CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 34687/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a CROTONE il 11/05/1980 avverso la sentenza del 06/10/2025 della CORTE APPELLO di CATANZARO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso, proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe, è inammissibile; ritenuto che le censure, relative alla mancata applicazione dell'art. 54 cod. pen. e alla ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato di cui all'art. 385 cod. pen., sono tese a sollecitare una rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranee al sindacato di legittimità, e sono meramente riproduttive di doglianze già adeguatamente disattese con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello (cfr. pagina tre della sentenza impugnata); considerato che il motivo concernente «la violazione del diritto di difesa per l'illegittima limitazione dell'esame del teste Fanelli» non è consentito, non essendo stata sollevata alcuna censura nel corso dell'esame del teste e, ad ogni modo, dal verbale prodotto risulta che tale violazione non vi è stata, avendo il Giudice di primo grado esattamente osservato che i messaggi non erano stati acquisiti e su essi non poteva deporre il teste; rilevato che le richieste di applicazione dell'art. 385, comma quarto, cod. pen. e dell'art. 131-bis cod. pen. erano state formulate con l'atto di appello in modo del tutto generico, sicché, in quanto originariamente inammissibili, potevano non essere prese in considerazione dal Giudice di merito (cfr., ex multis, Sez. 5, n. 44201 del 29/09/2022, Testa, Rv. 283808 — 01; Sez. 3, n. 10709 del 25.11.2014, Botta, Rv. 262700 - 01, sull'inammissibilità dei motivi di impugnazione generici, pur quando il giudice dell'impugnazione non pronunci in concreto la sanzione dell'inammissibilità); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le statuizioni di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q.M. o Dichiara inammissib P.Q.Mt.tj - P- • 3 eit-.