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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 aprile 2026

Cassazione n. 09071/2026

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agrigento.it;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6684/3/20 depositata in data 24 novembre 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1.

Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6684/3/20 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado diAgrigento n. 454/4/2017 con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con il quale venivanoriprese a tassazione imposte II.DD. e IVA per l’anno 2009 in dipendenza diricavi non dichiarati nello svolgimento di attività di impresa di recupero peril riciclaggio di cascami e rottami metallici.2.

La ricostruzione del volume d’affari avveniva a seguito di indagini, le cuirisultanze venivano recepite da p.v.c., da cui emergeva un compendioprobatorio, composto anche da dichiarazioni di terzi oltre che da risultanzecontabili, attestante l’evasione delle imposte.

Ricorreva il contribuentecontestando in via preliminare la violazione del contraddittorioprocedimentale, l’assenza dei presupposti per l’accertamento e, comunque,deduceva l’infondatezza della pretesa.3.

Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione di Micciché ritenendoche l’Ufficio avesse preso in considerazione solo le dichiarazioni di terzo, inNumero registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026assenza di altri riscontri, dichiarazioni svalutate a meri indizi, conconseguente annullamento dell’atto impugnato.Il giudice di secondo grado riformava la decisione, ritenendo, tra l’altro,assente il giudicato interno dedotto dall’appellato circa il valore probatoriodelle dichiarazioni di terzo per integrale impugnazione della sentenza diprimo grado.

La sentenza, inoltre, riteneva superabile la questione delcontraddittorio preventivo, essendo state presentate espresse osservazionida parte del contribuente al p.v.c. cui aveva fatto anche seguito istanza diannullamento in autotutela e, nel merito, veniva ritenuta la fondatezza delleriprese sulla base del contenuto del p.v.c.4.

Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 6.9.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 13.10.2025.Il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

In primo luogo, il Collegio prende atto della formulazione in memoria daparte del contribuente di un’eccezione di formazione di giudicato esterno-interno, discendente ex art. 2909 cod. civ. da una decisione assunta peraltre annualità, ma, secondo il ricorrente, sulla medesima questione oggettodel contendere.

Il giudicato si sarebbe formato in forza delle sentenze nn.9293/2022 e 1/2023 emesse dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado per la Sicilia, successive alla proposizione dell’odierno ricorso, maanteriori alla sua definizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20262.

L’eccezione non può essere accolta, innanzitutto sul piano formale, dalmomento che non solo le sentenze allegate dalla parte non sono corredateda attestazione di passaggio in giudicato, né tale effetto può essere ottenutoin via sostitutiva attraverso un’interpretazione, come ritiene il ricorrente,sulla base della presunta ampiezza dell’impugnazione, innanzi alla Corte,da parte dell’Agenzia dei capi di soccombenza in quei distinti processi.

Delresto, le ordinanze emesse da questa Corte nei relativi giudizi sono state dicassazione con rinvio.Inoltre, ulteriore concorrente decisiva ragione di rigetto dell’eccezione suun piano logico, le imposte erariali, quali sono quelle di specie, non siprestano di regola ad un giudicato esterno ex art.2909 cod. civ. che possacoprire annualità diverse, dal momento che l’accertamento dell’evasionefiscale in relazione ad una imposta erariale – quali tipicamente sono leII.DD. e l’IVA oggetto dell’avviso impugnato – può esistere per unaannualità e non per un’altra, a seconda dei casi concretamente dedotti nelprocesso.3.

Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione per violazionedell’art.36 d.lgs. n.546/92, nonché 112 cod. proc. civ..4.

Il motivo è infondato.4.1.

La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez.Un. 3 novembre 2016 n. 22232).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20264.2.

Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali.

Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez.

Un., 7aprile 2014 n. 8053).4.3.

Orbene, nel caso di specie la motivazione dà conto della materia delcontendere, del contenuto della decisione di primo grado, delle ragioni digravame e delle eccezioni sollevate dalla l'appellato, con precisi riferimentianche al quadro istruttorio e fattuale del processo quali, ad es., le date delleosservazioni presentate al PVC e al suo contenuto.

Si deve perciò escludereche la motivazione sia apparente od omissiva dell’esame delle domandedella parte, tutte analiticamente valutate e decise in sentenza, nel rispettodel minimo costituzionale.5.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza per violazionedell'art .5 del d.lgs. 209/2003 disciplinante l'attività dei centri di raccoltadei veicoli fuori uso, anche in combinato disposto con gli artt.2697, 2727 e2729 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20266.

Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato posto che, da unlato, la ripresa è stata ridotta in via di autotutela con esclusione delle vettureritirate dai concessionari; dall’altro, la CTR ha esaminato e deciso in baseagli elementi probatori introdotti in giudizio, in particolare in base agliaccertamenti operati dalla Guardia di finanza e delle risultanze deiquestionari, idonei quali elementi gravi precisi e concordanti ad attestare lapresenza di un corrispettivo non fatturato, ritenuta dal giudice d’appello,con accertamento in fatto non revocabile in dubbio nei termini proposti, nonadeguatamente contrastata dalla parte su cui incombeva la prova contraria.In ultima analisi, la doglianza mira anche ad un nuovo esame dei fatti nonconsentito in sede di legittimità, ulteriore concorrente profilo diinammissibilità della censura.7.

Il terzo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 42d.P.R. n.600/73 e dell’art.7 della l. n.212 del 2000.8.

Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.8.1.

Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo traevigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 5374 del 2017).

Ciò che rileva è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice difondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20268.2.

Infine, proprio quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegioosserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieofferte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico èindubbiamente stato considerato.8.3.

Nello specifico, la sentenza dà conto che l’avviso di accertamento ècorrettamente e adeguatamente motivato atteso l’individuato riferimento alcontenuto e al tenore delle risposte fornite nei suddetti questionari(pagamento e prezzo per l’attività resa), tali da integrare gli elementinecessari a sorreggere la contestazione di cui all’avviso.

Nell’atto risultanoinoltre indicati il petitum, la causa petendi e gli elementi costitutivi.

In ognicaso, non è di per sé nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvioad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della provadei fatti posti a fondamento dell'atto – da cui la produzione in giudizio - enon a quello della sua motivazione (v. da ultimo Cass. n. 16625 del21/06/2025).Infine, le ulteriori considerazioni esplicative svolte nella memoria sucircostanze fattuali sono dirette ad ottenere in sede di legittimità uninammissibile riesame del fatto che è stato valutato dal giudice nei terminianzidetti.9.

Il quarto motivo, dedotto a pagina 23 del ricorso in modo informe senzaneppure l'individuazione del pertinente paradigma processuale di censura,ma considerato come motivo autonomo nella sintesi alla seconda pagina delricorso, è inammissibile considerato il rigetto e in parte inammissibilità delleprecedenti censure, oltre che per la sua tecnica di formulazione abnorme.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/202610.

In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass.

S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v.

Cass., Sez.

Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 1000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 500 a favoredella Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
agrigento.it;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, condomicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12;– controricorrente–avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6684/3/20 depositata in data 24 novembre 2020 e che non risultanotificata.Udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 16 gennaio 2026 dalconsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. Con sentenza della Commissione tributaria regionale della Sicilia n.6684/3/20 veniva accolto l’appello proposto dall’Agenzia delle entrateavverso la sentenza della Corte di giustizia Tributaria di primo grado diAgrigento n. 454/4/2017 con cui era stato accolto il ricorso proposto da[OSCURATO:PERSONA] contro l’avviso di accertamento con il quale venivanoriprese a tassazione imposte II.DD. e IVA per l’anno 2009 in dipendenza diricavi non dichiarati nello svolgimento di attività di impresa di recupero peril riciclaggio di cascami e rottami metallici.2. La ricostruzione del volume d’affari avveniva a seguito di indagini, le cuirisultanze venivano recepite da p.v.c., da cui emergeva un compendioprobatorio, composto anche da dichiarazioni di terzi oltre che da risultanzecontabili, attestante l’evasione delle imposte. Ricorreva il contribuentecontestando in via preliminare la violazione del contraddittorioprocedimentale, l’assenza dei presupposti per l’accertamento e, comunque,deduceva l’infondatezza della pretesa.3. Il giudice di prime cure accoglieva la prospettazione di Micciché ritenendoche l’Ufficio avesse preso in considerazione solo le dichiarazioni di terzo, inNumero registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026assenza di altri riscontri, dichiarazioni svalutate a meri indizi, conconseguente annullamento dell’atto impugnato.Il giudice di secondo grado riformava la decisione, ritenendo, tra l’altro,assente il giudicato interno dedotto dall’appellato circa il valore probatoriodelle dichiarazioni di terzo per integrale impugnazione della sentenza diprimo grado. La sentenza, inoltre, riteneva superabile la questione delcontraddittorio preventivo, essendo state presentate espresse osservazionida parte del contribuente al p.v.c. cui aveva fatto anche seguito istanza diannullamento in autotutela e, nel merito, veniva ritenuta la fondatezza delleriprese sulla base del contenuto del p.v.c.4. Avverso la sentenza d’appello il contribuente ha proposto ricorso perCassazione, affidato a quattro motivi, cui replica l’Agenzia delle entrate concontroricorso.Il 6.9.2025 la Corte ha proposto la definizione del ricorso ex art.380-biscod. proc. civ., proposta opposta dal ricorrente con istanza di decisione delgiudizio del 13.10.2025.Il contribuente deposita memoria ex art.380-bis.1. cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE1. In primo luogo, il Collegio prende atto della formulazione in memoria daparte del contribuente di un’eccezione di formazione di giudicato esterno-interno, discendente ex art. 2909 cod. civ. da una decisione assunta peraltre annualità, ma, secondo il ricorrente, sulla medesima questione oggettodel contendere. Il giudicato si sarebbe formato in forza delle sentenze nn.9293/2022 e 1/2023 emesse dalla Corte di giustizia tributaria di secondogrado per la Sicilia, successive alla proposizione dell’odierno ricorso, maanteriori alla sua definizione.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20262. L’eccezione non può essere accolta, innanzitutto sul piano formale, dalmomento che non solo le sentenze allegate dalla parte non sono corredateda attestazione di passaggio in giudicato, né tale effetto può essere ottenutoin via sostitutiva attraverso un’interpretazione, come ritiene il ricorrente,sulla base della presunta ampiezza dell’impugnazione, innanzi alla Corte,da parte dell’Agenzia dei capi di soccombenza in quei distinti processi. Delresto, le ordinanze emesse da questa Corte nei relativi giudizi sono state dicassazione con rinvio.Inoltre, ulteriore concorrente decisiva ragione di rigetto dell’eccezione suun piano logico, le imposte erariali, quali sono quelle di specie, non siprestano di regola ad un giudicato esterno ex art.2909 cod. civ. che possacoprire annualità diverse, dal momento che l’accertamento dell’evasionefiscale in relazione ad una imposta erariale – quali tipicamente sono leII.DD. e l’IVA oggetto dell’avviso impugnato – può esistere per unaannualità e non per un’altra, a seconda dei casi concretamente dedotti nelprocesso.3. Con il primo motivo di ricorso si prospetta, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 4, cod. proc. civ., l’apparenza della motivazione per violazionedell’art.36 d.lgs. n.546/92, nonché 112 cod. proc. civ..4. Il motivo è infondato.4.1. La Corte reitera l’insegnamento secondo cui la motivazione è soloapparente, e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo,quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile ilfondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamenteinidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per laformazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interpreteil compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass. Sez.Un. 3 novembre 2016 n. 22232).[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20264.2. Rammenta, inoltre, che la riformulazione dell'art. 360, primo comma,n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83,conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, dev’essere interpretata, alla luce deicanoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al"minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione.Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che sitramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quantodella sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanzeprocessuali. Tale anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivisotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel"contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazioneperplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanzadel semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (Cass. Sez. Un., 7aprile 2014 n. 8053).4.3. Orbene, nel caso di specie la motivazione dà conto della materia delcontendere, del contenuto della decisione di primo grado, delle ragioni digravame e delle eccezioni sollevate dalla l'appellato, con precisi riferimentianche al quadro istruttorio e fattuale del processo quali, ad es., le date delleosservazioni presentate al PVC e al suo contenuto. Si deve perciò escludereche la motivazione sia apparente od omissiva dell’esame delle domandedella parte, tutte analiticamente valutate e decise in sentenza, nel rispettodel minimo costituzionale.5. Con il secondo motivo il ricorrente deduce, in relazione all’art. 360, primocomma, n. 3, cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza per violazionedell'art .5 del d.lgs. 209/2003 disciplinante l'attività dei centri di raccoltadei veicoli fuori uso, anche in combinato disposto con gli artt.2697, 2727 e2729 cod. civ.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20266. Il motivo è in parte inammissibile, in parte infondato posto che, da unlato, la ripresa è stata ridotta in via di autotutela con esclusione delle vettureritirate dai concessionari; dall’altro, la CTR ha esaminato e deciso in baseagli elementi probatori introdotti in giudizio, in particolare in base agliaccertamenti operati dalla Guardia di finanza e delle risultanze deiquestionari, idonei quali elementi gravi precisi e concordanti ad attestare lapresenza di un corrispettivo non fatturato, ritenuta dal giudice d’appello,con accertamento in fatto non revocabile in dubbio nei termini proposti, nonadeguatamente contrastata dalla parte su cui incombeva la prova contraria.In ultima analisi, la doglianza mira anche ad un nuovo esame dei fatti nonconsentito in sede di legittimità, ulteriore concorrente profilo diinammissibilità della censura.7. Il terzo motivo prospetta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3,cod. proc. civ., la illegittimità della sentenza per violazione dell'art. 42d.P.R. n.600/73 e dell’art.7 della l. n.212 del 2000.8. Il motivo è affetto da concorrenti profili di inammissibilità e infondatezza.8.1. Va innanzitutto rammentato il corretto procedimento logico che ilgiudice di merito deve seguire nella valutazione degli indizi ai fini delladisamina della fondatezza delle riprese: la gravità, precisione e concordanzarichiesti dalla legge vanno desunti dal loro esame complessivo, in ungiudizio non atomistico di essi (ben potendo ciascuno di essi essereinsufficiente da solo), sebbene preceduto dalla considerazione di ognunoper individuare quelli significativi, perché è necessaria la loro collocazionein un contesto articolato, nel quale un indizio rafforza ed ad un tempo traevigore dall'altro in vicendevole completamento (Cass. n. 12002 del 2017;Cass. n. 5374 del 2017). Ciò che rileva è che dalla valutazione complessivaemerga la sufficienza degli indizi a supportare la presunzione semplice difondatezza della pretesa, fermo restando il diritto del contribuente a fornirela prova contraria.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/20268.2. Infine, proprio quanto alla valutazione della prova contraria, il Collegioosserva come, per consolidata interpretazione giurisprudenziale (Cass. Sez.U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014), l’omesso esame di elementi istruttorinon integra di per sé il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fattostorico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione,benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorieofferte dalle parti e, come sopra visto, nella fattispecie il fatto storico èindubbiamente stato considerato.8.3. Nello specifico, la sentenza dà conto che l’avviso di accertamento ècorrettamente e adeguatamente motivato atteso l’individuato riferimento alcontenuto e al tenore delle risposte fornite nei suddetti questionari(pagamento e prezzo per l’attività resa), tali da integrare gli elementinecessari a sorreggere la contestazione di cui all’avviso. Nell’atto risultanoinoltre indicati il petitum, la causa petendi e gli elementi costitutivi. In ognicaso, non è di per sé nullo l'avviso di accertamento motivato tramite il rinvioad atti non allegati, attinendo la mancata allegazione al piano della provadei fatti posti a fondamento dell'atto – da cui la produzione in giudizio - enon a quello della sua motivazione (v. da ultimo Cass. n. 16625 del21/06/2025).Infine, le ulteriori considerazioni esplicative svolte nella memoria sucircostanze fattuali sono dirette ad ottenere in sede di legittimità uninammissibile riesame del fatto che è stato valutato dal giudice nei terminianzidetti.9. Il quarto motivo, dedotto a pagina 23 del ricorso in modo informe senzaneppure l'individuazione del pertinente paradigma processuale di censura,ma considerato come motivo autonomo nella sintesi alla seconda pagina delricorso, è inammissibile considerato il rigetto e in parte inammissibilità delleprecedenti censure, oltre che per la sua tecnica di formulazione abnorme.[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/202610. In conclusione, il ricorso dev’essere rigettato e le spese di lite, liquidatecome da dispositivo, seguono la soccombenza.Poiché il giudizio viene definito in conformità alla proposta, va inoltredisposta la condanna della parte istante a norma dell’art. 96, terzo e quartocomma, cod. proc. civ.L’art. 380-bis cod. proc. civ. (cfr. Cass. S.U. 13.10.2023, n. 28540)configura uno strumento di agevolazione della definizione delle pendenze insede di legittimità, anche tramite l’individuazione di strumenti dissuasivi dicondotte rivelatesi ex post prive di giustificazione e, quindi, idonee aconcretare, secondo una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato (d.lgs. n. 149 del 2022), un’ipotesi di abuso del diritto di difesa.Richiamando, per i casi di conformità tra proposta e decisione finale, l’art.96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., l’art. 380-bis cod. proc. civ.codifica, attraverso una valutazione legale tipica compiuta dal legislatoredelegato, una ipotesi di abuso del processo, già immanente nel sistemaprocessuale, giacché non attenersi alla delibazione del Presidente che trovipoi conferma nella decisione finale, lascia presumere una responsabilitàaggravata (v. Cass., Sez. Un., 22 settembre 2023, n. 27195, anche perquanto riguarda la disciplina intertemporale).Pertanto, la parte ricorrente va condannata, nei confronti della controparte,al pagamento della somma determinata di euro 1000, oltre al pagamentodell’ulteriore somma di euro 500 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MLa Corte:rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite,liquidate in euro 2.000 per compensi, oltre spese prenotate a debito;[OSCURATO:PERSONA] registro generale 6348/2021Numero sezionale 462/2026Numero di raccolta generale 9071/2026Data pubblicazione 10/04/2026condanna altresì parte ricorrente al pagamento della somma di euro 1.000in favore della controricorrente e dell’ulteriore somma di euro 500 a favoredella Cassa delle ammende.Si dà atto del fatto che, ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma1-quater, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importoa titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a normadello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2026Il PresidenteGiuseppe [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 09071/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris