CassazionesentenzaSezione LDecisione del 12 maggio 2022
Cassazione n. 29951/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 18855-2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., già [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. e [OSCURATO:PERSONA], in proprio e quale legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 18, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende; - ricorrenti - 2022 contro 1731 I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA] dell'Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 526/2018 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 24/05/2018 R.G.N. 86/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG. n. 2499 /2O14 [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Firenze con la sentenza n. 526/2018 confermava la declaratoria di inammissibilità dell'azione di primo grado proposta da [OSCURATO:PERSONA] srl nei confronti dell'[OSCURATO:PERSONA] del Lavoro, diretta ad accertare l'interesse ad agire della società rispetto alla impugnazione del verbale di accertamento ritenuto illegittimo e respingeva la domanda proposta nei confronti dell'Inps diretta ad accertare l'inesistenza di obblighi di contribuzione per taluni infermieri che avevano prestato attività libero professionale in favore della parte ricorrente. La corte territoriale valutava non ammissibile l'impugnativa del verbale per carenza di interesse, sorgendo, quest'ultimo, solo a seguito della eventuale emissione della ordinanza ingiunzione conseguente all'accertamento. Quanto alla natura del rapporto intercorso ed al conseguente obbligo contributivo, accertava, anche attraverso le prove testimoniali raccolte, l'esistenza di un rapporto di lavoro di natura subordinata, generativo dell'obbligo contributivo. Avverso detta statuizione [OSCURATO:PERSONA] srl proponeva ricorso, anche coltivato con successiva memoria, cui resisteva con controricorso l'Inps. [OSCURATO:PERSONA] 1)- Con il primo motivo è dedotta violazione e falsa applicazione art. 14 I.n.689/81 ; artt. 24 e 111 Costit. Art 5 In 2248-1865, per aver, la corte di merito, ritenuto inammissibili le doglianze relative all'errato procedimento riguardante il verbale di accertamento ( impugnato per tardività e carenza istruttoria), in violazione del diritto di difesa. 2) - Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 14 I.n. 689/81, art.2697 c.c. artt. 115, 116,416,420 e 436 c.p.c. con riguardo alle carenze allegatorie e istruttorie relative alla formazione del verbale di accertamento. I motivi possono essere trattati congiuntamente. 38-7 3 RG. n. 249p01114 Sul tema in questione questa Corte ha avuto occasione di chiarire che " In tema di opposizione a sanzioni amministrative, il verbale di accertamento ispettivo non è suscettibile di autonoma impugnabilità in sede giurisdizionale, trattandosi di atto procedimentale inidoneo a produrre alcun effetto sulla situazione soggettiva del datore di lavoro, la quale viene invece incisa soltanto quando l'amministrazione, sentite eventualmente le contrarie ragioni dell'interessato, determina l'entità della sanzione e, a conclusione del procedimento amministrativo, la infligge con l'ordinanza ingiunzione, dovendosi ritenere che solo da tale momento sorga l'interesse del privato a rivolgersi all'autorità giudiziaria" ( Cass.n. 32886/2018; Cass.n. 16319/2010). Il principio richiama la natura del verbale di accertamento quale atto interno al procedimento amministrativo ed identificativo solo di una fase di esso. Soltanto il completamento dell'intero iter procedimentale, che determinerà l'eventuale provvedimento di ingiunzione di pagamento, potrà far sorgere il concreto interesse del soggetto cui la pretesa e diretta. I motivi sono pertanto da disattendere. 3) Con la terza censura la ricorrente si duole ( art. 360 co.1.n. 3 c.p.c.) della violazione dell'art. 2697 c.c. per l'eccessiva valenza probatoria assegnata ai verbali ispettivi. Deve a riguardo richiamarsi il consolidato orientamento di questa Corte secondo cui "Nel giudizio di opposizione ad ordinanza ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa, il verbale di accertamento dell'infrazione fa piena prova, fino a querela di falso, con riguardo ai fatti attestati dal pubblico ufficiale rogante come avvenuti in sua presenza e conosciuti senza alcun margine di apprezzamento o da lui compiuti, nonché alla provenienza del documento dallo stesso pubblico ufficiale ed alle dichiarazioni delle parti, mentre la fede privilegiata non si estende agli apprezzamenti ed alle valutazioni del verbalizzante né ai fatti di cui i pubblici ufficiali hanno avuto notizia da altre persone, ovvero ai fatti della cui verità si siano convinti in virtù di presunzioni o di personali considerazioni logiche ( Cass.n. 23800/2014).RG. n. 24990/2014 Al verbale ispettivo si assegna pertanto, in ragione del richiamato principio, una diversa valenza a seconda del contenuto cui si riferisce, che si tratti di fatti direttamente accertati dal verbalizzante o di fatti a lui riportati. La doglianza non fa distinzioni a riguardo. Peraltro, nel caso in esame, la corte di merito, oltre che basare la propria decisione sulle risultanze del verbale ispettivo, ha anche fatto riferimento a quanto dichiarato dai testi escussi, (pg 5 sentenza) in tal modo rendendo "superata" la doglianza proposta. Per il resto, la medesima censura lamenta il mancato esame dell'intero materiale probatorio, così incorrendo nella inammissibile richiesta di nuovo esame del merito, non consentito in questa sede di legittimità, 4)- Con il quarto motivo è denunciata ( art. 360 co.1 n. 3 c.p.c.) la violazione degli artt. 246,416,420, e 436 c.p.c., nonché artt. 2094,2222 e 2697 c.c. . con riferimento all'utilizzo delle dichiarazioni rese in sede amministrativa, illegittime e quindi non utilizzabili in sede giurisdizionale. Il motivo, per quanto sopra detto circa il contenuto della decisione espressa nella sentenza impugnata, basata su pluralità di fonti probatorie, deve ritenersi assorbito e comunque rigettato. 5)- Con ultima censura è dedotta (art. 360 co.1 n. 4 c.p.c.) la violazione dell'art. 112 c.p.c. per la omessa pronuncia sul capo dell'appello, posto in via subordinata, relativo, in caso di riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro, della retribuzione e contribuzione per lavoratori subordinati prevista dalla contrattazione collettiva. Il motivo è inammissibile per la sua genericità. Tralasciando ogni dubbio circa la valenza della originaria censura posta ( non si comprende se nell'atto di appello sia stato proposta nelle conclusioni quale domanda subordinata o se si tratti di mero argomentare), deve comunque evidenziarsi che il motivo , pur facendo riferimento a differenze retributive, non ne indica la eventuale entità e, soprattutto, non indica quali dovrebbero essere i parametri su cui determinare una differente contribuzione. Peraltro la censura non si confronta con l'assunto che le indicazioni contrattuali collettive costituiscono i limiti "base" per la costruzione delle voci retributive, non impedendo che un differente accordo tra le parti fissi una retribuzione maggiore rispetto a quella prevista dal contratto collettivo.RG. n. 24990/2014 Pertanto, la retribuzione percepita, anche se maggiore, deve necessariamente essere considerata ai fini del calcolo dei contributi cui è tenuto il datore di lavoro. Come chiarito da Cass. S.U. n. 11199 del 2002, cit., l'art. 1, d.l. n. 338/1989, cit., nel prevedere che la retribuzione da assumere quale base di calcolo dei contributi previdenziali non possa essere «inferiore all'importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quella prevista dal contratto collettivo», non si limita a ribadire quanto già desumibile dall'art. 12, I. n. 153/1969, ossia che l'imponibile contributivo si determina sul "dovuto" e non su quanto "di fatto erogato", ma pone il diverso e ulteriore principio per cui la retribuzione "dovuta" in relazione al sinallagma del rapporto di lavoro risulta rilevante solo se è superiore ai minimi previsti dal contratto collettivo, mentre in caso contrario non rileva e vale la misura minima determinata dal contratto collettivo. Vale a dire che non ogni alterazione del sinallagma funzionale del rapporto di lavoro, per quanto possa incidere sull'an e sul quantum dell'obbligazione retributiva, è rilevante ai fini della commisurazione dell'obbligazione contributiva: quest'ultima segue infatti proprie regole, potendo risultare dovuta perfino in assenza di alcun obbligo retributivo a carico del datore di lavoro (Cass.n. 4676/2021; cfr. in tal senso Cass. n. 4899 del 2017). Per le esposte ragioni il ricorso deve essere rigettato. Le spese seguono il principio di soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13,ove dovuto.RG. n. 24990/2014 P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in E 5.000,00 per compensi ed E. 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo