CassazionedecretoSezione 6Decisione del 5 aprile 2022
Cassazione n. 14901/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 17794-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso il decreto n. cronologico 219/2020 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA], depositato il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 05/04/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RG 17794/2020 [OSCURATO:PERSONA] 1. con decreto del 22 maggio 2020, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione (che, con ordinanza 24 luglio 2019 n. 20033, aveva annullato il precedente decreto dello stesso Tribunale, di rigetto dell'opposizione di [OSCURATO:PERSONA] allo stato passivo del [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ha ammesso il lavoratore ad esso per l'ulteriore credito (oltre a quello già ammesso di C 8.610,62 in sede di verifica) di C 7.790,83, pure in via privilegiata ai sensi dell'art. 2751bis n. 1 c.c., oltre interessi ex lege fallimentare: di cui C 1.084,24 per residuo di T.f.r. da trasferire al fondo complementare; C 1.150,00 per premio di produzione relativo all'annata 2007/08; C 5.556,59 per "indennità di lavori nocivi"; 2. in particolare, per quanto ancora rileva, esso ha escluso la differenza della "indennità di lavori nocivi" (insinuata per il complessivo importo di C 9.712,37), riconosciuta nel limite suindicato, in base alla "relazione peritale versata in atti dall'opponente ... sulla applicazione della percentuale del 10% sugli importi relativi alla paga base a decorrere dal gennaio 2005"; 3. con atto notificato il 22 giugno 2020 il lavoratore ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; il Fallimento intimato non ha svolto difese. [OSCURATO:PERSONA] 1. il ricorrente deduce nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 384, secondo comma c.p.c., per inosservanza del vincolo posto dall'ordinanza di legittimità rescindente, relativo al principio, a riguardo dell'indennità di lavori nocivi, una volta incontestata la qualifica del lavoratore di "operaio resinatore" (pertanto prestatore di un'attività di natura "nociva e pericolosa"), di spettanza dell'onere probatorio al datore di lavoro (e non già al lavoratore) dei fatti estintivi o modificativi della pretesa creditoria (giorni e orari di prestazione lavorativa in assenza del fattore di rischio), da parte del giudice di rinvio, che ha limitato il riconoscimento dell'indennità dal gennaio 2005, in base alle emergenze delle buste paga, anziché dall'inizio del rapporto (7 novembre RG 17794/2020 2001), così come richiesto, in base alla relazione peritale prodotta (primo motivo ); 2. esso è infondato; 3. l'ordinanza di questa Corte 24 luglio 2019 n. 20033, in accoglimento del IV motivo di ricorso avverso il decreto del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di Gotto del 5 maggio 2017, ha annullato "la pronuncia che ha individuato come soccombente, in relazione alla domanda di riconoscimento dell' «indennità per lavori nocivi», il lavoratore «per non aver fornito prova dei giorni e delle ore in cui sarebbe avvenuta la prestazione di tali lavori nocivi e pericolosi»" per la violazione del"/a regola processuale di cui all'art. 2697 cod.civ.; invero, seguendo riter motivazionale del provvedimento impugnato, accertata, per non essere in contestazione, la qualifica di «operaio resinatore» del lavoratore e la natura «nociva e pericolosa» della relativa prestazione (cfr., pag. 7, 3 0 cpv., decreto impugnato), presupposto dell'indennità richiesta, avrebbe dovuto il Tribunale porre a carico della Curatela la deduzione - e quindi la prova -, quali fatti estintivi e/o modificativi della pretesa, degli orari e dei giorni in cui la prestazione fosse stata resa in assenza del fattore di rischio, dovendo, diversamente, presumere la «nocività» dell'attività per l'intera durata dell'orario di lavoro, in quanto corrispondente alla riconosciuta qualifica" (così in motivazione, al p.to 8.1.); 3.1. in adempimento dell'obbligo di uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell'ambito di tale enunciazione (Cass. 23 luglio 2010, n. 17353; Cass. 16 ottobre 2015, n. 20981; Cass. 24 luglio 2018, n. 19594), il giudice di rinvio ha compiuto l'accertamento in fatto demandato dalla sentenza rescindente sulla base degli elementi scrutinati deponenti nel senso dello svolgimento dal lavoratore della mansione di resinatore da gennaio 2005 (per le ragioni esposte all'ultimo capoverso di pg. 4 del decreto), al di là del suo formale riconoscimento in busta paga (da gennaio 2010); RG 17794/2020 4. il ricorrente deduce poi nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 92, secondo comma in relazione all'art. 91 c.p.c., per erronea compensazione delle spese del giudizio di rinvio sul presupposto dell'accoglimento parziale della domanda, non integrante reciproca soccombenza, né gravi ed eccezionali ragioni neppure specificate (secondo motivo); 5. anch'esso è infondato; 6. in tema di spese di lite, la reciproca soccombenza va ravvisata nell'ipotesi di pluralità di domande contrapposte formulate nel medesimo processo fra le stesse parti e nell'eventualità di accoglimento parziale dell'unica domanda, articolata in più capi, dei quali solo alcuni accolti, o costituita da un unico capo, ove la parzialità abbia riguardato la misura meramente quantitativa del suo accoglimento (Cass. 23 settembre 2013, n. 21684; Cass. 22 febbraio 2016, n. 3438; Cass. 24 aprile 2018, n. 10113): essendosi recentemente precisata, in tale ultima circostanza, la necessità che la richiesta, rivelatasi inadeguata rispetto a quella accolta, abbia costretto la controparte ad una spesa per oneri processuali maggiore di quella che avrebbe sostenuto se la domanda fosse stata contenuta nel giusto (Cass. 15 gennaio 2020, n. 516); 6.1. nel caso di specie, avendo il giudice di rinvio ammesso il lavoratore allo stato passivo del Fallimento per il credito di C 7.790,83 (ulteriore rispetto a quello già ammesso in sede di verifica 8.610,62) e quindi complessivamente di C 15.251,45, al cospetto di una domanda di insinuazione ad esso di C 33.832,95 (come indicato al p.to B di pg. 2 del ricorso), sussiste l'ipotesi di soccombenza reciproca tra le parti, giustificante la disposta compensazione delle spese processuali; 7. il ricorrente deduce infine nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per omessa pronuncia del giudice di rinvio sulle spese del giudizio di legittimità, oggetto di domanda espressa nel giudizio di Cassazione, rimesse dalla Corte nella liquidazione al giudice di rinvio (terzo motivo); 8. esso è parimenti infondato; 9. non sussiste l'omessa pronuncia denunciata, avendo il Tribunale esplicitamente argomentato la statuizione di compensazione delle spese anche per il giudizio di RG 17794/2020 Cassazione (ultimo alinea della motivazione, pg.6 decreto), richiamata in dispositivo; 10. pertanto il ricorso deve essere rigettato, senza provvedere sulle spese del giudizio, non avendo il Fallimento vittorioso svolto attività difensiva e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; nulla sulle spese. Ai sensi dell'art. 13 comma lquater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso nella Adunanza camerale del 5 aprile 2022 [OSCURATO:PERSONA] est. (dott. [OSCURATO:PERSONA] atti) DEPC:::; -7kTO [OSCURATO:PERSONA] . i l MAG 2022 • C'OC71. PERTO -'7.)R:e.,ANCELLIER