Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 marzo 2025

Cassazione n. 22338/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettiva- mente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]

V. Damone che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiun- tamente e congiuntamente li rappresentano e difendono in virtù di procure spe- ciali su fogli allegati in calce al ricorso.

RICORRENTI contro R.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Civitavecchia, n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Trava- glini che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappre- senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro- ricorso.

CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia n. 850/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento prot. n.

CAL – 200709 - 00004 del 20.7.2009 la “Con- cessioni [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. affidava alla “Società di [OSCURATO:PERSONA]- bemi” s.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi ai fini della realizzazionedel col- legamento autostradale tra le città di Brescia , Bergamo e Milano (cfr. ricorso, pag. 3).

La “Brebemi” s.p.a., a sua volta, affidava al “Consorzio BBM”, quale general contractor, la progettazione e la costruzione della suddetta infrastruttura e lo abilitava al compimento delle attività necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per il compimento dell’opera (cfr. ricorso, pag. 3).

La progettazione dell’opera contemplava l’acquisizionedi taluni terreni, in Co- mune di Travagliato, di proprietà della“R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c.

2. Con decreto in dat a 16 . 9 .201 1 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazioneper strade complementari di mq. 173 del mappale n. 25 del fol.

2. Con decreto in data 18.5.2012 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione per strade complementari di mq. 90 del mappale n. 25 del fol.

2. Ciascun decreto recava indicazione dell’indennità prov- visoria all’uopo offertae non accettata.

Con decreto in data 7.11.2017 veniva disposta l’espropriazione per strade complementari di mq. 273 del mappale n. 814 del fol. 2(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . 3.Con ricorso ex art t . 29 del d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ. alla Corted’Appello di Brescia d epositato il 29 . 12 .201 7 la “ R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C.”chiedeva farsi luogo alla determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione(cfr. ricorso, pag. 4). 4.Resistevano la “Brebemi” ed il “Consorzio BBM”.

5. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza n. 8 50 /201 9 la Corte d’Appello di Bresciadeterminava in euro 285.462,24, oltre interessi legali, l’indennità di espropriazione,in euro 139.378,85, oltre interessi legali , l’inden- nità di occupazione temporanea, in euro 98.523,60, oltre interessi legali, l’in- dennità per ripristini; condannava parte convenuta alle spese di lite nonché a rifondere a controparte le spese di c.t.p. e a farsi carico dellespese di c.t.u.

Premetteva la Corte di Brescia che era da negare rilevanza ai fini del decidere al decreto di rettifica- emesso in data 19.7.2018, ovvero in corso di giudizio - del decreto di espropriazione, decreto di rettifica ove si dava atto che per mero errore materiale il decreto di espropriazione non recava menzione della perma- nenza del diritto di transito mercé la costituzione di una servitù di passaggio a carico delle aree espropriate ed a favore delle aree residue (cfr. ordinanza im- pugnata, pag. 13).

Premetteva in particolare che a segnare l’irrilevanza del decreto di rettifica e dunque della costituzione della servitù di passaggio concorrevano sia ragioni di ordine processuale sia ragioni di ordine sostanziale; più esattamente, quanto alle prime, l’impossibilità, nonostante le peculiarità del rito exart. 29 d.lgs. n. 150/2011, di travalicare il limite costituito dalla definizione del thema deciden- dum;più esattamente, quanto alle seconde, il rilievo per cui l’indennità di espro- priazione si determina “sulla base delle caratteristiche del bene (…) alla data dell’esproprio” con susseguente irrilevanza delle variazioni successive ed il ri- lievo per cui non aveva rinvenuto riscontro probatorio l’asserito errore materiale inficiante il decreto di espropriazione in data 7.11.2017, sicché la costituzione della servitù di passaggio doveva intendersi avvenuta unicamente con il decreto in data 19.7.2018 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 14).

Premetteva altresì - la corte d’appello - che i decreti di occupazione e di espropriazione avevano interessato una porzione, ossia mq. 173, dell’area per- tinenziale del compendio immobiliare sito in Comune di Travagliato –alla via dei Mulini, n. 87 –compendio immobiliare avente “una prevalente, se non esclusiva, vocazione produttiva-artigianale, che si attua mediante impiego delcapannone produttivo e delle aree asfaltate adiacenti [nonché del] fabbricato adiacente (…) inizialmente adibito soltanto ad uso ufficio, (…) in seguito parte di esso (il primo piano), previa (…) CILA per mutamento di destinazione d’uso, (…) adibito ad uso abitativo” (così ordinanza impugnata, pag. 16).

Indi la corte evidenziava che, in considerazione del difetto di autonomia dell’area espropriata rispetto alla residua superficie asfaltata, “per essere quest’ultima tutta destinata al passaggio, alla sosta ed al carico e scarico di automezzi industriali” (così ordinanza impugnata, pag. 16), si era senz’altro al cospetto di un’espropriazione parzialedi un bene unitario.

Evidenziava dunque su tale scorta che il c.t.u. aveva determinato in euro 13.420,00 il valore venale dell’area espropriata (cfr.ordinanza impugnata, pag. 18)e aveva determinato, con riferimento alla porzione residua, nella misura del 40% il deprezzamento del capannone e delle aree pertinenziali e nella misura del 20% il deprezzamento degli uffici e dell’abitazione (per il complessivo im- porto di euro 274.087,86)e che a siffatte conclusioni, ancorché non totalmente persuasive, “in assenza di specifica contestazione di parte attrice” (così ordi- nanza impugnata, pag. 18), vi era margine per aderire.

Evidenziava al contempo che alla ricezione degli esiti della c.t.u. non ostava “la considerazione della preesistenza di vincoli derivanti da pregresse servitù di elettrodotto o da fascia di rispetto correlata allo sviluppo della strada statale n. 11” (così ordinanza impugnata, pag. 18).

Evidenziava altresì che irrilevante doveva reputarsi il venir meno, asserita- mente a seguito della vicenda ablativa, “ del vincol o di elettrodotto ed anche della presenza di un traliccio AT per il passaggio della corrente elettrica”, sic- come non ne derivava alcun beneficiouna “volta che l’immobile, concepito per l’utilizzo quale apparato produttivo, risulti poi utilizzabile soltanto quale deposito o magazzino” (così ordinanza impugnata, pag. 19).

Evidenziava inoltre che irrilevante era pur l’addotta irregolarità dell’iteram- ministrativo seguito per la variazione della destinazione d’uso del primo piano, siccome, seppur ne fosse stata rilevata l’illegittimità, non ne sarebbe derivata la demolizione di opere aggiuntive ma eventualmente il ripristino della pregressa destinazione ad uso ufficio, destinazione per la quale il c.t.u. aveva riconosciuto un valore a mq. superiorerispetto a quello ad “uso abitativo” (c fr. ordinanza impugnata, pag. 19).

Evidenziava infine che erano da riconoscere le indennità invocate per il valore dei soprassuoli demoliti e per le opere di ripristino –per le quali il c.t.u. aveva riconosciuto il complessivo importo di euro 98.523,60 –trattandosi di voci estra- nee al deprezzamento del compendio immobiliare e correlate all’esigenza di ri- mediare ai danni arrecati, viepiù che le parti opposte non avevanoprovato di aver provveduto ai dovuti ripristini a proprie spese(cfr. ordinanza impugnata, pag. 19). 6.Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso la “Brebemi” s.p.a. ed il “Consorzio BBM”; ne hanno chiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione.

La “ R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C .” s. n . c . ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.I ricorrenti hanno depositato memoria.

Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 32, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. laviolazione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; la carenza assoluta di motiva- zione in ordine ai criteri adottati ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile.

Deducono che la Corte di Brescia, in conformità alla relazione di c.t.u., “non haconsiderato nella stima del valore venale del bene la fascia di rispetto stra- dale preesistente relativa alla SS 11 pur avendone accertato la presenza (…) e neppure i vincoli derivanti dagli elettrodotti”(così ricorso, pag. 9 ) .

Deducono invero che la corte d’appello senza alcuna motivazione “ha esami- natotali circostanze esclusivamente per valutare la sussistenza o meno del de- prezzamento”(così ricorso, pag. 10) .

Deducono quindi che la corte di merito nella stima del valore venale a mq. dell’area espropriata non ha considerato né l’incidenza dei vincoli conformativi preesistenti (cfr. ricorso, pag. 11) - dalla cui c onsiderazione non può prescin- dersi pur allorché l’area espropriata costituisca la pertinenza di un edificio (cfr. ricorso, pag. 12)– né l’incidenza dei campi elettromagnetici, dipendente dalla circostanza che l’intero compendio immobiliare di proprietà della “R.M.” erari- compreso tra due elettrodotti con relativi traliccipoi rimossi nel corso della pro- cedura espropriativa de qua, incidenza che invero il c.t.u. ha reputatoininfluente (cfr. ricorso, pagg. 13 -14). 9.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 1° co., e 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702 bise ss. cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 132 cod. proc. civ. ovvero la carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti.

Deducono che ha errato la Corte di Brescia, allorché, in aderenza alle risul- tanze della c.t.u., ha determinato il deprezzamento dell’area residua dipendente dalla presunta riduzione degli accessi senzatener conto della limitata incidenza dell’espropriazione, concernente un’estensione, posta ai margini della proprietà, di appena mq. 273,00 su una superficie complessiva di mq. 3.190,00.

Deducono ulteriormente al riguardo che l’immobile della “R.M.” ha mantenuto i due accessi preesistenti, l’uno inalterato l’altro ridotto (cfr. ricorso, pag. 15).

Deducono altresì che ha errato la corte d’appello, allorché, in aderenza alle risultanze della c.t.u., ha determinato il deprezzamento dell’area residua senza tener conto dell’avvenuta costituzionecon il decreto di espropriazione, rettifi- cato con decreto del 19.7.2018, di una servitù di passaggio su parte delle aree espropriate a vantaggio delle residue porzioni del compendio (cfr. ricorso, pagg. 15 -16).

Deducono segnatamenteche la corte di merito avrebbe dovuto tener conto, per ragioni e processuali e sostanziali, del decreto di rettifica del decreto di espropriazionebenché intervenuto in corso di causa (cfr. ricorso, pag. 17) .

Deducono, in ordine alle ragioni processuali, che nel giudizio di opposizione alla stima la c.t.u. ha natura percipiente, il che abilita senz’altro l’ausiliario all’ac- quisizione dei documenti in qualunque momento si siano formati (cfr. ricorso, pag. 18).

Deducono, in ordine alle ragioni sostanziali, che il decreto di rettifica ha inciso sul decreto di espropriazione, sicché dal medesimo decreto di rettifica non po- teva prescindersi in sede di determinazione dell’indennità dovuta (cfr. ricorso, pag. 19).

Deducono, infine, che la servitù di passaggio, benché non prevista per mero errore materiale nell’iniziale decreto di espropriazione, “di fatto era già costituita ed esercitata, senza alcuna opposizione” (cosìricorso, pag. 20). 10.Con il terzo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Deducono che ha errato la Corte di Brescia, siccome ha computato il deprez- zamento della proprietà residua, né espropriata né occupata, in relazione non già alla perdita di valore dell’immobile oggetto dell’espropriazione bensì, in ade- renza agli esiti dellac.t.u., in relazione all’ “asserito pregiudizio che [la “R.M.”] avrebbe subito per non potervi ulteriormente svolgere la precedente o altre at- tività industriali o commerciali” (così ricorso, pag. 23).

Deducono invero che “l’indennità di espropriazione nonsi estende al valore dell’aziendaorganizzata dall’imprenditore” (così ricorso, pag. 2 3 ) . 11.Con il quarto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Deducono che la Corte di Brescia ha in maniera del tutto immotivata e senza tener conto dei rilievi formulati computato in euro 48.977,40 – ovvero nella misura del 20% del loro valore -il deprezzamento degli uffici e dell’abitazione (cfr. ricorso, pag. 24).

Deducono altresì che difetta qualsiasi concreto pregiudizio, sicché mancano i presupposti per il riconoscimento del deprezzamento (cfr.ricorso, pag. 25). 12.Con il quinto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Deducono in ogni caso che in sede di computo del deprezzamento degli uffici e dell’abitazione nessuna indagine è stata compiuta dal c.t.u. alla luce dei con- tratti di locazione che hanno riguardato l’immobile, onde esplicitare la discre- panza tra il valore del 2012 e quello del 2017 (cfr. ricorso, pag. 26).

Deducono segnatamente che il contratto di locazione del 2012 dà ragione dell’assenza del deprezzamento, quanto meno nei termini esorbitanti ritenuti dall’ausiliario d’ufficio e dalla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 26). 13.Con il sesto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 2° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.

Deducono che la Corte di Brescia ha reputato inconferente l’eliminazione del traliccio dell’alta tensione.

Deducono viceversa che l’eliminazione dei due preesistenti elettrodotti costi- tuisce un vantaggio speciale ed immediato per l’immobile di proprietà della “R.M.”, atteso che la presenza degli elettrodotti influisce negativamente sul va- lore di qualsiasi compendio immobiliare (cfr. ricorso, pag. 28). 14.Con il settimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 2° co., 33, 37, 3° co., e 38, 2° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.nonché dell’art. 3, 7° co., d.lgs. n. 190/2002 (trasfuso nell’art. 165, 7° co., d.lgs. n. 163/2006);ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Premettono che il compendio immobiliare di proprietà della “R.M.” ha subito modifiche sia prima che dopo l’approvazione –in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – del progetto preliminare dell’opera pubblica (cfr. ricorso, pag. 28).

Premettono segnatamente che, così come evidenziato nelle osservazioni del proprio consulente, la “R.M.” ha in data 25.9.2003 presentato una D.I.A. per il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione di una parte del fabbricato e che per la parte abitativa non è mai stato acquisito il certificato di abitabilità (cfr. ricorso, pag. 28).

Premettono segnatamente che, così come del pari evidenziato nelle osserva- zioni del proprio consulente, la “R.M.” ha in data 18.6.2015 presentato una C.I.L.A. per la sostituzione del rivestimento dei capannoni senza premunirsi dell’attestazione di compatibilità tecnicadella “C.A.L.” (cfr. ricorso, pag. 28) .

Premettono che la Corte di Brescia ha reputato che la mancanza del certificato di abitabilità avrebbe al più comportato il ripristino della precedente destinazione ad uso ufficio, destinazione alla quale il consulente aveva correlato un valore a mq. superiore.

Premettono che la Corte di Brescia nulla ha reputato per il difetto dell’atte- stazione di compatibilità tecnica con riferimento agli interventi oggetto della C.I.L.A.

Indi deducono, in primo luogo, che il cambio di destinazione d’uso non può reputarsi legittimo ovvero assentito sol perché l’amministrazione comunale non lo ha inibito a seguito della presentazione della D.I.A. (cfr. ricorso, pag. 30) e che al riguardo non esplicano valenza i regolamenti locali che nulla dispongono in ordine al mutamento della destinazione d’uso (cfr. ricorso, pag. 31), viepiù che unicamente con la sopravvenuta –rispetto agli interventi in esame - prefi- gurazione dell’art. 65-bis, 1° co., del d.l. n. 50/2017 il mutamento della desti- nazione d’uso ricade nel novero degli interventi di restauro e risanamento (cfr. ricorso, pag. 31).

Deducono poi che il mutamento della destinazione d’uso, contrariamente all’assunto della corte distrettuale,non è affatto irrilevante, siccome “la porzione non conforme sul piano-edilizio urbanistico (…) non va per nulla considerata” (così ricorso, pag. 32).

Indi deducono, in secondo luogo, che ha errato il c.t.u. -le cui conclusioni la corte territoriale ha pedissequamente recepito – a tener conto degli interventi eseguiti dopo la comunicazione di avvio del procedimento e senza l’attestazione di compatibilità tecnica (cfr. ricorso, pag. 33).

Deducono poi che l’attestazione di compatibilità tecnica è da riferire pur agli interventi soggetti a C.I.L.A., viepiù che nella specie l’interventooggetto della C.I.L.A. che la “R.M.” ha presentato in data 18.6.2015,non è indennizzabil e in quanto “miglioriaopportunistica” (cfr. ricorso, pag. 34). 15.Con l’ottavo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti.

Premettono che la Corte di Brescia, in accoglimento della avversa richiesta, in conformità agli esiti della c.t.u., ha in aggiunta al deprezzamento accordato alla “R.M.” un ulteriore indennizzo –del complessivo importo di euro 98.523,60 -per il valore dei soprassuoli demoliti e per le opere di ripristino dello stato dei luoghi, ossia per il ripristino del cancello e della recinzione e per il ripristino del muro di cinta e della pavimentazione del cortile (cfr. ricorso, pag. 35).

Deducono nondimeno che in ipotesi di espropriazione parziale deve essere corrisposta un’unica indennità, giacché il riconoscimento di ulteriori voci inden- nitarie dà luogo ad inammissibili duplicazioni (cfr. ricorso, pag. 36).

Deducono in ogni caso che la stima dei soprassuoli e delle opere di ripristino non ha tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi e ha considerato esborsi per interventi eseguiti da esse ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 37). 16.Con il nono motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 22 - bis e 50 d.P.R. n. 327/2001;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la viola- zione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ovvero la carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione dell’indennità di occupazione.

Deducono che la Corte di Brescia ha erroneamentecomputato l’indennità di occupazioned’urgenza, ossia si è pedissequamente uniformata alle indicazioni di cui alla relazione di c.t.u., ove a basedi computodell’indennità di occupazione era stata assunta l’indennitàdi espropriazione nella sua interezza (cfr. ricorso, pag. 38).

Deducono invero che l’indennità di occupazione non va calcolata tenendo conto pur dell’indennità riconosciuta per il deprezzamento della proprietà resi- dua (cfr. ricorso, pag. 38).

Deducono in ogni caso che l’indennità di occupazione è stata erroneamente computata in dipendenza dell’erroneo computo dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso, pag. 39). 17.Con il decimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ.

Premettono che la Corte di Brescia ha liquidato le spese di lite alla stregua dei valori medi relativi allo scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, siccome ha ritenuto che l’indennizzo riconosciuto è di importo prossimo al massimodello scaglione.

Indi deducono che la motivazione in parte quadell’impugnato dictum è senza dubbioillogica, giacché l’indennizzo nel complesso liquidato è di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento (cfr. ricorso, pag. 40).

Deducono comunque che il buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso giustifica la riforma del capo dell’impugnata ordinanza concernente la regola- mentazione delle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 40). 18.Si impone, previamente, la delibazione del terzo motivo di ricorso; il terzo mezzo, infatti, involge un profilo del tutto preliminare, attinente all’oggetto dell’espropriazione per pubblica utilità; in ogni caso, il terzo motivoè, alla stre- gua degli argomenti che seguono,meritevole di accoglimento. 19.Sovviene la prefigurazione del 1° co. dell’art. 1 del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui identifica l’oggetto dell’espropriazione negli “immobili” e nei “diritti relativi ad immobili”.

Sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l’ap- plicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come ef- fetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immo- bile, la precedente attività; con la conseguenzache, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba com- prendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale or- ganizzato, risultante da una pluralità di elementi (cfr. Cass. 31.12.2008, n. 2424; altresì Cass. (ord.) 31.5.2022, n. 17564, secondo cui,estinto il diritto di proprietà, ove risultiimpedito, sul luogo, l’ulteriore svolgimento dell’impresa, cheutilizzava l ’ immobile per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estendeal diritto dell’imprenditore su di essi, né all'azienda da quest’ultimo or- ganizzata). 20.Ebbene, non risultano linea e con i l parametro legislativo e con l’esplici- tazione che ne ha dato lariferita condivisibile elaborazione giurisprudenziale, gli assuntisulla cui scorta l a Corte di Brescia ha determinato il “deprezzamento” dell’area residua, assuntiancorati ai rilievi dell’officiato c.t.u., a loro volta cor- relati alla connotazione strutturale del compendio immobiliare “in funzione del possibile esercizio in esso di un’attività produttiva a carattere artigianale, qua- lunque essa sia” (così ordinanza impugnata, pag. 17)e correlati altresì al mu- tamento –susseguente all’espropriazione - del la situazione dei luoghi in misura tale “da rendere addirittura impossibile la permanenza, nei suoi elementi signi- ficativi,dell’attitudine del compendio in oggetto all’impiego produttivo” (così or- dinanza impugnata, pag. 17).

In questitermini si configura senza dubbio l’ “ error in iudicando ”, sub specie di falsa applicazione del1° co. (“nel caso di esproprio parziale di un bene unita- rio, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”)dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001, denunciato con il motivo di ricorso in disamina.

Né, ben vero, ad escludere il denunciato “error” esplica valenza ilrilievo d e lla controricorrente secondo cui “risulta dalla c.t.u. (…) come [l’immobile espro- priato] fosse affittato da R.M. a terzi (quantomeno) già dal 2003, ovvero ben prima dell’inizio dell’espropriazione” (così controricorso, pag. 24). 21.Parimenti è meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso. 22.Questa Corte spiega che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da ap- posite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trat- tandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropria- zione; dunque,di esso deve tenersi conto nella determinazione dell ’ indennità di esproprio, non essendo l’area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (cfr. Cass. (ord.) 25.1.2022, n. 2127; Cass. 13.4.2012, n. 5875). 23.Ebbene, nell’enunciata prospettiva non può non darsi atto dell’ “ error in iudicando”(sub specie di falsa applicazione del 1° co. – “ (…) valutando l’inci- denza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa (…)” - dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001), in cui la Corte di Brescia è incorsa, allorché ha ritenuto che all’operata quantificazione del valore venale dell’area espropriata non ostassero i vincoli derivanti “da fascia di rispetto correlata allo sviluppo della strada statale n. 11” (così ordinanza impugnata, pag. 18).

Ben vero, l’ “error in iudicando” de quo agiturviepiù rileva, giacché si raccorda all’ “errorin iudicando” denunciato con il terzo mezzo.

Difatti, la corte d’appello ha assunto che i limiti che all’esercizio dei diritti dominicali derivavano peraltro dalle fasce di rispetto stradali, risultavano del tutto irrilevanti, “posto che il pregiudizio subito dall’espropriazione non ri- guarda[va] la capacità edificatoria dell’area bensì la persistente – o meno – idoneità del compendio immobiliare (…) ad essere utilizzato per quei fini produt- tivi per i quali era stato realizzato” (così ordinanza impugnata, pag. 18). 24.Tal ultimo rilievo, al quale la c orte di strettuale ha ino ltre correlato l’ inin- fluenzadei preesistenti “vincoli derivanti da pregresse servitù di elettrodotto”, dà ragione al contempodell’ “error in iudicando” denunciato con il primo mezzo pur con riferimentoall’addotta “pacifica incidenza dei campi elettromagnetici sul prezzo di mercato di un immobile” (così ricorso, pag. 14). 25.Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, meritevole di accoglimento nei limitiche seguono. 26.Non riveste valenza in questa sede la doglianza a tenor della quale la Corte di Brescia non avrebbe tenuto conto, in sede di determinazione del de- prezzamento dell’area residua correlato alla riduzione degli accessi (uno inalte- rato, l’altro ridotto), della circostanza per cui “l’esproprio ha interessato solo 273,00 mq. (su un totale di 3.190,00 mq. (…) posti a margine della proprietà” (così ricorso, pag. 15).

Sovviene al riguardo l’insegnamento di questa Corte a tenor del qualecon il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revi- sione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 27.Riveste valenza in questa sede, viceversa, la doglianza a tenor della quale laCorte di Brescia avrebbe dovuto tener conto, in sede di determinazione del deprezzamento dell’area residua, “della rettifica al decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 17). 28.Questa Corte spiega che n el giudizio di opposizione alla stima dell ’ inden- nità di espropriazione(la produzione del decreto di esproprio, che sia interve- nuto dopo la definizione del procedimento d’appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere validamente effettuata nel giudizio di legitti- mità, non trovando ostacolo nell’art. 372 cod. proc. civ., poiché) il provvedi- mento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell’azione, la cui sopravve- nienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legitti- mità, fino al termine della discussione orale (cfr. Cass. 26.2.2016, n. 3817; Cass. 17.6.2009, n.14080).

Ovviamente, le condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 18.2.1972, n. 483). 29.Su tale scorta non può che postularsi quanto segue. 29.1.Non si prospettava alcun ostacol o di ordine sostanziale all’acquisizione del decreto in data 19.7.2018, pur ad opinare nel senso che il medesimo decreto fosse stato adottato ex novoe non già a correzione dell’errore materiale asse- ritamente inficiante il decreto di espropriazione in data 7.11.2017.

E tanto giacché il decreto del 19.7.2018 comunque si correla al decreto di espropriazione (condizione dell’azione, a sua volta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio).

D’altra parte, la corte di merito ha, in fondo,opinato con motivazione “appa- rente” –motivazione “apparente”oggetto di specifica denuncia (“(…) precisando incomprensibilmente che non rileverebbe la rettifica al decreto di esproprio”: così ricorso, pag. 17)– nel senso che era “carente di riscontro probatorio l’as- sunto, espresso nel decreto di rettifica del luglio 2018 (…), secondo cui soltanto per mero errore materiale si sarebbe pretermessa, nel decreto di esproprio del 7/11/2017 (…), ogni indicazione inordine alla prevista costituzione di servitù di passaggio carraio a carico del lotto espropriato ed a vantaggio dell’area adia- cente non espropriata” (così ordinanza impugnata, pagg. 14 – 15 .

Cfr. Cass.(ord.) 30.5.2019, n. 14762, secondo cui, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti). 29.2.Non si prospettava alcun ostacolo di ordine processuale all’acquisizione del decreto in data 19.7.2018.

L’anzidettodecreto è stato acquisito nella pendenza delle operazioni di c.t.u. e nel corso delle operazioni di c.t.u. è stato vagliato in contraddittorio dai c.t.p. dell’una e dell’altra parte (cfr. ricorso, pag. 18; controricorso, pag. 18).

Cosicchésoccorre l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte a tenor del quale, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contradditto- rio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vi- genti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. sez. un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-03)). 30.Il buon fondamento del terzo, del primo e, nei termini anzidetti, del se- condo motivo di ricorso assorbe senz’altro la disamina del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso. 31.Il settimo motivo di ricorso va respinto. 32.Il primo profilo di doglianza , c oncernente la mancata acquisizione del certificato di abitabilità in esito al cambio di destinazione d’uso del primo piano dell’immobile da ufficioad abitazione, è senza dubbio formulato in termini ipo- tetici e generici, siccome i ricorrenti prospettano che la mancanza del certificato di agibilità avrebbe dovuto indurre il c.t.u. e la corte d’appello a verificare ulte- riormente la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile (cfr. ricorso, pag. 30).

Beninteso, il mancato esame –da parte della corte territoriale - delle conte- stazioni della ricorrente(cfr. ricorso, pag. 30) non ha precipua valenza , poiché l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, rela- tivo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui para- digma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di de- duzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305).

Per altro verso, il primo profilo di doglianza non reca puntuale compiuta cen- sura dell’affermazione della Corte di Bresciasecondo cui il riscontro di eventuali ragioni di illegittimità avrebbe comportato,“non essendovi stata alcuna costru- zione aggiuntiva”, “ semmai il ripristino della precedente destinazione ad uso ufficio” (così ordinanza impugnata, pag. 19).

Per altro verso ancora, il primo profilo di doglianza, allorché si adduce che “l’assenza di agibilità (…) incide negativamente sul valore dell’immobile” (cfr. ricorso, pag. 33),si risolve, in fondo, in una censura “di merito”, inammissibile in questa sede.

Per giunta, siffatta censuraè del tutto ingiustificata, siccome la corte distrettuale ha puntualizzato che l’ausiliario d’ufficio aveva quantificato il valore a mq. in un importo superiore a quello degli immobili ad uso abitativo (cfr. ordinanza impugnata, pag. 19). 33.Il secondo profilo di doglianza, concernente la mancata previa acquis i- zione dell’attestazione di compatibilità tecnica in occasione della presentazione della C.I.L.A. per la sostituzione del rivestimento dei capannoni, del pari ridonda in una del tutto generica censura “di merito”, dunque a doppio titolo destinata a sottrarsial vaglio di questa Corte.

Si prospetta atal proposito un vizio di omesso esame di fatto decisivo (cfr. ricorso, pag. 33).

E tuttavia ilgenerico assunto per cui avrebbe dovuto ridursi il valore di stima del capannone, incide sulla “decisività” del fatto la cui cognizione è stata asseritamente omessa(cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183, secondo cui,affinché la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integral- mente e adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso). 34.L’ottavo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. 35.È sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte.

Ovvero all’insegnamento secondo cui n ell ’ espropriazione parziale va com- presa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espro- priazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato (cfr. Cass. sez. un. 8.4.2008, n. 9041; Cass. (ord.) 11.10.2021, n. 27555, secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all’espropriato derivante dall’opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l’indennità di espropriazione com- prende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedi- mento ablativo). 36.In questi termini nell’unitaria indennità di espropriazione, comprensiva della diminuzione di valore pur della parte non espropriata, è ricompresa qual- sivoglia diminuzione di valore che la parte non espropriata subisce.

Non vi è margine,quindi, per l’autonoma considerazione dei “soprassuoli de- moliti” e delle “opere di ripristinostato dei luoghi”. 37.La disamina del nono e del decimo motivo di ricorso resta assorbita ne l buon fondamento,altresì, del l’ottavo motivo di ricorso. 38.In accoglimento del terzo motivo, del primo motivo, del – in parte – se- condo motivo e dell’ottavo motivo di ricorso l’ordinanzan. 850/2019 della Corte d’Appello di Brescia va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu- dizio di legittimità.

All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., dei principii di diritto –ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede di disamina dei motivi accolti. 39.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricor- renti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo, il primo motivo, in parte il secondo motivo e l’ottavo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
– c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in per- sona del legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA] – c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] – in persona del legale rappresentante pro tempore , elettiva- mente domiciliati presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] V. Damone che hanno indicato i rispettivi indirizzi di p.e.c. e che disgiun- tamente e congiuntamente li rappresentano e difendono in virtù di procure spe- ciali su fogli allegati in calce al ricorso. RICORRENTI contro R.M. di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]. –c.f./[OSCURATO:PARTITA_IVA] -in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, alla via Civitavecchia, n. 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]Trava- glini che disgiuntamente e congiuntamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA] la rappre- senta e difende in virtù di procura speciale su foglio allegato in calce al contro- ricorso. CONTRORICORRENTE avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Brescia n. 850/2019, udita la relazione nella camera di consiglio del 27 marzo 2025 del consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] 1.Con provvedimento prot. n. CAL – 200709 - 00004 del 20.7.2009 la “Con- cessioni [OSCURATO:PERSONA]” s.p.a. affidava alla “Società di [OSCURATO:PERSONA]- bemi” s.p.a. l’esercizio dei poteri espropriativi ai fini della realizzazionedel col- legamento autostradale tra le città di Brescia , Bergamo e Milano (cfr. ricorso, pag. 3). La “Brebemi” s.p.a., a sua volta, affidava al “Consorzio BBM”, quale general contractor, la progettazione e la costruzione della suddetta infrastruttura e lo abilitava al compimento delle attività necessarie per l’acquisizione degli immobili occorrenti per il compimento dell’opera (cfr. ricorso, pag. 3). La progettazione dell’opera contemplava l’acquisizionedi taluni terreni, in Co- mune di Travagliato, di proprietà della“R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C.” s.n.c. 2. Con decreto in dat a 16 . 9 .201 1 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazioneper strade complementari di mq. 173 del mappale n. 25 del fol. 2. Con decreto in data 18.5.2012 veniva disposta l’occupazione d’urgenza preordinata all’espropriazione per strade complementari di mq. 90 del mappale n. 25 del fol. 2. Ciascun decreto recava indicazione dell’indennità prov- visoria all’uopo offertae non accettata. Con decreto in data 7.11.2017 veniva disposta l’espropriazione per strade complementari di mq. 273 del mappale n. 814 del fol. 2(cfr. ricorso, pagg. 3 - 4 ) . 3.Con ricorso ex art t . 29 del d.lgs. n. 150/2011 e 702 bis cod. proc. civ. alla Corted’Appello di Brescia d epositato il 29 . 12 .201 7 la “ R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C.”chiedeva farsi luogo alla determinazione dell’indennità di espropriazione e dell’indennità di occupazione(cfr. ricorso, pag. 4). 4.Resistevano la “Brebemi” ed il “Consorzio BBM”. 5. Espletata la consulenza tecnica d’ufficio, con ordinanza n. 8 50 /201 9 la Corte d’Appello di Bresciadeterminava in euro 285.462,24, oltre interessi legali, l’indennità di espropriazione,in euro 139.378,85, oltre interessi legali , l’inden- nità di occupazione temporanea, in euro 98.523,60, oltre interessi legali, l’in- dennità per ripristini; condannava parte convenuta alle spese di lite nonché a rifondere a controparte le spese di c.t.p. e a farsi carico dellespese di c.t.u. Premetteva la Corte di Brescia che era da negare rilevanza ai fini del decidere al decreto di rettifica- emesso in data 19.7.2018, ovvero in corso di giudizio - del decreto di espropriazione, decreto di rettifica ove si dava atto che per mero errore materiale il decreto di espropriazione non recava menzione della perma- nenza del diritto di transito mercé la costituzione di una servitù di passaggio a carico delle aree espropriate ed a favore delle aree residue (cfr. ordinanza im- pugnata, pag. 13). Premetteva in particolare che a segnare l’irrilevanza del decreto di rettifica e dunque della costituzione della servitù di passaggio concorrevano sia ragioni di ordine processuale sia ragioni di ordine sostanziale; più esattamente, quanto alle prime, l’impossibilità, nonostante le peculiarità del rito exart. 29 d.lgs. n. 150/2011, di travalicare il limite costituito dalla definizione del thema deciden- dum;più esattamente, quanto alle seconde, il rilievo per cui l’indennità di espro- priazione si determina “sulla base delle caratteristiche del bene (…) alla data dell’esproprio” con susseguente irrilevanza delle variazioni successive ed il ri- lievo per cui non aveva rinvenuto riscontro probatorio l’asserito errore materiale inficiante il decreto di espropriazione in data 7.11.2017, sicché la costituzione della servitù di passaggio doveva intendersi avvenuta unicamente con il decreto in data 19.7.2018 (cfr. ordinanza impugnata, pag. 14). Premetteva altresì - la corte d’appello - che i decreti di occupazione e di espropriazione avevano interessato una porzione, ossia mq. 173, dell’area per- tinenziale del compendio immobiliare sito in Comune di Travagliato –alla via dei Mulini, n. 87 –compendio immobiliare avente “una prevalente, se non esclusiva, vocazione produttiva-artigianale, che si attua mediante impiego delcapannone produttivo e delle aree asfaltate adiacenti [nonché del] fabbricato adiacente (…) inizialmente adibito soltanto ad uso ufficio, (…) in seguito parte di esso (il primo piano), previa (…) CILA per mutamento di destinazione d’uso, (…) adibito ad uso abitativo” (così ordinanza impugnata, pag. 16). Indi la corte evidenziava che, in considerazione del difetto di autonomia dell’area espropriata rispetto alla residua superficie asfaltata, “per essere quest’ultima tutta destinata al passaggio, alla sosta ed al carico e scarico di automezzi industriali” (così ordinanza impugnata, pag. 16), si era senz’altro al cospetto di un’espropriazione parzialedi un bene unitario. Evidenziava dunque su tale scorta che il c.t.u. aveva determinato in euro 13.420,00 il valore venale dell’area espropriata (cfr.ordinanza impugnata, pag. 18)e aveva determinato, con riferimento alla porzione residua, nella misura del 40% il deprezzamento del capannone e delle aree pertinenziali e nella misura del 20% il deprezzamento degli uffici e dell’abitazione (per il complessivo im- porto di euro 274.087,86)e che a siffatte conclusioni, ancorché non totalmente persuasive, “in assenza di specifica contestazione di parte attrice” (così ordi- nanza impugnata, pag. 18), vi era margine per aderire. Evidenziava al contempo che alla ricezione degli esiti della c.t.u. non ostava “la considerazione della preesistenza di vincoli derivanti da pregresse servitù di elettrodotto o da fascia di rispetto correlata allo sviluppo della strada statale n. 11” (così ordinanza impugnata, pag. 18). Evidenziava altresì che irrilevante doveva reputarsi il venir meno, asserita- mente a seguito della vicenda ablativa, “ del vincol o di elettrodotto ed anche della presenza di un traliccio AT per il passaggio della corrente elettrica”, sic- come non ne derivava alcun beneficiouna “volta che l’immobile, concepito per l’utilizzo quale apparato produttivo, risulti poi utilizzabile soltanto quale deposito o magazzino” (così ordinanza impugnata, pag. 19). Evidenziava inoltre che irrilevante era pur l’addotta irregolarità dell’iteram- ministrativo seguito per la variazione della destinazione d’uso del primo piano, siccome, seppur ne fosse stata rilevata l’illegittimità, non ne sarebbe derivata la demolizione di opere aggiuntive ma eventualmente il ripristino della pregressa destinazione ad uso ufficio, destinazione per la quale il c.t.u. aveva riconosciuto un valore a mq. superiorerispetto a quello ad “uso abitativo” (c fr. ordinanza impugnata, pag. 19). Evidenziava infine che erano da riconoscere le indennità invocate per il valore dei soprassuoli demoliti e per le opere di ripristino –per le quali il c.t.u. aveva riconosciuto il complessivo importo di euro 98.523,60 –trattandosi di voci estra- nee al deprezzamento del compendio immobiliare e correlate all’esigenza di ri- mediare ai danni arrecati, viepiù che le parti opposte non avevanoprovato di aver provveduto ai dovuti ripristini a proprie spese(cfr. ordinanza impugnata, pag. 19). 6.Avverso tale ordinanza hanno proposto ricorso la “Brebemi” s.p.a. ed il “Consorzio BBM”; ne hanno chiesto sulla scorta di dieci motivi la cassazione con ogni susseguente statuizione. La “ R.M. di [OSCURATO:PERSONA] C .” s. n . c . ha depositato controricorso; ha chiesto dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso con il favore delle spese. 7.I ricorrenti hanno depositato memoria. Del pari ha depositato memoria lacontroricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 8.Con il primo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 32, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. laviolazione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ.; la carenza assoluta di motiva- zione in ordine ai criteri adottati ai fini della determinazione del valore venale dell’immobile. Deducono che la Corte di Brescia, in conformità alla relazione di c.t.u., “non haconsiderato nella stima del valore venale del bene la fascia di rispetto stra- dale preesistente relativa alla SS 11 pur avendone accertato la presenza (…) e neppure i vincoli derivanti dagli elettrodotti”(così ricorso, pag. 9 ) . Deducono invero che la corte d’appello senza alcuna motivazione “ha esami- natotali circostanze esclusivamente per valutare la sussistenza o meno del de- prezzamento”(così ricorso, pag. 10) . Deducono quindi che la corte di merito nella stima del valore venale a mq. dell’area espropriata non ha considerato né l’incidenza dei vincoli conformativi preesistenti (cfr. ricorso, pag. 11) - dalla cui c onsiderazione non può prescin- dersi pur allorché l’area espropriata costituisca la pertinenza di un edificio (cfr. ricorso, pag. 12)– né l’incidenza dei campi elettromagnetici, dipendente dalla circostanza che l’intero compendio immobiliare di proprietà della “R.M.” erari- compreso tra due elettrodotti con relativi traliccipoi rimossi nel corso della pro- cedura espropriativa de qua, incidenza che invero il c.t.u. ha reputatoininfluente (cfr. ricorso, pagg. 13 -14). 9.Con il secondo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 1° co., e 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i., dell’art. 29 d.lgs. n. 150/2011 e degli artt. 702 bise ss. cod. proc. civ.; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4 , cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de ll’art. 132 cod. proc. civ. ovvero la carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti. Deducono che ha errato la Corte di Brescia, allorché, in aderenza alle risul- tanze della c.t.u., ha determinato il deprezzamento dell’area residua dipendente dalla presunta riduzione degli accessi senzatener conto della limitata incidenza dell’espropriazione, concernente un’estensione, posta ai margini della proprietà, di appena mq. 273,00 su una superficie complessiva di mq. 3.190,00. Deducono ulteriormente al riguardo che l’immobile della “R.M.” ha mantenuto i due accessi preesistenti, l’uno inalterato l’altro ridotto (cfr. ricorso, pag. 15). Deducono altresì che ha errato la corte d’appello, allorché, in aderenza alle risultanze della c.t.u., ha determinato il deprezzamento dell’area residua senza tener conto dell’avvenuta costituzionecon il decreto di espropriazione, rettifi- cato con decreto del 19.7.2018, di una servitù di passaggio su parte delle aree espropriate a vantaggio delle residue porzioni del compendio (cfr. ricorso, pagg. 15 -16). Deducono segnatamenteche la corte di merito avrebbe dovuto tener conto, per ragioni e processuali e sostanziali, del decreto di rettifica del decreto di espropriazionebenché intervenuto in corso di causa (cfr. ricorso, pag. 17) . Deducono, in ordine alle ragioni processuali, che nel giudizio di opposizione alla stima la c.t.u. ha natura percipiente, il che abilita senz’altro l’ausiliario all’ac- quisizione dei documenti in qualunque momento si siano formati (cfr. ricorso, pag. 18). Deducono, in ordine alle ragioni sostanziali, che il decreto di rettifica ha inciso sul decreto di espropriazione, sicché dal medesimo decreto di rettifica non po- teva prescindersi in sede di determinazione dell’indennità dovuta (cfr. ricorso, pag. 19). Deducono, infine, che la servitù di passaggio, benché non prevista per mero errore materiale nell’iniziale decreto di espropriazione, “di fatto era già costituita ed esercitata, senza alcuna opposizione” (cosìricorso, pag. 20). 10.Con il terzo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Deducono che ha errato la Corte di Brescia, siccome ha computato il deprez- zamento della proprietà residua, né espropriata né occupata, in relazione non già alla perdita di valore dell’immobile oggetto dell’espropriazione bensì, in ade- renza agli esiti dellac.t.u., in relazione all’ “asserito pregiudizio che [la “R.M.”] avrebbe subito per non potervi ulteriormente svolgere la precedente o altre at- tività industriali o commerciali” (così ricorso, pag. 23). Deducono invero che “l’indennità di espropriazione nonsi estende al valore dell’aziendaorganizzata dall’imprenditore” (così ricorso, pag. 2 3 ) . 11.Con il quarto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., la carenza assoluta di motivazione; ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Deducono che la Corte di Brescia ha in maniera del tutto immotivata e senza tener conto dei rilievi formulati computato in euro 48.977,40 – ovvero nella misura del 20% del loro valore -il deprezzamento degli uffici e dell’abitazione (cfr. ricorso, pag. 24). Deducono altresì che difetta qualsiasi concreto pregiudizio, sicché mancano i presupposti per il riconoscimento del deprezzamento (cfr.ricorso, pag. 25). 12.Con il quinto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Deducono in ogni caso che in sede di computo del deprezzamento degli uffici e dell’abitazione nessuna indagine è stata compiuta dal c.t.u. alla luce dei con- tratti di locazione che hanno riguardato l’immobile, onde esplicitare la discre- panza tra il valore del 2012 e quello del 2017 (cfr. ricorso, pag. 26). Deducono segnatamente che il contratto di locazione del 2012 dà ragione dell’assenza del deprezzamento, quanto meno nei termini esorbitanti ritenuti dall’ausiliario d’ufficio e dalla corte d’appello (cfr. ricorso, pag. 26). 13.Con il sesto motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 2° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i. Deducono che la Corte di Brescia ha reputato inconferente l’eliminazione del traliccio dell’alta tensione. Deducono viceversa che l’eliminazione dei due preesistenti elettrodotti costi- tuisce un vantaggio speciale ed immediato per l’immobile di proprietà della “R.M.”, atteso che la presenza degli elettrodotti influisce negativamente sul va- lore di qualsiasi compendio immobiliare (cfr. ricorso, pag. 28). 14.Con il settimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione degli artt. 32, 2° co., 33, 37, 3° co., e 38, 2° co., d.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.nonché dell’art. 3, 7° co., d.lgs. n. 190/2002 (trasfuso nell’art. 165, 7° co., d.lgs. n. 163/2006);ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premettono che il compendio immobiliare di proprietà della “R.M.” ha subito modifiche sia prima che dopo l’approvazione –in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] – del progetto preliminare dell’opera pubblica (cfr. ricorso, pag. 28). Premettono segnatamente che, così come evidenziato nelle osservazioni del proprio consulente, la “R.M.” ha in data 25.9.2003 presentato una D.I.A. per il cambio di destinazione d’uso da ufficio ad abitazione di una parte del fabbricato e che per la parte abitativa non è mai stato acquisito il certificato di abitabilità (cfr. ricorso, pag. 28). Premettono segnatamente che, così come del pari evidenziato nelle osserva- zioni del proprio consulente, la “R.M.” ha in data 18.6.2015 presentato una C.I.L.A. per la sostituzione del rivestimento dei capannoni senza premunirsi dell’attestazione di compatibilità tecnicadella “C.A.L.” (cfr. ricorso, pag. 28) . Premettono che la Corte di Brescia ha reputato che la mancanza del certificato di abitabilità avrebbe al più comportato il ripristino della precedente destinazione ad uso ufficio, destinazione alla quale il consulente aveva correlato un valore a mq. superiore. Premettono che la Corte di Brescia nulla ha reputato per il difetto dell’atte- stazione di compatibilità tecnica con riferimento agli interventi oggetto della C.I.L.A. Indi deducono, in primo luogo, che il cambio di destinazione d’uso non può reputarsi legittimo ovvero assentito sol perché l’amministrazione comunale non lo ha inibito a seguito della presentazione della D.I.A. (cfr. ricorso, pag. 30) e che al riguardo non esplicano valenza i regolamenti locali che nulla dispongono in ordine al mutamento della destinazione d’uso (cfr. ricorso, pag. 31), viepiù che unicamente con la sopravvenuta –rispetto agli interventi in esame - prefi- gurazione dell’art. 65-bis, 1° co., del d.l. n. 50/2017 il mutamento della desti- nazione d’uso ricade nel novero degli interventi di restauro e risanamento (cfr. ricorso, pag. 31). Deducono poi che il mutamento della destinazione d’uso, contrariamente all’assunto della corte distrettuale,non è affatto irrilevante, siccome “la porzione non conforme sul piano-edilizio urbanistico (…) non va per nulla considerata” (così ricorso, pag. 32). Indi deducono, in secondo luogo, che ha errato il c.t.u. -le cui conclusioni la corte territoriale ha pedissequamente recepito – a tener conto degli interventi eseguiti dopo la comunicazione di avvio del procedimento e senza l’attestazione di compatibilità tecnica (cfr. ricorso, pag. 33). Deducono poi che l’attestazione di compatibilità tecnica è da riferire pur agli interventi soggetti a C.I.L.A., viepiù che nella specie l’interventooggetto della C.I.L.A. che la “R.M.” ha presentato in data 18.6.2015,non è indennizzabil e in quanto “miglioriaopportunistica” (cfr. ricorso, pag. 34). 15.Con l’ottavo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 33, 1° co., d.P.R. n. 327/2001;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti. Premettono che la Corte di Brescia, in accoglimento della avversa richiesta, in conformità agli esiti della c.t.u., ha in aggiunta al deprezzamento accordato alla “R.M.” un ulteriore indennizzo –del complessivo importo di euro 98.523,60 -per il valore dei soprassuoli demoliti e per le opere di ripristino dello stato dei luoghi, ossia per il ripristino del cancello e della recinzione e per il ripristino del muro di cinta e della pavimentazione del cortile (cfr. ricorso, pag. 35). Deducono nondimeno che in ipotesi di espropriazione parziale deve essere corrisposta un’unica indennità, giacché il riconoscimento di ulteriori voci inden- nitarie dà luogo ad inammissibili duplicazioni (cfr. ricorso, pag. 36). Deducono in ogni caso che la stima dei soprassuoli e delle opere di ripristino non ha tenuto conto dell’effettivo stato dei luoghi e ha considerato esborsi per interventi eseguiti da esse ricorrenti (cfr. ricorso, pag. 37). 