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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/1994

ECLI:EU:T:1994:87
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

EUR-Lex - 61993B0584 - IT Avis juridique important | 61993B0584 [OSCURATO:PERSONA] (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA T-584/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00585 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++

1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Atti del Consiglio europeo - Dichiarazione sull' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea - Esclusione ([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 173, primo comma; Atto unico europeo, art. 31)

2. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea - Esclusione ([OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 4 e 173, primo comma)

[OSCURATO:PERSONA]

1. Gli atti del Consiglio europeo non rientrano fra quelli per i quali l' art. 173, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] prevede il controllo di legittimità da parte del giudice comunitario.

Peraltro l' art. 31 dell' Atto unico europeo esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla competenza del giudice comunitario, esclusione mantenuta dall' art.

L del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea.

Ne consegue che il giudice comunitario non è competente a conoscere della legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo sull' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea.

2. [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea non costituisce un atto di un' istituzione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 4 e 173 del [OSCURATO:PERSONA].

Di conseguenza, il Tribunale non è competente a conoscere della legittimità delle sue disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] causa T-584/93, [OSCURATO:PERSONA], residente in Bordeaux, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Sarreguemines, ricorrente, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto, in primo luogo, una declaratoria di inesistenza o, quanto meno, l' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della [OSCURATO:PERSONA] economica europea che il [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993, nonché, in secondo luogo, l' accertamento della nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, nella versione del 7 febbraio 1992, nonché del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, così come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.P.

Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M.

Barrington e J. Biancarelli, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 1994, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] CE, un ricorso mirante: ° a far dichiarare l' "inesistenza assoluta" ovvero, quanto meno, a veder annullare la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993; ° a far dichiarare la nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea nella sua formulazione del 7 febbraio 1992 nonché del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca. 2 La citata dichiarazione del 29 ottobre 1993 è stata adottata dal Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles in occasione dell' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea.

La prima frase, quale pubblicata, in particolare, nel supplemento al n. 1899 di "Europolitique", del 3 novembre 1993, è così formulata: "Il 1 novembre 1993, data d' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, l' Europa compie un passo importante.

Importante per il contenuto del [OSCURATO:PERSONA] stesso, e importante per l' intenso dibattito che ha accompagnato la sua ratifica". 3 L' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea a far data dal 1 novembre 1993 fa seguito alla comunicazione indirizzata dalla Repubblica italiana alle [OSCURATO:PERSONA] che dà atto, conformemente all' art.

R del [OSCURATO:PERSONA], del deposito dell' ultimo strumento di ratifica da parte degli Stati firmatari. 4 Con atto depositato in cancelleria il 10 febbraio 1994, il Consiglio dell' Unione europea ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura. 5 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1994, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità. 6 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 1994, il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell' art. 51 del regolamento di procedura, la causa venga rimessa al Tribunale in seduta plenaria affinché venga esaminata, in particolare, alla luce dell' art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali. 7 In forza dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale (Seconda Sezione) si ritiene sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide che non deve procedersi alla trattazione orale né proporsi il rinvio della causa al Tribunale in seduta plenaria.

Mezzi e argomenti delle parti 8 Il ricorrente invoca a sostegno del ricorso cinque mezzi: in primo luogo, l' incompetenza del Consiglio europeo; in secondo luogo, la mancanza di controllo della legittimità del deposito degli strumenti di ratifica prima dell' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, l' inesistenza giuridica del deposito degli strumenti di ratifica della Repubblica francese, a seguito del rifiuto da parte del Regno di Danimarca, il 18 maggio 1993, di ratificare il [OSCURATO:PERSONA] nella sua formulazione del 7 febbraio 1992; in quarto luogo, la violazione dell' art. 236 del [OSCURATO:PERSONA] CEE; in quinto luogo, la trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in "entità di non-diritto". 9 Il Consiglio dell' Unione europea sostiene, nella sua eccezione di irricevibilità, che il ricorso non risponde a nessuno dei presupposti di ricevibilità di cui all' art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA].

In primo luogo, la dichiarazione impugnata non avrebbe per autore un' istituzione della [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre, trattandosi di un atto del Consiglio europeo, sarebbe sottratta, in forza dell' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data della dichiarazione impugnata, alla competenza del giudice comunitario.

In secondo luogo, la dichiarazione del Consiglio europeo non sarebbe un atto impugnabile in quanto non produrrebbe, di per sé, nessun effetto giuridico.

In terzo luogo, la dichiarazione impugnata non potrebbe essere considerata come una decisione di cui il ricorrente sia destinatario ovvero una decisione che, pur apparendo come un regolamento, lo riguardi direttamente e individualmente. 10 Il ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che il suo ricorso non è diretto avverso un atto del Consiglio dell' Unione europea, bensì contro la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993.

Valutazione del Tribunale 11 In via preliminare, il Tribunale ricorda che il presente ricorso d' annullamento ha per oggetto, da un lato, la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, e, dall' altro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea. 12 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all' accertamento dell' inesistenza ovvero all' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale rileva innanzitutto che gli atti del Consiglio europeo non sono compresi dall' art. 173, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] fra quelli la cui legittimità può essere sindacata dal giudice comunitario. 13 E' opportuno ricordare poi che l' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CEE relative alla competenza del giudice comunitario.

L' art.

L del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea mantiene tale esclusione. 14 Ne deriva che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo e non occorre pertanto statuire sulle altre parti dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio dell' Unione europea. 15 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda mirante a far dichiarare la nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, è opportuno rilevare che quest' ultimo non costituisce un atto di una istituzione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 4 e 173 del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità delle sue disposizioni (v. sentenza della Corte 28 aprile 1988, cause riunite 31/86 e 35/86, LAISA/Consiglio, Racc. pag. 2285, punto 18). 16 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul presente ricorso d' annullamento e che, pertanto, esso deve essere dichiarato irricevibile.

Decisione relativa alle spese Sulle spese 17 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda.

Essendo rimasto soccombente e avendone il convenuto fatto domanda, il ricorrente deve essere condannato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell' Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Il ricorrente è condannato alle spese.

Lussemburgo, 14 luglio 1994.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
EUR-Lex - 61993B0584 - IT Avis juridique important | 61993B0584 [OSCURATO:PERSONA] (SECONDA SEZIONE) DEL 14 LUGLIO 1994. - [OSCURATO:PERSONA]'UNIONE EUROPEA. - [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA] - IRRICEVIBILITA'. - CAUSA T-584/93. raccolta della giurisprudenza 1994 pagina II-00585 [OSCURATO:PERSONA] della sentenza Decisione relativa alle spese [OSCURATO:PERSONA] chiave ++++ 1. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - Atti del Consiglio europeo - Dichiarazione sull' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea - Esclusione ([OSCURATO:PERSONA] CE, art. 173, primo comma; Atto unico europeo, art. 31) 2. Ricorso d' annullamento - Atti impugnabili - [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea - Esclusione ([OSCURATO:PERSONA] CE, artt. 4 e 173, primo comma) [OSCURATO:PERSONA] 1. Gli atti del Consiglio europeo non rientrano fra quelli per i quali l' art. 173, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] prevede il controllo di legittimità da parte del giudice comunitario. Peraltro l' art. 31 dell' Atto unico europeo esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] relative alla competenza del giudice comunitario, esclusione mantenuta dall' art. L del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea. Ne consegue che il giudice comunitario non è competente a conoscere della legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo sull' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea. 2. [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea non costituisce un atto di un' istituzione della [OSCURATO:PERSONA], ai sensi degli artt. 4 e 173 del [OSCURATO:PERSONA]. Di conseguenza, il Tribunale non è competente a conoscere della legittimità delle sue disposizioni. [OSCURATO:PERSONA] causa T-584/93, [OSCURATO:PERSONA], residente in Bordeaux, con l' avv. [OSCURATO:PERSONA], del foro di Sarreguemines, ricorrente, contro Consiglio dell' Unione europea, rappresentato dal signor Jean-[OSCURATO:PERSONA], direttore presso il servizio giuridico, in qualità di agente, con domicilio eletto in Lussemburgo presso il signor [OSCURATO:PERSONA], direttore della direzione Affari giuridici della Banca europea per gli investimenti, 100, boulevard [OSCURATO:PERSONA], convenuto, avente ad oggetto, in primo luogo, una declaratoria di inesistenza o, quanto meno, l' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della [OSCURATO:PERSONA] economica europea che il [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993, nonché, in secondo luogo, l' accertamento della nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, nella versione del 7 febbraio 1992, nonché del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, così come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca, [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (Seconda Sezione), composto dai signori J.L. [OSCURATO:PERSONA], presidente, C.P. Briët, A. Kalogeropoulos, D.P.M. Barrington e J. Biancarelli, giudici, cancelliere: H. Jung ha emesso la seguente Ordinanza Motivazione della sentenza Antefatti e procedimento 1 Con ricorso depositato nella cancelleria del Tribunale il 4 gennaio 1994, il ricorrente ha proposto, ai sensi dell' art. 173 del [OSCURATO:PERSONA] CE, un ricorso mirante: ° a far dichiarare l' "inesistenza assoluta" ovvero, quanto meno, a veder annullare la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, che avrebbe prodotto l' effetto di rendere noto ai cittadini della [OSCURATO:PERSONA] che il [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea sarebbe entrato in vigore il 1 novembre 1993; ° a far dichiarare la nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea nella sua formulazione del 7 febbraio 1992 nonché del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, come modificato a seguito delle dichiarazioni della Danimarca. 2 La citata dichiarazione del 29 ottobre 1993 è stata adottata dal Consiglio europeo, riunitosi a Bruxelles in occasione dell' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea. La prima frase, quale pubblicata, in particolare, nel supplemento al n. 1899 di "Europolitique", del 3 novembre 1993, è così formulata: "Il 1 novembre 1993, data d' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, l' Europa compie un passo importante. Importante per il contenuto del [OSCURATO:PERSONA] stesso, e importante per l' intenso dibattito che ha accompagnato la sua ratifica". 3 L' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea a far data dal 1 novembre 1993 fa seguito alla comunicazione indirizzata dalla Repubblica italiana alle [OSCURATO:PERSONA] che dà atto, conformemente all' art. R del [OSCURATO:PERSONA], del deposito dell' ultimo strumento di ratifica da parte degli Stati firmatari. 4 Con atto depositato in cancelleria il 10 febbraio 1994, il Consiglio dell' Unione europea ha sollevato un' eccezione di irricevibilità ai sensi dell' art. 114 del regolamento di procedura. 