CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 28250/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o di CaltanissettaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];sentite le conclusioni del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA] che hachiesto dichiararsi inammissibiile il ricorso;sentite le conclusioni dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che insiste per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di Appello di Caltanissetta, con sentenza dell’8 ottobre 2025,quale giudice di rinvio a seguito dell’annullamento disposto dalla Corte Supremadi Cassazione, Sezione Quinta Penale, con sentenza n. 24933del 27 maggio2025, in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Gela l’11dicembre 2023, ha, con le già concesse attenuanti generiche, rideterminato lapena per il reato di cui agli art. 624-bis e 625, n. 2, cod. pen. in anni due e mesiotto di reclusione ed euro 800,00 di multa.2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato che,a mezzo del difensore, ha dedotto i seguenti motivi.2.1. Preliminarmente la difesa chiede a questa Corte di verificare lalegittimità costituzionale dell’art. 624-bis, comma quarto, cod. pen. nella parte incui non consente al giudice di ritenere equivalenti o prevalenti rispetto alleaggravanti di cui all’art. 625 cod. pen. le attenuanti diverse da quelle previstedagli art. 98 e 625-bis cod. pen. Nella prima articolata partedel motivoilricorrente rileva che il divieto di bilanciamento tra le circostanze attenuanti eaggravanti e la previsione per cui le prime possono essere applicate solo sullamaggior pena aggravata determina un automatismo che risulta irragionevole esproporzionato alla reale offensività della condotta. Nella prospettazione delladifesa, infatti, tale modo di operare comporta una violazione degli artt. 3 e 27della costituzione non consentendo al giudice di adeguare la pena alla personalitàdell’imputato e alla effettiva e concreta gravità del fatto. Ciò, peraltro,soprattutto considerando che nel caso di specie l’aggravante contestata, l’avereusato violenza sulle cose, costituisce una modalità fisiologica dell’introduzioneillecita nell’abitazione per cui l’automatismo imposto dal legislatore appare deltutto ingiustificato.2.2. Nell’unico motivo di ricorso la difesa deduce la violazione di legge inrelazione agli artt. 20-bis cod. pen., 53 e 58 l. 689 del 1981, 545-bis e 597, 125,comma 3, cod. proc. pen. con riferimento alla mancata applicazione di una penasostitutiva. Nello specifico il ricorrente rileva che il giudice di rinvio avrebbedovuto comunque valutare la possibilità di applicare una pena sostitutiva ai sensidell’art. 20-bis cod. pen. e, conseguentemente, motivare sul punto. Ciò sebbenela difesa non avesse avanzato alcuna richiesta formale in tal senso.3. In data 10 aprile 2026 è pervenuta in cancelleria una memoria con cuil’avv. [OSCURATO:PERSONA], fatto espresso riferimento alle sentenze n. 56, 117 e 151del 2025 della Corte costituzionale, insiste perché questa Corte sollevi laquestione di legittimità costituzionale illustrata e, comunque, chiedel’accoglimento del ricorso e l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato.2. In prima battuta la difesa chiede di sollevare questione di legittimitàcostituzionale quanto alla previsione contenuta nell’art. 624-bis, comma quarto,cod. pen. nella parte in cui stabilisce il divieto di bilanciamento tra le circostanzediverse da quelle di cui agli artt. 98 e 625-bis cod. pen. e l’aggravanteprivilegiata di cui all’art. 625, primo comma, n. 2, cod. pen.La questione è manifestamente infondata.La tenuta costituzionale dell’art. 624-bis cod. pen. con riferimento altrattamento sanzionatorio da questo previsto e al divieto di bilanciamento tra lecircostanze aggravanti e attenuanti diverse da quelle espressamente indicate,infatti, è stata oggetto della recente sentenza n. 117 del 2021 della Cortecostituzionale.In tale pronuncia il giudice delle leggi ha ritenuto che la questione postacirca la legittimità del divieto di bilanciamento sia infondata.Nello specifico nella sentenza - richiamata la giurisprudenza costituzionalein materia di aggravanti c.d. privilegiate con diretto riferimento alla recidiva – laCorte ha ritenuto che il divieto di bilanciamento sancito dall’art. 624-bis, quartocomma, cod. pen. operi in modo diverso in quanto, se da un lato è preclusoanche il giudizio di equivalenza oltre che di prevalenza, così rafforzandosi il“privilegio” delle aggravanti, dall’altro è però stabilito che le diminuzioni di penaper le attenuanti siano comunque apportate, a valere «sulla quantità della stessarisultante dall’aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti».Secondo la Corte, quindi, pure ribadito in linea generale che «il giudizio dibilanciamento delle circostanze consente al giudice di apprezzare meglio lospecifico disvalore della condotta penalmente sanzionata», si deve anchericordare quanto indicato nella sentenza n. 88 del 2019 per cui «quandoricorrono particolari esigenze di protezione di beni costituzionalmente tutelati,quale il diritto fondamentale e personalissimo alla vita e all’integrità fisica, benpuò il legislatore dare un diverso ordine al gioco delle circostanze richiedendoche vada calcolato prima l’aggravamento di pena di particolari circostanze».Ciò accade e risulta coerente nel caso del furto in abitazione in cui «ildivieto di bilanciamento è posto a servizio di un bene giuridico di primario valore– l’intimità della persona raccolta nella sua abitazione –, al quale il legislatore hascelto di assegnare una tutela rafforzata, con opzione discrezionale e nonirragionevole».Secondo la Corte costituzionale, infatti, «nel furto in abitazionel’offensività patrimoniale assume una peculiare connotazione personalistica, inragione dell’aggancio con l’inviolabilità del domicilio assicurata dall’art. 14 Cost.,domicilio inteso come «proiezione spaziale della persona» (sentenza n. 135 del2002)»Ragione questa per cui, conclude la Corte, «il divieto di bilanciamentosancito dall’art. 624-bis, quarto comma, cod. pen. mostra efficacemente la suanon irragionevole finalità. Invero, nel concorso tra l’aggravante della violenzasulle cose ex art. 625, primo comma, numero 2), cod. pen., che evidenziaun’offesa ancora più intensa alla privatezza della sfera domiciliare e personale, el’attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale ex art. 62, primocomma, numero 4), cod. pen., che viceversa si esaurisce sul piano strettamenteeconomico, non irragionevolmente il legislatore esclude che la prima possaessere eguagliata dalla seconda, o possa ad essa soccombere, e nonirragionevolmente stabilisce che la diminuzione di pena per l’attenuante si operisolo dopo l’aumento per l’aggravante» (Corte cos. n. 117 del 221; in ordine algiudizio di bilanciamento oggetto del presente processo e senza che venisse inrilievo alcun profilo di possibile illegittimità costituzionale, cfr. anche Sez. U, n.42414 del 29/04/2021, Cena, Rv. 282096 – 01).A fronte degli specifici argomenti contenuti nella sentenza della Cortecostituzionale ora citata le ulteriori considerazioni esposte dalla difesa nell’atto diricorso, e anche nella memoria successivamente depositata facendo riferimento asuccessive e diverse pronunce della stessa Corte costituzionale, risultano prive dieffettivo rilievo non ravvisandosi alcuna ragione per addivenire a una letturadifforme da quella già fornita.Sotto altro profilo, inoltre, la questione appare anche in concretoirrilevante, ciò considerato il tenore del giudizio esposto nella sentenzaimpugnata in termini di congruità della pena così come determinata, senza cioèche il giudice di merito sia stato limitato dal divieto di bilanciamento nellaquantificazione della stessa: “pena che appare congrua, in ragione dellapersonalità dell’imputato, gravato da precedenti condanne per reati di diversanatura e gravità (porto di armi, resistenza ap.u., lesione personale), ed adeguataanche al fine di garantire le primarie finalità di rieducazione del condannatopreviste dalla carta costituzionale” (pag. 2, secondo capoverso della sentenzaimpugnata).3. Nel secondomotivo di ricorso, poi ulteriormente illustrato nellamemoria difensiva depositata, la difesa deduce la violazione di legge in relazioneagli artt. 20-bis cod. pen. 53 e 58 l. 689 del 1981 e 545-bis, 597 e 125 cod.proc. pen. in quanto la Corte territoriale, all’esito del giudizio di rinvio, preso attodella impossibilità di concedere la sospensione condizionale della pena, avrebbeomesso valutare e motivare in ordine alla possibilità di applicare una penasostitutiva.La doglianza è infondata.2.1. La questione circa la mancata applicazione della pena sostitutiva nonera stata oggetto di deduzione con l’originario atto di appello, né risulta che siastata coltivata con la presentazione dell’atto di ricorso che ha determinatol’annullamento con rinvio della prima sentenza pronunciata dalla Corte di appello.Sotto tale profilo, pertanto, non può ritenersi che la mancata valutazioneo motivazione sul punto abbia determinato alcuna violazione.2.2. La questione posta dalla difesa, che si riferisce alla possibilità cheavrebbe avuto la Corte territoriale di applicare d’ufficio, cioè in assenza di unaspecifica richiesta in tal senso, una delle pene sostitutive introdotte con il d.lgs.150 del 2022, è comunque infondata.Quanto prospettato nel ricorso, cioè che alle pene sostitutive siapplicherebbe quanto previsto dall’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. per cui lamancata pronuncia e, conseguentemente la mancanza di motivazione sul punto,comporterebbe una violazione di legge, porta a conseguenze diverse da quelleprospettate dalla difesa.In primo luogo, deve ritenersi che la Corte di appello non abbia il poteredi applicare d’ufficio la pena sostitutiva, cosa che la giurisprudenza di legittimitàesclude, affermando che il giudice d'appello non può disporre la sostituzione "exofficio" nel caso in cui, nell'atto di gravame, non sia stata formulata una specificae motivata richiesta al riguardo, non rientrando la conversione della penadetentiva nel novero dei benefici e delle diminuenti tassativamente indicatidall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., che costituisce disposizione derogatoria,di natura eccezionale, al principio devolutivo dell'appello (Sez. 2, n. 1188 del22/11/2024, dep. 2025, Lo, Rv. 287460 - 01; Sez. 4, n. 36657 del 15/10/2025,Rossi, Rv. 288792 - 01; Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Generali, Rv. 286017- 01),Anche a voler aderire alla soluzione opposta, d'altro canto, va consideratoquanto affermatoin ordine alla deducibilità in cassazione della violazione dell’art.597, comma 5, cod. proc pen.dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sez. U, n.22533 del 25/10/2018, dep. 2019, Salerno, Rv. 275376 - 01; da ultimo Sez. 4,n. 29538 del 28/05/2019, Calcinoni, Rv. 276596 - 01).Come evidenziato in tale sede, l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen.prevede una specifica deroga al principio devolutivo enunciato dal comma 1 dellostesso articolo, secondo il quale l'ambito della cognizione del giudice di appello èlimitato ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti.La peculiarità della previsione risiede proprio nella sua eccezionalità che,nel caso in esame, così come accade per i benefici previsti dagli artt. 163, 164 e175 cod. pen., si coniuga con la discrezionalità del giudice di merito.Solo in presenza di elementi di fatto che ne consentano ragionevolmentel’esercizio, d’altro canto, il potere discrezionale così riconosciuto al giudice èdefinibile come “dovere” e tale potere-dovere, essendo espressamente attribuitoal giudice, "di ufficio", dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen., non postula, perdefinizione, la necessaria iniziativa o sollecitazione di parte, espressa in unarichiesta specifica anche solo in sede di conclusioni nel giudizio di appello.Allo stesso tempo, però, l'esercizio di esso va correlato sia al suofondamento normativo, che lo pone come "eccezione" al generale principiodevolutivo che governa il giudizio di appello, sia al contenuto "discrezionale" delsuo oggetto, che postula, ai fini dell'applicazione dei benefici come delriconoscimento di attenuanti, ovvero delle pene sostitutive, valutazioni di puromerito.In questi termini lo stretto nesso tra ufficiosità, eccezionalità ediscrezionalità del potere-dovere attribuito al giudice di appello esclude che il suomancato esercizio possa configurare un vizio deducibile in cassazione.In particolare, la mancata decisione su tali punti non costituisce violazionedi norma penale sostanziale (art. 606, comma 1, lett. b, cod. proc. pen.) e,neppure, violazione di norma processuale stabilita a pena di nullità,inutilizzabilità, inammissibilità o decadenza (art. 606, comma 1, lett. c, cod.proc. pen.), tale non essendo l'art. 597, comma 5, cod. proc. pen.La "non decisione", in appello, sui benefici di legge e sulla possibilità diriconoscere circostanze attenuanti ovvero applicare pene sostitutive, poi, non èdenunciabile come vizio di motivazione per mancanza (art. 606, comma 1, lett.e, cod. proc. pen.), laddove la parte non abbia fatto espressa richiesta, senzaaverne fatto (o potuto fare) motivo di impugnazione, nel corso del medesimogiudizio di appello.In conclusione, il mancato esercizio (con esito positivo o negativo) delgiudice di appello di tale potere-dovere non accompagnato da alcunamotivazione che renda ragione di tale "non decisione", non può costituire motivodi ricorso per cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, a menoche l'effettivo espletamento del medesimo potere-dovere non sia stato sollecitatoda una delle parti, almeno in sede di conclusioni nel giudizio di appello (cfr. Sez.U, n. 10495 del 09/10/1996 - dep. 06/12/1996, Nastasi, Rv. 206175 - 01 che, intema di non menzione della condanna sul certificato del casellario giudiziale, haevidenziato che il giudice di secondo grado, in assenza di richiestadell'impugnante, non ha alcun dovere di motivare il mancato esercizio del poterediscrezionale, conferitogli dall'art. 597 quinto comma cod. proc. pen., diapplicare d'ufficio il beneficio, né tale mancato esercizio può costituire motivo diricorso per cassazione).2.3. Nel caso di specie non risulta, né dalla sentenza né dal verbaledell’udienza, e anzi il ricorso lo esclude espressamente, che la difesa abbiasollecitato la Corte ad applicare l’art. 597, comma 5, cod. proc. pen. conriferimento alle pene sostitutive.Tale circostanza, come in precedenza evidenziato, in assenza di unaformale e documentata richiesta, impone di ritenere che l’attuale doglianza siainfondata.2.4. La doglianza, infine, è infondata anche sotto un ulteriore profilo.La motivazione della Corte territoriale in ordine alla determinazione dellapena, che si salda ed integra con quella del giudice di primo grado, e che purenon si esprime direttamente sulla richiesta di applicare le pene sostitutive,infatti, evidenzia e si fonda su argomenti (la personalità dell’imputato gravato daprecedenti condanne per reati di diversa natura e gravità) che sono logicamenteincompatibili con i presupposti richiesti per la sostituzione della pena detentivacon quelle di cui all’art. 53 l. 689 del 1981.3. Il rigetto del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamentodelle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARCO [OSCURATO:PERSONA]