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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 27 gennaio 2026

Cassazione n. 27324/2026

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osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, visti gli artt. 599 bis cod.proc.pen. e 23 d.l. n. 142 del 2020, in riforma della sentenza datata 1.3.2024 con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, con la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ed Euro 15.000 di multa ciascuno , riconosciuta la continuazione con la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 7.10.2021, irrevocabile il 19.11.2022, ritenuti più gravi i fatti precedentemente giudicati, ha determinato la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, a titolo di aumento sulla pena già irrogata.

2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deducono ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 20 bis cod.pen. e l'art. 53 e ss.

I. 24 novembre 1981 n. 689.

Con il secondo motivo deducono ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. lamanifesta incoerenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato.

Si rileva che nella specie é mancata l'informazione relativa alle possibilità offerte dall'art. 53

I. n. 689 del 1981 di richiedere le pene sostitutive brevi, con ciò sostanziandosi un vizio di violazione di legge e di motivazione.

3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, sono inammissibili.

A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nessuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, 2Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena).

2. Ciò premesso, le doglianze proposte dai ricorrenti non solo non rientrano fra i casi sopra elencati; ma inoltre la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva, ben lungi dal dover essere prospettata dal giudice, può invece essere formulata nell'ambito del procedimento a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo.

L'ultimo periodo dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilità che le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza»).

In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell'accordo (vedi di recente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579 - 01).

In tale ipotesi il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 599-bis, comma 3, del codice di rito.

3. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili.

Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione :profili di inammissibilità evidenziati (Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000).

P.Q.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/01/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore GeneraleRITENUTO [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Napoli, visti gli artt. 599 bis cod.proc.pen. e 23 d.l. n. 142 del 2020, in riforma della sentenza datata 1.3.2024 con cui il Gip del Tribunale di Napoli aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] colpevoli del reato di cui agli artt. 110, 73 e 80 d.p.r. 9 ottobre 1990 n. 309 e, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulle aggravanti contestate, con la diminuente per il rito, li aveva condannati alla pena di anni due di reclusione ed Euro 15.000 di multa ciascuno , riconosciuta la continuazione con la sentenza del Gip del Tribunale di Napoli del 7.10.2021, irrevocabile il 19.11.2022, ritenuti più gravi i fatti precedentemente giudicati, ha determinato la pena in mesi 5 e giorni 10 di reclusione ed Euro 4000,00 di multa, a titolo di aumento sulla pena già irrogata. 2. Avverso detta sentenza gli imputati, a mezzo del difensore di fiducia, hanno proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deducono ai sensi dell'art. 606, lett. b) cod.proc. pen. l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale e di altre norme giuridiche di cui si deve tenere conto nell'applicazione della legge penale, segnatamente l'art. 20 bis cod.pen. e l'art. 53 e ss. I. 24 novembre 1981 n. 689. Con il secondo motivo deducono ai sensi dell'art. 606 lett. e) cod.proc.pen. lamanifesta incoerenza della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato. Si rileva che nella specie é mancata l'informazione relativa alle possibilità offerte dall'art. 53 I. n. 689 del 1981 di richiedere le pene sostitutive brevi, con ciò sostanziandosi un vizio di violazione di legge e di motivazione. 3. Il Procuratore generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.I ricorsi, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, sono inammissibili. A seguito della reintroduzione del c.d. patteggiamento in appello di cui all'art. 599-bis cod. proc. pen., ad opera della legge n. 103 del 2017, rivive il principio, già elaborato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione solo per motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre nessuno spazio può essere ammesso per quei vizi che attengano alla determinazione della pena e che non si siano trasfusi in una illegalità della sanzione inflitta (Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019, dep. 2020, 2Furino, Rv. 278114 secondo la quale la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena). 2. Ciò premesso, le doglianze proposte dai ricorrenti non solo non rientrano fra i casi sopra elencati; ma inoltre la richiesta di conversione di una pena detentiva breve in pena sostitutiva, ben lungi dal dover essere prospettata dal giudice, può invece essere formulata nell'ambito del procedimento a pena concordata tra le parti ex art. 599-bis cod. proc. pen., come modificato dall'art. 2 d.lgs. 19 marzo 2024, n.31, purché faccia parte dell'accordo. L'ultimo periodo dell'art. 599-bis, comma 1, cod. proc. pen., introdotto dal decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, prevede espressamente la possibilità che le parti concordino anche la sostituzione della pena detentiva («Nell'ipotesi di sostituzione della pena detentiva con una pena sostitutiva di cui all'articolo 53 della legge 24 novembre 1981, n. 689, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 598 bis il consenso dell'imputato è espresso, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni prima dell'udienza»). In questo caso la richiesta diventerà parte integrante dell'accordo (vedi di recente, Sez. 2, n. 8396 del 04/02/2025, Rv. 287579 - 01). In tale ipotesi il giudice di appello, dunque, non ha altra scelta se non quella di conformarsi all'accordo convenuto tra le parti ovvero disattenderlo, procedendo al giudizio ordinario, secondo quanto espressamente previsto dall'art. 599-bis, comma 3, del codice di rito. 3. In conclusione i ricorsi vanno dichiarati inammissibili. Consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa per le ammende, così determinata in ragione :profili di inammissibilità evidenziati (Corte cost., sentenza n. 186 del 13 giugno 2000). P.Q. P.Q.M
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