CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 marzo 2022
Cassazione n. 08597/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 5614-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 31, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G. AVEZZANA n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrenti - F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 avverso la sentenza n. 2014/2016 della CORTE D'APPELLO di Numero sezionale 377/2022Numero di raccolta generale 8597/2022 VENEZIA, depositata il 06/09/2016; Data pubblicazione 16/03/2022 udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/02/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con atto di citazione notificato il 23.7.2010 [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi il Tribunale di Padova il fratello [OSCURATO:PERSONA] e i di lui figli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], invocando la declaratoria della nullità della donazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli in data 9.6.2009, per mancanza di causa ovvero per violazione dell’art. 1345 c.c., assumendo che il donante avesse disposto anche di una porzione immobiliare di proprietà dell’attrice. Quest’ultima assumeva, infatti, di essere proprietaria per la quota di 1/3 pro indiviso di un immobile sito in [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA] le aveva ceduto attraverso il conferimento, in data 4.10.1985, della procura a vendere detto bene, con contestuale sottoscrizione di una dichiarazione con la quale confermava di aver ricevuto il corrispettivo della cessione della quota di cui anzidetto. Su tali elementi, l’attrice chiedeva dunque, in tesi, dichiararsi la sua proprietà della quota indivisa pari ad 1/3 del totale dell’immobile oggetto di causa, ovvero, in ipotesi, emanarsi la sentenza costitutiva ex art. 2932 c.c. In ulteriore subordine, chiedeva al Tribunale di dichiarare l’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi nascenti dagli impegni da esso assunti con la sorella nel 1985 e di condannarlo al risarcimento del danno. Si costituivano i convenuti resistendo alla domanda e il Tribunale di Padova, all’esito dell’istruttoria, con sentenza n. 377/2015 rigettava la domanda, compensando le spese. Interponeva appello l’originaria attrice e si costituivano in seconde cure, per resistere al gravame, gli originari convenuti. F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 Con la sentenza impugnata, n. 2014/2016, la Corte di Appello Numero sezionale 377/2022Numero di raccolta generale 8597/2022 di Venezia rigettava l’impugnazione, confermando la sentenza di Data pubblicazione 16/03/2022 prime cure e condannando l’appellante alle spese del grado. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza [OSCURATO:PERSONA], affidandosi a due motivi. Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed Elisa, i quali con atto del 22.3.2018 ed allegata procura speciale hanno nominato l’avv. [OSCURATO:PERSONA] come loro ulteriore procuratore, in aggiunta all’avv. [OSCURATO:PERSONA], già indicato in controricorso. In prossimità dell’adunanza camerale ambedue le parti hanno depositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Prima di esaminare i motivi del ricorso vanno scrutinate le eccezioni di nullità della notificazione dell’atto introduttivo del presente giudizio, e della procura speciale ad esso allegata, proposte dalla parte controricorrente e coltivate con la memoria. Ambedue le ridette eccezioni sono infondate. La prima – di nullità della notificazione del ricorso – in vista del fatto che, trattandosi di atto cd. “nativo digitale”, nessuna attestazione della conformità dell’atto scansionato all’originale analogico era necessaria all’atto della notificazione. Nel momento dell’iscrizione al ruolo, invece, il ricorrente ha depositato, insieme al ricorso ed alla procura: a) la stampa dei messaggi di posta e elettronica certificata, attestanti invio e ricezione del messaggio contenente l’atto e la relativa procura, mediante i quali è stata eseguita la notificazione dello stesso ai controricorrenti; b) l’attestazione di corrispondenza all’originale delle copie analogiche del ricorso, redatta ai sensi dell’art. 9 delle Legge n. 53 del 1994, della procura e dei relativi messaggi di posta elettronica certificata relativi alla sua notificazione. In tal modo, il ricorrente ha assicurato il rispetto degli adempimenti formali previsti dalla vigente normativa. In ogni caso, la tempestiva costituzione della parte controricorrente F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 Numero sezionale 377/2022 sana qualsiasi vizio della notificazione del ricorso, Numero di raccolta generale 8597/2022poiché essa Data pubblicazione 16/03/2022 dimostra che l’atto ha comunque raggiunto i suoi effetti. La seconda eccezione – di nullità della procura – è del pari infondata, in quanto la stessa, conferita in forma cartacea, è stata scansionata e trasmessa dalla parte ricorrente alla parte controricorrente in uno alla notificazione del ricorso, debitamente corredata dell’autenticazione del difensore, sia mediante firma analogica sull’originale scansionato, sia mediante firma digitale. All’atto dell’iscrizione al ruolo, poi, come già detto in relazione al ricorso, la parte ricorrente ha prodotto, in uno a quest’ultimo, anche la procura. Venendo all’esame dei motivi di ricorso, con il primo di essi la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 112, 132, 339 c.p.c., 1345, 788, 1418 e 769 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto la validità della donazione oggetto di causa, sul presupposto che il precedente accordo, che secondo la tesi di parte ricorrente sarebbe intercorso tra i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] giusta la dichiarazione e la procura a vendere recanti la data del 4.10.1985, fosse inopponibile ai donatari. Ad avviso della ricorrente, la domanda di accertamento della comproprietà e di emissione di sentenza costitutiva, ex art. 2932 c.c., avrebbero dovuto essere esaminate dal giudice di merito a prescindere dall’opponibilità ai figli di [OSCURATO:PERSONA] dell’accordo che questi aveva raggiunto, nel 1985, con la sorella Ester. Con il secondo motivo la parte ricorrente lamenta la violazione degli artt. 101, 112, 339 c.p.c., 1436, 1483, 1495, 1218 e 1223 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., perché la Corte di Appello avrebbe dovuto in ogni caso esaminare la domanda subordinata di inadempimento, che la ricorrente predetta aveva proposto nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA], il quale con la donazione del 9.6.2009 aveva ceduto, in favore dei suoi figli, il cespite di F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 Numero sezionale 377/2022 [OSCURATO:PERSONA] del quale aveva già parzialmente dispostNumero di raccolta generale 8597/2022Data pubblicazione 16/03/2022o con gli accordi raggiunti con la sorella il 4.10.1985. La prima censura è infondata, mentre è fondata la seconda. Va premesso che la Corte di Appello, con passaggio motivazionale decisivo, ha condiviso la valutazione del Tribunale, secondo la quale la scrittura intercorsa tra i due fratelli il 4.10.1985, coevamente al rilascio della procura speciale a vendere conferita da [OSCURATO:PERSONA] ad Ester, non aveva data certa. La Corte di Appello precisa che i convenuti avevano eccepito la mancanza di data certa della predetta scrittura già con comparsa di costituzione e risposta in prime cure (cfr. pag. 6 della sentenza impugnata); ed afferma che il fatto che il 4.10.1985 [OSCURATO:PERSONA] abbia conferito la procura a vendere alla sorella Ester non dimostra che nella stessa data sia stata effettivamente sottoscritta anche la dichiarazione con la quale il primo dichiarava di aver già ricevuto il saldo della vendita della quota di 1/3 del bene sito in [OSCURATO:PERSONA], del quale poi lo stesso [OSCURATO:PERSONA] aveva disposto, in favore dei figli, con la donazione del 2009. In difetto di data certa, il documento non soltanto non è opponibile ai donatari (come afferma la Corte di Appello alla fine del punto 10, a pag. 7 della sentenza), ma non è neppure idoneo a dimostrare che il donante avesse disposto del cespite in epoca anteriore alla donazione del 2009 eseguita in favore dei figli. Da ciò deriva l’infondatezza della prospettazione difensiva principale della ricorrente, fondata in sostanza sul presupposto che il fratello avesse donato, nel 2009, un bene che in parte non era più suo, proprio in base ai presunti accordi del 1985. Gli unici atti con data certa, infatti, rimangono la procura del 1985 e la donazione del 2009, ed in relazione ad essi la Corte di Appello afferma (cfr. punto 11, pag. 7), in modo condivisibile, che [OSCURATO:PERSONA], sottoscrivendo la seconda, abbia implicitamente revocato la prima. L’unico atto dispositivo del cespite di [OSCURATO:PERSONA], in F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 Numero sezionale 377/2022 sostanza, rimane la donazione del 2009, onde non si configura alcun Numero di raccolta generale 8597/2022Data pubblicazione 16/03/2022 conflitto tra titoli. Ciò implica la correttezza della statuizione con la quale il giudice di merito è pervenuto al rigetto della domanda principale, di accertamento della nullità della donazione – in relazione alla quale permane l’animus donandi, come giustamente ha rilevato la Corte di Appello: cfr. punto 9, ancora a pag. 7 della sentenza impugnata – e di quelle, subordinate, di accertamento della comproprietà per 1/3 e di emissione di sentenza ex art. 2932 c.c., non potendosi configurare alcuna disposizione del bene immobile, da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore della sorella Ester, prima della donazione eseguita dal primo in favore dei figli nel 2009. Il che, tuttavia, non esclude la configurabilità dell’inadempimento di [OSCURATO:PERSONA] agli obblighi dal medesimo assunti con la scrittura datata 4.10.1985, della quale non risulta esser stata disconosciuta la sottoscrizione. Da detto negozio, infatti, scaturiscono obbligazioni la cui efficacia va scrutinata con riferimento al rapporto diretto esistente tra i due fratelli, [OSCURATO:PERSONA] ed Ester, senza che rilevi in alcun modo, rispetto a tale rapporto, la posizione dei figli del primo, donatari dell’immobile. La Corte di Appello, quindi, avrebbe dovuto verificare se il documento con il quale [OSCURATO:PERSONA] aveva dichiarato di aver percepito il controvalore della quota di 1/3 della proprietà dell’immobile di [OSCURATO:PERSONA] di cui è causa, ancorché inefficace ai fini di invalidare la donazione eseguita da [OSCURATO:PERSONA] in favore dei figli, potesse tuttavia, in funzione del suo contenuto, condurre a ritenere il predetto soggetto inadempiente nei confronti della sorella. Sotto questo profilo, la sentenza va cassata, perché la Corte distrettuale ha eluso l’esame delle domande di accertamento dell’inadempimento e di condanna al risarcimento del danno che [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato in subordine nei confronti del fratello [OSCURATO:PERSONA]. In definitiva, il primo motivo di ricorso va rigettato, mentre va accolto il secondo; la causa va quindi rinviata, in relazione alla F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a t o D a : M A N N A F E L I C E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 9 8 7 9 d b e 5 8 b f 8 a 6 4 d b c 3 5 f 6 0 c b 1 6 1 7 a 5 Numero registro generale 5614/2017 Numero sezionale 377/2022 censura accolta, alla Corte di Appello di Venezia, Numero di raccolta generale 8597/2022in differente Data pubblicazione 16/03/2022 composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità. PQM La Corte Suprema di Cassazione rigetta il primo motivo del ricorso ed accoglie il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte di Appello di Venezia, in differente composizione. Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile, in data 22 febbraio 2022. Il Presidente (F. Manna) F i r m a t o D a : D ' U R S O G I U S E P P I N A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 5 b a d c 2 5 e a b c 9 a 9 6 3 f 2 b 9 2 6 1 c 8 3 7 2 4 c 6 - F i r m a