CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 gennaio 2026
Cassazione n. 08106/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letti i motivi nuovi depositati il 2 gennaio 2026; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata; sentito il difensore dell'imputato;[OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata del 28 maggio 2024, depositata il 23 maggio 2025, la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha confermato la decisione del Tribunale di Palmi del 18 aprile 2017, con la quale - già dichiarato estinto per prescrizione il reato di cui all'art. 416 cod. pen. sub a) - è stata affermata la responsabilità penale di [OSCURATO:PERSONA] - in concorso con altri separatamente giudicati - per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, al medesimo ascritto al capo g) della rubrica, nella qualità di titolare della ditta "[OSCURATO:PERSONA]", in riferimento alla distrazione di una pala meccanica [OSCURATO:PERSONA] tipo W170, telaio n. 471121, di proprietà di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 4 agosto 2005, rinvenuta - il 27 marzo 2006 - presso il porto di Trieste per essere imbarcata per la Turchia. Per quanto di rilievo in questa sede, all'imputato è stato contestato di aver concorso nella distrazione di beni strumentali della fallita per aver curato, su richiesta dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], il reperimento di un acquirente ed il trasporto presso il porto di Trieste della pala meccanica indicata, come risultato dal contenuto di intercettazioni, telefoniche ed ambientali, nonché dalle dichiarazioni dei dipendenti di Lucchini, che ne avevano confermato il personale coinvolgimento nel trasporto del mezzo. Respinte le questioni processuali proposte, le conformi sentenze di merito hanno affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di concorrente extraneus, in considerazione del contributo prestato nella distrazione dei beni di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.", dichiarata fallita il 4 agosto 2005. 2. Avverso la sentenza indicata della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso l'imputato, con atto a firma del difensore, [OSCURATO:PERSONA], affidando le proprie censure a nove motivi, di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in riferimento all'utilizzabilità delle intercettazioni relative al procedimento penale n.999/2006 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e delle intercettazioni relative al procedimento penale n.4941/2005 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara R.I.T. n. 131/05 e 139/05. Evidenzia, al riguardo, come per il delitto contestato al ricorrente non sia obbligatorio l'arresto in flagranza e difettino, nel contempo, i requisiti di cui all'art. 2 270 cod. proc. pen., come interpretati dal diritto vivente, in riferimento all'intercettazione disposta nel procedimento penale n.999/2006 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, avente ad oggetto un reato associativo finalizzato ad incidere sul regolare svolgimento delle gare d'appalto indette dal comune di Ferrara attraverso delitti contro la pubblica amministrazione (art. 323 e 353 cod. pen.), commessi tra l'agosto 2005 ed il giugno 2006, che non presenta alcun profilo di connessione, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., con il reato fallimentare per cui si procede, con conseguente inutilizzabilità nel diverso procedimento ad quem. Prospetta, pertanto, come la Corte territoriale non abbia fatto corretta applicazione del princìpi enunciati dalle Sezioni unite di questa Corte con la sentenza "Cavallo", come risulta, peraltro, dalla stessa motivazione della sentenza impugnata, che ha qualificato il vincolo di connessione in termini di collegamento investigativo ed ha, pertanto, impropriamente richiamato un criterio espressamente reputato inidoneo, dalla giurisprudenza di legittimità, a consentire la trasmigrazione dei risultati intercettivi tra procedimenti legati dalla c.d. "connessione debole" che siffatto rapporto involge. Quanto alle intercettazioni relative al procedimento penale n.4941/2005 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, evidenzia