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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 29 ottobre 2024

Cassazione n. 44863/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella doppia conforme pronuncia di condanna; che, infatti, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo che: a) l'imputato pubblicava gli annunci sul sito "Subito.it" con il proprio nome, utilizzava la propria utenza telefonica o utenze intestate a soggetti stranieri inesistenti per intavolare le trattative e riceveva gli accrediti delle somme sulle proprie carte postepay o sui propri conti correnti; b) l'aver incamerato gli importi sottratti sulle proprie carte dimostra la responsabilità penale dell'imputato, il quale ha così goduto dei vantaggi patrimoniali dei raggiri posti in essere mediante la pubblicazione di annunci falsi; c) l'imputato non ha denunciato lo smarrimento delle carte prepagate su cui sono stati effettuati gli accrediti, salvo che in due casi, in epoca successiva alle denunce presentate dalle vittime delle truffe, di modo che resta implausibile la sua alternativa versione dei fatti; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in termini meramente possibilisti, il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez.

U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (cfr. p. 5, ove si evidenzia il peso della recidiva reiterata e specifica) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estensore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], Ritenuto che il primo motivo di ricorso, con il quale si contesta la dichiarazione di responsabilità per i reati di cui agli artt. 640 e 494 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità perché tende ad ottenere una inammissibile ricostruzione dei fatti, mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati nella doppia conforme pronuncia di condanna; che, infatti, i giudici di merito, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, hanno esplicitato le ragioni del proprio convincimento, ritenendo che: a) l'imputato pubblicava gli annunci sul sito "Subito.it" con il proprio nome, utilizzava la propria utenza telefonica o utenze intestate a soggetti stranieri inesistenti per intavolare le trattative e riceveva gli accrediti delle somme sulle proprie carte postepay o sui propri conti correnti; b) l'aver incamerato gli importi sottratti sulle proprie carte dimostra la responsabilità penale dell'imputato, il quale ha così goduto dei vantaggi patrimoniali dei raggiri posti in essere mediante la pubblicazione di annunci falsi; c) l'imputato non ha denunciato lo smarrimento delle carte prepagate su cui sono stati effettuati gli accrediti, salvo che in due casi, in epoca successiva alle denunce presentate dalle vittime delle truffe, di modo che resta implausibile la sua alternativa versione dei fatti; che il secondo motivo di ricorso, con il quale si contesta, in termini meramente possibilisti, il giudizio di comparazione fra le circostanze attenuanti generiche e la contestata recidiva reiterata e specifica, non è consentito in sede di legittimità ed è manifestamente infondato, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito che sfugge al sindacato di legittimità qualora non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che, per giustificare la soluzione dell'equivalenza, si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931); che le conclusioni ragionate e argomentate del giudice del merito (cfr. p. 5, ove si evidenzia il peso della recidiva reiterata e specifica) sono, pertanto, incensurabili; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 29 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] • liere estensore