CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 aprile 2025
Cassazione n. 38040/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOnei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ARSIZIOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza dell'8 aprile 2025, il G.U.P. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] non ha ammesso l'istanza di sospensione del procedimento con messa alla prova avanzata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], imputato del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c) e 2 bis, d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Saronno il 10.6.2022). 2. È stato proposto ricorso per cassazione dalla Procura della Repubblica presso il locale Tribunale, tramite il quale è stata lamentata la violazione di legge, essendo stata introdotta una causa di rigetto dell'istanza di ammissione alla messa alla prova non prevista dalla legge. 3. Il ricorso, che ha contestato l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova dell'imputato, è inammissibile, dovendosi richiamare in proposito l'affermazione delle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 33216 del 31/03/2016, Rv. 267237, Rigacci), secondo cui l'ordinanza di rigetto della richiesta di sospensione del procedimento con messa alla prova non è immediatamente impugnabile, ma è appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dell'art. 586 cod. proc. pen., in quanto l'art. 464-quater, comma 7, cod. proc. pen., nel prevedere il ricorso per cassazione, si riferisce unicamente al provvedimento con cui il giudice, in accoglimento della richiesta dell'imputato, abbia disposto la sospensione del procedimento con la messa alla prova. 4. Non può quindi che concludersi nel senso dell'inammissibilità del ricorso. . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così de iso in Roma il 28.10.2025 [OSCURATO:PERSONA] e estensore Il idente