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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 marzo 2023

Cassazione n. 11525/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1453/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Pietro da Cortona n. 8 presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: tributi doganali -tariffa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.679/2/18, depositata il 4 giugno 2018 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 739/14/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso dazi doganali 2010-2011.

La CTR osservava in particolare che il dazio applicato in sede di importazione era da ritenersi corretto, trattandosi di beni (stampanti multifunzionali) rientranti nella NC 84433191, con aliquota al 6%.

Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi.

Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli.

Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione degli artt. 1, comma 2, 36, d.lgs 546/1992, 118, disp. att. cod. proc. civ..

La censura è infondata.

Va ribadito che«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez.

U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01).

Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d.

"minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez.

U civ., 8053/2014).

Il giudice tributario di appello infatti, con puntualità, espone la ragione di fatto (natura del bene) e quella giuridica (articolo di nomenclatura tariffaria) per la quale ha rigettato l'appello della società contribuente e quindi il ricorso introduttivo della lite.

Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione della nomenclatura combinata allegata ai regolamenti CE nn. 948/2009, 861, 2010 della Commissione europea, relative norme interpretative e giurisprudenza unionale, poiché la CTR ha affermato la correttezza della scelta daziaria operata in sede di importazione e quindi l'infondatezza della pretesa di rimborso della società contribuente.

La censura è infondata.

Pacifico in fatto che i beni importati sono "stampanti multifunzione", il Collegio ritiene di limitarsi a ribadire il principio di diritto secondo il quale «In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", in forza delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658 del 1987 dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il primo gennaio 2007, le stampanti svolgenti diverse funzioni (cd.

"multifunzione"), quali la scansione, la stampa, la copia e, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali possa essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale, vanno classificate nella sottovoce doganale 8443.31.91 (con dazio doganale del 6 per cento) della NC, comprendente "macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico", sottovoce soppressa, con effetto non retroattivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 620 del 2011» (Sez. 5 - , Sentenza n. 30905 del 27/11/2019, Rv. 656021 -01).

Gli ulteriori motivi di ricorso (da terzo a sesto, denuncia di omessa pronuncia sui motivi subordinati di ricorso introduttivo della lite/appello) sono infondati per due distinte ragioni: -poiché vi è rigetto implicito da parte della CTR ligure delle relative eccezioni; -perché comunque, in virtù del richiamato principio di diritto, si tratta di eccezioni infondate nel merito e quindi trovaapplicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» ( Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf.

Cass. n. 16171 del 28/06/2017 ; Cass.n. 9693 del 19/04/2018).

In conclusione il ricorso va rigettato.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

PQM La Corte rigetta il ricorso; condan na la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 9.000 oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.1453/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in Roma, via Pietro da Cortona n. 8 presso lo studio del secondo; –ricorrente – contro Agenzia delle dogane e dei monopoli, in persona del Direttore pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende; –controricorrente – Oggetto: tributi doganali -tariffa avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Liguria n.679/2/18, depositata il 4 giugno 2018 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9 marzo 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: Con la sentenza impugnata la Commissione tributaria regionale della Liguria rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA] spa avverso la sentenza n. 739/14/15 della Commissione tributaria provinciale di Genova che ne aveva respinto il ricorso contro il diniego di rimborso dazi doganali 2010-2011. La CTR osservava in particolare che il dazio applicato in sede di importazione era da ritenersi corretto, trattandosi di beni (stampanti multifunzionali) rientranti nella NC 84433191, con aliquota al 6%. Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione la società contribuente deducendo sei motivi. Resiste con controricorso l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Considerato che: Con il primo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.- la ricorrente denuncia la nullità della sentenza impugnata per vizio motivazionale assoluto in violazione degli artt. 1, comma 2, 36, d.lgs 546/1992, 118, disp. att. cod. proc. civ.. La censura è infondata. Va ribadito che«La motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perchè affetta da "error in procedendo", quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture» (Cass., Sez. U, Sentenza n. 22232 del 03/11/2016, Rv. 641526 -01). Orbene, è chiaro che la motivazione della sentenza impugnata non corrisponde affatto ai paradigmi invalidanti individuati con tale arresto giurisprudenziale, ponendosi al di sopra del c.d. "minimo costituzionale" (cfr. Cass., Sez. U civ., 8053/2014). Il giudice tributario di appello infatti, con puntualità, espone la ragione di fatto (natura del bene) e quella giuridica (articolo di nomenclatura tariffaria) per la quale ha rigettato l'appello della società contribuente e quindi il ricorso introduttivo della lite. Con il secondo motivo –ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.- la ricorrente lamenta la violazione della nomenclatura combinata allegata ai regolamenti CE nn. 948/2009, 861, 2010 della Commissione europea, relative norme interpretative e giurisprudenza unionale, poiché la CTR ha affermato la correttezza della scelta daziaria operata in sede di importazione e quindi l'infondatezza della pretesa di rimborso della società contribuente. La censura è infondata. Pacifico in fatto che i beni importati sono "stampanti multifunzione", il Collegio ritiene di limitarsi a ribadire il principio di diritto secondo il quale «In tema di dazi doganali, in base alla "nomenclatura combinata", in forza delle modifiche apportate al regolamento (CEE) n. 2658 del 1987 dal regolamento della Commissione (CEE) n. 1549 del 2006, entrato in vigore il primo gennaio 2007, le stampanti svolgenti diverse funzioni (cd. "multifunzione"), quali la scansione, la stampa, la copia e, per talune, la trasmissione di telefax, nessuna delle quali possa essere considerata atta a conferire loro il carattere essenziale, vanno classificate nella sottovoce doganale 8443.31.91 (con dazio doganale del 6 per cento) della NC, comprendente "macchine che eseguono le funzioni di copia scansendo l'originale e stampando le copie per mezzo di un motore di stampa elettrostatico", sottovoce soppressa, con effetto non retroattivo, dal regolamento di esecuzione (UE) n. 620 del 2011» (Sez. 5 - , Sentenza n. 30905 del 27/11/2019, Rv. 656021 -01). Gli ulteriori motivi di ricorso (da terzo a sesto, denuncia di omessa pronuncia sui motivi subordinati di ricorso introduttivo della lite/appello) sono infondati per due distinte ragioni: -poiché vi è rigetto implicito da parte della CTR ligure delle relative eccezioni; -perché comunque, in virtù del richiamato principio di diritto, si tratta di eccezioni infondate nel merito e quindi trovaapplicazione il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale «Alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 cod. proc. civ. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto» ( Cass. n. 2313 del 01/02/2010; ex pluribus conf. Cass. n. 16171 del 28/06/2017 ; Cass.n. 9693 del 19/04/2018). In conclusione il ricorso va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. PQM La Corte rigetta il ricorso; condan na la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 9.000 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo
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