CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 gennaio 1986
Cassazione n. 45497/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 28/01/1986 avverso la sentenza del 23/10/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bologna che ha confermato la sua condanna alla pena di mesi 10 di arresto ed euro 4.000,00 di ammenda, oltre alla sanzione amministrativa della sospensione della patente di guida per la durata di anni 1, per il reato di cui all'art. 186 lett. b cod.strada, aggravato dalla provocazione di un incidente, lamentando l'assenza di motivazione o, comunque, il vizio della stessa in ordine al trattamento sanzionatorio eccessivo ed al diniego delle generiche. 2. Il ricorso è inammissibile, atteso che si limita a riproporre la censura già dedotta in appello e rigettata con adeguata motivazione dal giudice dell'impugnazione, il quale ha valorizzato, ai fini della quantificazione della pena e del diniego delle generiche, il tasso alcolemico prossimo alla soglia di cui alla lett. b, la condotta di guida fortemente imprudente (alta velocità), il violento tamponamento di altra vettura, le lesioni provocate ai conducente e al trasportato di quest'ultima, la omessa partecipazione a processo, la mancata manifestazione di ogni resipiscenza ed il mancato risarcimento delle vittime, oltre ai precedenti del ricorrente. Va, pertanto, ribadito che in tema di ricorso per cassazione, sono inammissibili í motivi che si limitano a riprodurre le censure dedotte in appello, anche se con l'aggiunta di frasi incidentali di censura alla sentenza impugnata meramente assertive ed apodittiche, laddove difettino di una critica argomentata avverso il provvedimento attaccato e dell'indicazione delle ragioni della loro decisività rispetto al percorso logico seguito dal giudice di merito (Sez. 6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584; v. anche Sez. 4, n. 38202 del 07/07/2016, Ruci, Rv. 267611 che precisa che i motivi di ricorso per cassazione possono riprodurre totalmente o parzialmente quelli di appello ma solo entro i limiti in cui ciò serva a documentare il vizio enunciato e dedotto con autonoma, specifica ed esaustiva argomentazione che si riferisca al provvedimento impugnato e si confronti con la sua motivazione). A ciò si aggiunga che, in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione, quali l'esistenza di precedenti (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 3.Alla inammissibilità del ricorso, riconducibile a colpa del ricorrente (Corte Cost.sent.n.186/2000), consegue la condanna del ricorrente medesimo al pagamento delle spese processuali e di una somma che congruamente si determina in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 17 novembre 2021. [OSCURATO:PERSONA] ente [OSCURATO:PERSONA]