CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 24 aprile 2026
Cassazione n. 19111/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
chera [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 24/04/19762. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 27/02/19433. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 21/07/19734. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 16/05/19575. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 30/04/2025 della Corte di appello di Napolivisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale GiulioMonferini, che ha concluso chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso delProcuratore generale distrettuale;uditi i difensori, avv. [OSCURATO:PERSONA] per [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA]Castaldo per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], che hanno conclusochiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso del Procuratore generale.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli, in riforma dellasentenza di condanna di primo grado, ha assolto, con la formula "perché il fattonon sussiste", [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ePasquale [OSCURATO:PERSONA] dai reati di bancarotta patrimoniale loro rispettivamenteascritti in relazione al fallimento della società Gestin sud di [OSCURATO:PERSONA] C.sas, dichiarato il 4 febbraio 2009.2. Ricorre il Procuratore generale presso la Corte di appello di Napoli,proponendo due motivi con i quali denuncia vizio di motivazione in ordine allavalutazione del materiale probatorio.3. Si è proceduto a discussione orale su richiesta dei difensori.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso del Pubblico ministero è inammissibile per sopravvenuta carenzadi interesse.2. I reati si sono prescritti il 4 febbraio 2023 per [OSCURATO:PERSONA], il 15ottobre 2022 per [OSCURATO:PERSONA] e il 5 agosto 2022 nei confronti degli altriricorrenti.La diversità del termine prescrizionale dipende dal fatto che il processo diprimo grado ha conosciuto ─ nel corso della sua notevole durata (instaurato condecreto che dispone il giudizio del 17 giugno 2014 e conclusosi con sentenza del21 dicembre 2021) ─ separazioni e riunioni, sicché alcune cause di sospensionehanno riguardato soltanto la posizione dell’uno o dell’altro imputato.I termini vengono così computati sulla scorta dei seguenti calcoli.Il termine massimo di prescrizione dei reati di bancarotta fraudolentapatrimoniale decorre dal 4 febbraio 2009 ed è pari a dodici anni e sei mesi, cosìda pervenire al 4 agosto 2021; sul punto occorre chiarire che non è statacontestata e soprattutto non è stata riconosciuta la circostanza aggravante del“danno patrimoniale di rilevante gravità”: il capo di imputazione non menziona art.219, comma primo, legge fall. e, nella descrizione del fatto, si limita a menzionare“grave pregiudizio per i creditori”; in ogni caso la motivazione della decisione dicondanna di primo grado dimostra che il Tribunale non ha neppure preso in esamela possibilità di ritenere contestata in fatto la circostanza aggravante in parola,che, all’evidenza, non è stata riconosciuta.Alla data del 4 agosto 2021 vanno aggiunti i periodi di sospensione che varianoin rapporto alle diverse posizioni processuali, separate e riunite nel corso delprocesso.Dai verbali di udienza reperibili all’interno dell’incarto processuale, risultano366 giorni di sospensione comuni a tutti gli imputati: 141 giorni per rinvio dal 26giugno 2018 al 13 novembre 2018 per astensione; 113 giorni per rinvio dal 1ottobre 2019 al 21 gennaio 2020 su richiesta dei difensori; 112 giorni complessiviper rinvio dal 21 gennaio 2020 al 5 maggio 2020 su richiesta dei difensori e per ilsuccessivo rinvio dell’udienza del 5 maggio 2020 ricadente nel c.d. primo periodoemergenziale per Covid.Su quest’ultimo punto va precisato che il rinvio dell’udienza del 5 maggio 2020determina una sospensione "fissa" di 64 giorni (cfr. Sez. U, n. 5292 del26/11/2020, dep. 2021, Sanna, Rv. 280432 - 03).Il rinvio dal 21 gennaio 2020 comporta, di regola, una sospensione dellaprescrizione per l'intero periodo, ma, nella specie, non oltre l'8 marzo 2020 (quindiper 48 giorni) altrimenti il concorso delle cause di sospensione determinerebbeuna illegittima duplicazione dei giorni di sospensione.[OSCURATO:PERSONA] va aggiunto, ai 366 giorni, un ulteriore periodo di 71 giorni(così per complessivi 437 giorni di sospensione) in ragione del rinvio dal 10novembre 2015 al 19 gennaio 2016 per astensione, rinvio disposto nelprocedimento a carico dello stesso, a seguito di temporanea separazione.[OSCURATO:PERSONA] va aggiunto, ai 366 giorni, un ulteriore periodo di 183giorni (così per complessivi 549 giorni) per rinvio dal 10 maggio 2019 al 8novembre 2019 per astensione, rinvio disposto nel procedimento a carico dellostesso, a seguito di temporanea separazione.3. Secondo il consolidato insegnamento della giurisprudenza di legittimità èinammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso per cassazione del pubblicoministero nel caso in cui sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione delreato (cfr. tra le ultime Sez. 3, n. 38955 del 30/09/202, Mammola, Rv. 289010 -01). P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso del Procuratore generale.Così deciso il 24/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteElisabetta [OSCURATO:PERSONA]