontestati possono trovare giustificazione caso per caso . 7.Il quinto motivo di ricorso, in rapporto all’art. 360, comma 1, nn. 3)e 5 ), cod. proc. civ., deduce l’o messa esposizione delle ragioni di dirittoe l’ omesso esame di un fatto decisivo da parte della sentenza, nonché la violazione e falsa applicazione degli ar t t. 32 , co mma 1, n.2,d.P.R. 600/73, 132 cod. proc. civ. e 2697 cod. civ. « sul perché non si poteva ritenere effettivo il compromesso de quo che aveva datocausa ai noti bonifici » (cfr. p.32 ricorso) . 8. Il motivo è inammissibile perché non coglie la ratio decidendi espressa dal giudice. I l ricorrente si duole del fatto che la CTR avrebbenegato l’effettività della stipula del contratto preliminare e lacomproprietà del terreno ai fini della ripresa ad imposizione , men- trela sentenza ha escluso l’esistenza non del contratto bensì dell’in- teraoperazione, evidenziando che non solo la compravendita non si è realizzata attraverso la stipula del contratto definitivo , ma anche che le movimentazioni nei conti c orrenti non forniscono riscontri circal’effettività dell’operazione economica suddetta . 9. Il sesto motivo rubricato “spese di lite” , solo un abbozzo senza neppure indicazione del pertinente paradigma dell’art.360, primo comma,cod. proc. civ. , è inammissibile sia per la tecnica di formu- lazionesia perché diretto manifestamente ad ottenere una sostitu- zionedella decisione di merito, non ottenibile nei termini richiesti in sededi legittimità. Ilgiudizio di cassazione (cfr. Cass. 28 novembre 2014 n. 25332 ) è ungiudizio a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di meritodevono trovare collocazione entro un elenco tassativo di mo- tivi,in quanto la Corte di cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità delladecisione che non consente di riesaminare e di valutare auto- nomamenteil merito di un capo della decisione. 9.1. Inoltre, in tema di spese processuali, la facoltà di disporne la compensazione tra le parti rientra nel potere discrezionale del giu- dicedi merito, il quale non è tenuto a dare ragione con una espressa motivazionedel mancato uso di tale sua facoltà, con la conseguenza che la pronuncia di condanna alle spese, anche se adottata senza prenderein esame l'eventualità di una compensazione, non può es- serecensurata in cassazione, neppure sotto il profilo della mancanza dimotivazione (Cass., Sez. U, Sentenza n. 14989 del 15/07/2005; conf., Cass., Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 11329 del 26/04/2019, Rv. 653610,nonché Cass. n. 3122 del 2020, non massimata) . 10.Il ricorso è conclusivamente rigettato. Le spese di lite sono re- golatecome da dispositivo e seguono la soccombenza. P.Q.M. LaCorte: rigettail ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese dilite, liquidate in euro 5. 9 00,00 per compensi, oltre a spese preno- tatea debito. Sidà
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