5 Con memoria depositata nella cancelleria del Tribunale il 9 marzo 1994, il ricorrente ha presentato le sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità. 6 Con lettera depositata nella cancelleria del Tribunale il 18 aprile 1994, il ricorrente ha chiesto che, ai sensi dell' art. 51 del regolamento di procedura, la causa venga rimessa al Tribunale in seduta plenaria affinché venga esaminata, in particolare, alla luce dell' art. 6 della Convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell' uomo e delle libertà fondamentali. 7 In forza dell' art. 114, n. 3, del regolamento di procedura, salvo contraria decisione del Tribunale, il procedimento sull' eccezione di irricevibilità prosegue oralmente. [OSCURATO:PERSONA] fattispecie, il Tribunale (Seconda Sezione) si ritiene sufficientemente edotto dai documenti agli atti e decide che non deve procedersi alla trattazione orale né proporsi il rinvio della causa al Tribunale in seduta plenaria. Mezzi e argomenti delle parti 8 Il ricorrente invoca a sostegno del ricorso cinque mezzi: in primo luogo, l' incompetenza del Consiglio europeo; in secondo luogo, la mancanza di controllo della legittimità del deposito degli strumenti di ratifica prima dell' entrata in vigore del [OSCURATO:PERSONA]; in terzo luogo, l' inesistenza giuridica del deposito degli strumenti di ratifica della Repubblica francese, a seguito del rifiuto da parte del Regno di Danimarca, il 18 maggio 1993, di ratificare il [OSCURATO:PERSONA] nella sua formulazione del 7 febbraio 1992; in quarto luogo, la violazione dell' art. 236 del [OSCURATO:PERSONA] CEE; in quinto luogo, la trasformazione della [OSCURATO:PERSONA] in "entità di non-diritto". 9 Il Consiglio dell' Unione europea sostiene, nella sua eccezione di irricevibilità, che il ricorso non risponde a nessuno dei presupposti di ricevibilità di cui all' art. 173, secondo comma, del [OSCURATO:PERSONA]. In primo luogo, la dichiarazione impugnata non avrebbe per autore un' istituzione della [OSCURATO:PERSONA] ed inoltre, trattandosi di un atto del Consiglio europeo, sarebbe sottratta, in forza dell' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data della dichiarazione impugnata, alla competenza del giudice comunitario. In secondo luogo, la dichiarazione del Consiglio europeo non sarebbe un atto impugnabile in quanto non produrrebbe, di per sé, nessun effetto giuridico. In terzo luogo, la dichiarazione impugnata non potrebbe essere considerata come una decisione di cui il ricorrente sia destinatario ovvero una decisione che, pur apparendo come un regolamento, lo riguardi direttamente e individualmente. 10 Il ricorrente fa valere, nelle sue osservazioni sull' eccezione di irricevibilità, che il suo ricorso non è diretto avverso un atto del Consiglio dell' Unione europea, bensì contro la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993. Valutazione del Tribunale 11 In via preliminare, il Tribunale ricorda che il presente ricorso d' annullamento ha per oggetto, da un lato, la dichiarazione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993, e, dall' altro, lo stesso [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea. 12 Per quanto riguarda, in primo luogo, la domanda mirante all' accertamento dell' inesistenza ovvero all' annullamento della dichiarazione del Consiglio europeo, il Tribunale rileva innanzitutto che gli atti del Consiglio europeo non sono compresi dall' art. 173, primo comma, del [OSCURATO:PERSONA] fra quelli la cui legittimità può essere sindacata dal giudice comunitario. 13 E' opportuno ricordare poi che l' art. 31 dell' Atto unico europeo, in vigore alla data di adozione della dichiarazione impugnata, esclude espressamente l' applicazione al Consiglio europeo delle disposizioni del [OSCURATO:PERSONA] CEE relative alla competenza del giudice comunitario. L' art. L del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea mantiene tale esclusione. 14 Ne deriva che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sulla legittimità della dichiarazione del Consiglio europeo e non occorre pertanto statuire sulle altre parti dell' eccezione di irricevibilità sollevata dal Consiglio dell' Unione europea. 15 In secondo luogo, per quanto riguarda la domanda mirante a far dichiarare la nullità del [OSCURATO:PERSONA] sull' Unione europea, è opportuno rilevare che quest' ultimo non costituisce un atto di una istituzione della [OSCURATO:PERSONA] ai sensi degli artt. 4 e 173 del [OSCURATO:PERSONA] e che, pertanto, la Corte non è competente a pronunciarsi sulla legittimità delle sue disposizioni (v. sentenza della Corte 28 aprile 1988, cause riunite 31/86 e 35/86, LAISA/Consiglio, Racc. pag. 2285, punto 18). 16 Da quanto precede risulta che il Tribunale non è competente a pronunciarsi sul presente ricorso d' annullamento e che, pertanto, esso deve essere dichiarato irricevibile. Decisione relativa alle spese Sulle spese 17 A norma dell' art. 87, n. 2, del regolamento di procedura del Tribunale, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. Essendo rimasto soccombente e avendone il convenuto fatto domanda, il ricorrente deve essere condannato al pagamento di tutte le spese, comprese quelle sostenute dal Consiglio dell' Unione europea. [OSCURATO:PERSONA] questi motivi, IL TRIBUNALE (Seconda Sezione) così provvede: 1) Il ricorso è irricevibile. 2) Il ricorrente è condannato alle spese. Lussemburgo, 14 luglio 1994.
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