come il procedimento nel cui ambito sono state autorizzate fosse relativo ad indagini iscritte per i reati di cui agli artt. 640, 648-bis e 648-ter cod. pen., commessi in Ferrara nell'anno 2005. In entrambi i procedimenti, attraverso le captazioni relative ad [OSCURATO:PERSONA] erano emersi, a carico di questi, indizi per il reato di bancarotta fraudolenta, che avevano determinato lo stralcio, l'iscrizione di altro procedimento (RGNR 1176/2006) e, infine, la trasmissione degli atti all'autorità giudiziaria competente per territorio, che ne ha disposto la riunione con il fascicolo RGNR 2226/2006 della Procura della Repubblica di Palmi, già iscritto per le vicende fallimentari di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." e "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". Di qui l'inutilizzabilità, nel presente procedimento, delle captazioni indicate. 2.2. Con il secondo motivo, deduce analoga censura in riferimento agli artt. 178, lett. c), 185 e 270, comma 2, cod. proc. pen. quanto alle intercettazioni relative al procedimento penale n.999/2006 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara, per omesso deposito dei decreti autorizzativi e, per la captazione n. 1377, per non essere stata depositata la stessa registrazione, con conseguente invalidità della deposizione testimoniale di Sanchini, nella parte in cui vi ha fatto riferimento, e violazione del diritto di difesa.2.3. Il terzo motivo deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza del reato in conseguenza della mancata allegazione della sentenza dichiarativa di fallimento di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l.". 2.4. Con il quarto motivo, prospetta plurimi vizi della sentenza impugnata, sul punto dell'affermazione di responsabilità, relativamente: - alla ricostruzione del fatto tipico del reato; - al momento consumativo; - all'elemento soggettivo. Evidenzia, al riguardo, come il trasporto della pala gommata sia stato commissionato alla società di [OSCURATO:PERSONA] da [OSCURATO:PERSONA], per conto della società turca "[OSCURATO:PERSONA]", come risulta dalle stesse dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] e dai documenti di trasporto, mentre i termini di un'intesa illecita dell'imputato con [OSCURATO:PERSONA] siano stati ritratti da due sole intercettazioni, vertente la prima (n.849 del 17 dicembre 2005, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]) sullo smontaggio di un silos e la seconda (n. 1377, intercorsa tra [OSCURATO:PERSONA] e tale [OSCURATO:PERSONA]) recante un'allusione "a quello di Bologna", illogicamente interpretate poiché alcun ulteriore contatto è stato registrato tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] sino alla data del trasporto (26-27 marzo 2006), con conseguente non configurabilità del fatto tipico a carico del ricorrente. In ordine al momento consumativo del reato, evidenzia come la dichiarazione di fallimento di "[OSCURATO:PERSONA] s.r.l." sia stata deliberata con sentenza del 4 agosto 2005, mentre il primo contatto telefonico del ricorrente con [OSCURATO:PERSONA] risale al 12 dicembre 2005, sicchè si rivelano errate le conclusioni rassegnate nella sentenza impugnata nella ricostruzione del concorso del ricorrente nella condotta distrattiva già consumata (Sez. 5, n. 49499/2018). Quanto all'elemento soggettivo del reato, si contesta come la ricostruzione del dolo di concorso sia stata fondata sulle intercettazioni delle conversazioni intercorse tra il ricorrente e [OSCURATO:PERSONA] e tra questi e [OSCURATO:PERSONA] (progr. 231, 849, 850 e 887 RIT 131/2005 proc. RGNR 494172005 e progr. 1377 del procedimento RGNR 999/2006), senza che da siffatte captazioni emergano gli estremi della consapevolezza della qualifica del soggetto agente e della natura illecita del contributo del ricorrente, non risultando da alcuna fonte di prova che a [OSCURATO:PERSONA] fosse nota l'identità dell'amministratore della fallita, con il quale non risulta avere avuto alcun contatto; il ruolo svolto da [OSCURATO:PERSONA] nella società; lo stato di decozione della stessa.2.5. Il quinto motivo prospetta violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al diniego di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 648 cod. pen. ed al conseguente omesso rilievo della prescrizione. Evidenzia, al riguardo, come la Corte di merito non abbia fatto corretta applicazione della giurisprudenza di legittimità richiamata (Sez.5, n. 18565/2011), trascurando di considerare che il trasporto della pala meccanica è stato effettuato in epoca posteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento - come già rilevato nel corpo del quarto motivo - e che, pertanto, la condotta contestata al ricorrente si situa in una fase successiva alla consumazione della distrazione, con conseguente sussunzione del fatto - ormai prescritto - nell'alveo dell'art. 648 cod. pen. 2.6. Con il sesto motivo, deduce violazione di legge e correlato vizio della motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. 2.7. Il settimo motivo contesta la determinazione della durata delle pene accessorie nella misura del massimo edittale. 2.8. L'ottavo motivo deduce la prescrizione del reato, maturata - tenuto conto delle sospensioni opponibili al ricorrente - il 24 gennaio 2025. 2.9. Con il nono motivo, si contesta la mancata assoluzione nel merito dal delitto associativo sub a), dichiarato estinto per prescrizione, in assenza degli elementi costitutivi del reato. 3. Con nota del 7 gennaio 2026, il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale presso questa Corte ha anticipato le conclusioni, chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata. 4. Il 2 gennaio 2026, il difensore dell'imputato ha depositato nuovi motivi, insistendo per l'accoglimento delle ragioni dell'impugnazione. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è fondato. 1.11 primo motivo, con il quale si deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni autorizzate nel procedimento penale n.999/2006 RGNR della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ferrara e nel procedimento penale n.4941/2005 RGNR della medesima Procura R.I.T. n. 131/05 e 139/05, coglie nel segno, con assorbimento delle ulteriori censure.1.1. Al fine della delibazione della eccezione di inutilizzabilità delle intercettazioni, alla cui stregua la Corte territoriale ha confermato l'affermazione di responsabilità del ricorrente per il delitto di bancarotta al medesimo ascritto e, quanto al reato associativo dichiarato prescritto, ha reputato insussistente l'evidenza dell'innocenza dell'incolpato, vanno preliminarmente richiamate le coordinate delle imputazioni per cui si procede. [OSCURATO:PERSONA] è, invero, imputato del reato associativo di cui all'art. 416 cod. pen., già dichiarato estinto per prescrizione dal giudice di primo grado, nonché, a titolo di concorso, del delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione di cui all'art. 216 comma 1 R.D. n. 267/1942, per il quale è stato condannato. Per entrambi i reati non è previsto l'arresto obbligatorio in flagranza e, pertanto, le intercettazioni riversate nel presente procedimento sarebbero utilizzabili nei confronti del ricorrente solo laddove si ritenesse che siano state disposte nell'ambito del "medesimo procedimento", e non nell'ambito di un "procedimento diverso" ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen. Va, ulteriormente, premesso che il ricorrente ha assolto gli oneri allegativi su di lui incombenti in quanto: ha rappresentato in modo specifico i dati processuali posti a base della eccezione (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 244328 - 01); ha prodotto le risultanze documentali addotte a fondamento del vizio processuale denunciato (Sez. U, n. 39061 del 16/07/2009, De brio, Rv. 244329 - 01); ha chiarito l'incidenza del vizio sul complessivo compendio probatorio già valutato, sì da potersene inferire la decisività in riferimento al provvedimento impugnato (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243416 - 01). 1.2. Tanto premesso, risulta accertato che la Procura emiliana ha disposto le intercettazioni, riversate nel presente giudizio, nell'ambito dei procedimenti n. 999/2006 RGNR e n. 4941/2005 RGNR, attinenti, rispettivamente, ad una associazione a delinquere finalizzata alla consumazione di reati contro la pubblica amministrazione (il n. 999/2006) e a reati di truffa, riciclaggio e in materia di sostanze stupefacenti (il n. 4941/2005), che vedevano indagato (ed intercettato), in entrambi i casi, il concorrente [OSCURATO:PERSONA], e non anche l'odierno ricorrente. Le coordinate temporali di siffatte iscrizioni conducono a fare riferimento all'art. 270, comma 1, cod. proc. pen. nel testo anteriore a quello introdotto dal d.l. 30 dicembre 2019, n. 161, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2020, n. 7, a sua volta anteriore al decreto-legge 10 agosto 2023, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 8 ottobre 2023, n. 137.In forza di esso: «I risultati delle intercettazioni non possono essere utilizzati in procedimenti diversi da quelli nei quali sono stati disposti, salvo che risultino indispensabili per l'accertamento di delitti per i quali è obbligatorio l'arresto in flagranza». 1.2.1. Secondo l'insegnamento di Sezioni Unite Cavallo (n. 51 del 28/11/2019, dep. 2020), il divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen. non opera rispetto agli esiti relativi ai soli reati che risultino connessi, ex art. 12 cod. proc. pen., a quelli in relazione ai quali l'autorizzazione era stata ab origine disposta. A questa conclusione le Sezioni Unite sono pervenute interrogandosi su quale «legame sostanziale» debba esistere tra il reato per cui l'intercettazione è stata autorizzata e quello emerso grazie ai risultati di tale captazione, sì da rendere quest'ultimo ricompreso nel provvedimento autorizzatorio, in modo da offrire una ricostruzione sistematica in linea con l'art. 15 Cost. che vieta "autorizzazioni in bianco". Il quesito è stato risolto nel senso che detto legame sostanziale è ravvisabile nella connessione ex art. 12 cod. proc. pen. che, normativamente, involge le seguenti ipotesi: - reato commesso da più persone in concorso o cooperazione fra loro, o il caso di più persone che, con condotte indipendenti, hanno determinato l'evento (lett. a); - persona imputata di più reati commessi con una sola azione od omissione ovvero con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (lett. b); - reati commessi per eseguire o per occultare altri (lett. c). In sostanza, i "diversi procedimenti", cui si riferisce il divieto dettato dall'art.270 cod. proc. pen., devono essere individuati in quelli aventi ad oggetto "reati diversi" che non siano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali l'intercettazione è stata autorizzata; il che vale a dire come solo la connessione "sostanziale" tra reati, rilevante ex art. 12 cod. proc. pen., consenta di ritenere i predetti riferibili ad uno "stesso procedimento", idoneo a neutralizzare il divieto sancito dall'art. 270 cod. proc. pen. Solo in presenza di siffatta "connessione", infatti, il decreto autorizzativo "copre" sia quello specifico fatto — reato (già accaduto e sostenuto da «gravi indizi») per il quale viene emesso, sia ulteriori fatti-reato (anche successivamente commessi, purché ricompresi nel novero dell'art. 266 cod. pen.) che siano legati al primo da una "connessione qualificata", espressa dai casi indicati dall'art. 12 cod. proc. pen. Di contro, per individuare lo "stesso procedimento" non è sufficiente un nesso di natura "formale" o "occasionale", quale quello derivante dal collegamento delle indagini ai sensi dell'art. 371 cod. proc. pen., dall'appartenenza ad un medesimo contesto (o "filone") investigativo, dal medesimo numero di iscrizione del fascicolo processuale. Siffatti principi sono stati richiamati e ribaditi da Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286589 - 01 e Sez. U, n. 36764 del 18/04/2024, Pisaniello, Rv. 287005 - 01, mentre si è sottolineato in dottrina che «sono state neutralizzate letture meramente formali dell'art. 270 cod. proc. pen., fondate sulla mera materiale distinzione degli incartamenti, ovvero sulla diversità formale di fascicoli». 