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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 dicembre 2021

Cassazione n. 01977/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate avvi.so-el+e-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Prs-tóia che, per quel che qui rileva, ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e falso ascritti in rubrica e ha ridotto la pena inflitta.

Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto.

Il ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p..

Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze.

Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], : -nte l i LUCIA 1), , ,1 PERIAL

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdate avvi.so-el+e-perrti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO La CORTE APPELLO di Torino, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza resa il 9 gennaio 2020 dal Tribunale di Prs-tóia che, per quel che qui rileva, ha ribadito la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine ai reati di truffa e falso ascritti in rubrica e ha ridotto la pena inflitta. Propone ricorso per cassazione l'imputato, tramite difensore di fiducia, deducendo che la Corte di Appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato per non avere commesso il fatto. Il ricorso è inammissibile, perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue doglianze. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso il 7/12/2021 Il Consigliere Estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], : -nte l i LUCIA 1), , ,1 PERIAL
Sentenza Cassazione n. 01977/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris