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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 15 aprile 2022

Cassazione n. 20878/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 05/10/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha dichiarato la resposnabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 55, co. 9, D. Lgs n. 231/07 per aver utilizzato la carta prepagata PostePay intestata ad [OSCURATO:PERSONA] effettuando un prelievo per euro seicento.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. - erronea ricostruzione del fatto; - violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. - dosimetria della pena.

Il ricorso è inammissibile.

Il primo motivo è reiterativo perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici.

La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifìcità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596).

E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pag. 3 della sentenza, ha già esposto che la prova è data dalla confessione extragiudiziale dell'imputato, desunta dalle credibili dichiarazioni della parte e confortata dalla schermata riepilogativa dei movimenti eseguiti con la PostePay intestata all'Ubaldi.

Quanto al lamentato vizio in relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure, che ha contenuto la pena nel minimo edittale e concesso le attenuanti generiche sicchè non sono possibili ulteriori riduzioni.

Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/10/2021 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La Corte di appello di Ancona, con sentenza del 05/10/2021, confermava la sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], che ha dichiarato la resposnabilità di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 55, co. 9, D. Lgs n. 231/07 per aver utilizzato la carta prepagata PostePay intestata ad [OSCURATO:PERSONA] effettuando un prelievo per euro seicento. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo i seguenti motivi: - violazione di legge in relazione all'art. 192 c.p.p. - erronea ricostruzione del fatto; - violazione di legge in relazione all'art. 133 c.p. - dosimetria della pena. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo è reiterativo perché ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerarsi non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecifìcità conducente, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), all'inammissibilità (Sez. 4, [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). E nel caso in esame, il giudice di appello con gli argomenti esposti in motivazione a pag. 3 della sentenza, ha già esposto che la prova è data dalla confessione extragiudiziale dell'imputato, desunta dalle credibili dichiarazioni della parte e confortata dalla schermata riepilogativa dei movimenti eseguiti con la PostePay intestata all'Ubaldi. Quanto al lamentato vizio in relazione alla dosimetria della pena, la Corte ha confermato le statuizioni del giudice di prime cure, che ha contenuto la pena nel minimo edittale e concesso le attenuanti generiche sicchè non sono possibili ulteriori riduzioni. Alla inammissibilità del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 15/4/2022 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] L [OSCURATO:PERSONA] C
Sentenza Cassazione n. 20878/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris