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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 aprile 2025

Cassazione n. 16575/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato — riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale — la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che deve essere ribadito che integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un istituto professionale preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi, attesti di avere ottenuto un diploma scolastico o una votazione diversa da quella effettivamente conseguita (cfr. Sez. 5, n. 5100 del 11/12/2012, Annunziata, Rv. 254655; Sez. 5, n. 15047 del 22/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252473; Sez. 5, n. 5962 del 12/01/2012, Iuliano, Rv. 252169); che le censure relative alla valutazione delle testimonianze sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del giudizio effettuato dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez.

U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensd

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] - che, con l'impugnata sentenza, la Corte di appello di Torino ha riformato — riconoscendo il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale — la pronuncia di primo grado con la quale [OSCURATO:PERSONA] era stata condannata per il reato di cui all'art. 483 cod. pen.; - che, avverso detta sentenza, l'imputata ha proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore; - che il primo motivo di ricorso è privo di specificità, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagine 5, 6, 7 e 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che deve essere ribadito che integra il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, la condotta di colui che, nella domanda presentata ad un istituto professionale preordinata ad ottenere l'inserimento in graduatoria a fini lavorativi, attesti di avere ottenuto un diploma scolastico o una votazione diversa da quella effettivamente conseguita (cfr. Sez. 5, n. 5100 del 11/12/2012, Annunziata, Rv. 254655; Sez. 5, n. 15047 del 22/02/2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252473; Sez. 5, n. 5962 del 12/01/2012, Iuliano, Rv. 252169); che le censure relative alla valutazione delle testimonianze sono all'evidenza dirette a ottenere un inammissibile sindacato sul merito del giudizio effettuato dalla Corte territoriale e una pronuncia su una diversa ricostruzione dei fatti, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di prove (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Rv. 216260 e n. 6402 del 30/04/1997, Rv. 207944), e in presenza, comunque, di un apparato motivazionale che non si espone a rilievi di carenza o di illogicità di macroscopica evidenza (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Rv. 214794), né di inesatta applicazione della legge penale, come evincibile dal tenore delle argomentazioni esposte nella sentenza impugnata; - che il secondo motivo di ricorso di ricorso è privo di specificità estrinseca, perché meramente reiterativo di identiche doglianze proposte con i motivi di gravame, disattese nella sentenza impugnata con corretta motivazione in diritto e congrua e completa argomentazione in punto di fatto (cfr. pagina 8 della sentenza impugnata), con le quali la ricorrente non si è effettivamente confrontata; che, inoltre, per la consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), nel motivare il diniego delle attenuanti generiche, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come parimenti avvenuto nel caso in esame; - che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 9 aprile 2025 Il Consigliere estensd