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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 25 maggio 2022

Cassazione n. 30510/2022

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ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr.

R.G. 28715-2021 proposto da:: [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, GENOVESI° GIOVANNI, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1027/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agile di [OSCURATO:PERSONA] proposero azione revocatoria ordinaria nei confronti di: a) [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di vedere dichiarata l'inefficacia relativa all'atto di conferimento, datato 12.12.17, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva conferito ad [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di un immobile a liberazione di un aumento di capitale contestualmente deliberato dall'assemblea dei soci, e b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di veder dichiarata l'inefficacia della loro rinuncia alla restituzione delle somme versate ad [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di finanziamento soci infruttifero e della conseguente autorizzazione agli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. a iscrivere l'importo di tali rinunce costituendo una riserva vincolata.

A sostegno della propria domanda gli attori dedussero di essere creditori, nei confronti dei convenuti, rispettivamente della somma di euro 100.000,00 ciascuno, sulla base di un contratto di opzione di vendita put in forza del quale si erano riservati il diritto di vendere la propria quota di partecipazione ed i convenuti si erano impegnati ad acquistare le predette quote al prezzo di vendita contrattualmente stabilito, pari ad euro 100.000,00 maggiorato dell'interesse annuo semplice al 6%, e che, successivamente all'esercizio del diritto di Ric. 2021 n. 28715 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -2- opzione put, i convenuti avevano posto in essere condotte volte a sottrarre o quantomeno a ridurre i propri beni immobili e crediti alla responsabilità patrimoniale.

Si costituirono i convenuti contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in difetto dei pretesi crediti, oggetto di arbitrato, nonché dell'eventus damni e del consilum fraudis.

Con sentenza n. 1222 del 10 marzo 2020, il Tribunale di Torino dichiarò cessata la materia del contendere e ordinò la cancellazione dell'iscrizione della domanda, sulla base dell'intervenuto lodo arbitrale del 10 maggio 2019, munito di decreto di esecutività, che aveva dichiarato la validità ed efficacia del contratto di opzione put e aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione di quanto richiesto dagli attori, corresponsione avvenuta con acconto in data 18.09.2019 e con saldo in data 15.10.2019; il Tribunale adito, inoltre, condannò gli attori alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, per difetto del requisito dell'eventus damni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la parte della sentenza di primo grado contenente la loro condanna al pagamento delle spese di lite, asserendo che i debitori avessero mancato di assolvere all'onere probatorio circa l'insussistenza dell'eventus damni, che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. e avesse erroneamente valutato l'atto di trasposizione e di cancellazione di ipoteche del 17.11.17, da cui sarebbe risultata la non capienza dei patrimoni immobiliari dei Genovesi e della Mignola, con conseguente violazione del principio di solidarietà, e lamentando, quindi, la mancanza della prova da parte di ciascun condebitore in relazione alla capienza del proprio patrimonio immobiliare.

Ric. 2021 n. 28715 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -3- Con sentenza n. 1027/2021, pubblicata il 16.09.2021, la Corte di appello di Torino rigettò il gravame e condannò gli appellanti al pagamento delle spese di quel grado.

Avverso la decisione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato sui due motivi e illustrato da memoria.

Hanno resistito, con un unico controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (già immobiliare [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA]..

La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 2901 e 2697 c.c.», sostenendo che i Giudici del merito avrebbero erroneamente addossato agli attori l'onere della prova sull'inconsistenza patrimoniale, motivando tale inversione quale conseguenza della produzione di documenti da parte dei convenuti, ritenuti meramente indiziari.

1.2. Il motivo è infondato.

Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali Ric. 2021 n. 28715 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -4- modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore.

Al riguardo si rileva che gli elementi aventi valore indiziario ben possono essere messi alla base del libero convincimento del giudice, in assenza di elementi probatori di segno contrario.

Nel ritenere, quindi, il patrimonio residuo dei debitori idoneo - sulla base di presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali - a soddisfare i requisiti necessari per provare l'assenza dell'eventus damni - la Corte territoriale non ha operato alcuna erronea inversione dell'onere della prova, ma, sulla base di un accertamento in fatto, fondato su «prova sicuramente dal carattere indiziario, ma dotata comunque di certa valenza» e in difetto perfino di «deduzioni di carattere istruttorio» da parte degli attuali ricorrenti di segno contrario, ha ritenuto insussistente il già ricordato presupposto oggettivo per l'azione ex art. 2901 c.c. senza incorrere nelle lamentate violazioni.

2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la «violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 5, c.p.c. in relazione agli articoli 2901, 1292 e 2740 c.c.», st.P rilievo che, trattandosi di obbligazione solidale, l'onere della prova, a carico dei convenuti, per la dimostrazione delle ampie residualità patrimoniali idonee ad escludere l'eventus damni avrebbe dovuto avere ad oggetto il patrimonio di ciascuno dei debitori solidali.

In relazione a tale aspetto, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe offerto una motivazione illogica e meramente apparente, soffermandosi esclusivamente sui patrimoni dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre i ricorrenti che, a norma dell'art. 2709 c.c., le scritture contabili ed i bilanci depositati non avrebbero alcun valore se Ric. 2021 n. 28715 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -5- non contro l'imprenditore e che, quindi, il patrimonio netto evidenziato da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe da un dato assolutamente inconferente e rappresenterebbe un elemento irrilevante per determinare l'eventuale valore di liquidazione delle partecipazioni dei debitori.

2.1. Anche il secondo motivo è infondato.

Va rimarcato che, oltre a precisare che gli appellati, a seguito della pronuncia arbitrale con cui erano stati condannati a pagare agli appellanti la somma di euro 200.000,00, oltre le spese, e che avevano provveduto a tale pagamento, la Corte territoriale non si è soffermata esclusivamente sui patrimoni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in quanto la medesima Corte ha espressamente affermato, nell'esaminare il secondo motivo di appello, che «il patrimonio di ciascuno di essi si deve ritenere capiente per soddisfare le ragioni creditorie» evidenziando, in quella sede il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. e le proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] ed avendo però già precedentemente riferito analiticamente del patrimonio degli altri appellati laddove, scrutinando il primo motivo di appello, ha ritenuto insussistente il presupposto dell'eventus damni per l'azione ex articolo 2901 c.c.(v. sentenza impugnata p. 6), sicché la decisione sul punto è motivata - e la motivazione non è meramente apparente né intrinsecamente contraddittoria - né la Corte di merito è incorsa nelle dedotte violazioni di legge pure indicate in rubrica, al di là della invocazione in quella sede del solo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., precisandosi che anche le scritture contabili possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 22/05/2009, n. 11912).

3. Il ricorso va, pertanto, rigettato.

Ric. 2021 n. 28715 sez.

M3 - ud. 25-05-2022 -6-

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. R.G. 28715-2021 proposto da:: [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIE' [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] D'AGLIE' [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 51, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] & C. (già [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante pro tempore, GENOVESI° GIOVANNI, [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. PISANELLI 2, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 1027/2021 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 16/09/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].ssa [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Nel 2018, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agile di [OSCURATO:PERSONA] proposero azione revocatoria ordinaria nei confronti di: a) [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. e di [OSCURATO:SOCIETA]., al fine di vedere dichiarata l'inefficacia relativa all'atto di conferimento, datato 12.12.17, con cui l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. aveva conferito ad [OSCURATO:SOCIETA]. la proprietà di un immobile a liberazione di un aumento di capitale contestualmente deliberato dall'assemblea dei soci, e b) nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]°, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], al fine di veder dichiarata l'inefficacia della loro rinuncia alla restituzione delle somme versate ad [OSCURATO:SOCIETA]. a titolo di finanziamento soci infruttifero e della conseguente autorizzazione agli amministratori di [OSCURATO:SOCIETA]. a iscrivere l'importo di tali rinunce costituendo una riserva vincolata. A sostegno della propria domanda gli attori dedussero di essere creditori, nei confronti dei convenuti, rispettivamente della somma di euro 100.000,00 ciascuno, sulla base di un contratto di opzione di vendita put in forza del quale si erano riservati il diritto di vendere la propria quota di partecipazione ed i convenuti si erano impegnati ad acquistare le predette quote al prezzo di vendita contrattualmente stabilito, pari ad euro 100.000,00 maggiorato dell'interesse annuo semplice al 6%, e che, successivamente all'esercizio del diritto di Ric. 2021 n. 28715 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -2- opzione put, i convenuti avevano posto in essere condotte volte a sottrarre o quantomeno a ridurre i propri beni immobili e crediti alla responsabilità patrimoniale. Si costituirono i convenuti contestando la sussistenza dei presupposti dell'azione revocatoria, in difetto dei pretesi crediti, oggetto di arbitrato, nonché dell'eventus damni e del consilum fraudis. Con sentenza n. 1222 del 10 marzo 2020, il Tribunale di Torino dichiarò cessata la materia del contendere e ordinò la cancellazione dell'iscrizione della domanda, sulla base dell'intervenuto lodo arbitrale del 10 maggio 2019, munito di decreto di esecutività, che aveva dichiarato la validità ed efficacia del contratto di opzione put e aveva condannato i convenuti, in solido tra loro, alla corresponsione di quanto richiesto dagli attori, corresponsione avvenuta con acconto in data 18.09.2019 e con saldo in data 15.10.2019; il Tribunale adito, inoltre, condannò gli attori alla rifusione delle spese di lite, in applicazione del criterio della soccombenza virtuale, per difetto del requisito dell'eventus damni. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] proposero appello avverso la parte della sentenza di primo grado contenente la loro condanna al pagamento delle spese di lite, asserendo che i debitori avessero mancato di assolvere all'onere probatorio circa l'insussistenza dell'eventus damni, che il Tribunale avesse erroneamente applicato l'art. 2697 c.c. e avesse erroneamente valutato l'atto di trasposizione e di cancellazione di ipoteche del 17.11.17, da cui sarebbe risultata la non capienza dei patrimoni immobiliari dei Genovesi e della Mignola, con conseguente violazione del principio di solidarietà, e lamentando, quindi, la mancanza della prova da parte di ciascun condebitore in relazione alla capienza del proprio patrimonio immobiliare. Ric. 2021 n. 28715 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -3- Con sentenza n. 1027/2021, pubblicata il 16.09.2021, la Corte di appello di Torino rigettò il gravame e condannò gli appellanti al pagamento delle spese di quel grado. Avverso la decisione della Corte territoriale [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]Agliè di [OSCURATO:PERSONA] hanno proposto ricorso per cassazione basato sui due motivi e illustrato da memoria. Hanno resistito, con un unico controricorso, l'[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] & C. (già immobiliare [OSCURATO:SOCIETA].), [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:SOCIETA].. La proposta del relatore è stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio, ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la «violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 3, c.p.c. in relazione agli articoli 2901 e 2697 c.c.», sostenendo che i Giudici del merito avrebbero erroneamente addossato agli attori l'onere della prova sull'inconsistenza patrimoniale, motivando tale inversione quale conseguenza della produzione di documenti da parte dei convenuti, ritenuti meramente indiziari. 1.2. Il motivo è infondato. Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, il presupposto oggettivo dell'azione revocatoria ordinaria (cd. eventus damni) ricorre non solo nel caso in cui l'atto dispositivo comprometta totalmente la consistenza patrimoniale del debitore, ma anche quando lo stesso atto determini una variazione quantitativa o anche soltanto qualitativa del patrimonio che comporti una maggiore incertezza o difficoltà nel soddisfacimento del credito, con la conseguenza che grava sul creditore l'onere di dimostrare tali Ric. 2021 n. 28715 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -4- modificazioni quantitative o qualitative della garanzia patrimoniale, mentre è onere del debitore, che voglia sottrarsi agli effetti di tale azione, provare che il suo patrimonio residuo sia tale da soddisfare ampiamente le ragioni del creditore. Al riguardo si rileva che gli elementi aventi valore indiziario ben possono essere messi alla base del libero convincimento del giudice, in assenza di elementi probatori di segno contrario. Nel ritenere, quindi, il patrimonio residuo dei debitori idoneo - sulla base di presunzioni e, quindi, pure attraverso il ricorso alle risultanze catastali - a soddisfare i requisiti necessari per provare l'assenza dell'eventus damni - la Corte territoriale non ha operato alcuna erronea inversione dell'onere della prova, ma, sulla base di un accertamento in fatto, fondato su «prova sicuramente dal carattere indiziario, ma dotata comunque di certa valenza» e in difetto perfino di «deduzioni di carattere istruttorio» da parte degli attuali ricorrenti di segno contrario, ha ritenuto insussistente il già ricordato presupposto oggettivo per l'azione ex art. 2901 c.c. senza incorrere nelle lamentate violazioni. 2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la «violazione di norme di diritto ex art. 360, I comma, n. 5, c.p.c. in relazione agli articoli 2901, 1292 e 2740 c.c.», st.P rilievo che, trattandosi di obbligazione solidale, l'onere della prova, a carico dei convenuti, per la dimostrazione delle ampie residualità patrimoniali idonee ad escludere l'eventus damni avrebbe dovuto avere ad oggetto il patrimonio di ciascuno dei debitori solidali. In relazione a tale aspetto, secondo i ricorrenti, la Corte di appello avrebbe offerto una motivazione illogica e meramente apparente, soffermandosi esclusivamente sui patrimoni dell'[OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] inoltre i ricorrenti che, a norma dell'art. 2709 c.c., le scritture contabili ed i bilanci depositati non avrebbero alcun valore se Ric. 2021 n. 28715 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -5- non contro l'imprenditore e che, quindi, il patrimonio netto evidenziato da [OSCURATO:SOCIETA] sarebbe da un dato assolutamente inconferente e rappresenterebbe un elemento irrilevante per determinare l'eventuale valore di liquidazione delle partecipazioni dei debitori. 2.1. Anche il secondo motivo è infondato. Va rimarcato che, oltre a precisare che gli appellati, a seguito della pronuncia arbitrale con cui erano stati condannati a pagare agli appellanti la somma di euro 200.000,00, oltre le spese, e che avevano provveduto a tale pagamento, la Corte territoriale non si è soffermata esclusivamente sui patrimoni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:SOCIETA]., contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, in quanto la medesima Corte ha espressamente affermato, nell'esaminare il secondo motivo di appello, che «il patrimonio di ciascuno di essi si deve ritenere capiente per soddisfare le ragioni creditorie» evidenziando, in quella sede il bilancio della [OSCURATO:SOCIETA]. e le proprietà dell'[OSCURATO:PERSONA] ed avendo però già precedentemente riferito analiticamente del patrimonio degli altri appellati laddove, scrutinando il primo motivo di appello, ha ritenuto insussistente il presupposto dell'eventus damni per l'azione ex articolo 2901 c.c.(v. sentenza impugnata p. 6), sicché la decisione sul punto è motivata - e la motivazione non è meramente apparente né intrinsecamente contraddittoria - né la Corte di merito è incorsa nelle dedotte violazioni di legge pure indicate in rubrica, al di là della invocazione in quella sede del solo n. 5 dell'art. 360 c.p.c., precisandosi che anche le scritture contabili possono essere liberamente valutate dal giudice del merito, alla stregua di ogni altro elemento probatorio, ed il relativo apprezzamento sfugge al sindacato di legittimità (Cass. 22/05/2009, n. 11912). 3. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Ric. 2021 n. 28715 sez. M3 - ud. 25-05-2022 -6- 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. 5. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dei controricorrenti, delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge; ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello eventualmente dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1
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