Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 ottobre 2025

Cassazione n. 28616/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7217/2020R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]: Contratti bancari – [OSCURATO:PERSONA] – Liquidazione coatta amministrativa – Cessione ex art. 2, D.L. n. 99/2017 -Ambito R.G.N. 7217/2020 Ud. 10/10/2025PU Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1545/2019 depositata il 19/07/2019.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 10/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; udito per partericorrente: non comparso udito per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza n. 1545/2019, pubblicata in data 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già L’ancora di [OSCURATO:PERSONA].

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 3 di 12 [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1222/2023, pubblicata in data 17 dicembre 2013, rideterminando il saldo del conto corrente aperto dalla stessa appellante presso l’appellata, nella misura di € 167.782,51 a debito, somma al cui pagamento l’appellante medesima è stata, conseguentemente, condannata.

2. L'Ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito al fine di conseguire l'accertamento della illegittimità di alcune clausole applicate al contratto di conto corrente ordinario n. 0000454, intrattenuto con la Banca convenuta, con condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di quelle clausole e al risarcimento del danno per colposa segnalazione alla centrale rischi.

Costituitasi regolarmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed anzi agendo in via riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo del conto, il Tribunale di Marsala, aveva respinto la domanda attorea ed accolto la domanda riconvenzionale, conseguentemente condannando la società al pagamento in favore della banca della somma di € 175.220,75, quale saldo passivo finale del conto accertato all'11 febbraio 2011 sulla base della consulenza tecnica d’ufficioespletata in corso di giudizio.

3. Proposto appello da parte di L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione e ragione sociale de L’Ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte d’appello di Palermo ha osservato –per quanto ancora rileva nel presente giudizio - che: − infondate erano le doglianze dell’appellante in ordine al carattere indeterminato della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, risultando invece che nel contratto di conto corrente erano indicate sia la percentuale Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 4 di 12 sia la base di calcolo delle CMS, avendo poi il consulente tecnico d’ufficio escluso la capitalizzazione delle medesime; − parimenti infondate erano le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi anche in epoca successiva al 9 febbraio 2000, avendo l’appellata provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l’estratto conto del 30 giugno 2000, pubblicando il relativo avviso anche sulla G.U. del 10 luglio 2000.

4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo hanno presentato ricorso L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già L’ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] in proprio.

Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] –evocata dalle ricorrenti come “già [OSCURATO:PERSONA]” – ha eccepito l’estraneità della posizione in questione rispetto a quelle oggetto di cessione in proprio favore da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. – a propria volta cessionaria dei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] – e quindi proponendo preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva.

AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito quale cessionaria dei crediti deteriorati di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. e non oggetto di cessione a [OSCURATO:PERSONA].

5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c.

Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 5 di 12

6. Con ordinanza interlocutoria n. 8639/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, questa Corte, ritenuta di particolare rilevanza la questione posta dal secondo motivo di ricorso, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, a tal fine rinviando a nuovoruolo.

7. AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria.

Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è affidato a due motivi.

1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 117, D. Lgs. n. 385/1993; 1343 c.c.

Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida, in quanto adeguatamente determinata, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto.

Obietta la ricorrente che tale clausola è espressa in termini ambigui, tali da rendere non determinabile la commissione, non essendo determinate le modalità di calcolo in relazione alla frazione temporale sulla cui base operare il calcolo.

Deduce la ricorrente che la clausola prevede la possibilità di applicare la commissione sull’importo massimo debitore risultante nel trimestre solare o frazione di trimestre ma non chiarisce se debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge per un trimestre ovvero per un arco di tempo inferiore.

Deduce, ulteriormente, il difetto di causa della previsione pattizia, la quale non costituirebbe corrispettivo dovuto per la liquidità creditizia Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 6 di 12 messa a disposizione dellaricorrente ma un mero incremento indiretto degli interessi.

1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.; 117 e 120, D. Lgs. n. 385/1993; 1421 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] della censura è l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’applicazione dell’anatocismo a far tempo dalla Delibera CICR del 2000 sarebbe legittima, avendo la controricorrente provveduto sia a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità sia a pubblicare il relativo avviso sulla [OSCURATO:PERSONA].

Argomenta la ricorrente che, a seguito della novella dell’art. 120 T.U.B. ad opera della Legge n. 342/1999, l’applicazione della capitalizzazione con pari periodicità senza espressa pattuizione scritta e per effetto di mera comunicazione unilaterale da parte della Banca sarebbe stata consentita solo nel caso in cui il meccanismo fosse venuto a rappresentare per il correntista un miglioramento delle condizioni economiche del rapporto.

Per contro, argomenta ancora la ricorrente, poiché in precedenza la clausola di capitalizzazione era da ritenersi nulla ex art. 1283 c.c., la successiva applicazione dell’anatocismo non verrebbe a comportare un miglioramento delle condizioni contrattuali e dovrebbe, conseguentemente, essere espressamente approvata dal cliente.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2.1. Esaminando, in primo luogo, la posizione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare, da quest’ultima sollevata, di difetto di titolarità del lato passivo dell’obbligazione, trattandosi, peraltro, di un profilo che integra Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 7 di 12 una mera difesa ed è rilevabile nella presente sede di legittimità perché solo nella stessa il profilo medesimo si è venuto a porre -non risultando quindi precluso da alcun giudicato –e lo stesso emerge dagli atti (Cass. Sez.

L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 ; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cass. Sez.

U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016).

Come già accennato nella narrativa in fatto, invero, [OSCURATO:PERSONA] è stata evocata dalle ricorrenti sulla scorta dell’anodina indicazione “già [OSCURATO:PERSONA]” , assumendosi, quindi, implicitamente che l’odierna controricorrente sia subentrata nei rapporti facenti capo a tale ultimo istituto di credito.

Nulla argomentando il ricorso in ordine alla fondatezza di tale postulato, si deve ipotizzare che lo stesso si venga a basare sulla ricostruzione delle vicende che hanno interessato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. – ricostruzione peraltro operata nei due controricorsi- emergendo , da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. si è resa cessionaria, con atto in data 10 luglio 2017, dei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] -tra i quali rientrerebbe la posizione concernente la società odierna ricorrente –e, dall’altro lato, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A., con atto in data 26 giugno 2017 ha proceduto al trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un coacervo di attività, passività e rapporti meglio descritti nel medesimo contratto.

Orbene, ferma la radicale indeterminatezza con la quale è stato trattato dalle parti – ed in particolare dalle ricorrenti – il profilo della successione nel rapporto qui controverso, si deve osservare che già il solo dato cronologico viene a porre un concreto profilo di criticità, essendo sufficiente osservare che, sulla mera base della data di stipula Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 8 di 12 delle due cessioni, emerge che il subentro di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A.nei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere avvenuto in data posteriore alla cessione dei rapporti in favore di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi quindi ritenere che, già solo ratione temporis,da tale ultima cessione risultavano esclusi (o meglio, non potevano essere compresi) i rapporti facenti capo a [OSCURATO:PERSONA].

Risulta, in ogni caso, dirimente la considerazione per cui questa Corte, nell’affrontare recentemente la tematica dell’ambito dei rapporti oggetto cessione (dalle c.d.

“Banche venete” in generale e, per quel che qui rileva, in particolare) da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. a [OSCURATO:PERSONA], ha affermato il principio per cui i n tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., giusta il D .

L . n. 99/2017 (conv. dalla Legge n. 121 / 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd.

"Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto ( cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15083 del 05/06/2025; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 , oltre ad un’ulteriore, nutrita, serie di pronunce non massimate).

Ebbene, alla luce di tale principio, si deve ritenere che l’affermazione, da parte delle ricorrenti, della titolarità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA],del lato passivo dell’obbligazione dedotta nel presente giudizio avrebbe presupposto, non la mera apodittica ed Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 9 di 12 indimostrata clausola di stile contenuta nel ricorso , per cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] poteva semplicemente indicarsi come “già [OSCURATO:PERSONA]” e cioè come istituto di credito subentrato nei rapporti già facenti capo alla medesima [OSCURATO:PERSONA], dopo che quest’ultimaera stata ancora parte costituita nel giudizio di appello.

Una simile affermazione, invece, avrebbe postulato la dimostrazione della sussistenza del presupposto già individuato dai precedenti di questa Cortepoc’anzi richiamati, e cioè la dimostrazione che il rapporto bancario per cui è causa non era ancora estinto alla data di conclusione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e che conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente subentratanel contenzioso in atto.

Per contro, in presenza della specifica contestazione da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA] SPAed assente radicalmente nel ricorso e negli altri atti qualunque elemento idoneo a consentire di affermare il subentro della stessa controricorrente nel presente contenzioso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 ) , non può che concludersi che quest’ultima è stata erroneamente evocata nel presente giudizio di legittimità, risultando priva d ella titolarità del rapporto dedotto in giudizio.

2.2. Passando ora all’esame della posizione dell’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., si deve evidenziare che la stessa non è stata formalmente evocata dalle ricorrenti, avendo invece proceduto del tutto spontaneamente al deposito del proprio controricorso.

Ebbene, è bensì vero che questa Corte ha in passato affermato il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 10 di 12 una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024).

Tale principio, tuttavia, viene a presupporre, appunto, che il dante causa del successore a titolo particolare sia rimasto inerte, e cioè che sia stato regolarmente evocato, giustificandosi, a questo punto, la spontanea attivazione del medesimo successore.

Nel caso ora in esame, tuttavia, la “dante causa” della AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – e cioè [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. non è stat a evocat a dalle ricorrenti – il cui ricorso risulta notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA]– risultando, pertanto, insussistente quella imprescindibile condizione di inerzia che avrebbe reso ammissibile il deposito del controricorso.

Da ciò consegue che neanche nei confronti della AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.può ritenersi integrato alcun efficace contraddittorio idoneo a consentire la decisione nel merito del ricorso, dovendosi anzi rammentare che quest’ultimo sarebbe stato in ogni caso inammissibile anche ove fosse stato notificato solamente alla stessa AMCOe non anche a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A., dal momento che, in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio veniva in ogni caso a proseguire fra le parti originarie(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012).

La decisione sul merito resta anzi preclusa proprio dall’omissione della notifica del ricorso nei confronti dell’unico soggetto che, alla luce Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 11 di 12 delle considerazioni che precedono, poteva ritenersi titolare della posizione soggettiva litigiosa contrapposta a quella delle ricorrenti, e cioè [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A.

3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibilecosì come inammissibile deve essere dichiarato il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordine alle spese, si ritiene di disporre la loro integrale compensazione, considerato, da un lato, che l’orientamento di questa Corte in ordine alla successione di [OSCURATO:PERSONA] nelle posizioni delle c.d.

“banche venete” è di recentissima espressione e, dall’altro lato, che, alla luce dei principi poc’anzi richiamati, anche il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è da ritenersi inammissibile.

4. Stante il tenore della pronuncia, va d ato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez.

U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05).

P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; Sez.

S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 12 di 12 compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025.

Il ConsigliereEst. [OSCURATO:PERSONA] IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento d’ufficio iscritto al n. 21694/2025 R.G. e relativo alla c orrezione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025,con la quale è stato definito il giudizio di legittimità.

L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]: Correzione errore materiale R.G.N. 21694/2025 Ud. 11/03/2026CC Sez.

S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile sia il ricorsoproposto da L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità Con decreto del 30 ottobre 2025 è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nella sentenza n. 28616/2025 di questa Corte sussiste un evidente errore materiale, in quanto nel dispositivo della medesima (pag. 12) si legge, quale attestazione conclusiva: “ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”.

2. Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmente desumibile, tra l’altro, anche dall’intestazione complessiva della sentenza, nella quale viene reiteratamente indicata, quale sezione che ha deciso il ricorso,la Sezione Prima Civile.

Sez.

S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 3

3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025 deve essere corretta nel senso di sostituire nel dispositivo (pag. 12) il riferimento alla Sezione Lavoro con il riferimento corretto a questa Sezione.

P. Q. M. La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenzaemessa dalla Corte di cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025, nel senso che alla pag. 12 della sentenza, nelle righe conclusive del dispositivo, dove il provvedimento reca scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025” deve intendersi e ritenersi per scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”.

Manda alla Cancel

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 7217/2020R.G. proposto da: L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentatae difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –ricorrente – contro [OSCURATO:SOCIETA]: Contratti bancari – [OSCURATO:PERSONA] – Liquidazione coatta amministrativa – Cessione ex art. 2, D.L. n. 99/2017 -Ambito R.G.N. 7217/2020 Ud. 10/10/2025PU Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 2 di 12 [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – nonché contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore e domiciliat a ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – avverso la sentenza della CORTE D'APPELLO PALERMO n. 1545/2019 depositata il 19/07/2019. Udita la relazione svolta nella pubblica udienza delgiorno 10/10/2025 dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigettodel ricorso; udito per partericorrente: non comparso udito per parte controricorrente l’Avv. [OSCURATO:PERSONA] , che ha concluso per il rigettodel ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 1545/2019, pubblicata in data 19 luglio 2019, la Corte d’appello di Palermo, nella regolare costituzione di [OSCURATO:PERSONA], ha solo parzialmente accolto l’appello proposto da L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già L’ancora di [OSCURATO:PERSONA]. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 3 di 12 [OSCURATO:SOCIETA].) e da [OSCURATO:PERSONA] in proprio avverso la sentenza del Tribunale di Marsala n. 1222/2023, pubblicata in data 17 dicembre 2013, rideterminando il saldo del conto corrente aperto dalla stessa appellante presso l’appellata, nella misura di € 167.782,51 a debito, somma al cui pagamento l’appellante medesima è stata, conseguentemente, condannata. 2. L'Ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. aveva agito al fine di conseguire l'accertamento della illegittimità di alcune clausole applicate al contratto di conto corrente ordinario n. 0000454, intrattenuto con la Banca convenuta, con condanna di quest’ultima alla restituzione delle somme indebitamente versate in forza di quelle clausole e al risarcimento del danno per colposa segnalazione alla centrale rischi. Costituitasi regolarmente la convenuta, contestando la fondatezza della domanda ed anzi agendo in via riconvenzionale per il pagamento del saldo passivo del conto, il Tribunale di Marsala, aveva respinto la domanda attorea ed accolto la domanda riconvenzionale, conseguentemente condannando la società al pagamento in favore della banca della somma di € 175.220,75, quale saldo passivo finale del conto accertato all'11 febbraio 2011 sulla base della consulenza tecnica d’ufficioespletata in corso di giudizio. 3. Proposto appello da parte di L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (nuova denominazione e ragione sociale de L’Ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].), la Corte d’appello di Palermo ha osservato –per quanto ancora rileva nel presente giudizio - che: − infondate erano le doglianze dell’appellante in ordine al carattere indeterminato della clausola concernente la commissione di massimo scoperto, risultando invece che nel contratto di conto corrente erano indicate sia la percentuale Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 4 di 12 sia la base di calcolo delle CMS, avendo poi il consulente tecnico d’ufficio escluso la capitalizzazione delle medesime; − parimenti infondate erano le deduzioni concernenti la illegittimità dell’applicazione della capitalizzazione degli interessi anche in epoca successiva al 9 febbraio 2000, avendo l’appellata provveduto a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità con l’estratto conto del 30 giugno 2000, pubblicando il relativo avviso anche sulla G.U. del 10 luglio 2000. 4. Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Palermo hanno presentato ricorso L’[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. (già L’ancora di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA].) e [OSCURATO:PERSONA] in proprio. Hanno resistito con separati controricorsi [OSCURATO:PERSONA] e AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA] –evocata dalle ricorrenti come “già [OSCURATO:PERSONA]” – ha eccepito l’estraneità della posizione in questione rispetto a quelle oggetto di cessione in proprio favore da parte di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. – a propria volta cessionaria dei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] – e quindi proponendo preliminarmente eccezione di difetto di legittimazione passiva. AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ha resistito quale cessionaria dei crediti deteriorati di titolarità di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. e non oggetto di cessione a [OSCURATO:PERSONA]. 5. La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, secondo comma, e 380-bis.1, c.p.c. Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 5 di 12 6. Con ordinanza interlocutoria n. 8639/2024, pubblicata in data 2 aprile 2024, questa Corte, ritenuta di particolare rilevanza la questione posta dal secondo motivo di ricorso, ha rimesso il procedimento alla pubblica udienza, a tal fine rinviando a nuovoruolo. 7. AMCO -[OSCURATO:PERSONA] S.P.A. e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato memoria. Il Procuratore Generale ha depositato conclusioni scritte, chiedendo l’integrale rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è affidato a due motivi. 1.1. Con il primo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1346 c.c.; 117, D. Lgs. n. 385/1993; 1343 c.c. Si censura la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto valida, in quanto adeguatamente determinata, la clausola che prevede la commissione di massimo scoperto. Obietta la ricorrente che tale clausola è espressa in termini ambigui, tali da rendere non determinabile la commissione, non essendo determinate le modalità di calcolo in relazione alla frazione temporale sulla cui base operare il calcolo. Deduce la ricorrente che la clausola prevede la possibilità di applicare la commissione sull’importo massimo debitore risultante nel trimestre solare o frazione di trimestre ma non chiarisce se debba intendersi il debito massimo che il conto corrente raggiunge per un trimestre ovvero per un arco di tempo inferiore. Deduce, ulteriormente, il difetto di causa della previsione pattizia, la quale non costituirebbe corrispettivo dovuto per la liquidità creditizia Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 6 di 12 messa a disposizione dellaricorrente ma un mero incremento indiretto degli interessi. 1.2. Con il secondo motivo il ricorso deduce, in relazione all’art. 360, n. 3, c.p.c., la violazione o falsa applicazione degli artt. 1283 c.c.; 117 e 120, D. Lgs. n. 385/1993; 1421 c.c. [OSCURATO:SOCIETA] della censura è l’affermazione, contenuta nella decisione impugnata, per cui l’applicazione dell’anatocismo a far tempo dalla Delibera CICR del 2000 sarebbe legittima, avendo la controricorrente provveduto sia a comunicare la clausola di capitalizzazione degli interessi con pari periodicità sia a pubblicare il relativo avviso sulla [OSCURATO:PERSONA]. Argomenta la ricorrente che, a seguito della novella dell’art. 120 T.U.B. ad opera della Legge n. 342/1999, l’applicazione della capitalizzazione con pari periodicità senza espressa pattuizione scritta e per effetto di mera comunicazione unilaterale da parte della Banca sarebbe stata consentita solo nel caso in cui il meccanismo fosse venuto a rappresentare per il correntista un miglioramento delle condizioni economiche del rapporto. Per contro, argomenta ancora la ricorrente, poiché in precedenza la clausola di capitalizzazione era da ritenersi nulla ex art. 1283 c.c., la successiva applicazione dell’anatocismo non verrebbe a comportare un miglioramento delle condizioni contrattuali e dovrebbe, conseguentemente, essere espressamente approvata dal cliente. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. 2.1. Esaminando, in primo luogo, la posizione della controricorrente [OSCURATO:PERSONA], deve trovare accoglimento l’eccezione preliminare, da quest’ultima sollevata, di difetto di titolarità del lato passivo dell’obbligazione, trattandosi, peraltro, di un profilo che integra Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 7 di 12 una mera difesa ed è rilevabile nella presente sede di legittimità perché solo nella stessa il profilo medesimo si è venuto a porre -non risultando quindi precluso da alcun giudicato –e lo stesso emerge dagli atti (Cass. Sez. L - , Ordinanza n. 23721 del 01/09/2021 ; Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018; Cass. Sez. U, Sentenza n. 2951 del 16/02/2016). Come già accennato nella narrativa in fatto, invero, [OSCURATO:PERSONA] è stata evocata dalle ricorrenti sulla scorta dell’anodina indicazione “già [OSCURATO:PERSONA]” , assumendosi, quindi, implicitamente che l’odierna controricorrente sia subentrata nei rapporti facenti capo a tale ultimo istituto di credito. Nulla argomentando il ricorso in ordine alla fondatezza di tale postulato, si deve ipotizzare che lo stesso si venga a basare sulla ricostruzione delle vicende che hanno interessato [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. – ricostruzione peraltro operata nei due controricorsi- emergendo , da un lato, che [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. si è resa cessionaria, con atto in data 10 luglio 2017, dei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] -tra i quali rientrerebbe la posizione concernente la società odierna ricorrente –e, dall’altro lato, che la stessa [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A., con atto in data 26 giugno 2017 ha proceduto al trasferimento in favore di [OSCURATO:PERSONA] di un coacervo di attività, passività e rapporti meglio descritti nel medesimo contratto. Orbene, ferma la radicale indeterminatezza con la quale è stato trattato dalle parti – ed in particolare dalle ricorrenti – il profilo della successione nel rapporto qui controverso, si deve osservare che già il solo dato cronologico viene a porre un concreto profilo di criticità, essendo sufficiente osservare che, sulla mera base della data di stipula Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 8 di 12 delle due cessioni, emerge che il subentro di [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A.nei crediti deteriorati originariamente di [OSCURATO:PERSONA] risulta essere avvenuto in data posteriore alla cessione dei rapporti in favore di [OSCURATO:PERSONA], dovendosi quindi ritenere che, già solo ratione temporis,da tale ultima cessione risultavano esclusi (o meglio, non potevano essere compresi) i rapporti facenti capo a [OSCURATO:PERSONA]. Risulta, in ogni caso, dirimente la considerazione per cui questa Corte, nell’affrontare recentemente la tematica dell’ambito dei rapporti oggetto cessione (dalle c.d. “Banche venete” in generale e, per quel che qui rileva, in particolare) da [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. a [OSCURATO:PERSONA], ha affermato il principio per cui i n tema di controversie intraprese da o contro [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. o [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., poi sottoposte a liquidazione coatta amministrativa durante i rispettivi giudizi, non si verifica il subentro di [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. nelle liti pendenti alla data (26 giugno 2017) del contratto di cessione stipulato dai commissari liquidatori di quelle banche con la stessa [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., giusta il D . L . n. 99/2017 (conv. dalla Legge n. 121 / 2017), ed aventi ad oggetto rapporti bancari già estinti alla data predetta, atteso che tali rapporti rientrano tra quelli di cui al cd. "Contenzioso escluso" previsto nel menzionato contratto ( cfr. Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15083 del 05/06/2025; Cass. Sez. 1 - Ordinanza n. 15670 del 12/06/2025 , oltre ad un’ulteriore, nutrita, serie di pronunce non massimate). Ebbene, alla luce di tale principio, si deve ritenere che l’affermazione, da parte delle ricorrenti, della titolarità, in capo ad [OSCURATO:PERSONA],del lato passivo dell’obbligazione dedotta nel presente giudizio avrebbe presupposto, non la mera apodittica ed Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 9 di 12 indimostrata clausola di stile contenuta nel ricorso , per cui la stessa [OSCURATO:PERSONA] poteva semplicemente indicarsi come “già [OSCURATO:PERSONA]” e cioè come istituto di credito subentrato nei rapporti già facenti capo alla medesima [OSCURATO:PERSONA], dopo che quest’ultimaera stata ancora parte costituita nel giudizio di appello. Una simile affermazione, invece, avrebbe postulato la dimostrazione della sussistenza del presupposto già individuato dai precedenti di questa Cortepoc’anzi richiamati, e cioè la dimostrazione che il rapporto bancario per cui è causa non era ancora estinto alla data di conclusione del contratto di cessione del 26 giugno 2017 e che conseguentemente [OSCURATO:PERSONA] era effettivamente subentratanel contenzioso in atto. Per contro, in presenza della specifica contestazione da parte della medesima [OSCURATO:PERSONA] SPAed assente radicalmente nel ricorso e negli altri atti qualunque elemento idoneo a consentire di affermare il subentro della stessa controricorrente nel presente contenzioso (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 10435 del 22/04/2025 ) , non può che concludersi che quest’ultima è stata erroneamente evocata nel presente giudizio di legittimità, risultando priva d ella titolarità del rapporto dedotto in giudizio. 2.2. Passando ora all’esame della posizione dell’altra controricorrente [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., si deve evidenziare che la stessa non è stata formalmente evocata dalle ricorrenti, avendo invece proceduto del tutto spontaneamente al deposito del proprio controricorso. Ebbene, è bensì vero che questa Corte ha in passato affermato il principio per cui il successore a titolo particolare nel diritto controverso, sebbene non possa intervenire nel giudizio di legittimità, mancando Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 10 di 12 una espressa previsione normativa che consenta al terzo di parteciparvi esplicando le proprie difese, è ammesso a depositare controricorso, per resistere al ricorso proposto contro il proprio dante causa, nel caso in cui in cui quest'ultimo sia rimasto inerte, altrimenti determinandosi un'irrimediabile lesione del suo diritto di difesa (Cass. Sez. 3 - , Ordinanza n. 16526 del 13/06/2024). Tale principio, tuttavia, viene a presupporre, appunto, che il dante causa del successore a titolo particolare sia rimasto inerte, e cioè che sia stato regolarmente evocato, giustificandosi, a questo punto, la spontanea attivazione del medesimo successore. Nel caso ora in esame, tuttavia, la “dante causa” della AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. – e cioè [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. non è stat a evocat a dalle ricorrenti – il cui ricorso risulta notificato alla sola [OSCURATO:PERSONA]– risultando, pertanto, insussistente quella imprescindibile condizione di inerzia che avrebbe reso ammissibile il deposito del controricorso. Da ciò consegue che neanche nei confronti della AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.può ritenersi integrato alcun efficace contraddittorio idoneo a consentire la decisione nel merito del ricorso, dovendosi anzi rammentare che quest’ultimo sarebbe stato in ogni caso inammissibile anche ove fosse stato notificato solamente alla stessa AMCOe non anche a [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A., dal momento che, in presenza di una successione a titolo particolare nel diritto controverso, il giudizio veniva in ogni caso a proseguire fra le parti originarie(Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 3454 del 11/02/2021 ; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 6471 del 24/04/2012). La decisione sul merito resta anzi preclusa proprio dall’omissione della notifica del ricorso nei confronti dell’unico soggetto che, alla luce Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 11 di 12 delle considerazioni che precedono, poteva ritenersi titolare della posizione soggettiva litigiosa contrapposta a quella delle ricorrenti, e cioè [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. in L.C.A. 3. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibilecosì come inammissibile deve essere dichiarato il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] ordine alle spese, si ritiene di disporre la loro integrale compensazione, considerato, da un lato, che l’orientamento di questa Corte in ordine alla successione di [OSCURATO:PERSONA] nelle posizioni delle c.d. “banche venete” è di recentissima espressione e, dall’altro lato, che, alla luce dei principi poc’anzi richiamati, anche il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. è da ritenersi inammissibile. 4. Stante il tenore della pronuncia, va d ato atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della "sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto", spettando all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento (Cass. Sez. U, Sentenza n. 4315 del 20/02/2020 -Rv. 657198 - 05). P.Q.M La Corte, dichiara inammissibile il ricorso; dichiara inammissibile il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.; Sez. S1 - R.G. 7217/2020 – UD 10/10/2025 PU - Pagina nr. 12 di 12 compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1- quater, nel testo introdotto dal L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dellericorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025. Il ConsigliereEst. [OSCURATO:PERSONA] IlPresidente [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SEZIONE PRIMA CIVILE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]’ - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento d’ufficio iscritto al n. 21694/2025 R.G. e relativo alla c orrezione di errore materiale contenuto nella sentenza della Corte suprema di Cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025,con la quale è stato definito il giudizio di legittimità. L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], –ricorrente – [OSCURATO:PERSONA]' SOCIETA' [OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:SOCIETA]: Correzione errore materiale R.G.N. 21694/2025 Ud. 11/03/2026CC Sez. S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 2 di 3 –controricorrente – nonché [OSCURATO:PERSONA] –controricorrente – Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del giorno 11/03/2026dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Questa Corte di cassazione, con sentenza n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025, ha dichiarato inammissibile sia il ricorsoproposto da L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], sia il controricorso di AMCO - [OSCURATO:PERSONA] S.P.A ., compensando integralmente tra le parti le spese del giudizio di legittimità Con decreto del 30 ottobre 2025 è stata disposta l’iscrizione a nuovo ruolo del procedimento, per correzione di errore materiale d’ufficio, ai sensi dell’art. 391-bis c.p.c. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nella sentenza n. 28616/2025 di questa Corte sussiste un evidente errore materiale, in quanto nel dispositivo della medesima (pag. 12) si legge, quale attestazione conclusiva: “ Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”. 2. Si tratta di un evidente errore materiale, agevolmente desumibile, tra l’altro, anche dall’intestazione complessiva della sentenza, nella quale viene reiteratamente indicata, quale sezione che ha deciso il ricorso,la Sezione Prima Civile. Sez. S1 - R.G. 21694/2025 – CC 11/03/2026 - Pagina nr. 3 di 3 3. In conclusione la sentenza di questa Corte n. 28616/2025 , pubblicata in data 29 ottobre 2025 deve essere corretta nel senso di sostituire nel dispositivo (pag. 12) il riferimento alla Sezione Lavoro con il riferimento corretto a questa Sezione. P. Q. M. La Corte, dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nella sentenzaemessa dalla Corte di cassazione n. 28616/2025, pubblicata in data 29 ottobre 2025, nel senso che alla pag. 12 della sentenza, nelle righe conclusive del dispositivo, dove il provvedimento reca scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025” deve intendersi e ritenersi per scritto: “Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civiledella Corte Suprema di Cassazione, il giorno 10 ottobre 2025”. Manda alla Cancel
Sentenza Cassazione n. 28616/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris