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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 gennaio 2022

Cassazione n. 12545/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza in data 17/2/2021, la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in.executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in atti e della Corte di appello Brescia in data 27/9/2018.

2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Amato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione.

In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione si sia limitato a valutare unicamente il dato spazio-temporale, senza prendere in considerazione, in una valutazione di insieme, tutti gli ulteriori elementi di fatto suggestivi di una unitaria cornice deliberativa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità.

A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez.

U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01).

3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione della distanza temporale tra i vari episodi (gli uni risalenti ai primi mesi del 2010, gli altri al 2009 e al 2012), dalla realizzazione degli stessi in un differente contesto territoriale (gli uni a Bergamo e Brescia, gli altri a [OSCURATO:PERSONA] e provincia) e con il concorso di soggetti diversi.

Distanza temporale che, del tutto ragionevolmente, ha indotto il Giudice dell'esecuzione a ritenere che i vari episodi fossero riconducibili a un programma di vita delinquenziale dell'imputato, espressione di una generale propensione alla devianza.

3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra differenti violazioni rende inverosimile, in assenza di chiari riscontri di segno contrario, che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche quelle ulteriori), il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che gli elementi valutati non fossero significativi, rimandando alla prospettata sussistenza di ulteriori circostanze indicative di una unitaria deliberazione, peraltro nemmeno indicate in ricorso.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende.

Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p ickieZ

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17/2/2021, la Corte di appello di Brescia, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in.executivis della continuazione in relazione ai reati oggetto dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in atti e della Corte di appello Brescia in data 27/9/2018. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Amato, per mezzo del Difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo, con un unico motivo di impugnazione di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen., nonché la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. In particolare, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., che il Giudice dell'esecuzione si sia limitato a valutare unicamente il dato spazio-temporale, senza prendere in considerazione, in una valutazione di insieme, tutti gli ulteriori elementi di fatto suggestivi di una unitaria cornice deliberativa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Osserva, preliminarmente, il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074-01). 3. Tanto premesso, rileva il Collegio che il Giudice dell'esecuzione si è uniformato alla richiamata cornice di principio, avendo evidenziato come l'esistenza, all'origine, della progettazione di una serie ben individuata di illeciti, deliberata nelle sue linee generali ed essenziali, dovesse escludersi in ragione della distanza temporale tra i vari episodi (gli uni risalenti ai primi mesi del 2010, gli altri al 2009 e al 2012), dalla realizzazione degli stessi in un differente contesto territoriale (gli uni a Bergamo e Brescia, gli altri a [OSCURATO:PERSONA] e provincia) e con il concorso di soggetti diversi. Distanza temporale che, del tutto ragionevolmente, ha indotto il Giudice dell'esecuzione a ritenere che i vari episodi fossero riconducibili a un programma di vita delinquenziale dell'imputato, espressione di una generale propensione alla devianza. 3.1. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra differenti violazioni rende inverosimile, in assenza di chiari riscontri di segno contrario, che, al momento della prima inosservanza, potessero essere state deliberate, sia pure nelle linee generali, anche quelle ulteriori), il ricorso si è limitato ad affermare, del tutto genericamente, che gli elementi valutati non fossero significativi, rimandando alla prospettata sussistenza di ulteriori circostanze indicative di una unitaria deliberazione, peraltro nemmeno indicate in ricorso. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 27/1/2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] p ickieZ
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