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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 23246/2026

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[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere nel periodo compreso tra il 30 giugno 2017 e il 18 maggio 2020 (per complessivi 1.053 giorni), impostagli - dopo il rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo - all'esito della celebrazione del giudizio di primo grado, in cui il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 aprile 2017, lo aveva condannato alla pena di anni quindici di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 15) e di tentata estorsione in concorso (capo 17), invece assolvendolo da quello di riciclaggio aggravato (capo 23) per insussistenza del fatto.

Con successiva sentenza del 18 maggio 2020, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte di appello di Palermo dalle residue imputazioni, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con decisione poi divenuta irrevocabile.

1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di secondo grado, pur avendo escluso, con le formule perché il fatto non sussiste (capo 15) e per non aver commesso il fatto (capo 17), la ricorrenza delle due ipotesi delittuose per cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato precedentemente condannato, ha comunque accertato la sussistenza di plurimi, consolidati e duraturi rapporti di frequentazione intrattenuti da quest'ultimo con appartenenti alla famiglia mafiosa di Resuttana, mantenendo rapporti strettamente confidenziali con soggetti di elevato spessore criminale, a vario titolo coinvolti in vicende della consorteria mafiosa, tra cui anche l'ex collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA].

Soprattutto rilevanti, ai fini della configurazione di un comportamento gravemente colposo di rilevo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sono stati, per la Corte territoriale, i frequentissimi rapporti avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e suo principale accusatore, che, pur essendo stato ritenuto dai secondi giudici non affidabile per motivi di astio avuti nei suoi confronti, aveva, comunque, offerto la ricostruzione di taluni rilevanti fatti non sconfessati, nella loro storicità, neanche dalla sentenza assolutoria di merito.

Il giudice della riparazione, in particolare, ha conferito rilievo, ai fini dell'esclusione del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ai frequenti rapporti ambigui intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], comprovati da numerose conversazioni captate, 2effettuate mediante utenze telefoniche riservate, nel corso delle quali i due erano soliti intrattenere rapporti confidenziali e amichevoli, scambiandosi informazioni riservate, anche concernenti dazioni di denaro fatte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo in suo favore.

A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., su fatti e condotte ampiamente vagliati nel corso del giudizio di secondo grado e in quella sede definitivamente risolti, in quanto esclusi o ritenuti non provati, tenuto conto della natura estorsiva dei rapporti avuti con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale si sarebbe trovato in una condizione di soggezione e sottomissione, come pure comprovato dalle plurime conversazioni intercettate.

Sotto altro profilo, quindi, viene denunciata l'erroneità della disposta decisione di rigetto pure con riguardo alla ritenuta ricorrenza dei rapporti intrattenuti con altri soggetti - e in particolare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - atteso che, per come documentalmente provato nel corso del giudizio di merito e confermato dalla sentenza assolutoria, si sarebbe trattato di rapporti leciti.

Parimenti irrilevante, ai fini del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., sarebbero stati, altresì, i richiami effettuati nell'ordinanza impugnata alla vicenda relativa alla tentata estorsione aggravata, per non essere stato adeguatamente vagliato quanto, invece, accertato dalla Corte di merito ai fini della pronuncia della sua assoluzione nel merito.

3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile.

4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato.

5. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato.

2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01).

3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito come il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione sia connotato da totale autonomia e impegni piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti.

In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice.

Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez.

U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01).

4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino 4giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione.

Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. a condotte quali: i plurimi, consolidati e duraturi rapporti di frequentazione avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con soggetti di elevato spessore criminale appartenenti alla famiglia mafiosa di Resuttana, tra cui anche l'ex collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e i suoi parenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i frequentissimi rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e suo principale accusatore, che, pur alla fine non considerato affidabile, ha, comunque, offerto la ricostruzione di fatti di rilievo non sconfessati nella loro sussistenza; le numerose conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], effettuate da utenze riservate, nell'ambito delle quali i due, intrattenendo rapporti confidenziali e amichevoli, si erano sovente scambiati informazioni riservate, con dazioni di denaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA].

Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo.

Rispetto all'indicata conclusione risultano privi di pregio gli argomenti, di natura fattuale, dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] in seno al suo ricorso - concernenti il rapporto di sottomissione avuto con [OSCURATO:PERSONA]; la liceità delle relazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il corretto comportamento da lui avuto in occasione della consumazione del delitto di tentata estorsione aggravata - avendo con essi investito il merito della vicenda processuale, come detto precluso alla cognizione di questa Suprema Corte, cui esclusivamente pertiene, nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, la verifica della legittimità del provvedimento impugnato.

5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che l'ordinanza gravata si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale a una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'Autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. 5La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato.

6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez.

U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez.

U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01).

P.Q.M.

Rigetta il P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ((Io ( 2926 [OSCURATO:PERSONA] Oggi, Z ..

Dott.ss Caliendo 6

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di PALERMO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 5 dicembre 2024 la Corte di appello di Palermo ha rigettato l'istanza di riparazione per ingiusta detenzione proposta da [OSCURATO:PERSONA] in relazione alla sofferta restrizione in custodia cautelare in carcere nel periodo compreso tra il 30 giugno 2017 e il 18 maggio 2020 (per complessivi 1.053 giorni), impostagli - dopo il rigetto di una richiesta di applicazione di misura cautelare da parte del G.I.P. del Tribunale di Palermo - all'esito della celebrazione del giudizio di primo grado, in cui il Tribunale di Palermo, con sentenza del 12 aprile 2017, lo aveva condannato alla pena di anni quindici di reclusione, in quanto riconosciuto colpevole dei delitti di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso (capo 15) e di tentata estorsione in concorso (capo 17), invece assolvendolo da quello di riciclaggio aggravato (capo 23) per insussistenza del fatto. Con successiva sentenza del 18 maggio 2020, quindi, il [OSCURATO:PERSONA] era stato assolto dalla Corte di appello di Palermo dalle residue imputazioni, ai sensi dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen., con decisione poi divenuta irrevocabile. 1.1. Per la Corte di appello di Palermo, quale giudice della riparazione, la sentenza di secondo grado, pur avendo escluso, con le formule perché il fatto non sussiste (capo 15) e per non aver commesso il fatto (capo 17), la ricorrenza delle due ipotesi delittuose per cui il [OSCURATO:PERSONA] era stato precedentemente condannato, ha comunque accertato la sussistenza di plurimi, consolidati e duraturi rapporti di frequentazione intrattenuti da quest'ultimo con appartenenti alla famiglia mafiosa di Resuttana, mantenendo rapporti strettamente confidenziali con soggetti di elevato spessore criminale, a vario titolo coinvolti in vicende della consorteria mafiosa, tra cui anche l'ex collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], lo zio [OSCURATO:PERSONA] e il cugino [OSCURATO:PERSONA]. Soprattutto rilevanti, ai fini della configurazione di un comportamento gravemente colposo di rilevo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., sono stati, per la Corte territoriale, i frequentissimi rapporti avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e suo principale accusatore, che, pur essendo stato ritenuto dai secondi giudici non affidabile per motivi di astio avuti nei suoi confronti, aveva, comunque, offerto la ricostruzione di taluni rilevanti fatti non sconfessati, nella loro storicità, neanche dalla sentenza assolutoria di merito. Il giudice della riparazione, in particolare, ha conferito rilievo, ai fini dell'esclusione del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., ai frequenti rapporti ambigui intercorsi tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], comprovati da numerose conversazioni captate, 2effettuate mediante utenze telefoniche riservate, nel corso delle quali i due erano soliti intrattenere rapporti confidenziali e amichevoli, scambiandosi informazioni riservate, anche concernenti dazioni di denaro fatte dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. 2. Avverso la suddetta ordinanza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta sussistenza di condizioni ostative al riconoscimento dell'equo indennizzo in suo favore. A dire del ricorrente, infatti, il giudice della riparazione avrebbe ritenuto la sussistenza del requisito della colpa grave, di rilievo ai sensi dell'art. 314 cod. proc. pen., su fatti e condotte ampiamente vagliati nel corso del giudizio di secondo grado e in quella sede definitivamente risolti, in quanto esclusi o ritenuti non provati, tenuto conto della natura estorsiva dei rapporti avuti con [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale si sarebbe trovato in una condizione di soggezione e sottomissione, come pure comprovato dalle plurime conversazioni intercettate. Sotto altro profilo, quindi, viene denunciata l'erroneità della disposta decisione di rigetto pure con riguardo alla ritenuta ricorrenza dei rapporti intrattenuti con altri soggetti - e in particolare con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - atteso che, per come documentalmente provato nel corso del giudizio di merito e confermato dalla sentenza assolutoria, si sarebbe trattato di rapporti leciti. Parimenti irrilevante, ai fini del mancato riconoscimento del beneficio ex art. 314 cod. proc. pen., sarebbero stati, altresì, i richiami effettuati nell'ordinanza impugnata alla vicenda relativa alla tentata estorsione aggravata, per non essere stato adeguatamente vagliato quanto, invece, accertato dalla Corte di merito ai fini della pronuncia della sua assoluzione nel merito. 3. Il Procuratore generale ha rassegnato conclusioni scritte, con cui ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile. 4. L'Avvocatura dello Stato, in rappresentanza del Ministero dell'Economia e delle Finanze, ha chiesto con memoria scritta che il ricorso venga dichiarato inammissibile, ovvero, in subordine, che lo stesso venga rigettato. 5. Il difensore ha depositato successiva memoria, con cui ha insistito per l'accoglimento del ricorso. 3CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso non è fondato, per cui lo stesso deve essere rigettato. 2. Deve, in proposito, essere premesso che è principio giurisprudenziale consolidato quello per cui nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione la cognizione della Corte di Cassazione deve intendersi limitata alla sola legittimità del provvedimento impugnato, anche sotto l'aspetto della congruità e logicità della motivazione, non potendo mai investire il merito della stessa, in ragione di quanto disposto dall'art. 646, comma 3, cod. proc. pen., da ritenersi applicabile in ragione del richiamo contenuto nel terzo comma dell'art. 315 cod. proc. pen. (cfr., ex multis, Sez. 4, n. 542 del 21/04/1994, Bollato, Rv. 198097-01). 3. Chiarito il superiore aspetto, deve, poi, essere ribadito come il rapporto tra il giudizio penale e quello per l'equa riparazione sia connotato da totale autonomia e impegni piani di indagine diversi, che possono portare a conclusioni del tutto differenti (assoluzione nel processo, ma rigetto della richiesta riparatoria) sulla base dello stesso materiale probatorio acquisito agli atti, ma sottoposto a un vaglio caratterizzato dall'utilizzo di parametri di valutazione differenti. In particolare, è consentita al giudice della riparazione la nuova valutazione dei fatti, non nella loro valenza indiziaria o probante (smentita dall'assoluzione), ma in quanto idonei a determinare, in ragione di una macroscopica negligenza o imprudenza dell'imputato, l'adozione della misura, traendo in inganno il giudice. Le Sezioni Unite hanno affermato che il giudice deve fondare la deliberazione conclusiva su fatti concreti e precisi e non su mere supposizioni, esaminando la condotta tenuta dal richiedente sia prima che dopo la perdita della libertà personale, indipendentemente dall'eventuale conoscenza che quest'ultimo abbia avuto dell'inizio dell'attività di indagine, al fine di stabilire, con valutazione ex ante, non se tale condotta integri estremi di reato, ma solo se sia stata il presupposto che abbia ingenerato, ancorché in presenza di errore dell'Autorità procedente, la falsa apparenza della sua configurabilità come illecito penale, dando luogo alla detenzione con rapporto di causa ad effetto (Sez. U, n. 34559 del 26/06/2002, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 222263- 01). 4. Orbene, applicando gli indicati principi al caso di specie, risulta palese la congruità e la correttezza formale della decisione impugnata, avendo la Corte di merito chiarito, con motivazione esente dai dedotti vizi, come risultino 4giudizialmente accertati taluni fatti, non esclusi nella loro realtà storica dalla sentenza assolutoria di merito, aventi un evidente collegamento eziologico con la disposta limitazione della libertà personale dell'istante, così da risultare idonei a integrare la colpa grave ostativa alla riparazione. Diversamente da quanto ritenuto dal ricorrente, infatti, appare congrua e logica la motivazione con cui il giudice della riparazione ha conferito significativa valenza ex art. 314 cod. proc. pen. a condotte quali: i plurimi, consolidati e duraturi rapporti di frequentazione avuti dal [OSCURATO:PERSONA] con soggetti di elevato spessore criminale appartenenti alla famiglia mafiosa di Resuttana, tra cui anche l'ex collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e i suoi parenti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; i frequentissimi rapporti intrattenuti con [OSCURATO:PERSONA], collaboratore di giustizia e suo principale accusatore, che, pur alla fine non considerato affidabile, ha, comunque, offerto la ricostruzione di fatti di rilievo non sconfessati nella loro sussistenza; le numerose conversazioni intercettate tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], effettuate da utenze riservate, nell'ambito delle quali i due, intrattenendo rapporti confidenziali e amichevoli, si erano sovente scambiati informazioni riservate, con dazioni di denaro effettuate dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. Tutto ciò ha, conseguentemente, indotto la Corte territoriale a configurare, con motivazione esente da vizio alcuno, la condotta imputabile al [OSCURATO:PERSONA] in termini di colpa grave ostativa al riconoscimento dell'invocato indennizzo. Rispetto all'indicata conclusione risultano privi di pregio gli argomenti, di natura fattuale, dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] in seno al suo ricorso - concernenti il rapporto di sottomissione avuto con [OSCURATO:PERSONA]; la liceità delle relazioni intrattenute con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il corretto comportamento da lui avuto in occasione della consumazione del delitto di tentata estorsione aggravata - avendo con essi investito il merito della vicenda processuale, come detto precluso alla cognizione di questa Suprema Corte, cui esclusivamente pertiene, nei procedimenti per la riparazione per ingiusta detenzione, la verifica della legittimità del provvedimento impugnato. 5. Alla stregua degli indicati elementi, allora, deve conclusivamente ritenersi che l'ordinanza gravata si pone in termini pienamente conformi rispetto ai principi interpretativi delineati dalla giurisprudenza della Suprema Corte in ordine alla valutazione dei fattori colposi ostativi al riconoscimento dell'indennizzo in tema di riparazione per ingiusta detenzione, peraltro avendo proceduto la Corte distrettuale a una puntuale valutazione del comportamento posto in essere dal richiedente, secondo una valutazione ex ante, tenendo conto degli elementi conosciuti dall'Autorità giudiziaria al momento dell'adozione della misura cautelare e sino al momento di cessazione della stessa. 5La Corte di appello, cioè, ha ritenuto, con motivazione pienamente immune dalle dedotte censure, che l'esponente avesse concorso a dare causa alla misura cautelare a suo carico, e al mantenimento della stessa, in ragione di tutte le circostanze diffusamente rappresentate nel provvedimento gravato. 6. In esito alle superiori considerazioni, deve, pertanto, essere pronunciato il rigetto del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Non si ritiene, infine, di dover procedere alla liquidazione delle spese sostenute dal Ministero resistente, in quanto la memoria depositata si limita a riportare principi giurisprudenziali in materia di riparazione per ingiusta detenzione senza confrontarsi con i motivi di ricorso, sicché non può dirsi che l'Avvocatura dello Stato abbia effettivamente esplicato, nei modi e nei limiti consentiti, un'attività diretta a contrastare la pretesa del ricorrente (sull'argomento, con riferimento alle spese sostenute nel giudizio di legittimità dalla parte civile, cfr. Sez. U, n. 877 del 14/07/2022, dep. 2023, Sacchettino, Rv. 283886-01; Sez. U, n. 5466, del 28/01/2004, Gallo, Rv. 226716-01; Sez. 4, n. 36535 del 15/09/2021, A., Rv. 281923-01; Sez. 3, n. 27987 del 24/03/2021, G., Rv. 281713-01). P.Q.M. Rigetta il P.Q.[OSCURATO:PERSONA] ((Io ( 2926 [OSCURATO:PERSONA] Oggi, Z .. Dott.ss Caliendo 6
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