CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 gennaio 2022
Cassazione n. 08578/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 12/07/2019 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentito il Pubblico Ministero, nella persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Napoli, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Napoli del 23 maggio del 2012, applicava al ricorrente la pena, ex art. 599-bis cod.pen., di anni tre e mesi quattro di reclusione in relazione ai reati di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007 e 4 riciclaggio a lui ascritti, ritenendo sussistente il vincolo della continuazione con altro reato precedentemente giudicato con sentenza definitiva. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA] deducendo violazione di legge per non avere la Corte rilevato la prescrizione del reato di cui all'art. 55, comma 9, D.L.vo 231 del 2007 intervenuta prima della sentenza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile per mancanza di interesse, in quanto dal calcolo della pena applicata dalla Corte di appello - conforme a quanto concordato tra le parti - non risulta alcun aumento di pena in continuazione per il reato che il ricorrente assume essersi prescritto, essendo riconnesso l'aumento di pena in continuazione solo ad altro reato precedentemente giudicato, partendo dalla pena base per il reato di riciclaggio non prescritto. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 19.01.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Ca