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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 08710/2023

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guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17982/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatiin Roma, via Nizza 45; -ricorrenti - contro Comune di Ancona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, via Collazia 2f; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Ancona n. 339/2016pubblicata il 4 gennaio 2017 .

Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di Ancona gli attuali ricorrentihanno esposto che: erano risultati compresi nella graduatoria relativa ad una procedura selettiva per progressione economica orizzontale; erano stati di fatto esclusi dall’erogazione del relativo aumento retributivo; contestavano la decisione della P.A. di motivare il tutto sulla base di asserite indisponibilità economiche.

Essi hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto ad ottenere la progressione orizzontale nelle rispettive categorie, con decorrenza dal 31 gennaio 2010,e che il Comune di Ancona fosse condannato a corrispondere il dovuto.

Il Tribunale di Ancona, nel contraddittoriodelle parti, con sentenza n. 232 del 2015, ha accolto il ricorso.

Il Comune di Ancona ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 339 del 2016, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo.

Il Comune di Ancona si è difesocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente si rileva la tardività del controricorso, il quale, a fronte di una notificadel ricorso a mezzo PEC avvenuta il 4 luglio 2017, è stato a sua volta notificato, sempre a mezzo PEC, il 12 settembre 2017.

Il controricorso è atto che, però, va proposto ex art. 370 c.p.c. (nel testo applicabile) tramite notificazione da effettuare nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso (pari a venti giorni, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), fissato in relazione all’ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita (Cass., Sez. 3,n. 20847 del 21 luglio 202 1) .

Nella specie, quindi, dovendo il ricorso essere notificato entro il 24 luglio 2017 (il che è regolarmente avvenuto), il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 14 agosto 2017 (cadendo il 13 agosto 2017 di domenica), non applicandosi, nella presente materia, la c.d. sospensione dei termini feriali (Cass., Sez.,n. 28291 del 22dicembre 2011).

Pertanto, il controricorso in esame, essendo stato notificato il 12 settembre 2017, è tardivo e, dunque, inammissibile. 2)Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’accordo integrativo aziendale sottoscritto tra il Comune di Ancona, le Organizzazioni sindacali e la RSU in data 31 dicembre 2009.

A loro avviso, dal disposto dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009 si ricaverebbe che, per potere usufruire della progressione economica orizzontale, sarebbero necessari il solo mero possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e la sufficienza dei fondi, non trovando applicazione alcun principio di selettività che, invece, concernerebbe le distinte progressioni verticali.

Essi contestano la sentenza della corte territoriale perché non avrebbe considerato che il tetto di spesa di € 1.640.000,00 fissato nell’accordo sindacale del 31 dicembre 2009, doveva essere utilizzato interamente a regime per effettuare le progressioni economiche di tutti idipendenti inseriti in graduatoria e lamentano il fatto che la scelta della P.A. di destinare i fondi residui per l’anno 2010 per il pagamento della produttività generale e per l’anno 2011 alla mobilità in entrata era, rispettivamente, non conforme agli accordi sindacali ed irrilevante, atteso il modesto costo della loro progressione orizzontale.

Non poteva neppure parlarsi di una corretta applicazione del meccanismo dei resti perché i fondi rimasti avrebbero permesso di fare progredire tutti i ricorrenti.

La doglianza è inammissibile.

Infatti, non è consentita la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione(Cass., Sez.

L,n. 6748 del 19 marzo 2010 ).

Nella presente controversia i ricorrenti non hanno indicato quale criterio interpretativo sarebbe stato violato dalla Corte d’appello di Ancona.Neppure può essere condiviso l’assunto per il quale la P.A. sarebbe obbligata, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009, a distribuire ogni risors a destinat a alla progressione economica orizzontale fra tutti i dipendenti muniti dei requisiti previsti per la relativa partecipazione.

Questa stessa disposizione prescrive che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, aduna quota limitata di dipendenti, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integratividi lavoro e nei limiti delle risorse disponibili.

Pertanto, le regole da seguire per effettuare detta progressione sono quelle fissate anche dalla contrattazione integrativa.

La corte territoriale ha chiarito che, in base al c.d. meccanismo dei resti stabilito da siffatta contrattazione, i ricorrenti non avevano diritto a quanto richiesto e ha motivato in maniera molto accurata il suo convincimento da pagina 6 a pagina 9 della sentenza impugnata e i medesimi ricorrenti non hanno contestato, se non in maniera estremamente generica, la ricostruzione in esame, atteso che si sono limitati a sostenere che, essendovi comunque dei fondi, questi avrebbero dovuto essere impiegati in loro favore.

La decisione gravata ha, però, precisato che il meccanismo concordato con le parti sociali prescriveva, con una norma di chiusura, che il resto finale non attribuibile in base a quanto pattuito dovesse essere versato su un apposito fondo, non impiegabile nella procedura in questione. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile.

Nessuna statuizione deve assunta in ordine alle spese di lite, in ragione della tardività del controricorso del Comune di Ancona.

Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 17982/2017R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliatiin Roma, via Nizza 45; -ricorrenti - contro Comune di Ancona, in persona del Sindaco p.t., rappresentato e difeso dall ’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliat o in Roma, via Collazia 2f; - controricorrente - avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO di Ancona n. 339/2016pubblicata il 4 gennaio 2017 . Oggetto: Pubblico impiego Tributi locali Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16 febbraio 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con ricorso depositato presso il Tribunale di Ancona gli attuali ricorrentihanno esposto che: erano risultati compresi nella graduatoria relativa ad una procedura selettiva per progressione economica orizzontale; erano stati di fatto esclusi dall’erogazione del relativo aumento retributivo; contestavano la decisione della P.A. di motivare il tutto sulla base di asserite indisponibilità economiche. Essi hanno chiesto che fosse accertato il loro diritto ad ottenere la progressione orizzontale nelle rispettive categorie, con decorrenza dal 31 gennaio 2010,e che il Comune di Ancona fosse condannato a corrispondere il dovuto. Il Tribunale di Ancona, nel contraddittoriodelle parti, con sentenza n. 232 del 2015, ha accolto il ricorso. Il Comune di Ancona ha proposto appello che la Corte d’appello di Ancona, nel contraddittorio delle parti, con sentenza n. 339 del 2016, ha accolto. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] proposto ricorso per cassazione sulla base di un motivo. Il Comune di Ancona si è difesocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1)Preliminarmente si rileva la tardività del controricorso, il quale, a fronte di una notificadel ricorso a mezzo PEC avvenuta il 4 luglio 2017, è stato a sua volta notificato, sempre a mezzo PEC, il 12 settembre 2017. Il controricorso è atto che, però, va proposto ex art. 370 c.p.c. (nel testo applicabile) tramite notificazione da effettuare nel termine di venti giorni dalla scadenza di quello per il deposito del ricorso (pari a venti giorni, ai sensi dell’art. 369 c.p.c.), fissato in relazione all’ultima notificazione di esso tempestivamente eseguita (Cass., Sez. 3,n. 20847 del 21 luglio 202 1) . Nella specie, quindi, dovendo il ricorso essere notificato entro il 24 luglio 2017 (il che è regolarmente avvenuto), il controricorso avrebbe dovuto essere notificato entro il 14 agosto 2017 (cadendo il 13 agosto 2017 di domenica), non applicandosi, nella presente materia, la c.d. sospensione dei termini feriali (Cass., Sez.,n. 28291 del 22dicembre 2011). Pertanto, il controricorso in esame, essendo stato notificato il 12 settembre 2017, è tardivo e, dunque, inammissibile. 2)Con un unico motivo i ricorrenti lamentano la violazione e falsa applicazione dell’accordo integrativo aziendale sottoscritto tra il Comune di Ancona, le Organizzazioni sindacali e la RSU in data 31 dicembre 2009. A loro avviso, dal disposto dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009 si ricaverebbe che, per potere usufruire della progressione economica orizzontale, sarebbero necessari il solo mero possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura e la sufficienza dei fondi, non trovando applicazione alcun principio di selettività che, invece, concernerebbe le distinte progressioni verticali. Essi contestano la sentenza della corte territoriale perché non avrebbe considerato che il tetto di spesa di € 1.640.000,00 fissato nell’accordo sindacale del 31 dicembre 2009, doveva essere utilizzato interamente a regime per effettuare le progressioni economiche di tutti idipendenti inseriti in graduatoria e lamentano il fatto che la scelta della P.A. di destinare i fondi residui per l’anno 2010 per il pagamento della produttività generale e per l’anno 2011 alla mobilità in entrata era, rispettivamente, non conforme agli accordi sindacali ed irrilevante, atteso il modesto costo della loro progressione orizzontale. Non poteva neppure parlarsi di una corretta applicazione del meccanismo dei resti perché i fondi rimasti avrebbero permesso di fare progredire tutti i ricorrenti. La doglianza è inammissibile. Infatti, non è consentita la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., come modificato dal d.lgs. n. 40 del 2006, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione(Cass., Sez. L,n. 6748 del 19 marzo 2010 ). Nella presente controversia i ricorrenti non hanno indicato quale criterio interpretativo sarebbe stato violato dalla Corte d’appello di Ancona.Neppure può essere condiviso l’assunto per il quale la P.A. sarebbe obbligata, ai sensi dell’art. 23 del d.lgs. n. 150 del 2009, a distribuire ogni risors a destinat a alla progressione economica orizzontale fra tutti i dipendenti muniti dei requisiti previsti per la relativa partecipazione. Questa stessa disposizione prescrive che le progressioni economiche sono attribuite in modo selettivo, aduna quota limitata di dipendenti, sulla base di quanto previsto dai contratti collettivi nazionali e integratividi lavoro e nei limiti delle risorse disponibili. Pertanto, le regole da seguire per effettuare detta progressione sono quelle fissate anche dalla contrattazione integrativa. La corte territoriale ha chiarito che, in base al c.d. meccanismo dei resti stabilito da siffatta contrattazione, i ricorrenti non avevano diritto a quanto richiesto e ha motivato in maniera molto accurata il suo convincimento da pagina 6 a pagina 9 della sentenza impugnata e i medesimi ricorrenti non hanno contestato, se non in maniera estremamente generica, la ricostruzione in esame, atteso che si sono limitati a sostenere che, essendovi comunque dei fondi, questi avrebbero dovuto essere impiegati in loro favore. La decisione gravata ha, però, precisato che il meccanismo concordato con le parti sociali prescriveva, con una norma di chiusura, che il resto finale non attribuibile in base a quanto pattuito dovesse essere versato su un apposito fondo, non impiegabile nella procedura in questione. 3)Il ricorso è dichiarato inammissibile. Nessuna statuizione deve assunta in ordine alle spese di lite, in ragione della tardività del controricorso del Comune di Ancona. Sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere un importo pari a quello del contributo unificato versato, se dovuto. P.Q.M. La Corte, -dichiara inammissibile il ricorso; -dichiara che sussistono le condizioni richieste dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dalla legge n. 228 del 2012, per affermare l’obbligo deiricorrenti di corrispondere
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