CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 08138/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
re - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 04/09/2025 del GIUD. SORVEGLIANZA di L'AQUILAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA], detenuto presso la casa circondariale di L’Aquila, con atto (manoscritto) depositato presso la Cancelleria dell’Ufficio di sorveglianza di L’Aquila ha proposto reclamo cd. generico avverso il decreto n. 2025/2454 del 4/9/25 emesso dal Magistrato di sorveglianza di L’Aquila di rigetto de plano del precedente reclamo del detenuto avverso il diniego della Direzione dell’Istituto della richiesta di autorizzazione a ricevere tramite pacco ordinario cibi vietati con ordine di servizio della direzione del carcere in ossequio all’art. 20 della circolare DAP 2/10/2017; [OSCURATO:PERSONA] che a fronte del reclamo proposto dal detenuto, il magistrato di sorveglianza è chiamato a procedere alla corretta qualificazione dello strumento giuridico azionato, verificando, preliminarmente, se sia configurabile, in relazione alla pretesa dedotta, una situazione di diritto soggettivo e se vi sia una correlazione tra tale posizione soggettiva e la condotta tenuta dall'Amministrazione penitenziaria; in caso di riscontro negativo, il reclamo deve essere qualificato come generico ex art. 35, comma 1, n. 5, ord. pen., trattandosi di materia che non rientra nelle previsioni di legge in tema di tutela giurisdizionale, e il relativo provvedimento deve essere ritenuto non impugnabile» (Sez. 1, n. 28258 del 09/04/2021, Gallico, Rv. 281998-01); che il ricorso per cassazione, avverso qualsiasi tipo di provvedimento giurisdizionale, non può essere proposto dalla parte personalmente poiché, a seguito della modifica apportata agli artt. 571 e 613 cod. proc. pen. dalla n. 103 del 2017, deve essere sottoscritto - a pena di inammissibilità - da difensori iscritti nell’albo speciale della Corte di cassazione (cfr. Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, Aiello, Rv. 272010-01); che l’impugnazione in esame, che contesta la qualificazione giuridica adducendo la sussistenza della lesione di un diritto, è stata proposta personalmente dall’interessato con memoria a sua firma inoltrata per il tramite dell’Ufficio matricola della [OSCURATO:PERSONA] ove è ristretto, sicché ne va dichiarata l’inammissibilità con procedura de plano ex art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, in assenza di elementi che valgano a escludere ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si stima equo fissare in euro tremila; P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è d