CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09366/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/07/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di appello di Roma del 11 luglio 2024, di parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Roma il 19 maggio 2022, in ordine al reato di cui all'art. 186 cod. strada; rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato rilievo della prescrizione (su cui pp. 3 e 4 sentenza ricorsa) è manifestamente infondato, ponendosi in contrasto con il principio recentemente espresso dalle Sezioni Unite (Sez. Un., 12 dicembre 2024, Polichetti), secondo il quale la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159, commi 2, 3 e 4, cod. pen., nel testo introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103 continua ad essere applicabile, dopo l'introduzione dell'art. 2, comma 1, lett. a), della legge 27 novembre 2021, n. 134, in relazione ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019; ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende, somma determinata tenuto conto dell'esistenza, al momento della proposizione del ricorso, di un orientamento interpretativo di segno contrario, seppur minoritario; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il