1.2.2. È utile richiamare e ribadire la ricognizione del quadro costituzionale, compiuta da Sez. U, "Cavallo" in tema di utilizzabilità delle intercettazioni. Assumono rilievo, in particolare, gli artt. 2 e 15 Cost., secondo cui il diritto a una comunicazione libera e segreta «è inviolabile nel senso che il suo contenuto di valore non può subire restrizioni o limitazioni da alcuno dei poteri costituiti se non in ragione dell'inderogabile soddisfacimento di un interesse pubblico primario costituzionalmente rilevante, sempreché l'intervento limitativo posto in essere sia strettamente necessario alla tutela di quell'interesse e sia rispettata la duplice garanzia che la disciplina prevista risponda ai requisiti propri della riserva assoluta di legge e la misura limitativa sia disposta con atto motivato dell'autorità giudiziaria» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991). Con riguardo alle intercettazioni, si è acutamente osservato in dottrina che «è indubbiamente vero che l'indiscussa utilità euristica delle informazioni acquisite è direttamente proporzionale all'entità del vulnus che lo strumento probatorio arreca alla "riservatezza": più l'attività captativa si avvicina, cioè, al nucleo della sfera individuale (costituito da quella intimità che l'individuo ritiene di non condividere con alcuno), più il dato acquisito può risultare prezioso per l'accertamento». È altrettanto vero, tuttavia, che l'esigenza di repressione dei reati deve essere perseguita nel rispetto dei diritti fondamentali (Sez. U, n. 23756 del 29/02/2024, Giorgi, Rv. 286580-04, cit.), delle garanzie difensive e del principio di proporzione: come ancora rilevato in dottrina, «trasposto nel processo penale, esso segna il limite entro il quale la compressione di un'istanza fondamentale per fini processuali risulta legittima». Tanto spiega la funzione e la decisiva valenza del provvedimento che autorizza le captazioni e che, per le ragioni indicate, deve essere puntualmente motivato (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; Corte cost., sent. n. 34 del 1973); un provvedimento «che "traccia" la disciplina applicabile, segna l'oggetto e il limite della intrusione nella sfera privata, garantisce i diritti fondamentali, soprattutto dei soggetti terzi rispetto al reato per cui si procede». La regola generale è quella fissata dalla Corte Costituzionale, e cioè che «nel processo può essere utilizzato solo il materiale rilevante per l'imputazione di cui si discute» (Corte cost., sent. n. 34 del 1973); la circolazione tra procedimenti "diversi" degli esiti delle captazioni costituisce l'eccezione, una deroga alla regola generale del divieto di utilizzazione delle intercettazioni in altri procedimenti, che si giustifica in presenza di determinati presupposti: diversamente, il provvedimento autorizzatorio costituirebbe un'inammissibile "autorizzazione in bianco" (Corte cost., sent. n. 366 del 1991; Corte cost., sent. n. 63 del 1994; Sez. U, n. 51 del 28/11/2019, Cavallo, cit. ). 1.2.3. Nel solco di siffatti principi, la giurisprudenza più recente ha affermato che si verte nell'ambito del medesimo procedimento anche quando il reato per il quale si procede, pur se non indicato nel decreto autorizzativo, attiene a un fatto storico il cui nucleo centrale coincide o è incluso in quello posto a fondamento di tale provvedimento, sicché, per la legittima acquisizione dei risultati dell'attività captativa, la relativa autorizzazione deve intendersi disposta "ab origine" per tale reato. Si tratta di un principio ribadito da Sez. 3, n. 18413 del 14/04/2025, Padovani, Rv. 288105 — 01, la quale, muovendo dalla constatazione secondo cui Sezioni Unite Cavallo hanno affermato espressamente che, nell'ambito della disciplina delle intercettazioni, la nozione di "altro procedimento", dalla quale dipende l'operatività del divieto di cui all'art. 270 cod. proc. pen., non corrisponde a quella di "reato", hanno ritenuto ragionevole concludere che, ai fini della utilizzabilità dei risultati di intercettazioni telefoniche o tra presenti, nella nozione di "medesimo procedimento" sono da ricomprendere tutte le fattispecie di reato contestate sulla base dei fatti storici indicati a fondamento del provvedimento autorizzativo del giudice, pur se ulteriormente definiti solo all'esito del fisiologico sviluppo delle indagini, sempreché dette fattispecie rientrino nei limiti di ammissibilità previsti dall'art. 266 cod. proc. pen. 1.3. Nel caso in esame, sulla base dei principi giurisprudenziali richiamati, deve escludersi che le intercettazioni disposte dalla Procura della Repubblica di Ferrara afferiscano al "medesimo procedimento" che vede imputato [OSCURATO:PERSONA]. 1.3.1. Ed invero, all'esito dell'esame degli atti allegati al ricorso e delle sentenze di merito, appare evidente, anzitutto, che i reati contestati nel presente procedimento al ricorrente (associazione per delinquere e bancarotta fraudolenta), non risultano connessi ex art. 12 cod. proc. pen. a quelli per i quali la Procura emiliana ha disposto le intercettazioni nell'ambito dei procedimenti n. 999/2006 RGNR e n. 4941/2005 RGNR, attinenti — come già evidenziato - rispettivamente ad una associazione a delinquere finalizzata al compimento di reati contro la pubblica amministrazione (il n. 999/2006) e a reati di truffa, riciclaggio e in materia di sostanze stupefacenti (il n. 4941/2005), che vedevano indagato (ed intercettato), in entrambi i casi, il solo [OSCURATO:PERSONA], e non anche l'odierno ricorrente. Trattasi di una conclusione che trova significative conferme: per un verso, nella valutazione già espressa, nel procedimento n. 4941/2005, dallo stesso pubblico ministero originariamente procedente che, con provvedimento del 21 marzo 2006, nel disporre il successivo stralcio della posizione di [OSCURATO:PERSONA], ha esplicitamente escluso che vi fosse connessione tra il reato di bancarotta medio tempore emerso nel corso delle captazioni e quelli per i quali era stata disposta l'intercettazione anche nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]; per altro verso, e soprattutto, nella stessa sentenza impugnata, ove l'utilizzabilità delle intercettazioni viene argomentata, non già con riferimento alla sussistenza di una ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ma per le diverse ragioni costituite dal collegamento investigativo esistente ai sensi dell'art. 371 comma 2 lett. b) cod. proc. pen. tra tutti i reati accertati e dall'esistenza di un medesimo contesto fattuale e criminale; collegamento espressamente reputato insufficiente, per il diritto vivente, per autorizzare l'annbulatorietà dei risultati captativi. 1.3.2. Quanto al riferimento al "medesimo contesto fattuale e criminale", trattasi di locuzione generica, che è necessario esplicitare. Come già rilevato, in assenza di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., la più recente giurisprudenza di legittimità, in linea con quanto affermato dalle Sezioni Unite richiamate, ritiene che ai fini della utilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, si verte nel "medesimo procedimento" solo allorquando vi sono fattispecie di reato contestate sulla base dei fatti storici indicati a fondamento del provvedimento autorizzativo del giudice, pur se ulteriormente definiti solo all'esito del fisiologico sviluppo delle indagini. Anche nella delineata prospettiva, tuttavia, nel caso in esame, deve essere esclusa non soltanto - come già illustrato - una ipotesi di connessione ex art. 12 cod. proc. pen., ma anche questa seconda categoria, atteso che, con tutta evidenza, i fatti storici alla base delle intercettazioni disposte dalla Procura emiliana nulla avevano in comune sia con il fatto di bancarotta, "casualmente" emerso nel corso delle captazioni e successivamente contestato anche a [OSCURATO:PERSONA]; sia con la partecipazione del medesimo ad una associazione per delinquere a questi totalmente estranea, fatta eccezione, in base all'ipotesi descritta nell'editto accusatorio, per l'ipotizzato contributo prestato, in qualità di terzo estraneo, alla condotta distrattiva posta in essere dai coimputati e avente ad oggetto la pala meccanica indicata nel capo di imputazione sub g).In definitiva, essendosi in presenza di "procedimenti diversi", le intercettazioni versate nel presente giudizio devono ritenersi inutilizzabili, ai sensi dell'art. 270 cod. proc. pen., nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riferimento ad entrambi i reati al medesimo contestati, trattandosi di delitti per i quali non è obbligatorio l'arresto in flagranza. 1.3.3. Da quanto sin qui rilevato emerge, all'evidenza, come la Corte del merito sia incorsa nella violazione della legge processuale denunciata. Questa Corte si è ripetutamente espressa nel senso di ritenere che l'inutilizzabilità delle intercettazioni acquisite in violazione del divieto sancito dall'art.270 cod. proc. pen. dà luogo a un'ipotesi di c.d. inutilizzabilità patologica (cfr. Sez. 5, n. 542 del 15/11/2016, dep. 2017, Mantella, Rv. 269020 - 01; Sez. 6, n. 28790 del 01/10/2020, 0, Rv. 279629 - 01; Sez. 5, n. 11745 del 06/02/2020, Guccione, non massimata; Sez. 5, n. 33070 del 21/06/2024, non massinnata). L'inutilizzabilità cosiddetta "patologica" inerisce agli atti probatori assunti contra legem, la cui utilizzazione è vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito. A siffatta categoria appartiene senza dubbio l'inutilizzabilità che discende dalla violazione del divieto assoluto posto dall'art. 270 cod. proc. pen., norma posta a presidio di diritti costituzionalmente garantiti. La previsione di limiti di ammissibilità delle intercettazioni (delineati in particolare per le intercettazioni "ordinarie" dall'art. 266 cod. proc. pen. attraverso il riferimento alla cornice edittale del reato e/o l'indicazione di tipologie generali o specifiche di fattispecie incriminatrici in relazione alle quali viene chiesta l'autorizzazione) è espressione diretta e indefettibile della riserva assoluta di legge ex art. 15 Cost., che governa la materia delle intercettazioni, e dell'istanza di rigorosa - e inderogabile - tassatività che da essa discende (cfr. Corte cost., sent. n. 63 del 1994), riconnettendosi alla «natura indubbiamente eccezionale dei limiti apponibili a un diritto personale di carattere inviolabile, quale la libertà e la segretezza delle comunicazioni (art. 15 della Costituzione)» (Corte cost., sent. n. 366 del 1991, cit.); - «consentire, in caso di connessione dei reati o di emersione del nuovo reato nel procedimento ab origine iscritto, l'utilizzazione probatoria dell'intercettazione in relazione a reati che non rientrano nei limiti di ammissibilità fissati dalla legge si tradurrebbe, come la giurisprudenza di legittimità ha già avuto modo di rimarcare, nel surrettizio, inevitabile aggiramento di tali limiti, con grave pregiudizio per gli interessi sostanziali tutelati dall'art. 266 cod. proc. pen. che intende porre un limite alla interferenza nella libertà e segretezza delle comunicazioni in conformità all'art. 15 della Costituzione». Del resto, «l'indiscriminato, in quanto svincolato dall'osservanza dei limiti di ammissibilità previsti dalla legge, allargamento dell'area dei reati per i quali sarebbero utilizzabili i risultati delle intercettazioni incrinerebbe il bilanciamento tra i valori costituzionali contrastanti (il diritto dei singoli individui alla libertà e alla segretezza delle loro comunicazioni, da una parte; dall'altra, l'interesse pubblico a reprimere i reati e a perseguire i loro autori) che è assicurato dall'art. 270 cod. proc. pen.». 2. L'espunzione del contenuto delle intercettazioni dall'ordito motivazionale dell'impugnata sentenza lascia del tutto indimostrati i reati per cui si procede, al lume della prova di resistenza imposta dal diritto vivente (Sez. U, n. 23868 del 23/04/2009, Fruci, Rv. 243416 - 01): epurata dal riferimento alle captazioni, la ratio decidendi della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] si dissolve del tutto, lasciando sul campo la sola prova dell'intervento della ditta dell'imputato nel trasporto di un bene aziendale, in linea con l'oggetto sociale. A maggior ragione, la dissoluzione del costrutto dimostrativo rende evidente, secondo il parametro della mera constatazione, l'insussistenza del delitto associativo per il quale vi è stata declaratoria di estinzione per prescrizione in primo grado, in applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274 - 01), come dedotto nel nono motivo. 4. La fondatezza dei motivi sopra illustrati rende superflua la trattazione delle ulteriori censure, che restano assorbite. 5. Per tutto quanto sin qui rassegnato, la sentenza impugnata deve esse