CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 03288/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/03/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Procuratore generale, in persona del sostituto [OSCURATO:PERSONA], la quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena. Ritenuto in fatto 1. La Corte d'appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Rimini, con la quale CASSOTTA Matteo era stato dichiarato responsabile di due furti aggravati dalla violenza sulle cose, posti in essere, in concorso con altro soggetto separatamente giudicato, ai danni di due esercizi commerciali (una gelateria e un bar-ristorante) in Rimini (il 13/1/2018), ha riconosciuto l'attenuante di cui all'art. 625 bis, cod. pen., confermando però il giudizio di comparazione tra gli elementi circostanziali, rideterminando la pena, revocando la sospensione condizionale della stessa e confermando nel resto. 2. Il difensore del CASSOTTA ha interposto ricorso, formulando un unico motivo, con il quale ha dedotto inosservanza di disposizioni processuali stabilite a pena di inammissibilità, nullità, inutilizzabilità o decadenza e vizio della motivazione quanto alla disposta revoca della sospensione condizionale della pena, concessa dal primo giudice e revocata d'ufficio da quello d'appello, senza impugnazione del pubblico ministero e al di fuori delle ipotesi dichiarative. Sebbene il CASSOTTA sia effettivamente soggetto non incensurato, la Corte d'appello non ha chiarito le ragioni della revoca, disposta al di fuori delle ipotesi di cui all'art. 168 c. 1, cod. pen. (il delitto della stessa indole essendo stato commesso oltre il termine di cinque anni, decorrente dalla irrevocabilità della precedente condanna); ma anche al di fuori delle ipotesi di cui al terzo comma della stessa norma, atteso che l'imputato ha riportato due condanne (per reati unificati nel vincolo della continuazione) a complessivi mesi sette che, sommati a quella riportata nel presente procedimento (anni uno), non supera il limite normativo. Se, invece, il giudice ha inteso revocare il beneficio ai sensi dell'art. 168, c. 2, cod. pen., allora il provvedimento ha natura costitutiva e non meramente dichiarativa, implicando una valutazione di merito non sollecitata dalla parte pubblica legittimata all'impugnazione, con conseguente violazione del divieto di reformatio in peius. 3. Il Procuratore generale, in persona del sostituto Olga MIGNOLO, ha rassegnato conclusioni scritte, con le quali ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione alla revoca della sospensione condizionale della pena. 4. La difesa ha depositato atto scritto, con il quale ha dichiarato di riportarsi ai motivi e, associandosi alle richieste del Procuratore generale, ha insistito per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate con il ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso va accolto nei termini che si vanno a esporre.2. La Corte territoriale, in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero, si è limitata ad affermare che la biografia criminale dell'imputato non consentiva la sospensione condizionale della pena. La difesa assume che, in tal modo, avrebbe revocato il beneficio concesso dal primo giudice con statuizione avente natura costitutiva, non versandosi in alcuna delle situazioni, nelle quali il giudice procede d'ufficio alla revoca. 3. Orbene, deve intanto precisarsi, in linea generale, tenuto conto del contenuto delle doglianze difensive e nel silenzio motivazionale del provvedimento censurato, che - in caso di revoca ai sensi dell'art. 168, c. 1, n. 1, cod. pen. della sospensione condizionale della pena concessa con una prima sentenza per reati unificati dalla continuazione con quelli oggetto di una successiva sentenza di condanna che abbia esteso il beneficio all'intera pena determinata per il reato continuato - i termini stabiliti dall'art. 163 stesso codice vanno computati a partire dalla data in cui è divenuta irrevocabile la prima sentenza, ma la revoca va circoscritta alla parte di pena che, nell'ambito del reato continuato, è stata imputata al reato (o ai reati) oggetto della suddetta sentenza, e non all'intera pena originariamente inflitta (sez. 4, n. 28714 del 26/5/2021, Ouhabi, Rv. 281739; principio già affermato in sez. 1, n.40522 del 2/10/2008, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 241438). Tale precisazione s'impone ai fini di correggere l'osservazione difensiva contenuta a pag. 5 del ricorso, laddove si afferma che il reato va considerato unitario ai presenti fini: è indubbio, infatti, che i reati, pur unificati quoad poenam ai sensi dell'art. 81, cod. pen., rimangono strutturalmente distinti, mantenendo ciascun fatto-reato la propria autonomia, poiché il disposto dell'art. 168, c. 1, n. 1), cod. pen. non prevede alcuna deroga per il caso di unificazione per continuazione di reati oggetto di sentenze diverse. 3. Ciò premesso, il giudice del gravame è effettivamente incorso nel vizio motivazionale denunciato, non avendo indicato le ragioni per le quali il beneficio non poteva essere riconosciuto (così implicitamente revocandolo, stanti le determinazioni opposte assunte dal primo giudice). Sul punto, va ribadito che la Corte di Appello può revocare d'ufficio il beneficio della sospensione condizionale della pena unicamente nelle ipotesi previste dall'art. 168 c. 1 e 3, cod. pen., essendo consolidato nel diritto vivente il principio per il quale, data la natura dichiarativa della revoca del beneficio ai sensi dell'art. 168, c. 1, cod. pen., gli effetti di diritto sostanziale risalgono de jure al momento in cui si è verificata la condizione, anche prima della pronuncia giudiziale, e indipendentemente da essa. Sicché il provvedimento di revoca non è che un atto ricognitivo della caducazione del beneficio già avvenuta ope legis al momento del passaggio in giudicato della sentenza attinente al secondo reato. Ne consegue che il giudice di appello - svolgendo un'attività puramente ricognitiva e non discrezionale o valutativa e senza, pertanto, contravvenire al divieto di reformatio in peius - ha il potere, anche se l'impugnazione sia stata proposta dal solo imputato, di revocare la sospensione condizionale concessa con altra sentenza irrevocabile in altro giudizio, negli stessi termini in cui tale potere è attribuito al giudice dell'esecuzione. Al contrario, nell'ipotesi prevista dal secondo comma dello stesso art. 168, cod. pen., il provvedimento di revoca non è dichiarativo, ma costitutivo, e implica una valutazione che resta preclusa perciò al giudice di appello, così come al giudice dell'esecuzione; sicché, in assenza di impugnazione sul punto del pubblico ministero, al giudice di appello è inibito un provvedimento che lederebbe a un tempo il principio del favor rei e quello devolutivo (Sez. U, n. 7551 del 8/4/1998, Cerroni, Rv. 210798, in cui, in motivazione, la S.C. ha precisato che anche nel caso di beneficio erroneamente concesso non ne è consentita la revoca in assenza di impugnazione sul punto del P.M.; sez. 2, n. 37009 del 30/6/2016, Seck, RV. 267913; sez. 6, n. 51131 del 15/1172019, Masse, Rv. 277570, in cui, in motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della decisione non contrasta con il rispetto del criterio devolutivo). Trattasi, peraltro, di accertamento di merito che attiene ai presupposti stessi del diritto e che impone una valutazione dei dati rinvenibili nel certificato del casellario onde verificare la sussistenza dei presupposti, alla luce dei quali una sospensione già concessa dal primo giudice possa essere disconosciuta, invece, da quello d'appello, senza impugnazione da parte del pubblico ministero. 4. La sentenza deve, pertanto, essere annullata, limitatamente al punto inerente alla revoca della sospensione condizionale della pena, con rinvio per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, con declaratoria di irrevocabilità dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto della revoca della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Bologna, altra sezione; visto l'art. 624 c.p.p. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Deciso il 11 gennaio 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]