CassazionesentenzaSezione LDecisione del 11 maggio 2022
Cassazione n. 28207/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 33485-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliata in ROMA PIAllA CAVOUR presso [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA] & 2022 ROBERTO; 1674 - intimata - avverso la sentenza n. 81/2019 della CORTE D'APPELLO di TRIESTE, depositata il 19/06/2019 R.G.N. 50/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che 1. la Corte d'appello di Trieste, pronunziando sull'appello principale di [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto e sull'appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA], in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha precisato che la retribuzione globale di fatto da prendere a riferimento ai fini dell'indennità di cui all'art. 8 legge n. 604/1966 non era comprensiva degli acconti, dei premi e degli anticipi non autorizzati percepiti dalla lavoratrice dal dicembre 2014 a gennaio 2016, accertato che la società poteva opporre in compensazione alla Perencin la somma di C 7.853, 46 ad ogni credito vantato dalla lavoratrice e condannato [OSCURATO:SOCIETA]. di [OSCURATO:PERSONA] e Roberto corrispondere a [OSCURATO:PERSONA] la somma di C 705, 91 a titolo di ferie non godute, oltre accessori; 2. per la cassazione della decisione ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA] sulla base di tre motivi, illustrati con memoria; la parte intimata non ha svolto attività difensiva; Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso parte ricorrente deduce errata o falsa applicazione dell'art. 8 legge n. 604/1966 censurando la sentenza impugnata per avere statuito che la retribuzione globale di fatto da prendere in considerazione ai fini dell'indennità ex art. 8 legge n. 604/1966 cit. non comprendeva gli acconti, i premi e gli anticipi non autorizzati percepiti dalla lavoratrice nel periodo da dicembre 2014 a gennaio 2016; evidenzia in particolare che gli anticipi percepiti, seppure non autorizzati dal datore di lavoro, erano comunque dovuti quale componente della retribuzione e che degli stessi si era tenuto conto, in ogni caso, nel saldo finale della retribuzione mensile; quanto ai premi, poiché gli stessi erano i presenti mensilmente da oltre un decennio nelle buste paga della ricorrente come in quelle di tutti gli altri lavoratori, degli stessi doveva tenersi conto al fine della determinazione della retribuzione globale di fatto; 2. con il secondo motivo deduce errata valutazione del documento prodotto dalla società datrice di lavoro quale documento A) allegato alla memoria riassuntiva in data 5 gennaio 2018, per errata e/o falsa applicazione dell'art. 405 cod. proc. pen.; censura la sentenza impugnata per avere ritenuto che il decreto di citazione a giudizio nel processo penale per fatti connessi con quelli alla base del licenziamento, potesse costituire prova del credito vantato dalla società nei confronti della dipendente; 3. con il terzo motivo di ricorso denunzia errata valutazione del documento prodotto dalla lavoratrice quale doc. 23 allegato alla costituzione in appello del 23.05.2018 per errata e/o falsa applicazione dell'art. 405 cod. proc. pen.; tale documento era costituito da copia del decreto di citazione diretta a giudizio emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Gorizia a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto previsto e unito dagli artt. 646 e 61 n. 11 cod. pen. in relazione alla denunziata appropriazione indebita di somme di spettanza della dipendente; 4. il primo motivo di ricorso è inammissibile; 4.1. la sentenza impugnata ha affermato che la retribuzione parametro ai fini dell'indennità di cui all'art. 8 legge n. 604/1966 spettante alla lavoratrice in conseguenza dell'acclarata illegittimità del recesso datoriale, doveva essere individuata in quella " base" non comprensiva di premi acconti ed anticipi pagati alla Perencin nel periodo dicembre 2014/gennaio 2016 e precisato che la retribuzione di fatto va computata "in base alla vera e legittima retribuzione" e non tenendo pure conto di premi, acconti ed altre somme illecitamente percette; 4.2. la decisione non si pone in contrasto con l'art. 8 legge n. 604/1966 cit. che impone di parametrare l'importo dell'indennità risarcitoria alla retribuzione globale di fatto, vale a dire a tutte le componenti della retribuzione normalmente percepite dal lavoratore; la Corte di merito si è limitata, infatti, ad escludere voci che ha accertato non essere comunque dovute alla Perencin e frutto di illecita percezione da parte della stessa; tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente che assume, in termini peraltro