CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 12634/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 15517/2019R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],con domicilio eletto in Roma, via Cardinal de Luca n. 10, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende; –ricorrente – contro Comune di Salerno, in persona del Sindaco p.t., con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] n. 30 , presso lo studio Placidi, rappresentato e difes o dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; –controricorrente – avverso la sentenza n. 9702, depositata il 12 novembre 2018, della Commissione tributaria regionaledella Campania; udita la relazione della causa svolta, nella camera di consiglio del 9 gennaio 2024,dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] . [OSCURATO:PERSONA] ACCERTAMENTORilevato che: 1. – c on sentenza n. 9702, depositata il 12 novembre 2018 , la Commissione tributaria regionale della Campania ha accolto l’appello del Comune di Salerno, ed ha disatteso quello proposto da [OSCURATO:PERSONA], così pronunciando in riforma della decisione di prime cure che aveva accolto, per quanto di ragione, l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per il recupero a tassazione dell’IMU dovuta dalla contribuente per l’anno 2012 ed in relazione al possesso di un’area edificabile (dell’estensione di mq. 47.438); 1.1 –a fondamento del decisum, il giudice del gravame ha ritenuto che: -non poteva condividersi la conclusione cui era pervenuto il primo giudice in punto di rideterminazione della base imponibile del tributo – che, quantificata dall’Ente secondo il valore venale dell’area, ed in ragione di € 94,92 al mq., era stata ridotta nell’importo di € 35,00 al mq. – in quanto – seppur correttamente considerato il vincolo di inedificabilità quale dato incidente sul solo valore in comune commercio del bene –una siffatta rideterminazione non risultava «specificamente motivata nel quantum» né esponeva una qualche erroneità della stima operata dai tecnici comunali , e recepita nella deliberazione adottata dall’Ente (n. 240 del 23 febbraio 2007); -detta stima, per converso, andava confermata siccome esponeva un valore venale dell’area «conforme a criteri omogenei di stima sottesivi»; - per le stesse ragioni, destituito di fondamento rimaneva, poi, il gravame interposto dalla contribuente risultando « invero del tutto pretestuosa la richiesta di integrale caducazione dell'avviso d'accertamento impugnato»;2. - [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di cinque motivi , ed ha depositato memoria (con documentazione allegata); il Comune di Salerno resiste con controricorso. Considerato che: 1. –il ricorso è articolato sui seguenti motivi: 1.1 – il primo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,espone la denuncia di violazione e falsa applicazione di legge con riferimentoall’art. 2909 cod. civ., ed all’art.324 cod. proc. civ., assumendo la ricorrente che, con riferimento ai periodi di imposta 2008 e 2009, si era formato il giudicato (già «alla data fissata per l’udienza di discussione innanzi alla CTR») sulla sentenza (n. 11633/2016, del 20 dicembre 2016) con la quale la stessa Commissione tributaria regionale aveva annullato, per difetto di motivazione, gli avvisi di accertamento (allora) emessi dal Comune di Salerno in relazione alla medesima fattispecie impositiva; sentenza, questa, cui avrebbe dovuto riconoscersi, pertanto, efficacia espansiva esterna e atteso che il medesimo vizio di motivazione connotava (anche) l’avviso di accertamento (ora) in contestazione; 1.2 –il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ.,reca la denuncia di nullità della gravata sentenza «per omessa pronuncia su un punto decisivo della controversia», non avendo il giudice del gravame pronunciato sul motivo di appello col quale era stata riproposta la ragione di impugnazione dell’avviso di accertamento che ne involgeva il difetto di motivazione, atteso che «l’atto impositivo non conteneva i criteri di stima dei suoli oggetto di imposizione ai fini ICI ma solo il mero rimando ad una relazione di stima mai allegata all’accertamento»; 1.3 – col terzo motivo, formulato ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.,la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della l. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, così riproponendo, sotto diverso parametro del sindacato di legittimità, la questione relativa al difetto di motivazione dell’avviso di accertamento qual dedotta col secondo motivo; 1.4 –il quarto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4 , cod. proc. civ., reca la denuncia nullità della gravata sentenza per difetto di motivazione; riproponendo stralci di deduzioni difensive, e di rilievi svolti nella prodotta consulenza di parte, deduce, in sintesi, la ricorrente che –in punto di valutazione dell’aree oggetto di imposizione – la gravata sentenza aveva definito il giudizio con motivazione apodittica, motivazione che, difatti, non dava conto delle ragioni in forza delle quali erano stati condivisi i criteri di stima rinvenienti dalla delibera adottata dal Comune di Salerno e, così, disattese quelle deduzioni difensive che di quei criteri recavano specifica contestazione; 1.5 –col quinto motivo, ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., la ricorrente denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, deducendo che, a fronte di una relazione di stima che -posta a fondamento della delibera con la quale il Comune di Salerno aveva determinato, per zone omogenee, il valore venale di aree edificabili - pretermetteva il rilievo del vincolo idrogeologico gravante sui terreni (sino al 2013), il giudice del gravame –nel confermare detti criteri di stima – aveva, per l’appunto, omesso di esaminare detto vincolo –e, con quello, le deduzioni difensive volte ad evidenziarne la sussistenza, e la rilevanza a fini valutativi,– vincolo che incideva sul valore venale in comune commercio delle aree «perché idoneo a diminuire, se non proprio ad annullare, le potenzialità edificatorie delle aree oggetto di causa»; 2. – in via pregiudiziale di rito, va rilevato che la memoria depositata da parte ricorrente può assolvere alla (sola) funzione di illustrare e chiarire le ragioni già compiutamente svolte col ricorso, ovvero di confutare le tesi avversarie, ma non può specificare od integrare od ampliare il contenuto delle originarie argomentazioni che non siano state adeguatamente prospettate o sviluppate con il detto atto introduttivo e, tanto meno, dedurre nuove eccezioni - implicanti necessariamente accertamenti di fatto -o sollevare nuove questioni di dibattito (v. Cass. Sez. U., 15 maggio 2006, n. 11097 cui adde, ex plurimis, Cass., 6 luglio 2022, n. 21355; Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 27 agosto 2020, n. 17893; Cass., 28 novembre 2018, n. 30760; Cass., 23 agosto 2011, n. 17603; Cass., 28 agosto 2007, n. 18195); risulta, così, inammissibile l’integrazione dei fatti di causa, qual contenuta nel ricorso, al fine di dedurre– per di più sulla base di deliberazione del Consiglio Comunale n. 31, del 26 luglio 2022 - il mancato inveramento dei diritti edificatori in contestazione tra le parti; 3. – tanto premesso, il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento, nemmeno alla stregua del giudicato che è stata dedotto con la memoria depositata davanti alla Corte; 3.1 -per come assume la stessa parte ricorrente, il giudicato sulla sentenza n. 11633/2016, del 20 dicembre 2016, si era già formato «alla data fissata per l’udienza di discussione innanzi alla CTR», epperò non viene allegato che la relativa deduzione sia stata svolta davanti al giudice del gravame; -come, difatti, in più occasioni statuito dalla Corte, l'eccezione di giudicato esterno può essere proposta nel corso del giudizio di legittimità a condizione che si sia formato dopo la conclusione del processo di appello e che la parte provveda a dedurre tempestivamente i fatti "nuovi" sopravvenuti, sicchè l'eccezione è preclusa, e il motivo d'impugnazione è inammissibile, se il giudicato sia intervenuto nelle more del giudizio d'appello senza tempestiva deduzione in quella sede, posto che in tal caso la sentenza di appello che si sia pronunciata in difformità da tale giudicato è impugnabile con il ricorso per revocazione exart. 395 cod. proc. civ. n. 5 ( Cass., 15 marzo 2022, n. 8289; Cass., 31 maggio 2019, n. 14883; Cass., 22 gennaio 2018, n. 1534; Cass., 18 ottobre 2017, n. 24531; Cass., 7 maggio 2008, n. 11112); 3.2 – ad ogni modo, il giudicato formatosi sulla sentenza n. 4565/5/2021, del 3 giugno 2021 (in relazione al periodo di imposta 2010), in altro non si risolve se non nella presa d’atto, ritenuta dirimente in quel giudizio, del giudicato formatosi sulla sentenza n. 11633/2016, del 20 dicembre 2016, cit. (che diversamente afferiva ai periodi di imposta 2008 e 2009); - pronuncia, quest’ultima, che, a sua volta, – nell’accogliere il motivo di appello proposto dai contribuenti, motivo che involgeva il difetto di motivazione degli avvisi di accertamento impugnati (la loro «cripticità») – ebbe a rilevare che l’Ente impositore non aveva «dato atto» della specifica potenzialità edificatoria delle aree, in relazione «alle particolari condizioni giuridiche della singola area», così che gli atti impositivi avevano impedito «di valutare e sindacare la correttezza dell’iter logico argomentativo che ha condotto alla determinazione concreta dell’imposta»; 3.3 - in tema di efficacia ultrattiva del giudicato, le Sezioni Unite della Corte hannorilevato che «Qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano riferimento al medesimo rapporto giuridico, ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto fondamentale comune ad entrambe la cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto, anche se il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle che hanno costituito lo scopo ed il "petitum" del primo»; nonchè che detta efficacia, riguardante anche i rapporti di durata, «non trova ostacolo, in materia tributaria, nel principio dell'autonomia dei periodi d'imposta, in quanto l'indifferenza della fattispecie costitutiva dell'obbligazione relativa ad un determinato periodo rispetto ai fatti che si siano verificati al di fuori dello stesso, oltre a riguardare soltanto le imposte sui redditi ed a trovare significative deroghe sul piano normativo, si giustifica soltanto in relazione ai fatti non aventi caratteristica di durata e comunque variabili da periodo a periodo (ad esempio, la capacità contributiva, le spese deducibili), e non anche rispetto agli elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta (ad esempio, le qualificazioni giuridiche preliminari all'applicazione di una specifica disciplina tributaria), assumono carattere tendenzialmente permanente» (così Cass. Sez. U., 16 giugno 2006, n. 13916 cui adde, ex plurimis, Cass., 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., 3 gennaio 2019, n. 37; Cass., 1 luglio 2015, n. 13498; Cass., 30 ottobre 2013, n. 24433; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675; Cass., 22 aprile 2009, n. 9512; v. altresì, in tema di ICI, Cass., 19 gennaio 2018, n. 1300; Cass., 16 settembre 2011, n. 18923; Cass., 29 luglio 2011, n. 16675); - e va, allora, ulteriormente rilevato che - se l’efficacia ultrattiva del giudicato implica la ricorrenza di elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi d'imposta, assumono carattere tendenzialmente permanente- detto carattere non può certo prospettarsi a fronte di elementi (quali il valore venale delle aree edificabili ovvero l’utilizzabilità, per notifica, di una rettifica catastale) che possono variare con riferimento ai diversi periodi di imposta(v. Cass., 12 luglio 2021, n. 19811; Cass., 30 dicembre 2019, n. 34594; v., altresì, in motivazione, Cass. Sez. U., 28 settembre 2006, n. 25506, cit.)e, a maggior ragione, a fronte di una pronuncia che – per come assume la stessa ricorrente, e per come risulta dal contenuto dell’evocato giudicato, - si sia risolta nel (solo) rilievo del difetto di motivazione dell’atto impositivo;- è, del tutto, evidente, difatti, che la motivazione dell’atto impositivo costituisce requisito esterno al rapporto giuridico di imposizione – che presuppone la qualificazione, e valutazione, della fattispecie impositiva delineata dalla disposizione normativa –e involge la considerazione delle forme attraverso le quali quel rapporto giuridico può trovare legittima emersione secondo la disciplina del procedimento che vi è sottesa; così che l’annullamento dell’atto, per difetto di motivazione, lascia (del tutto) impregiudicato il rapporto di imposizione la cui legittima emersione non è definitivamente preclusa, sia pur nel rispetto dei termini prefissati per l’esercizio del potere impositivo; 4. –nemmeno il secondo ed il terzo motivo di ricorso – che vanno congiuntamente esaminati perché connessi - possono trovare accoglimento; 4.1 – assume, in effetti, la stessa ricorrente che l’atto impositivo rinviava alla deliberazione (n. 240, del 23 febbraio 2007 ) adottata dall’Ente ai fini della determinazione, per zone omogenee, dei valori correnti in comune commercio delle aree edificabili [d.lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 59, comma 1, lett. g)]; -e risulta (anche) dalla gravata sentenza che detta deliberazione era stata assunta sulla base di una relazione di stima alla stessa allegata; 4.2 -in tema di imposta comunale sugli immobili (ICI), la Corte ha rilevato che l’obbligo motivazionale dell’accertamento deve ritenersi adempiuto tutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere la pretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestare efficacemente l’”an” ed il “quantum” dell’imposta; in particolare, il requisito motivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi ed oggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l’indicazione dei fatti astrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l’ambito delle ragioni adducibili dall’ente impositore nell’eventuale successiva fase contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell’atto le questioni riguardanti l’effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneità a dare sostegno alla pretesa impositiva (Cass., 24 agosto 2021, n. 23386; Cass., 30 gennaio 2019, n. 2555; Cass., 8 novembre 2017, n. 26431; Cass., 10 novembre 2010, n. 22841; Cass., 15 novembre 2004, n. 21571); - secondo , poi, un consolidato principio di diritto espresso da lla Corte, l'obbligo di allegazione all'avviso d'accertamento, ai sensi della l. n. 212 del 2000, art. 7, degli atti oggetto di rinvio per relationem riguarda gli atti non conosciuti, e non altrimenti conoscibili, da parte del contribuente, laddove le delibere di consiglio comunale, che costituiscono atti generali per i quali è prevista una pubblicità legale, non sono soggette all'obbligo di allegazione perché la loro conoscibilità è presunta (cfr., ex plurimis, Cass., 21 gennaio 2021, n. 1177; Cass., 21 novembre 2018, n. 30052; Cass., 3 novembre 2016, n. 22254; Cass., 13 giugno 2012, n. 9601; Cass., 16 marzo 2005, n. 5755); 4.3 – non sussiste, quindi, il denunciato difetto di pronuncia – il giudice del gravame avendo implicitamente disatteso l’eccezione di nullità in relazione (proprio) allacitat a delibera, e relazione di stima, qual poste a fondamento della pronuncia – né la (pur) denunciata violazione di legge, venendo in considerazione, come anticipato, un atto (la deliberazione dell’Ente impositore) sottoposto a pubblicità legale (v. Cass., 5 luglio 2017, n. 16620); -per di più, con riferimento alle delibere adottate ai sensi del d.lgs. n. 446 del 1997, art. 59, cit., la Corte, con consolidato orientamento interpretativo, ha rimarcato che dette delibere -con le quali il Comune predetermina periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili - svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei "redditometri" o "coefficienti di reddito e di ricavi" previsti dal d.l. n. 69 del 1989, convertito in L. n. 154 del 1989, ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice, paragonabili ai bollettini di quotazioni di mercato o ai notiziari Istat, nei quali è possibile reperire dati medi presuntivamente esatti (Cass., 4 agosto 2022, n. 24297; Cass., 3 maggio 2019, n. 11643; Cass., 30 ottobre 2018, n. 27572; Cass., 12 giugno 2018, n. 15312; Cass., 13 marzo 2015, n. 5068; Cass., 24 gennaio 2013, n. 1661; Cass., 30 giugno 2010, n. 15555; Cass., 27 luglio 2007, n. 16702; Cass., 3 maggio 2005, n. 9137); 5. – anche il quarto ed il quinto motivo di ricorso – anch’essi da esaminare congiuntamente perché connessi - sono destituiti di fondamento; 5.1 - come le Sezioni unite della Corte hanno statuito, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54, d.l. 22 giugno 2012 n. 83, conv. in l. 7 agosto 2012 n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 preleggi, come riduzione al minimo costituzionale del sindacato di legittimità sulla motivazione; pertanto, è denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmenterilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; tale anomalia si esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione (Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881; Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053);-si è quindi ripetutamente precisato che deve ritenersi apparente la motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non renda tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l'iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talché essa non consente alcun effettivo controllo sull'esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice (Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; v., altresì, Cass., 18 settembre 2019, n. 23216; Cass., 23 maggio 2019, n. 13977; Cass., 7 aprile 2017, n. 9105; Cass. Sez. U., 24 marzo 2017, n. 7667; Cass. Sez. U., 3 novembre 2016, n. 22232; Cass. Sez. U., 5 agosto 2016, n. 16599); -come, allora, reso esplicito dai relativi contenuti, sopra ripercorsi, la motivazione della gravata sentenza dà, in effetti, conto delle ragioni che sono state poste a fondamento del decisum, e lo stesso quarto motivo di ricorso –in buona sostanza incentrato sull’omesso esame di deduzioni difensive, anche di natura probatoria(perché rinvenienti da una consulenza di parte)– pretermette (del tutto) che alla motivazione in fatto della sentenza si correla il parametro del sindacato di legittimità previsto dall’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., ove dunque l’erroneo accertamento consegua dall’omesso esame di fatti decisivi devoluti al giudizio e, in quanto tali, oggetto di discussione tra le parti; 5.2 –le Sezioni Unite della Corte hanno statuito che la censura di omesso esame di un fatto decisivo deve concernere un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), così che l'omesso esame di elementi istruttori - e, a maggior ragione, di tesi difensive o argomenti probatori - non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (cfr. Cass. Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053 cui adde, ex plurimis, Cass., 12 dicembre 2019, n. 32550; Cass., 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., 13 agosto 2018, n. 20721; Cass. Sez. U., 22 settembre 2014, n. 19881); - nella fattispecie, rileva, allora, che il giudice del gravame – diversamente da quanto si assume col quinto motivo –ha tenuto conto del vincolo insistente sulle aree edificabili in contestazione, seppur ascrivendone il rilievo al relativo (pur contestato) valore venale; 5.3 -insussistente, così, il denunciato omesso esame, i due motivi di ricorso in cognizione si risolvono, piuttosto, nella riedizione di allegazioni difensive, e di argomenti probatori, il cui esame impropriamente viene prospettato sotto le censure di nullità della gravata sentenza (per difetto di motivazione), e di omesso esame di un fatto decisivo; -difatti, detta riedizione – senza cogliere nel segno a riguardo del parametro del sindacato di legittimità volta a volta evocato –si risolve in una indistinta riproposizionedei criteri di stima (in tesi corretti) delle aree oggetto di imposizione e, dunque, di argomenti probatori che fuoriescono dai limiti del sindacato di legittimità della Corte, ove, allora, la stessa evocazione del cennato vincolo (pur oggetto di esame da parte del giudice del gravame) non assume rilievo ex se, quale fatto storico, piuttosto emergendo quale sintesi qualificatoria (di fattispecie normativa) cui si raccorda il relativo apprezzamento sul piano valutativo, questo a sua volta da correlare ai dati fattuali (in tesi) giustificativi di una difforme valutazione economica delle aree edificabili oggetto di imposizione;6. - le spese del giudizio di legittimità, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza di parte ricorrente nei cui confronti sussistono, altresì, i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale, se dovuto (d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, c. 1-quater). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento, in favore del Comune di Salerno, delle spese del giudizio di legittimità liquidate in € 5.000,00 per compensi professionali ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori di legge; ai sensi dell’art. 13,comma 1- quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012, dà