CassazionedecretoSezione 4Decisione del 18 marzo 2022
Cassazione n. 47016/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 18/03/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per il rigetto del ricorso. ( [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione censurando la sentenza indicata in epigrafe, con unico motivo, per violazione ed erronea applicazione dell'art. 23 d.l. 9 novembre 2020, n.149 in relazione all'art. 178 comma 1 lett.c) cod. proc. pen. 2. La vicenda processuale è stata così ricostruita nel ricorso: - [OSCURATO:PERSONA] è stato ritenuto responsabile del delitto di cui all'art. 624 cod. pen. in primo grado e condannato alla pena di anni uno/ mesi sei di reclusione ed euro 300 di multa; - il difensore ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado chiedendo, in via principale, l'assoluzione dell'imputato per non aver commesso il fatto nonché, in subordine, il riconoscimento delle attenuanti generiche in misura prevalente rispetto alla aggravante contestata in rubrica e, infine, la riduzione della pena inflitta; - il decreto di fissazione del giudizio di appello per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] è stato notificato al difensore in data 26/11/2021 e nella medesima data sono state notificate le conclusioni scritte del procuratore generale; - il difensore ha trasmesso a mezzo PEC il 1/12/2021 un'istanza, eccependo l'intempestività della notifica del decreto di citazione a giudizio in appello, chiedendo il differimento ad altra data della celebrazione del procedimento e chiedendo contestualmente che il procedimento fosse celebrato con K;:nrna- pli trattazione orale; - all'udienza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale ha rinviato il procedimento all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], che si sarebbe dovuta celebrare con la trattazione orale; - in data 18/03/2022 il difensore, recatosi in Corte di appello, ha appurato che il processo non risultava fissato tra quelli da celebrarsi con trattazione orale né tra quelli da trattarsi in camera di consiglio non partecipata; - in data 21/03/2022 è stata notificata al difensore la sentenza, dalla quale risulterebbe che il processo è stato trattato in camera di consiglio non partecipata nella data del 18/03/2022. Tanto premesso, il difensore deduce che vi è stata violazione del diritto di intervento, assistenza e partecipazione dell'imputato e del difensore ai sensi dell'art. 178, comma 1 lett.c) cod. proc. pen. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per il rigetto del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato. 2. Secondo quanto si evince dall'esame degli atti, consentito alla Corte di legittimità in ragione del dedotto error in procedendo (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220092), l'attività processuale si è svolta secondo la seguente scansione: - il decreto di citazione per il giudizio di appello è stato notificato al difensore in data 26/11/2021 per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], ossia senza il rispetto del termine di venti giorni previsto dall'art.601, comma 3, cod. proc. pen.; - la cancelleria ha notificato, in pari data, al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale; - prima dell'udienza, con PEC ritualmente consegnata il 1/12/2021, il difensore ha eccepito il mancato rispetto del suddetto termine ed ha, al contempo, inviato «richiesta di trattazione scritta», allegando alla PEC un file dal titolo «eccezione avviso intempestivo e richiesta discussione orale»; - all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte territoriale, rilevato che l'imputato era sconosciuto al domicilio eletto, ha disposto la rinnovazione della citazione per il giudizio presso il difensore ai sensi dell'art.161 cod. proc. pen. nonché al difensore stesso, indicando la nuova data del 18/03/2022; - in data 7/12/2021 la cancelleria della Corte di appello ha comunicato a mezzo PEC al difensore, e all'imputato ai sensi dell'art.161, comma 4, cod. proc. pen., il verbale di udienza con il rinvio all'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - in data 7/03/2022 la cancelleria della Corte di appello ha comunicato a mezzo PEC al difensore le conclusioni scritte del Procuratore generale per l'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA]. 3. La norma che si assume violata è quella introdotta, all'art. 23, con il d.l. n. 149 del 9/11/2020, concernente la disciplina emergenziale per fronteggiare la pandemia da Covid-19, che ha esteso ai giudizi di appello la disciplina già introdotta, per i giudizi di cassazione, dall'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137. Più precisamente, si tratta della disciplina introdotta dall'art. 23 d.l. n. 149/2020, poi riprodotto nell'art. 23 bis legge 18 dicembre 2020, n.176 di conversione, con modifiche, del d.l. n. 137/2020. La norma in questione, recante «Disposizioni per la decisione dei giudizi penali di appello nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19», prevede che, a decorrere dal 9 novembre 2020 e fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, fuori dai casi di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, per la decisione sugli appelli proposti contro le sentenze di primo grado la Corte di appello procede in camera di consiglio senza l'intervento del pubblico ministero e dei difensori, salvo che una delle parti private o il pubblico ministero faccia richiesta di discussione orale o che l'imputato manifesti la volonta' di comparire, prescrivendo, al comma quarto, che la richiesta di discussione orale e quella dell'imputato, a mezzo del difensore, di partecipare all'udienza, «e' formulata per iscritto dal pubblico ministero o dal difensore entro il termine perentorio di quindici giorni liberi prima dell'udienza». 3.1. Nel caso in esame, avendo il difensore ricevuto il decreto di citazione con termine a comparire inferiore a quindici giorni, non è stato messo in condizione di formulare tempestivamente la richiesta; la trattazione del processo di appello senza che il difensore sia stato posto in condizione di parteciparvi ha senza dubbio determinato una nullità generale a regime intermedio, in ragione del carattere meramente facoltativo e non necessario di detta partecipazione (Sez. 2, n. 8473 del 27/11/2019, dep. 2020, M., Rv. 278510; Sez. 2, n. 45158 del 22/10/2015, Pezzini, Rv. 265041). 3.2. Una volta inviata a mezzo PEC l'istanza di trattazione orale in data 1/12/2021, sia pure confusamente indicata come istanza di trattazione scritta, alla stregua della ricostruita sequenza degli atti del procedimento, è emerso che, in regime di ordinaria trattazione cartolare dei procedimenti pendenti dinanzi alle corti di appello, nell'ambito della disciplina emergenziale di contenimento della pandemia da Covid-19, la difesa ha assolto, nei termini consentiti dalla tardiva notificazione del decreto di citazione, il proprio onere di richiesta di trattazione orale in conformità al disposto di cui all'art. 23 cit., comma 1, inoltrandola attraverso i canali telematici come individuati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati in conformità al combinato disposto di cui ai commi 2 e 4 del medesimo art. 23. Non era onere del difensore reiterarla dopo il rinvio dell'udienza al [OSCURATO:DATA_NASCITA] posto che, secondo quanto già chiarito dalla Corte di legittimità, la richiesta di discussione orale ai sensi dell'art. 23, comma 3, del d.l. 9 novembre 2020, n. 149, riferendosi alla decisione dell'appello e non alla singola udienza, non va reiterata in caso di rinvio o differimento d'ufficio dell'udienza (Sez.6 n.8588 del 12/01/2022, Rossello, Rv. 283002). 4. Osserva, tuttavia, il Collegio che il difensore, avuta notizia della fissazione dell'udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], e ricevute in data 7/03/2022 le conclusioni scritte del pubblico ministero risulta, secondo quanto si evince dalla sentenza, aver depositato le proprie conclusioni scritte per detta udienza insistendo per l'accoglimento dei motivi di gravame. Considerato che nel ricorso non è contestato specificamente il punto della decisione impugnata in cui si è dato atto del deposito di conclusioni scritte da parte della difesa, non può che desumersi l'accettazione della trattazione cartolare e l'implicita rinuncia all'istanza di trattazione orale, con conseguente sanatoria ai sensi dell'art. 183, lett. a), cod. proc. pen. 5. Per tali ragioni il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento d