CassazionedecretoSezione 3Decisione del 15 maggio 2006
Cassazione n. 02724/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.20698/2015 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa, per procure in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata presso l o studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] , in Roma, via di Pietralata, n. 320, scala “D” -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliata, in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 -controricorrente - e nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] C. S.A.S. -intimata - avverso la sentenza del la Corte d ’ appello di Trieste n. 51 /201 5 , pubblicata in data6 febbraio 201 5 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7 dicembre2023 dal C onsigliere dott.ssa P asqualina A. P. C ondello Fatti di causa 1. Con atto di citazione notificato il 26 novembre 2009, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.promuoveva giudizio di accertamento dell ’ obbligo del terzo ex art. 548 cod. proc. civ., deducendo che la società [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s., verso la quale vantava un credito in forza di decreto ingiuntivo, era creditrice nei confronti della Agenzia delle entrate, terzo pignorato, dell’importo di euro 15.796,00 per rimborso I.V.A. e dell’importo di euro 59,00 per Irap, riferiti agli anni d’imposta 2004 e 2005. Costituitasi l’Agenzia delle entrate, il Tribunale di Trieste rigettava la domanda di accertamento exart. 548 cod. proc. civ.. 2. Il gravame interposto dalla soccombente è stato rigettato dalla Corte d’appello di Trieste. Dando atto che l’appellante sosteneval’erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto che le dichiarazioni fiscali presentate dalla società debitrice [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s., con cui aveva utilizzato il proprio credito Iva e Irap relativo agli anni d’imposta 2004 e 2005 in parziale compensazione con i corrispondenti debiti venuti in essere negli anni successivi, costituiva mera dichiarazione di scienza, non vincolante per l’amministrazione finanziaria, i giudici di secondo grado hanno osservato che ‹‹ la parziale compensazione (di tipo legale) che la debitrice principale soc. [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. ha invocato con le proprie dichiarazioni fiscali 2005 e 2006, si riferisce –per stessa deduzione dell ’ appellante – ai crediti Iva e Irap che sarebbero venuti ad esistenza negli anni d’imposta 2004 (quanto alla prima dichiarazione) e 2005 (quanto alla seconda dichiarazione), ossia in periodi senz’altro precedenti alla notificazione del pignoramento, pacificamente avvenuta il 15.5.2006››. Quegli stessi giudici, evidenziando, inoltre, che solo l ’ estinzione del credito pignorato per cause verificatesi in epoca successiva al pignoramento non aveva effetto in pregiudizio del creditore pignorante, mentre quella riconducibile a cause, come la compensazione legale, verificatesi successivamente al pignoramento, era allo stesso opponibile, hanno ritenuto che, nella specie, a prescindere dalla natura giuridica delle dichiarazioni fiscali e anche a voler ritenere che i crediti per Iva e Irap, vantati dalla debitrice nei confronti dell’Agenzia delle entrate, fossero venuti ad esistenza negli anni d’imposta sopra indicati, essi, alla data del pignoramento, si erano già estinti, ‹‹per il solo fatto della coesistenza con i crediti dell’erario››, sicché, a quella data, l’Agenzia delle entrate non poteva ritenersi più debitrice verso la società [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. 3. Avverso la suddetta decisione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., con quattro motivi. L’Agenzia delle entrate resiste con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] C. s.a.s. non ha svolto attività difensiva in questa sede. 4. La trattazione, una volta rimesso a questa Sezione il ricorso il 27/07/2023, è stata fissata in camera di consiglio ai sensi dell ’ art. 380-bis.1. cod. proc civ. Non sono state depositate conclusioni dal Pubblico Ministero. [OSCURATO:PERSONA] riserva il deposito nel termine di sessanta giorni dalla decisione. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo la ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., degli artt. 2730, 2733 cod. civ. e degli artt. 125, 228 e 229 c.p.c., per non avere la Corte d ’ appello attribuito valore di confessione giudiziale alle dichiarazioni fiscali presentate dalla società debitrice ed allegate dall’Agenzia delle entrate, sulla base delle quali doveva ritenersi riconosciuto che, alla data di notificazione del pignoramento presso terzi, esisteva un credito della debitrice per Iva e Irapnei confronti dell’Agenzia delle entrate. 2. Con il secondo motivo, denunziando la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ. in relazione agli artt. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c. e 118 disp. att. cod. proc. civ., la ricorrente sostiene che la decisione gravata, in modo contraddittorio, avrebbe dapprima dato atto della compensazione parziale dei crediti, in conformità a quanto giudizialmente confessato dall’Agenzia delle entrate, posto che residuava comunque un credito Iva nell’anno 2007, e, dall’altro, aveva affermato che la compensazione era totale, con conseguente inesistenza del credito esposto nelle dichiarazioni fiscali. 3. Con il terzo motivo, deducendo omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente deduce che la Corte territoriale avrebbe omesso di valutare la circostanza obiettiva della esistenza di un credito I.V.A., evincibile dalla documentazione prodotta in primo grado dall’Agenzia delle entrate, di per sé idonea a condurre ad una diversa decisione. 4. Con il quarto motivo si prospetta ‹‹Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2917 c.c. e/o 1241 e segg. c.c. in materia di compensazione e/o 2697 c.c. e/o 543 e 546 c.p.c. e/o 17 d.lgs. n. 241/1997 e/o 36-bis d.p.r. n. 600/73 e/o 57 d.p.r. n. 633//2 e/o il combinato degli artt. 25 d.lgs. 446/97 e 43 d.P.R. n. 600/73 e/o provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di approvazione del modello e delle istruzioni “UNICO2006SP” (in S.O. n. 71 della [OSCURATO:PERSONA] n. 70 del 24/3/2006) e/o “UNICO2005SP” (in S.O. n. 43 alla [OSCURATO:PERSONA] n. 64 del 18/3/2005) in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.››. La ricorrente contesta ai giudici di merito di non avere considerato che la coesistenza dei reciproci debiti e crediti risaliva ad un momento precedente al pignoramento e che la compensazione si era, quindi, verificata prima del pignoramento, cosicché l’Agenzia delle entrate avrebbe avuto l’obbligo di non disporre della somma oggetto di pignoramento. 5. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilità del ricorso, non ulteriormente differibile per l’epoca di iscrizione a ruolo a tacere di ogni altra questione anche di rito: verifica che sortisce esito negativo. La sentenza impugnata è stata pubblicata in data 6 febbraio 2015 ed il termine per proporre impugnazione è quello semestrale dalla pubblicazione della sentenza, essendo stato l ’ atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado notificato in data 26 novembre 2009. Non opera , nella specie, la sospensione feriale dei termini processuali. Infatti, l’esclusione dell’operatività della disciplina in tema di sospensione feriale dei termini vale per tutti i giudizi oppositivi in materia esecutiva ed anche per quelli di accertamento dell’obbligo del terzo (ex plurimis: Cass., sez. 6 - 3, 28/02/2020, n. 5475; Cass., sez. 6 - 3, 13/02/2020, n. 3542 ; Cass., s ez. 6 - 3, 18/12/2019, n. 33728; Cass., sez. 1, 11/04/2019, n. 10212; Cass., sez. 6-3, 03/07/2018, n. 17328; Cass., s ez. 6 - 2, 18/09/2017, n. 21568; Cass., sez. 3, 28/02/2017, n. 5038; Cass., s ez. 6 - 3, 22/10/2014, n. 22484; Cass., s ez. 3, 08/04/2014, n. 8137; Cass., sez. 6 - 3, 11/01/2012, n. 171; Cass., s ez. 3, 27/04/2010, n. 9998; Cass., sez. 3, 02/03/2010, n. 4942; Cass., s ez. 3, 22/06/2007, n. 14591; Cass., s ez. 3, 25/05/2007, n. 12250; Cass., s ez. 3, 10/02/2005,n. 2708). Questa Corte, con specifico riguardo al giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo (nel testo anteriore alla riforma introdotta dalla l. n. 228/2012 che qui rileva), ha osservato che anche per tale procedimento sussiste l’interesse alla sua sollecita definizione, considerato che il processo esecutivo è, in attesa, sospeso (Cass., sez.U, 19/10/1998, n. 10369; Cass., sez. 3, 06/06/2008, n. 15010; Cass., sez. 3, 12/11/2014, n. 24047; Cass., sez. 6-3, 07/12/2016, n. 25063). Ebbene, il ricorso per cassazione è stato notificato a mezzo p.e.c. in data 5 settembre 2015, successivamente alla scadenza del termine semestrale di cui all’art. 327 cod. proc. civ., spiratoil 6 agosto 2015. 6. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. P.Q. M.La Corte dichiara inammissibile ilricorso. Condanna laricorrente al pagamento , in favore della contro ricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in euro 1.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi, liquidati in euro 200,00,ed agli accessori di legge . Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma d