CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 gennaio 2025
Cassazione n. 25655/2025
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 1421/2025 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 7896/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] esaminati gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere, [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto la declaratoria d’inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l’ordinanza in preambolo, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in funzione di giudice dell’esecuzione, ha respinto la richiesta formulata nell’interesse di [OSCURATO:PERSONA] tesa al riconoscimento del vincolo della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen., in relazione a reati separatamente giudicati in sede di cognizione e compresi nel provvedimento di esecuzione di pene concorrenti emesso dalla Procura della repubblica presso il menzionato Tribunale il 7 settembre 2024. 2. Ricorre il condannato per cassazione, per mezzo del suo difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], e denuncia la violazione dell'art. 420-ter, comma 5, cod. proc. pen. Lamenta, in particolare, l'omesso vaglio dell'istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore di fiducia dell'udienza del 27 gennaio 2025, per la quale era prevista trattazione dell'incidente di esecuzione, istanza ritualmente depositata a mezzo pec in data 21 gennaio 2025, come attestato dalla ricevuta di avvenuta consegna, allegata al ricorso ai fini della sua autosufficienza. Nonostante ciò, il Giudice dell'esecuzione dava atto a verbale dell'assenza non giustificata del difensore di fiducia e, nominato un difensore ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen., decideva l'incidente di esecuzione. 3. [OSCURATO:PERSONA] generale, [OSCURATO:PERSONA], intervenuto con requisitoria scritta depositata in data 21 marzo 2025, ha chiesto la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso merita accoglimento per le ragioni di seguito esposte. 2. L'esame degli atti, consentito al Collegio per la natura processuale del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220093 - 01) evidenzia che la situazione fattuale è esattamente quella indicata dal ricorrente e, segnatamente: - a seguito d’istanza di incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. era CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 25655/2025 Roma, lì, 11/07/2025 fissata udienza in camera di consiglio per il 27 gennaio 2025, ore 12,00; - in data 21 gennaio 2025 il difensore depositava, a mezzo pec, istanza di rinvio per legittimo impedimento a causa di concomitante impegno professionale e, segnatamente, per essere impegnato alle ore 10,30 della stessa giornata del 27 gennaio 2025, presso il Tribunale di Milano, per assistere l'imputato [OSCURATO:PERSONA] in un procedimento nei suoi riguardi per il completamento dell'istruttoria dibattimentale e per la discussione. Ciò attestava mediante allegazione di copia del verbale della precedente udienza di detto procedimento penale, in data 25 settembre 2024, contenente il rinvio per i menzionati incombenti alla successiva udienza del 27 gennaio 2025. Nell'istanza di rinvio, il difensore indicava altresì le ragioni per le quali non poteva far luogo a sostituti dinanzia al Giudice dell'esecuzione e chiariva che la distanza tra le sedi giudiziarie impediva la conciliabilità dei due impegni professionali, pur se formalmente fissati in orari differenti; - nel verbale di udienza del 27 gennaio 2025 si dava atto dell'assenza non giustificata del difensore di fiducia e si procedeva alla presenza di un difensore, nominato ai sensi dell'art. 97, comma 4, cod. proc. pen. 3. Osserva il Collegio che la giurisprudenza più recente ha espresso con continuità l’orientamento – che qui si condivide e riafferma – che estende la disciplina di cui all'art. 420- ter cod. proc. pen., che dà rilievo al legittimo impedimento, anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa. Sez. U, n. 41432 del 21/07/2016, [OSCURATO:PERSONA] e altri, Rv. 267748 aveva affermato – in fattispecie relativa a giudizio camerale di appello, a seguito di processo di primo grado celebrato con rito abbreviato) – che «la scelta del difensore di comparire in udienza camerale, aderendo ad una specifica linea difensiva, non può essere vanificata da un evento imprevisto e imprevedibile o da forza maggiore» e che pertanto non tenendo conto dell’impedimento si sarebbe posta una limitazione all’esercizio di difesa dell’imputato, non giustificabile con riferimento alle esigenze di snellezza e celerità proprie del rito camerale. Il principio è stato elaborato in termini generali ed ha superato quello opposto, formulato pure in termini generali da Sez. U, n. 31461 del 27/06/2006, Passamani, Rv. 234146; si è, invero, affermato che la ratio decidendi di Sez. U, n. 41432 del 27/06/2016 «consenta di ritenere applicabile l’art. 420-ter cod. proc. pen. anche ai procedimenti camerali a partecipazione facoltativa diversi dal procedimento camerale di appello che si svolga con rito abbreviato» (Sez. 2, n. 8473 del 27/11/2019, dep. 2020, Rv. 278510). Più di recente Sez. 4, n. 4940 del 03/11/2022, dep. 2023, Rv. 284095 ha stabilito che l’art. 420-ter cod. proc. pen. sia applicabile anche al procedimento di appello avverso i provvedimenti cautelari reali, muovendo dalla giurisprudenza della Corte EDU e concludendo che «è dunque condizione indefettibile che la possibilità di un adeguato esercizio del diritto di difesa venga comunque assicurata, in qualunque modulo procedimentale e in qualunque fase processuale, segnatamente attraverso il vaglio dialettico, nel contraddittorio delle parti, di ogni risultanza acquisita». Con l'ulteriore, condivisa, motivazione che affronta anche i profili di compatibilità con la Costituzione di una diversa interpretazione che ritenesse autorizzata dal disposto dell’art. 127 cod. proc. pen. una valutazione di irrilevanza del legittimo impedimento del difensore, perché la sua partecipazione è facoltativa, concludendo che – se vi è prova che il difensore abbia scelto di articolare le sue ragioni partecipando all’udienza e ne sia impedito – il mancato riconoscimento del diritto al rinvio della trattazione dell’udienza risulterebbe in contrasto con gli artt. 24 e 111, comma 2, Cost.Tale opzione ermeneutica è stata espressamente affermata per i procedimenti camerali di sorveglianza (Sez. 5, n. 17775 del 21/02/2022, Pietrinferni, Rv. 283163 - 01; Sez. 1, n. 21139 del 21/04/2021, Zagaglia, Rv. 281284 - 01; Sez. 1, n. 31412 del 19/04/2024, Memet, n.m.),per i procedimenti in materia di misure cautelari personali (Sez. 5, n. 30566 del 18/05/2022, Rv. 283428 - 01), nel procedimento che si instaura a seguito della presentazione di un'istanza di ricusazione (Sez. 1, n. 321 del 29/11/2024, Perrella, Rv. 287443 - 01 e, per quanto qui di specifico interesse, anche al giudizio di esecuzione, «sicché il legittimo impedimento del difensore, anche dovuto a concomitante impegno professionale, costituisce causa di rinvio dell'udienza» (Sez. 1, n. 13775 del 15/12/2020, dep. 2021, Perfetto, Rv. 281058 - 01). 4. Ciò premesso, dal verbale dell'udienza del 27 gennaio 2025 non risulta che il Tribunale abbia preso atto dell'istanza sulla quale, pertanto, ha omesso di pronunciarsi; l'udienza è stata conseguentemente celebrata in assenza del difensore di fiducia. Nel provvedimento impugnato la motivazione su tale punto è inesistente. Sicché, in conformità dei principi in precedenza evidenziati, la rilevata assenza di considerazione e, quindi, di motivazione sulla fondatezza o meno dell'istanza di rinvio, determina la nullità del provvedimento impugnato che, in conseguenza, deve essere annullato con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] è deciso, [OSCURATO:DATA_NASCITA] Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]