CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 dicembre 2023
Cassazione n. 02424/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/03/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Milano, che ha confermato la sentenza di primo grado, con la quale l'imputata è stata ritenuta responsabile del reato agli artt. 494 e 61 n. 2 cod. pen.; Considerato che il primo motivo di ricorso,, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza di legge penale e vizi di motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità è indeducibile in sede di legittimità, perché fondato su ragioni che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito, in un contesto di c.d. doppia conforme (si veda, in particolare, diffusamente, pag. 7 della sentenza impugnata a riguardo delle argomentazioni svolte sulla consumazione della condotta tipica da parte della prevenuta e sull'inverosimiglianza della tesi difensiva secondo c:ui ella non sarebbe stata consapevole di sostituft:si illegittimamente ad altra persona nella stipulazione del contratto di fornitura di energia elettrica, nonché in ordine all'irrilevanza, ai fini della realizzazione del delitto, del conseguimento di un vantaggio da parte del complice, [OSCURATO:PERSONA]), dovendosi gli stessi, allora, considerare non specifici e soltanto apparenti, perché non assolvono la tipica funzione di una critica articolata avverso la sentenza oggetto di ricorso; Considerato che il secondo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e carenza di motivazione in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen.,è aspecifico - perchè non si confronta con le argomentazioni puntualmente e non illogicamente svolte, sul punto, dalla Corte territoriale a riguardo delle significative modalità illecite della condotta (pag.8)- e non è consentito in sede di legittimità, perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, che richiedono alla Corte di Cassazione una rivalutazione delle modalità stesse e delle sue forme di manifestazione, compito riservato al giudice di merito; Considerato che il terzo motivo di ricorso, con il quale la ricorrente denunzia vizi di inosservanza della legge penale e della motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato perché, secondo l'indirizzo consolidato della giurisprudenza, nel motivare il diniego del beneficio richiesto, è sufficiente un congruo riferimento, da parte del giudice di merito, agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, come avvenuto nella specie (si veda, in particolare, pag. 8);Considerato, infine, che secondo le Sezioni Unite di questa Corte, la proposizione di un ricorso inammissibile, come quello in esame, non conserte la costituzione di valido avvio della corrispondente fase processuale e determina la formazione del «giudicato sostanziale», con la conseguenza che il giudice dell'impugnazione, in quanto non investito del potere di cognizione e decisione sul mer to del processo, non può rilevare eventuali cause di non punibilità a norma dell'art. 129 comma 1 cod. proc. pen., tra le'quali la prescrizione del reato (Sez. U, 12602 del 17/12/2015, Ricci; Sez. U, Sentenza n. 23428 del 22/03/2005, Bracale; Sez. U n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA]; Sez. U, n. 15 del [OSCURATO:DATA_NASCITA], Piepoli; Sez. U, n. 21 del 11/11/1994, Cresci); Dato atto che la difesa dell'imputata ha inoltrato conclusioni scritte in data 1 dicembre 2023 - tardive e che nulla consentono di aggiungere ai rilievi già espressi - con le quali ha insistito nelle ragioni di ricorso e richiesto la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 6 dicembre 2023 Il cànsi Nere\