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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12358/2024

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o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n.

R.G. 8642 /20 2 2 proposto d a [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale congiunta al ricorso ex art. 83 c. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] 34/B ROMA (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; Oggetto: monitoraggio fiscale – motivazione apparentedellasentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata – avverso l a sentenza della Commissio ne Tributaria Regionale della Toscanan. 1251/02/2021 depositata il 2/11/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni n.

T8FCO0100347 e n.

T8FCO0100346 notificati il 20 luglio 2017 con i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto contestava la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (art.4 DL 28.6.1990 n. 167 conv. in L. 4.8.1990 n. 227) per avere effettuatoinvestimenti all’estero per la somma complessiva di €. 320.000,00 ed avere omesso la relativa indicazione nella dichiarazionedei redditi non compilando il quadro “RW”; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR toscana ha rigettato l’appello ritenendo provato l’investimento all’estero delle somme contestate; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto articolato in due motivi diimpugnazione; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di prendere in esame la sentenza penale 1 8 settembre 2015 n. 2321 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato, prodottadal ricorrente in I° grado sub d oc. 5 (inserita nel fascicolo diparte di I° grado di DINI) che ha accertato e dichiarato che “i Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 certificati di deposito che venivano consegnati ai clienti” riportavano l’intestazione della RothsInvest International, denominazione di fantasia perché non riferita ad alcuna società effettivamentee giuridicamente esistente” e che erano firmati da un soggetto (tale A. Studer) che era rimasto “sconosciuto e non identificato”(v. pag.10 d oc.5); - il motivo è privo di fondamento; - in realtà la sentenza impugnata mostra di aver preso in esame il fatto che si assume pretermesso quando scrive “ Nessuno di tali casidi esenzione è rivendicato dal contribuente che, lamentandosi sempre dell'asserito "copia - incolla" operato dai giudici di primo grado,non coglie come le "sfortunate" vicende dei capitali investiti all'estero dal contribuente, verificate dal giudice penale, effettivamente costituiscono prova del mancato assolvimento dell'oneredichiarativo accertato dall'Ufficio: alcun certificato, sia purefalso, sarebbe stato emesso dalla società finanziaria estera, sia pure giuridicamente inesistente; se non a fronte di un investimento, al cui correlato obbligo dichiarativo il contribuente nonha ottemperato”; - il motivo, inoltre, non è in concreto volto a sindacare l’omesso esame di un fatto storico - naturalistico, bensì l’omesso esame delle circostanze oggetto del giudizio penale, da rivalutarsi, ritenute dal ricorrente decisive.

Deve, pertanto, ribadirsi il principiosecondo cui «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormaiconsolidata (Cass., Sez.

Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez.

Un., 31 dicembre 2018,n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 discussionetra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez.

U., 27 dicembre2019, n. 344 76); - il secondo motivo dedotto denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata; la motivazione addotta dal giudice di secondogrado per giustificare il rigetto del terzo motivo d’appello nell’equiparare le società finanziarie di fatto a quelle tout court inesistenti e di pura fantasia, sarebbe – secondo il ricorrente - all’evidenza una pseudo - motivazione che invero ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto ma altresì allorch é la motivazione sia a tal punto carente da non consentire di individuarela ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativoassolutamente inaccettabile sul piano dialettico sì da risolversi in una non - motivazione, come appunto nel caso di specie; - il motivo è, all'evidenza, infondato; - per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d .

L gs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossiadi chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata .

La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez.

U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta,la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez.

U n ., n. 22232 del 3/11/2016).

Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazioneè solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.Un., n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6 - 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf.

Cass. n. 13977 del 23/05/2019; C ass. n. 29124/2021); - invero, nel presente giudizio la sentenza gravata chiarisce adeguatamentel'iter logico giuridico che l'ha condotta decisione e la sua motivazione si pone quindi al di sopra del c.d.

“minimo costituzionale”; - per le sopra esposte considerazioni il ricorso è quindi rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto la parte intimata nonsi è costituita; p.q.m. rigettail ricorso .

Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. R.G. 8642 /20 2 2 proposto d a [OSCURATO:PERSONA] rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale congiunta al ricorso ex art. 83 c. 3 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso lo Studio del secondo in [OSCURATO:PERSONA] 34/B ROMA (PEC: [OSCURATO:EMAIL]); –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore , rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’[OSCURATO:PERSONA] (PEC: [OSCURATO:EMAIL] ; Oggetto: monitoraggio fiscale – motivazione apparentedellasentenza Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 2 - intimata – avverso l a sentenza della Commissio ne Tributaria Regionale della Toscanan. 1251/02/2021 depositata il 2/11/2021 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipatadel 1 6 / 0 2 /202 4 dal [OSCURATO:PERSONA] ; Rilevatoche: - [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli atti di contestazione e irrogazione di sanzioni n. T8FCO0100347 e n. T8FCO0100346 notificati il 20 luglio 2017 con i quali la [OSCURATO:PERSONA] di Grosseto contestava la violazione della normativa sul monitoraggio fiscale (art.4 DL 28.6.1990 n. 167 conv. in L. 4.8.1990 n. 227) per avere effettuatoinvestimenti all’estero per la somma complessiva di €. 320.000,00 ed avere omesso la relativa indicazione nella dichiarazionedei redditi non compilando il quadro “RW”; - la CTP rigettava il ricorso; - appellava il contribuente; - con la pronuncia gravata la CTR toscana ha rigettato l’appello ritenendo provato l’investimento all’estero delle somme contestate; - ricorre a questa [OSCURATO:PERSONA] con atto articolato in due motivi diimpugnazione; - l'Agenzia delle entrate è rimasta intimata; Consideratoche: - il primo motivo di ricorso si duole dell’omesso esame circa un fatto storico decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione trale parti ex art. 360 c. 1 n. 5 c.p.c. per avere la CTR mancato di prendere in esame la sentenza penale 1 8 settembre 2015 n. 2321 della Corte d’Appello di Firenze, passata in giudicato, prodottadal ricorrente in I° grado sub d oc. 5 (inserita nel fascicolo diparte di I° grado di DINI) che ha accertato e dichiarato che “i Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 3 certificati di deposito che venivano consegnati ai clienti” riportavano l’intestazione della RothsInvest International, denominazione di fantasia perché non riferita ad alcuna società effettivamentee giuridicamente esistente” e che erano firmati da un soggetto (tale A. Studer) che era rimasto “sconosciuto e non identificato”(v. pag.10 d oc.5); - il motivo è privo di fondamento; - in realtà la sentenza impugnata mostra di aver preso in esame il fatto che si assume pretermesso quando scrive “ Nessuno di tali casidi esenzione è rivendicato dal contribuente che, lamentandosi sempre dell'asserito "copia - incolla" operato dai giudici di primo grado,non coglie come le "sfortunate" vicende dei capitali investiti all'estero dal contribuente, verificate dal giudice penale, effettivamente costituiscono prova del mancato assolvimento dell'oneredichiarativo accertato dall'Ufficio: alcun certificato, sia purefalso, sarebbe stato emesso dalla società finanziaria estera, sia pure giuridicamente inesistente; se non a fronte di un investimento, al cui correlato obbligo dichiarativo il contribuente nonha ottemperato”; - il motivo, inoltre, non è in concreto volto a sindacare l’omesso esame di un fatto storico - naturalistico, bensì l’omesso esame delle circostanze oggetto del giudizio penale, da rivalutarsi, ritenute dal ricorrente decisive. Deve, pertanto, ribadirsi il principiosecondo cui «la giurisprudenza di questa Corte è infatti ormaiconsolidata (Cass., Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053; Cass., Sez.Un., 18 aprile 2018, n. 9558; Cass., Sez. Un., 31 dicembre 2018,n. 33679) nell'affermare che il novellato testo dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ. ha introdotto nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 4 discussionetra le parti, oltre ad avere carattere decisivo; l'omesso esamedi elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esamedi un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle provenon legali da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante ai sensi della predetta norma» (Cass., Sez. U., 27 dicembre2019, n. 344 76); - il secondo motivo dedotto denuncia la motivazione apparente della sentenza impugnata; la motivazione addotta dal giudice di secondogrado per giustificare il rigetto del terzo motivo d’appello nell’equiparare le società finanziarie di fatto a quelle tout court inesistenti e di pura fantasia, sarebbe – secondo il ricorrente - all’evidenza una pseudo - motivazione che invero ricorre non solo quando la motivazione manchi del tutto ma altresì allorch é la motivazione sia a tal punto carente da non consentire di individuarela ratio della decisione adottata o da denotare un iter argomentativoassolutamente inaccettabile sul piano dialettico sì da risolversi in una non - motivazione, come appunto nel caso di specie; - il motivo è, all'evidenza, infondato; - per costante orientamento di questa Corte, il vizio di motivazione meramenteapparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazionedi un obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111Cost., comma 6), ossia dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del d . L gs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, omette di illustrarel'iter logico seguito per pervenire alla decisione assunta, ossiadi chiarire su quali prove ha fondato il proprio convincimento e sulla base di quali argomentazioni è pervenuto alla propria determinazione, in tal modo consentendo di verificare se abbia Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 5 effettivamentegiudicato iuxta alligata et probata . La sanzione di nullitàcolpisce, pertanto, non solo le sentenze che siano del tutto prive di motivazione da punto di vista grafico o quelle che presentanoun "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e presentano "una motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile"(Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche quelle che contengono una motivazione meramente apparente, perchè dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta,la motivazione non consente di "comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l'iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato", non assolvendo in tal modoalla finalità di esternare un "ragionamento che, partendo da determinate premesse pervenga con un certo procedimento enunciativo", logico e consequenziale, "a spiegare il risultato cui si perviene sulla res decidendi" (Cass. Sez. U n ., n. 22232 del 3/11/2016). Come questa Corte ha più volte affermato, la motivazioneè solo apparente - e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione delproprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compitodi integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez.Un., n. 22232 del 2016, cit.; Cass. sez. 6 - 5, ord. n. 14927 del 15/6/2017 conf. Cass. n. 13977 del 23/05/2019; C ass. n. 29124/2021); - invero, nel presente giudizio la sentenza gravata chiarisce adeguatamentel'iter logico giuridico che l'ha condotta decisione e la sua motivazione si pone quindi al di sopra del c.d. “minimo costituzionale”; - per le sopra esposte considerazioni il ricorso è quindi rigettato; Cons.Est. [OSCURATO:PERSONA] - 6 - non vi è luogo a provvedere sulle spese in quanto la parte intimata nonsi è costituita; p.q.m. rigettail ricorso . Aisensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 dei 2002, inserito dall'art.1, comma 17 della i. n. 228 del 2012,
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