16.Con il nono motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione e falsa applicazione de gli artt. 22 - bis e 50 d.P.R. n. 327/2001;ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 4, cod. proc. civ. la viola- zione efalsa applicazione dell’art. 132 cod. proc. civ., ovvero la carenza assoluta di motivazione in ordine ai criteri seguiti per la quantificazione dell’indennità di occupazione. Deducono che la Corte di Brescia ha erroneamentecomputato l’indennità di occupazioned’urgenza, ossia si è pedissequamente uniformata alle indicazioni di cui alla relazione di c.t.u., ove a basedi computodell’indennità di occupazione era stata assunta l’indennitàdi espropriazione nella sua interezza (cfr. ricorso, pag. 38). Deducono invero che l’indennità di occupazione non va calcolata tenendo conto pur dell’indennità riconosciuta per il deprezzamento della proprietà resi- dua (cfr. ricorso, pag. 38). Deducono in ogni caso che l’indennità di occupazione è stata erroneamente computata in dipendenza dell’erroneo computo dell’indennità di espropriazione (cfr. ricorso, pag. 39). 17.Con il decimo motivo i ricorrent i denuncia no ai sensi dell’art. 360, 1° co., n. 3, cod. proc. civ. la violazione efalsa applicazione dell’art. 91 cod. proc. civ. Premettono che la Corte di Brescia ha liquidato le spese di lite alla stregua dei valori medi relativi allo scaglione compreso tra euro 520.000,01 ed euro 1.000.000,00, siccome ha ritenuto che l’indennizzo riconosciuto è di importo prossimo al massimodello scaglione. Indi deducono che la motivazione in parte quadell’impugnato dictum è senza dubbioillogica, giacché l’indennizzo nel complesso liquidato è di poco superiore al minimo dello scaglione di riferimento (cfr. ricorso, pag. 40). Deducono comunque che il buon fondamento degli esperiti motivi di ricorso giustifica la riforma del capo dell’impugnata ordinanza concernente la regola- mentazione delle spese di lite (cfr. ricorso, pag. 40). 18.Si impone, previamente, la delibazione del terzo motivo di ricorso; il terzo mezzo, infatti, involge un profilo del tutto preliminare, attinente all’oggetto dell’espropriazione per pubblica utilità; in ogni caso, il terzo motivoè, alla stre- gua degli argomenti che seguono,meritevole di accoglimento. 19.Sovviene la prefigurazione del 1° co. dell’art. 1 del d.P.R. n. 327/2001, nella parte in cui identifica l’oggetto dell’espropriazione negli “immobili” e nei “diritti relativi ad immobili”. Sovviene l’insegnamento di questa Corte a tenor del quale l’indennità di espropriazione non può superare in nessun caso il valore determinabile con l’ap- plicazione del criterio legale, senza che abbia rilievo il reale pregiudizio che il proprietario od altro titolare di minore diritto di godimento risentono come ef- fetto dal non potere ulteriormente svolgere, mediante l’uso dello stesso immo- bile, la precedente attività; con la conseguenzache, estinto il diritto di proprietà, ove risulti impedito sul luogo l’ulteriore svolgimento dell’impresa che utilizzava gli immobili per fornire i propri servizi, l’espropriazione non si estende al diritto dell’imprenditore su di essi, sì che il valore del bene espropriato debba com- prendere quello dell’azienda in sé considerata, quale complesso funzionale or- ganizzato, risultante da una pluralità di elementi (cfr. Cass. 31.12.2008, n. 2424; altresì Cass. (ord.) 31.5.2022, n. 17564, secondo cui,estinto il diritto di proprietà, ove risultiimpedito, sul luogo, l’ulteriore svolgimento dell’impresa, cheutilizzava l ’ immobile per fornire i propri servizi, l'espropriazione non si estendeal diritto dell’imprenditore su di essi, né all'azienda da quest’ultimo or- ganizzata). 20.Ebbene, non risultano linea e con i l parametro legislativo e con l’esplici- tazione che ne ha dato lariferita condivisibile elaborazione giurisprudenziale, gli assuntisulla cui scorta l a Corte di Brescia ha determinato il “deprezzamento” dell’area residua, assuntiancorati ai rilievi dell’officiato c.t.u., a loro volta cor- relati alla connotazione strutturale del compendio immobiliare “in funzione del possibile esercizio in esso di un’attività produttiva a carattere artigianale, qua- lunque essa sia” (così ordinanza impugnata, pag. 17)e correlati altresì al mu- tamento –susseguente all’espropriazione - del la situazione dei luoghi in misura tale “da rendere addirittura impossibile la permanenza, nei suoi elementi signi- ficativi,dell’attitudine del compendio in oggetto all’impiego produttivo” (così or- dinanza impugnata, pag. 17). In questitermini si configura senza dubbio l’ “ error in iudicando ”, sub specie di falsa applicazione del1° co. (“nel caso di esproprio parziale di un bene unita- rio, il valore della parte espropriata è determinato tenendo conto della relativa diminuzione di valore”)dell’art. 33 d.P.R. n. 327/2001, denunciato con il motivo di ricorso in disamina. Né, ben vero, ad escludere il denunciato “error” esplica valenza ilrilievo d e lla controricorrente secondo cui “risulta dalla c.t.u. (…) come [l’immobile espro- priato] fosse affittato da R.M. a terzi (quantomeno) già dal 2003, ovvero ben prima dell’inizio dell’espropriazione” (così controricorso, pag. 24). 21.Parimenti è meritevole di accoglimento il primo motivo di ricorso. 22.Questa Corte spiega che il vincolo di inedificabilità ricadente sulle aree situate in fascia di rispetto stradale o autostradale non deriva dalla pianificazione e dalla programmazione urbanistica, ma è sancito nell’interesse pubblico da ap- posite leggi che rendono il suolo ad esso soggetto legalmente inedificabile, trat- tandosi di vincolo dettato per favorire la circolazione e offrire idonee garanzie di sicurezza a quanti transitano sulle strade o passano nelle immediate vicinanze, o in queste abitano ed operano, sicché tale vincolo non ha né un contenuto propriamente espropriativo, né può qualificarsi come preordinato all'espropria- zione; dunque,di esso deve tenersi conto nella determinazione dell ’ indennità di esproprio, non essendo l’area in questione suscettibile di edificazione in nessun caso, dato che vige il divieto assoluto di costruire su di essa (cfr. Cass. (ord.) 25.1.2022, n. 2127; Cass. 13.4.2012, n. 5875). 23.Ebbene, nell’enunciata prospettiva non può non darsi atto dell’ “ error in iudicando”(sub specie di falsa applicazione del 1° co. – “ (…) valutando l’inci- denza dei vincoli di qualsiasi natura non aventi natura espropriativa (…)” - dell’art. 32 d.P.R. n. 327/2001), in cui la Corte di Brescia è incorsa, allorché ha ritenuto che all’operata quantificazione del valore venale dell’area espropriata non ostassero i vincoli derivanti “da fascia di rispetto correlata allo sviluppo della strada statale n. 11” (così ordinanza impugnata, pag. 18). Ben vero, l’ “error in iudicando” de quo agiturviepiù rileva, giacché si raccorda all’ “errorin iudicando” denunciato con il terzo mezzo. Difatti, la corte d’appello ha assunto che i limiti che all’esercizio dei diritti dominicali derivavano peraltro dalle fasce di rispetto stradali, risultavano del tutto irrilevanti, “posto che il pregiudizio subito dall’espropriazione non ri- guarda[va] la capacità edificatoria dell’area bensì la persistente – o meno – idoneità del compendio immobiliare (…) ad essere utilizzato per quei fini produt- tivi per i quali era stato realizzato” (così ordinanza impugnata, pag. 18). 24.Tal ultimo rilievo, al quale la c orte di strettuale ha ino ltre correlato l’ inin- fluenzadei preesistenti “vincoli derivanti da pregresse servitù di elettrodotto”, dà ragione al contempodell’ “error in iudicando” denunciato con il primo mezzo pur con riferimentoall’addotta “pacifica incidenza dei campi elettromagnetici sul prezzo di mercato di un immobile” (così ricorso, pag. 14). 25.Il secondo motivo di ricorso è, viceversa, meritevole di accoglimento nei limitiche seguono. 26.Non riveste valenza in questa sede la doglianza a tenor della quale la Corte di Brescia non avrebbe tenuto conto, in sede di determinazione del de- prezzamento dell’area residua correlato alla riduzione degli accessi (uno inalte- rato, l’altro ridotto), della circostanza per cui “l’esproprio ha interessato solo 273,00 mq. (su un totale di 3.190,00 mq. (…) posti a margine della proprietà” (così ricorso, pag. 15). Sovviene al riguardo l’insegnamento di questa Corte a tenor del qualecon il ricorso per cassazione la parte non può rimettere in discussione, proponendo una propria diversa interpretazione, la valutazione delle risultanze processuali e la ricostruzione della fattispecie operate dai giudici del merito, poiché la revi- sione degli accertamenti di fatto compiuti da questi ultimi è preclusa in sede di legittimità (cfr. Cass. (ord.) 7.12.2017, n. 29404). 27.Riveste valenza in questa sede, viceversa, la doglianza a tenor della quale laCorte di Brescia avrebbe dovuto tener conto, in sede di determinazione del deprezzamento dell’area residua, “della rettifica al decreto di esproprio” (così ricorso, pag. 17). 28.Questa Corte spiega che n el giudizio di opposizione alla stima dell ’ inden- nità di espropriazione(la produzione del decreto di esproprio, che sia interve- nuto dopo la definizione del procedimento d’appello o dopo la proposizione del ricorso per cassazione, può essere validamente effettuata nel giudizio di legitti- mità, non trovando ostacolo nell’art. 372 cod. proc. civ., poiché) il provvedi- mento ablatorio ha natura giuridica di condizione dell’azione, la cui sopravve- nienza è rilevabile in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello di legitti- mità, fino al termine della discussione orale (cfr. Cass. 26.2.2016, n. 3817; Cass. 17.6.2009, n.14080). Ovviamente, le condizioni dell’azione sono rilevabili d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio (cfr. Cass. 18.2.1972, n. 483). 29.Su tale scorta non può che postularsi quanto segue. 29.1.Non si prospettava alcun ostacol o di ordine sostanziale all’acquisizione del decreto in data 19.7.2018, pur ad opinare nel senso che il medesimo decreto fosse stato adottato ex novoe non già a correzione dell’errore materiale asse- ritamente inficiante il decreto di espropriazione in data 7.11.2017. E tanto giacché il decreto del 19.7.2018 comunque si correla al decreto di espropriazione (condizione dell’azione, a sua volta rilevabile in ogni stato e grado del giudizio). D’altra parte, la corte di merito ha, in fondo,opinato con motivazione “appa- rente” –motivazione “apparente”oggetto di specifica denuncia (“(…) precisando incomprensibilmente che non rileverebbe la rettifica al decreto di esproprio”: così ricorso, pag. 17)– nel senso che era “carente di riscontro probatorio l’as- sunto, espresso nel decreto di rettifica del luglio 2018 (…), secondo cui soltanto per mero errore materiale si sarebbe pretermessa, nel decreto di esproprio del 7/11/2017 (…), ogni indicazione inordine alla prevista costituzione di servitù di passaggio carraio a carico del lotto espropriato ed a vantaggio dell’area adia- cente non espropriata” (così ordinanza impugnata, pagg. 14 – 15 . Cfr. Cass.(ord.) 30.5.2019, n. 14762, secondo cui, in tema di valutazione delle prove ed in particolare di quelle documentali, che il giudice di merito è tenuto a dare conto, in modo comprensibile e coerente rispetto alle evidenze processuali, del percorso logico compiuto al fine di accogliere o rigettare la domanda proposta, dovendosi ritenere viziata per apparenza la motivazione meramente assertiva o riferita solo complessivamente alle produzioni in atti). 29.2.Non si prospettava alcun ostacolo di ordine processuale all’acquisizione del decreto in data 19.7.2018. L’anzidettodecreto è stato acquisito nella pendenza delle operazioni di c.t.u. e nel corso delle operazioni di c.t.u. è stato vagliato in contraddittorio dai c.t.p. dell’una e dell’altra parte (cfr. ricorso, pag. 18; controricorso, pag. 18). Cosicchésoccorre l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte a tenor del quale, in materia di consulenza tecnica d’ufficio, il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini commessegli e nell’osservanza del contradditto- rio delle parti, può acquisire, anche prescindendo dall’attività di allegazione delle parti -non applicandosi alle attività del consulente le preclusioni istruttorie vi- genti a loro carico - tutti i documenti necessari al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non siano diretti a provare i fatti principali dedotti a fondamento della domanda e delle eccezioni che è onere delle parti provare e salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti di documenti diretti a provare fatti principali rilevabili d’ufficio (cfr. Cass. sez. un. 1.2.2022, n. 3086 (Rv. 663786-03)). 30.Il buon fondamento del terzo, del primo e, nei termini anzidetti, del se- condo motivo di ricorso assorbe senz’altro la disamina del quarto, del quinto e del sesto motivo di ricorso. 31.Il settimo motivo di ricorso va respinto. 32.Il primo profilo di doglianza , c oncernente la mancata acquisizione del certificato di abitabilità in esito al cambio di destinazione d’uso del primo piano dell’immobile da ufficioad abitazione, è senza dubbio formulato in termini ipo- tetici e generici, siccome i ricorrenti prospettano che la mancanza del certificato di agibilità avrebbe dovuto indurre il c.t.u. e la corte d’appello a verificare ulte- riormente la conformità edilizia e urbanistica dell’immobile (cfr. ricorso, pag. 30). Beninteso, il mancato esame –da parte della corte territoriale - delle conte- stazioni della ricorrente(cfr. ricorso, pag. 30) non ha precipua valenza , poiché l’art. 360, 1° co., n. 5, cod. pro. civ. (come riformulato dall’art. 54 del dec. leg. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012) ha introdottonell’ordinamento un vizio specifico denunciabile per cassazione, rela- tivo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, nel cui para- digma non è inquadrabile la censura concernente la omessa valutazione di de- duzioni difensive (cfr. Cass. 14.6.2017, n. 14802; Cass. (ord.) 18.10.2018, n. 26305). Per altro verso, il primo profilo di doglianza non reca puntuale compiuta cen- sura dell’affermazione della Corte di Bresciasecondo cui il riscontro di eventuali ragioni di illegittimità avrebbe comportato,“non essendovi stata alcuna costru- zione aggiuntiva”, “ semmai il ripristino della precedente destinazione ad uso ufficio” (così ordinanza impugnata, pag. 19). Per altro verso ancora, il primo profilo di doglianza, allorché si adduce che “l’assenza di agibilità (…) incide negativamente sul valore dell’immobile” (cfr. ricorso, pag. 33),si risolve, in fondo, in una censura “di merito”, inammissibile in questa sede. Per giunta, siffatta censuraè del tutto ingiustificata, siccome la corte distrettuale ha puntualizzato che l’ausiliario d’ufficio aveva quantificato il valore a mq. in un importo superiore a quello degli immobili ad uso abitativo (cfr. ordinanza impugnata, pag. 19). 33.Il secondo profilo di doglianza, concernente la mancata previa acquis i- zione dell’attestazione di compatibilità tecnica in occasione della presentazione della C.I.L.A. per la sostituzione del rivestimento dei capannoni, del pari ridonda in una del tutto generica censura “di merito”, dunque a doppio titolo destinata a sottrarsial vaglio di questa Corte. Si prospetta atal proposito un vizio di omesso esame di fatto decisivo (cfr. ricorso, pag. 33). E tuttavia ilgenerico assunto per cui avrebbe dovuto ridursi il valore di stima del capannone, incide sulla “decisività” del fatto la cui cognizione è stata asseritamente omessa(cfr. Cass. sez. lav. 2.4.1999, n. 3183, secondo cui,affinché la decisività richiesta dall'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. sia rilevabile in sede di legittimità di cui all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non è sufficiente che sussista un elemento trascurato dal giudice di merito e potenzialmente idoneo a condurre a diversa decisione, ma è necessario che tale elemento sia integral- mente e adeguatamente descritto, nel suo contenuto e nella sua decisività, dallo stesso ricorso). 34.L’ottavo motivo di ricorso è meritevole di accoglimento. 35.È sufficiente il riferimento all’elaborazione di questa Corte. Ovvero all’insegnamento secondo cui n ell ’ espropriazione parziale va com- presa ogni ipotesi di diminuzione di valore della parte non interessata dall’espro- priazione, con necessario riferimento al concetto unitario di proprietà ed al nesso di funzionalità tra ciò che è stato oggetto del provvedimento ablativo e ciò che è rimasto nella disponibilità dell'espropriato (cfr. Cass. sez. un. 8.4.2008, n. 9041; Cass. (ord.) 11.10.2021, n. 27555, secondo cui, in tema di espropriazione parziale, il pregiudizio alla porzione di fondo rimasta in proprietà all’espropriato derivante dall’opera pubblica realizzata è suscettibile di indennizzo ai sensi dell’art. 33 d.P.R. n. 327 del 2001, poiché l’indennità di espropriazione com- prende l’intera diminuzione patrimoniale subita dal destinatario del provvedi- mento ablativo). 36.In questi termini nell’unitaria indennità di espropriazione, comprensiva della diminuzione di valore pur della parte non espropriata, è ricompresa qual- sivoglia diminuzione di valore che la parte non espropriata subisce. Non vi è margine,quindi, per l’autonoma considerazione dei “soprassuoli de- moliti” e delle “opere di ripristinostato dei luoghi”. 37.La disamina del nono e del decimo motivo di ricorso resta assorbita ne l buon fondamento,altresì, del l’ottavo motivo di ricorso. 38.In accoglimento del terzo motivo, del primo motivo, del – in parte – se- condo motivo e dell’ottavo motivo di ricorso l’ordinanzan. 850/2019 della Corte d’Appello di Brescia va cassata con rinvio alla stessa corte d’appelloin diversa composizione anche ai fini della regolamentazione delle spese del presente giu- dizio di legittimità. All’enunciazione, in ossequio alla previsione dell’art. 384, 1° co., cod. proc. civ., dei principii di diritto –ai quali ci si dovrà uniformare in sede di rinvio - può farsi luogo per relationem, nei medesimi termini espressi dalle massime desunte dalle pronunce di questa Corte in precedenza menzionate in sede di disamina dei motivi accolti. 39.In dipendenza del (parziale) buon esito del ricorso non sussistono i pre- supposti perché, ai sensi dell’art. 13, 1° co. quater, d.P.R. n. 115/2002, i ricor- renti siano tenuti a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato. P.Q.M La Corte così provvede: accoglie il terzo motivo, il primo motivo, in parte il secondo motivo e l’ottavo motivo di ricorso, cassa in relazione e nei
Sentenza Cassazione n. 22338/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris