CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 23321/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sulricorso iscritto al n. 21134 /2019 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o , come da procura spe- cialein calce al ricorso, dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] A. Jacchia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domici- liatopresso lo studio dei primi tre in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA], n.24; –ricorrenti – contro [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato,con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; –controricorrente – Oggetto:giochie scom- messe avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Abruzzo, sez. staccata di Pescara , n. 128 / 6 /201 9 depositata l’8 febbraio2019, non notificata. Uditala relazione svolta nell’adunanza camerale del 31 maggio 2024 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevatoche: 1.Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] dell’Umbria veniva rigettato l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] , titolare dell’omonimaditta individuale con sede in Capistrello via [OSCURATO:PERSONA] 52, avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Pescara n. 91 7 / 1/ 201 5 in relazione all’avviso di accertamento per Giochi e Lotterie per l’anno di imposta 201 2 emesso dall’Agenzia delleDogane e dei Monopoli. 2.Emerge dalla sentenza impugnata che [OSCURATO:PERSONA] ha svolto per conto della [OSCURATO:PERSONA] un’attività di raccolta di scommessesportive a quota fissa; ad avviso dell’Agenzia delle do- gane,che ha al riguardo fatto leva sugli esiti di una verifica fiscale svoltasi mediante accesso nei locali dell’agenzia di scommesse, la ditta individuale del contribuente quale centro trasmissione dati (CTD)non si è limitata a trasmettere i dati informatici al bookmaker estero [OSCURATO:PERSONA], ma ha sollecitato e raccolto le scommesseper poi, successivamente, pagare le vincite ai giocatori. 3. Ne è seguito un avviso di accertamento col quale l’Agenzia, per l’annualità2012, ha recuperat o l’imposta unica prevista dal d.lgs. 23 dicembre 1998. L’impugnazione proposta da l contribuent e è stata rigettatasia in primo che in secondo grado. 4.Il giudice d’appello ha aderito al prevalente e consolidato orienta- mentogiurisprudenziale di merito secondo cui il CTD svolge una fun- zione di ricevitoria da ritenere assimilabile alla gestione per conto terzicontemplata dall’art. 1, comma 66, della l. n. 220/10, indipen- dentementedalla mancanza di un potere d’ingerenza nella determi- nazione delle condizioni delle scommesse e questa disciplina non si pone in contrasto col diritto unionale. Il giudice d’appello ha anche esclusoqualunque frizione con i principi costituzionali confermando inogni parte la decisione di prime cure. 5.Contro questa sentenza il contribuente propone ricorso per cas- sazioneche affida a cinque motivi, cui l’Agenzia delle dogane e dei monopolireplica con controricorso. Ritenutoche: 6.In via preliminare va disattesa la richiesta di sospensione del giu- dizio formulata a pag.2 7 del ricorso per cassazione, in quanto la Cortedi Giustizia ha deciso, con sentenza 26 febbraio 2020, causa C-788/18, la questione avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta alla Corte, ai sensi dell'articolo 267 TFUE, dallaCommissione tributaria provinciale di Parma (Italia), con ordi- nanzadel 15 ottobre 2018, pervenuta in cancelleria il 14 dicembre 2018,nel procedimento [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] C., StanleybetMalta Ltd contro Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. 7.Con il primo motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, co mma 1,n. 3) cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applica- zionedell'art. 1 , co mma 2, lett. b) della Legge no. 288/98, e degli artt.1326, 1327 e 1336 cod. civ. , per avere la CTR ritenuto sussi- stenteil profilo territoriale del presupposto di applicazione del tri- buto. 8.Il secondo motivo, in rapporto all'art. 360, co mma 1, n. 3) cod. proc.civ., denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 6, comma2, del d.lgs. n. 472/97 per avere la CTR ritenuto non ap- plicabilel'esimente di cui all'art. 6, co mma 2, del d . Lgs. n. 472/97 allesanzioni irrogate dall'Agenzia. 9.Con il terzo motivo, in riferimento all'art. 360, co mma 1, n n . 3 ) e 4) cod. proc. civ., si lamenta la violazione e falsa applicazione degliartt. 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., per vizio di motiva- zionedella sentenza impugnata, nella parte in cui la CTR ha rite- nutoassorbita la doglianza relativa alla violazione e falsa applica- zionedell'art. 56 ss. TFUE, e dei principi del Diritto dell'Unione di paritàdi trattamento e non discriminazione, con riferimento all'art. 3del D. Lgs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1 , comma 66, dellaLegge di Stabilità 2011, nonché la violazione del principio di legittimo affidamento. Viene inoltre prospettata la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 132, comma 2, n.4 cod. proc. civ., 111 Cost., 118 disp. att. cod. proc. civ., 35 comma 3 e 36 comma2 n.4 d.lgs. n.546/1992, sempre in relazione all'art. 360, comma1, n n . 3 e 4 ) cod. proc. civ., per non aver la CTR vagliato ladoglianza relativa alla violazione e falsa applicazione dell'art. 56 ss.TFUE, e dei principi del Diritto dell'Unione di parità di tratta- mentoe non discriminazione, con riferimento all'art. 3 del D. Lgs. no.504/98, come interpretato dall'art. 1 , comma 66, della Legge diStabilità 2011, nonché la violazione del principio di legittimo af- fidamento.Nella macro - censura viene anche valorizzata la richie- sta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, co mma 2, TFUE proposto alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea con l'ordinanza no. 565/2018della CTP di Parma. In subordine, viene formulata richie- stadi rinvio pregiudiziale ex art. 267, co mma 3, TFUE. 10.Con la quarta doglianza, ex art. 360, co mma 1, n. 3) cod. proc. civ., si censura la violazione e falsa applicazione dell'art. 56 ss. TFUEe dei principi della libera prestazione di servizi e di parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, con riferi- mentoall'art. 3 del d . l gs. n. 504/98, come interpretato dall'art. 1 , comma66, della Legge di Stabilità 2011. In subordine, viene de- dotta la richiesta di rinvio pregiudiziale ex art. 267, comma 3, TFUE.11.Con il quinto motivo di ricorso, in relazione all'art. 360, co mma 1,n. 3) cod. proc. civ., viene dedotta la violazione e falsa applica- zionedel combinato disposto degli artt. 3 del d. lgs. n. 504/98, 1 , comma66, lett. b), della legge n. 220/2010 e 64, co mma 3, del d.P.R.n. 600/73, in relazione agli artt. 3, co mma 1 , e 53, co mma 1,Cost. a valle della sentenza no. 27/2018 della Corte costituzio- nale. In via subordinata. viene anche sollecitata un’eventuale nuovaremissione della questione di costituzionalità alla Consulta. 12.I motivi non possono trovare ingresso. La Corte rammenta che sindalle origini il tributo sui giochi e le scommesse, che è frutto del percorso evolutivo iniziato con la tassa di lotteria (art. 6 del d.lgs. 14aprile 1948, n. 496), è stato pensato in relazione alle attività di gioco: già nella relazione ministeriale al disegno di legge istitutivo dell’impostaunica n. 2033 presentato il 15 giugno 1951, si leggeva, quantoai giochi riservati al CONI e all’UNIRE, che questi « debbono alloStato, per l’esercizio delle attività di giuoco predette, la corre- sponsionedi una tassa di lotteria ». Sicché il presupposto dell’impo- sizionenon è stato correlato alla giocata in sé, ma alla prestazione diun servizio, che è, appunto, il servizio di gioco. Il prelievo colpisce dunqueil prodotto che è offerto al consumatore tramite l’organizza- zionedell’attività, sotto forma di servizio. 13.E queste ragioni di ordine storico e sistematico innervano il qua- dronormativo odierno, che è così articolato: -conformemente all'art. 1 del d.lgs. 23 dicembre 1998 n. 504, volto al riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scom- messe,a norma dell'art. 1, comma 2, l. 3 agosto 1998 n. 288, l'im- posta unica è dovuta per i concorsi pronostici e le scommesse di qualunque tipo, relativi a qualunque evento, anche se svolto all'e- stero; -l’art. 3 del suddetto d.lgs. n. 504/88, intitolato ai soggetti passivi, stabilisceche « Soggetti passivi dell'imposta unica sono coloro i quali gestiscono, anche in concessione, i concorsi pronostici e le scom- messe»;a norma dell'art. 1, comma 66, della l. n. 220/10 «a) (...) l'imposta unica (...) è comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in casodi inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'eco- nomia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;b) l'art. 3 del d. lgs. [n. 504/1998] si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, anc orché in assenza o in casodi inefficacia della concessione rilasciata dal ministero dell'eco- nomia e delle finanze - amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, per conto proprioo di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi pronostici o scom- messedi qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per conto di terzi, ilsoggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato soli- dalmenteal pagamento dell'imposta e delle relative sanzio ni »; -l’art. 16 del d.m. economia e finanze 1° marzo 2006 n. 111 prevede cheil concessionario effettui il pagamento delle somme dovute a ti- tolodi imposta unica; - ai sensi dell'art. 1, comma 644, lett. g), l. 23 dicembre 2014 n. 190,l'imposta unica si applica «su di un imponibile forfetario coinci- dentecon il triplo della media della raccolta effettuata nella provincia oveè ubicato l'esercizio o il punto di raccolta, desunta dai dati regi- stratinel totalizzatore nazionale per il periodo d'imposta antecedente aquello di riferimento». Questoquadro normativo è stato sottoposto all’esame sia della Corte costituzionale sia della Corte di giustizia, che ne hanno compiuta- mente esaminato le relazioni rispettivamente con la Costituzione e coldiritto unionale prospettate nell’odierno ricorso. 14.La Corte costituzionale (con la sentenza 23 gennaio 2018, n. 27) hadato atto dell’incertezza correlata all’interpretazione dell’art. 3 del d.lgs. 504/98 per il periodo antecedente alla disposizione interpre- tativadel 2010 (nel senso che era incerto se la pretesa impositiva si potesserivolgere anche nei confronti dei soggetti che operavano al difuori del sistema concessorio), ma ha riconosciuto che il legislatore conl’art. 1, comma 66, della legge n. 220/10 da un canto ha stabilito chel’imposta è dovuta anche nel caso di scommesse raccolte al di fuoridel sistema concessorio e, d’altro canto, ha esplicitato l’obbligo dellericevitorie opera nti, come nel caso in esame, per conto di book- makersprivi di concessione al versamento del tributo e delle relative sanzioni. Aquesto riguardo ha escluso che l’equiparazione, ai fini tributari, del “gestoreper conto terzi” (ossia del titolare di ricevitoria) al “gestore perconto proprio” (ossia al bookmaker) sia irragionevole. Entrambi isoggetti, difatti, ha sottolineato quella Corte, partecipano, sia pure su piani diversi e secondo diverse modalità operative, allo svolgi- mentodell’attività di “organizzazione ed esercizio” delle scommesse soggettaa imposizione. In particolare, ha rimarcato, il titolare della ricevitoria,benché non partecipi direttamente al rischio connaturato alcontratto di scommessa, svolge comunque un’attività di gestione, perché assicura la disponibilità di locali idonei e la ricezione della proposta, si occupa della trasmissione al bookmaker dell’accetta- zionedella scommessa, dell’incasso e del trasferimento delle somme giocate,nonché del pagamento delle vincite secondo le procedure e leistruzioni fornite dal bookmaker . 15.Della sussistenza di autonomi rapporti obbligatori - che ai fini tri- butarisono avvinti dal nesso di solidarietà per conseguenza parite- tica,e non già dipendente - non dubita, d’altronde, la giurisprudenza civile di questa Corte, la quale, sia pure con riguardo al gioco del lotto,ha chiarito, appunto, che sono due i rapporti obbligatori, quello conclusotra lo scommettitore e il raccoglitore e quello che si instaura tralo scommettitore ed il gestore (Cass. 27 luglio 2015, n. 15731).Lastessa giurisprudenza penale della Corte (Cass. 9 luglio 2020, n. 25439)evidenzia la rilevanza del ruolo del ricevitore appartenente alla rete distributiva del bookmaker (punto 5), consistente nella «raccoltae trasmissione delle scommesse per conto di quest’ultimo, rilasciandole ricevute emesse dal terminale di gioco – con le annesse attivitàdi incasso delle poste e di pagamento delle eventuali vincite - ». Sicché,ha concluso la Corte costituzionale, quanto al ricevitore l’at- tivitàgestoria che costituisce il presupposto dell’imposizione va rife- rita alla raccolta delle scommesse, il volume delle quali determina anchela provvigione della ricevitoria e per conseguenza il suo stesso rischio imprenditoriale. Né, ha aggiunto, la scelta di assoggettare all’imposta i titolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti prividi concessione viola il principio di capacità contributiva, nei li- miti in cui il rappo rto tra il titolare della ricevitoria che agisce per contodi terzi e il bookmaker sia disciplinato da un contratto che re- goli anche le commissioni dovute al titolare della ricevitoria per il servizioprestato. Ciò perché attraverso la regolazione delle commis- sioniil titolare della ricevitoria ha la possibilità di trasferire il carico tributariosul bookmaker per conto del quale opera. 16.La rivalsa svolge quindi funzione applicativa del principio di ca- pacitàcontributiva, poiché redistribuisce tra i coobbligati, bookma- ker e ricevitoria, che hanno comunque realizzato, sia pure in vario modo,il presupposto impositivo, il carico fiscale in relazione alla par- tecipazionedi ognuno a tale realizzazione. Per conseguenza , la Corte costituzionaleha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 del d.lgs. n. 504/98 e dell’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10,nella sola parte in cui prevedono che, nelle annualità d’im- posta precedenti al 2011, siano assoggettate all’imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse le ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di concessione. In quel periodo non si può difatti procedere alla traslazione dell’imposta, perché l’entità delle commissionigià pattuite fra ricevitorie e bookmaker si è già cristal- lizzatasulla base del quadro precedente alla l. n. 220/10. QuellaCorte ha anche chiarito (punto 4.5) che, in mancanza di re- golazionedegli effetti transitori e in considerazione della natura in- terpretativadell’art. 1, comma 66, lettera b), della l. n. 220/10, la disposizione va applicata anche ai rapporti negoziali perfezionatisi primadella sua entrata in vigore. Ne consegue anzitutto che per le annualitàd’imposta antecedenti al 2011 non rispondono le ricevito- rie,ma rispondono i bookmaker , con o senza concessione, in base allacombinazione degli artt. 3 del d.lgs. n. 504/98 e 1, comma 66, lett.a), della l. n. 220/10, usciti indenni dal vaglio di legittimità co- stituzionale. 17.Ferma restando dunque per tutti i periodi d’imposta la respon- sabilitàdel bookmaker , anche in relazione al ricevitore a tale conclu- sione deve pervenirsi, vertendosi nel caso di specie in annualità a decorreredal 2011. Invero, va osservato che l’incostituzionalità della normain esame è stata riscontrata dalla Corte «in ragione dell’im- possibilitàper le ricevitorie di traslare l’imposta per gli esercizi ante- riorial 2011» con conseguente violazione dell’art. 53, Cost., «giac- chél’entità delle commissioni pattuite fra ricevitore e bookmaker si eragià cristalizzata sulla base del quadro regolatorio, anche sotto il profilotributario, precedente alla legge n. 220 del 2010» ( Ibid . punto 4.5.).A fondamento, dunque, della pronuncia di incostituzionalità è statala considerazione della già avvenuta definizione negoziale tra le parti dei reciproci rapporti in data antecedente alla introduzione della soggettività passiva della ricevitoria del bookmaker privo di concessione,ed è stato dato rilievo al fatto che le stesse non erano statenelle condizioni di regolare diversamente la misura delle com- missioni al fine di procedere all’eventuale trasferimento del carico tributario, gravante anche sulla ricevitoria in forza della legge so- pravvenuta,sui bookmaker. 18. La suddetta ragione di incostituzionalità, tuttavia, non è stata ravvisata per i «rapporti successivi al 2011» ( Ibid . punto 4.4.), quindi,non solo per gli eventuali rapporti negoziali perfezionati dopo l’entratain vigore della norma interpretativa, ma anche per i rapporti che, seppure sorti in data antecedente, si sono protratti oltre l’en- tratain vigore della medesima norma. In entrambi i casi, invero, la disposizioneinterpretativa del 2010 costituisce parametro normativo diriferimento per definire negozialmente l’assetto di interessi delle parti,sia in caso di rapporti sorti successivamente che per quelli già sorti e destinati a protra rsi, potendo le parti, alla luce e tenendo contoproprio della scelta normativa di assoggettare al tributo anche ititolari delle ricevitorie operanti per conto di soggetti privi di con- cessione, rimodulare la regolazione negoziale delle commissioni al finedi trasferire il carico tributario sul bookmaker per conto del quale operala ricevitoria. Inquesto ambito, invero, la solidarietà dell’obbligazione e la corre- lata possibilità di traslazione dell’imposta sono destinate ad influire sullastessa portata della regolazione negoziale delle commissioni tra leparti, che, anche quando i rapporti economici siano rimasti inva- riati,ossia non siano stati oggetto di modifiche o di nuovi accordi in conseguenzadella legge n. 220 del 2010, assume, necessariamente, unvalore di conformità e adeguatezza rispetto alla nuova configura- zionelegale del rapporto. 19.Una attenzione specifica, inoltre, va rivolta agli argomenti difen- sivi prospettati in ricorso relativi alle ritenute frizioni con il diritto unionalee alla prospettazione di violazione del diritto di non discri- minazione, di parità di trattamento e del principio di non affida- mento. Va ribadito che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno naturaarmonizzata, sicché rileva l’art. 56 del TFUE, e, sul punto, la Cortedi Giustizia, 26 febbraio 2020, causa C - 788/18, ha preso di- rettae specifica cognizione proprio delle medesime questioni solle- vate con il ricorso, e al punto 21 della autorevole decisione ha escluso ogni forma di discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakersesteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli ope- ratori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senzadistinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabi- liti. 20.In generale, nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro ogniStato membro ha il potere di valutare, alla luce della propria scaladi valori, le esigenze che la tutela degli interessi in questione implica,a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di pro- porzionalità (Corte giust. 24 ottobre 2013, causa C - 440/12, punto 47;8 settembre 2009, causa C - 42/07), ed il legislatore nazionale ha espressamenteproceduto a questa valutazione come esplicitato nel comma 64 dell’art. 1 l. n. 220 del 2010, mirando alla «tutela dei consumatori, in particolare dei minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettitoa fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel me- desimo settore», nel rispetto delle sue prerogative (Corte giust. in causaC-788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1 ° dicem- bre2011, causa C - 253/09, punto 83). 21.A ben vedere, come ha pure sottolineato la Corte costituzionale (ancora con la sentenza n. 27/18), a seguire la tesi prospettata in ricorsosi giungerebbe ad una discriminazione al contrario: se è vero chela Corte di giustizia al punto 17, in relazione al bookmaker reitera invia generale che la libera prestazione di servizi non tollera restri- zioniidonee a vietare, ostacolare o a rendere meno attraenti le atti- vità del prestatore stabilito in un altro Stato membro, al punto 22 specifica,in concreto, c he, «la normativa nazionale di cui trattasi nel procedimentoprincipale non prevede un regime fiscale diverso a se- condache la prestazione di servizi sia effettuata in Italia o in altri Statimembri»; sicché, conclude col punto 24, «rispetto a un ope- ratorenazionale che svolge le proprie attività alle stesse condizioni di tale società, la [OSCURATO:PERSONA] non subisce alcuna restrizione discriminatoria a causa dell’applicazione nei suoi confronti di una normativa nazionale, come quella di cui trattasi nel procedimento principale». Quantoal centro trasmissione dati, il punto 26 si limita poi a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scom- messe«allo stesso titolo degli operatori di scommesse nazionali» ed èper questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediariorisponde dell’imposta, a norma dell’art. 1, comma 66, lett.b), della l. n. 220/10, ma ciò non toglie (punto 28) che la situa- zionedel centro che trasmette i dati di gioco per conto degli operatori discommesse nazionali è diversa da quella del centro trasmissione cheli trasmette per conto di un operatore che ha sede in altro Stato membro. Ladiversità della situazione, pertanto, è in re ipsa , per il fatto stesso che si tratta di soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookmakerestero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso alsistema delle concessioni costituisce « un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti»(Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, Stan- leyInternational Betting e [OSCURATO:PERSONA], punto 66, richiamata al punto18 della sentenza in causa C - 788/18, cit.); e ciò in conformità agliobiettivi esplicitamente perseguiti dal legislatore italiano (art. 1, comma644, l, n. 220 del 2010), come puntualmente rimarcato dalla Cortedi giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posi- zionedel centro trasmissione dati, di qualsiasi restrizione discrimi- natoria. Lesuddette considerazioni rendono dunque priva di ogni fondamento sial’asserita assimilazione dell’imposizione alle sanzioni, ipotizzan- doneuna oggettiva finalità afflittiva, che, invece, è del tutto assente attesala riferibilità della pretesa ad ordinari, seppur specifici, mec- canismi impositivi, sia l’assenza, come su evidenziato, di caratteri discriminatori, sia la prospettata esistenza di un contrasto interno della giurisprudenza di legittimità in ordine alla questione. Stan- leybet,infatti, è consider ata soggetto passivo d’imposta proprio per avere realizzato, per il tramite di propri centri di trasmissione dati operantiin Italia, il presupposto impositivo dell’imposta in esame. 22. La giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen., 10 set- tembre 2020, n. 25439), poi, ha esaminato la questione relativa all’integrazione del reato di cui all’art. 4, comma 4bis, legge n. 401/1989,ritenendo di dovere escluderne la sussistenza in base alla considerazione che la ricorrente era stata illegittimamente esclusa daibandi di gara attributivi delle concessioni e che la successiva tra- smissionedi dette scommesse all’allibratore non può essere oggetto dipunizione ai sensi dell’art. 4, comma 4 bis, l. n. 401/1989, doven- dosidisapplicare la disciplina penale nazionale per contrasto con la normativa dell’Unione Europea. Il riconoscimento della natura non illecita dell’attività svolta dalla ricorrente, tuttavia, non implica la sottrazionedella stessa all’ambito della disciplina dell’imposta unica, anzi,postula proprio la realizzazione del presupposto di imposta, se- condo la specifica declinazione contenuta nell’art. 1, comma 66, legge n. 220/2010 che ha, come visto, disposto che: «Ferma re- standol'obbligatorietà, ai sensi della legislazione vigente, di licenze, autorizzazionie concessioni nazionali per l'esercizio dei concorsi pro- nostici e delle scommesse, e conseguentemente l'immediata chiu- suradell'esercizio nel caso in cui il relativo titolare ovvero esercente risultisprovvisto di tali titoli abilitativi, ai soli fini tributari: a) l'arti- colo1 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che l'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scom- messeè comunque dovuta ancorché la raccolta del gioco, compresa quella a distanza, avvenga in assenza ovvero in caso di inefficacia della concessione rilascia ta dal Ministero dell'economia e delle fi- nanze- Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; b) l'arti- colo3 del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, si interpreta nel senso che soggetto passivo d'imposta è chiunque, ancorché in assenzao in caso di inefficacia della concessione rilasciata dal Mini- sterodell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopolidi Stato, gestisce con qualunque mezzo, anche telematico, perconto proprio o di terzi, anche ubicati all'estero, concorsi p rono- sticio scommesse di qualsiasi genere. Se l'attività è esercitata per contodi terzi, il soggetto per conto del quale l'attività è esercitata è obbligato solidalmente al pagamento dell'imposta e delle relative sanzioni». L’applicabilità della previsione normativa in esame esclude altresì chepossa porsi una questione di violazione del principio di non di- scriminazioneo di libertà di stabilimento, basata sulla considerazione dellanatura lecita dell’attività svolta, ovvero ancora che possa rite- nersi che la Corte di Giustizia, con la pronuncia citata non abbia presoin considerazione la “specifica situazione” nella quale la ricor- renteha dovuto operare. Aparte il rilievo che il pregiudizio subito risulta solo affermato, ma non concretamente precisato e specificato, quel che rileva è che la partericorrente, per il fatto di avere realizzato in Italia l’attività di gestionedella raccolta delle scommesse per il tramite di propri centri ditrasmissione dati, ha realizzato il presupposto dell’imposta e, dun- que,è da considerarsi soggetto passivo del tributo e, sotto tale pro- filo,va fatto richiamo alla pronuncia della Corte di giustizia che, sul punto,ha escluso ogni violazione dei principi unionali citati. 23.Le considerazioni sopra espresse costituiscono i profili di fondo sulla cui linea deve ritenersi che le ragioni di censura prospettate sonoinfondate. 24.È infondato il primo motivo, in quanto con il mezzo si fa leva, inrelazione al ricevitore, sulla conclusione del contratto di scom- messa,perché il fatto imponibile è la prestazione di servizi consi- stentenell’organizzazione del gioco da parte del ricevitore e nella raccolta delle scommesse, che consiste, in relazione a ciascun scommettitore,nella valida registrazione della scommessa, docu- mentatadalla consegna allo scommettitore della relativa ricevuta (cosìCass. n. 15731/15, cit.); attività, queste, tutte svolte in Ita- lia. 25.E’ infondato il secondo motivo di ricorso, col quale si denuncia la violazionee/o falsa applicazione dell’art.6, comma 2, del d.lgs. 18 dicembre1997, n. 472, in relazione all’art. 5, comma 1, del d.lgs. n. 504/98,non essendovi ragioni per applicare l’esimente date le obiet- tive condizioni di incertezza sulla portata e sull’ambito di applica- zionedelle disposizioni alle quali si riferiscono, considerato che nella fattispecieil periodo oggetto di ripresa è la fine del 2012 e l’intero 2013,arco temporale succ essivo alla disposizione interpretativa del 2010,che ha sciolto ogni incertezza riguardo il periodo antecedente. Inproposito va rilevato che non solo era allora in vigore la norma interpretativa,ma anche che la ricevitoria poteva rimodulare il rap- porto negoziale, sicché non residuava alcuna incertezza relativa ai rapportidi imposta predetti.26.Infondati sono il quarto e anche il terzo motivo, nel merito alla lucedelle considerazioni sopra svolte in diritto sull’imposta , e va an- cherimarcata la tecnica di formulazione della terza censura, che co- niugain modo inammissibile profili incompatibili come l’omessa pro- nuncia e la supposta motivazione apparente. Né sono accoglibili le richiestedi rinvio pregiudiziale prospettate nei due mezzi di impu- gnazione,alla luce della giurisprudenza unionale sopra illustrata, dal momento che la Corte di giustizia ha già risolto, tra l’altro, le que- stioni di parità di trattamento e non discriminazione. Al riguardo, giova rammentare che le imposte sui giochi d’azzardo non hanno naturaarmonizzata, sicché i giochi d’azzardo rilevano, ai fini del di- ritto unionale, in relazione alle norme concernenti la libera presta- zionedi servizi presidiata dall’art. 56 del TFUE (Corte giust. 26 feb- braio2020, causa C - 788/18, punto 17). Inoltre,nel settore dei giochi d’azzardo con poste in danaro, secondo costante giurisprudenza unionale, come sopra visto gli obiettivi di tuteladei consumatori, di prevenzione dell’incitamento a una spesa eccessiva collegata al gioco, nonché di prevenzione di turbative dell’ordinesociale in generale costituiscono motivi imperativi d’inte- ressegenerale atti a giustificare restrizioni alla libera prestazione di servizi.A ciò consegue che, in assenza di un’armonizzazione unio- nale della normativa sui giochi d’azzardo, ogni Stato membro ha il poteredi valutare, alla luce della propria scala di valori, le esigenze chela tutela degli interessi in questione implica, a condizione che le restrizioni non minino i requisiti di proporzionalità (Corte giust. 24 ottobre2013, causa C - 440/12, punto 47; 8 settembre 2009, causa C-42/07punti 56, 57 e 59 e giurisprudenza citata). 27. Si ribadisce che il legislatore nazionale ha proceduto a questa valutazione, dichiarando, nel comma 64 dell’art. 1 della legge. n. 220/10,i propri obiettivi, tra i quali si colloca «l’azione per la tutela deiconsumatori, in particolare dei minori di età, dell’ordine pubblico, della lotta contro il gioco minorile e le infiltrazioni della criminalità organizzata nel settore del gioco e recuperando base imponibile e gettitoa fronte di fenomeni di elusione e di evasione fiscale nel me- desimosettore». La prevalenza dell’ordine di valori di ciascuno Stato membrocomporta che gli Stati membri non hanno l’obbligo di ade- guareil proprio sistema fiscale ai vari sistemi di tassazione degli altri Stati membri, al fine di eliminare la doppia imposizione che risulta dal parallelo esercizio della rispettiva competenza fiscale (Corte giust.in causa C - 788/18, cit., punto 23; per analogia, Corte giust. 1°dicembre 2011, causa C - 253/09, punto 83). Inquesto contesto la normativa italiana, come già segnalato, ha su- perato il vaglio della giurisprudenza unionale. La Corte di giustizia haescluso qualsivoglia discriminazione tra bookmakers nazionali e bookmakersesteri, perché l’imposta unica si applica a tutti gli ope- ratori che gestiscono scommesse raccolte sul territorio italiano, senzadistinzione alcuna in funzione del luogo in cui essi sono stabi- liti, di modo che la normativa italiana «non appare atta a vietare, ostacolareo rendere meno attraenti le attività di una società, quale laStanleybet Malta, nello Stato membro interessato» (punti 21 e 24 diCorte giust. in causa C - 788/18). 28.Anzi, come ha sottolineato la Corte costituzionale con la sentenza n. 27/18 aderendo alla giurisprudenza tributaria consolidatasi sul punto,a seguire la tesi prospettata in ricorso si giungerebbe ad una discriminazioneal contrario: la scelta legislativa «risponde ad un’esi- genzadi effettività del principio di lealtà fiscale nel settore del gioco, alloscopo di evitare l’irragionevole esenzione per gli operatori posti aldi fuori del sistema concessorio, i quali finirebbero per essere fa- voritiper il solo fatto di non aver ottenuto la necessaria concessione» (punto4.3. sentenza Consulta cit.). Né v’è l’incongruenza alcuna nella più volte citata sentenza della Cortedi Giustizia. Quanto al centro trasmissione dati, col punto 26 cisi limita a ribadire che il bookmaker estero esercita un’attività di gestione di scommesse «allo stesso titolo degli operatori di scom- messe nazionali» ed è per questo che il centro di trasmissione dati che opera quale suo intermediario risponde dell’imposta, a norma dell’art.1, comma 66, lett. b), della l. n. 220/10. Ma ciò non toglie, siaggiunge al punto 28, che la situazione del centro trasmissione datiche trasmette i dati di gioco per conto degli operatori di scom- messe nazionali è diversa da quella del centro trasmissione che li trasmetteper conto di un operatore che ha sede in altro Stato mem- bro. La diversità della situazione è in re ipsa , per il fatto stesso che si trattadi soggetto che raccoglie scommesse per conto di un bookma- ker estero: nel settore dei giochi d’azzardo, difatti, il ricorso al si- stema delle concessioni costituisce «un meccanismo efficace che consente di controllare gli operatori attivi in questo settore, allo scopo di prevenire l’esercizio di queste attività per fini criminali o fraudolenti»(Corte giust. 19 dicembre 2018, causa C - 375/17, Stan- leyInternational Betting e [OSCURATO:PERSONA], punto 66), e ciò in con- formità agli obiettivi perseguiti dal legislatore italiano, dinanzi indi- cati, come puntualmente rimarcato dalla Corte di giustizia. Di qui l’esclusione, anche con riguardo alla posizione del centro trasmis- sionedati, di qualsiasi restrizione discriminatoria. 29.Con riferimento, infine, alla questione della violazione del princi- pio dell’affidamento, la stessa è stata prospettata in relazione alla portata innovativa della disposizione interpretativa della legge del 2010che avrebbe introdotto, improvvisamente e imprevedibilmente laresponsabilità delle ricevitorie dei bookmaker privi di concessione. Ilprofilo di censura è inammissibile. Premesso che la presente con- troversia riguarda il CTD, l a Corte costituzionale, con la sentenza citata, si è già espressa con la pronuncia di incostituzionalità con riferimentoalla posizione del bookmaker estero, senza porre in di- scussioneil fatto che esso, privo di concessione, dovesse essere con- siderato soggetto passivo dell’imposta unica anche prima della en- tratain vigore della disposizione interpretativa, sicché non può porsi alcunaviolazione del principio del legittimo affidamento. 30.Non sussistono, per tali ragioni, i presupposti per un rinvio pre- giudizialealla Corte di giustizia, neppure ponendosi una questione di interpretazionedella precedente statuizione della Corte: le questioni sollecitatealle pag g .2 7 e 32 del ricorso, per un verso, si risolvono in una critica della sentenza resa nella causa C - 788/18, che si rivela sterileper le ragioni esplicate, e, per altro verso, sembrano postulare che la Corte di giustizia abbia riconosciuto nella propria giurispru- denzaprecedente la legittimità della gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regime di libera prestazione per il tramite dei centridi trasmissione dati, mentre la stessa Corte, «pur avendo con- statato l’incompatibilità con il diritto dell’Unione di alcune disposi- zionidelle gare avviate per l’attribuzione di contratti di concessione diservizi connessi ai giochi d’azzardo, non si è pronunciata sulla le- gittimitàdella gestione delle attività connesse a giochi d’azzardo in regimedi libera prestazione per il tramite dei CTD in quanto tale» (Cortegiust., in causa C - 375/17, cit., punto 67). Inquesto quadro, la giurisprudenza penale di questa Corte (Cass. pen.9 luglio 2020, n. 25439) non è decisiva. Essa si riferisce difatti alladiversa questione della rilevanza penale dell’attività d’interme- diazionee di raccolta delle scommesse, che questa Corte ha escluso, inbase alla giurisprudenza unionale, qualora l’attività di raccolta sia compiutain Italia da soggetti appartenenti alla rete commerciale di un bookmaker operante nell’ambito dell’Unione europea che sia statoillegittimamente escluso dai bandi di gara attributivi delle con- cessioni:e ciò perché in tal caso rileva la non conformità agli artt. 49 e 56 del TFUE del regime concessorio interno. H a sottolineato questaCorte con la sentenza in questione, che « In forza dei principi affermatidalla Corte di giustizia (…) il mancato rispetto della disci- plinaamministrativa che non sia conforme al diritto dell’Unione eu- ropeanon può comportare l’applicazione di sanzioni penali ». Il fatto chenon si risponda del reato di esercizio abusivo di attività di gioco odiscommessa, previsto e punito dall’art. 4, commi 1 e 4 - bis, della l.13 dicembre 1989, n. 401 nessuna influenza produce sulla sogget- tività passiva della imposta unica sulle scommesse, che l’art. 3 del d.lgs.n. 504/98 riferisce a chiunque, con o senza concessione, ge- stiscei concorsi pronostici o le scommesse. 31.È infondato il quinto motivo, là dove si sostiene che sia compa- tibile col principio di capacità contributiva soltanto un meccanismo d’imposizione che consenta di far gravare sui soli scommettitori l’onere del tributo, giacché è, invece, il meccanismo di traslazione dell’impostatra bookmaker e ricevitore a garantire l’osservanza de l principioin questione. Inoltre,per quanto sopra esposto e in ragione del quadro sopra de- lineato,ricostruito in relazione alle intervenute pronunce della Corte digiustizia dell’Unione Europea e della Corte costituzionale, che ri- sultadefinito nei suoi assetti di fondo, così come chiarito dai prece- denti di questa Corte in relazione a controversie aventi medesimo contenuto,non sussistono i presupposti per la chiesta (a pag.35 del ricorso)rimessione alla Corte costituzionale sul profilo della riv