assertivi, spettarle le somme in questione, senza veicolare tale deduzione mediante la denunzia di omesso esame di un fatto controverso e decisivo, come prescritto ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. , nel testo attualmente vigente ( Cass. Sez. Un.n. 8053/2014), onde incrinare l'accertamento fattuale alla base del decisum; parimenti deve ritenersi in relazione ai premi che si asseriscono continuativamente percepiti in quanto l'accertamento del carattere illecito della relativa percezione da parte della Corte di merito non è incrinato dal riferimento ad alcune circostanza di fatto, le deduzioni nel merito stante l'accertamento della Corte di merito in ordine al carattere illecito della relativa percezione; tale accertamento non è validamente censurato dalla odierna ricorrente che si limita a contrastarlo,mediante la contrapposizione di una serie di circostanze fattuali, delle quali non chiarisce le modalità della relativa acquisizione al giudizio di merito provvedendo, come prescritto dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. alla trascrizione dell'atto o del documento dal quale la circostanza risulta, come necessario al fine della delibazione di decisività della stessa (Cass. n. 4980/2014);5. il secondo motivo di ricorso è inammissibile in entrambi i profili articolati; la deduzione di errata valutazione del documento rappresentato dal decreto di citazione a giudizio è inammissibili( in quanto parte ricorrente non ha indicato la sede di produzione di tale documento nell'ambito del giudizio di merito né provveduto alla relativa trascrizione o esposizione per riassunto, come necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa o erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha, ai sensi dell' art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ., il duplice onere, imposto a pena di inammissibilità del ricorso, di indicare esattamente nell'atto introduttivo in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di evidenziarne il contenuto, trascrivendolo o riassumendolo nei suoi esatti termini, al fine di consentire al giudice di legittimità di valutare la fondatezza del motivo, senza dover procedere all'esame dei fascicoli d'ufficio o di parte (Cass. n. 29093/2018, Cass. n. 195/2016, Cass. n. 16900/2015, Cass. n. 26174/ 2014, Cass. n. 22607/2014, Cass. Sez. Un. n. 7161/2010); deve ulteriormente evidenziarsi che l'accertamento dell'importo del credito restitutorio della società è fondato dal giudice di appello sul complesso degli atti di causa ( v. sentenza, pag. 11, ultimo rigo) e quindi non sul solo decreto di citazione a giudizio, al quale il giudice di appello mostra di fare riferimento, non quale fonte di prova, ma al solo scopo di concreta identificazione dei bonifici illegittimi; alla luce delle concrete argomentazioni che sorreggono la decisione di accertamento del credito restitutorio della società si rivela inconferente la deduzione di violazione dell'art. 405 cod. proc. pen. in quanto il giudice di appello non ha mostrato di conferire al decreto di citazione diretta a giudizio della Perencin alcun significato di accertamento dei fatti oggetto di imputazione in contrasto con la funzione che tale atto è destinato a svolgere nell'ambito del processo penale; 6. il terzo motivo di ricorso è anch'esso inammissibile, valendo le considerazioni già espresse nell'esame del motivo precedente in punto di mancato assolvimento da parte della ricorrente dell'onere prescritto a pena di inammissibilità dall'art. 366, comma 1, n. 6 cod. proc. civ. , di indicazione della sede di produzione del documento e di necessità della relativa trascrizione; al di là di tale dirimente rilievo deve osservarsi che la questione del procedimento penale a carico di [OSCURATO:PERSONA] non risulta effettivamente trattata iy gentenza, ma, a fronte di ciò, onde impedire una valutazione di novità della questione, era onere della ricorrente quello di allegare l'avvenuta deduzione di essa innanzi al giudice di merito ed inoltre, in ossequio al principio di specificità del ricorso per cassazione, quello di indicare in quale specifico atto del giudizio precedente lo avesse fatto, onde dar modo alla Suprema Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione prima di esaminare il merito (Cass. n. 20694/2018, Cass. n. 15430/2018, Cass. n. 23675/2013), come viceversa non è avvenuto; 7. non si fa luogo alle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva; sussistono i presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del comma i bis dell' art.13 d. P.R. n. 115/2002; P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso.. Ai sensi dell'art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per i