CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 19 maggio 2026
Cassazione n. 15129/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NI, tutti rappresentati e difesi dall'avvocatoMASCARO PAOLO;- ricorrenti –contro[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tuttirappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];- controricorrenti -avverso la SENTENZA della CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n.1523/2021, depositata il 25/11/2021;udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 06/11/2025 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/20261. Con ricorso ex art. 669-bis cod. proc. civ. e 688 cod. proc. civ.,depositato il 29 settembre 2003, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna Vesci – premesso di essere proprietaria la prima di unimmobile sito in [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], nonché del terrenodi pertinenza; possessori, i secondi, dell’immobile sito al primo pianodel fabbricato Sdao – adivano il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] per ivisentire ordinare ai proprietari dell’immobile confinante, [OSCURATO:PERSONA]Apa eGiovanni D’[OSCURATO:PERSONA], la demolizione del terrapieno realizzato trala loro proprietà e il muro di recinzione, oltre che il ripristino dello statooriginario dei luoghi e la condanna dei convenuti al risarcimento deidanni patiti da liquidarsi in via equitativa.In accoglimento dell’azione nunciatoria di denuncia di dannotemuto, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ordinava a [OSCURATO:PERSONA]Apa eGiovanni D’Apa (quest’ultimo rimasto contumace) la demolizione delleopere realizzate con muri in cemento armato sul fondo sito in agro diLamezia Terme, e il ripristino parziale del profilo originario del terreno,con successiva attuazione degli opportuni interventi di terrazzamento.Avverso tale ordinanza proponeva reclamo [OSCURATO:PERSONA]Apa, che siconcludeva con una pronuncia di inammissibilità del gravame.Instauratasi la fase di merito, acquisita la CTU espletata nell’ambitodel giudizio cautelare, il giudizio – dapprima interrotto a causa dellamorte di [OSCURATO:PERSONA]Apa, successivamente riassunto dagli eredi comeidentificati in epigrafe e da [OSCURATO:PERSONA]Apa – si concludeva consentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n. 1176/2018, che accoglievail ricorso, confermando integralmente l’ordinanza emessa nella fasecautelare. Per l’effetto, il giudice di prime cure ordinava ai convenuti insolido la demolizione delle opere realizzate sul fondo di cui è causa ed2 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026il conseguente ripristino parziale del profilo originario del terreno, consuccessiva attuazione degli opportuni interventi di terrazzamento.2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello AngelaMercuri, [OSCURATO:PERSONA]Apa, [OSCURATO:PERSONA]Apa, [OSCURATO:PERSONA]Apa (inproprio e quali eredi di D’[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]Apa, innanzi allaCorte d’Appello di Catanzaro.Espletata nuova CTU, in parziale riforma della sentenza impugnata,il secondo giudice condannava gli appellanti – per quanto ancora qui diinteresse - alla messa in sicurezza del muro in cemento armato, con lemodalità indicate dal CTU, limitatamente al tipo di opere da realizzareper eliminare le cause del pericolo.3. La pronuncia in epigrafe viene impugnata per la cassazione daAngela Mercuri, [OSCURATO:PERSONA]Apa, [OSCURATO:PERSONA]Apa, [OSCURATO:PERSONA]Apa(in proprio e quali eredi di D’[OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA]Apa, con ricorsoaffidato a tre motivi e illustrato da memoria.Resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eGiovanna Vesci.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Preliminarmente devono essere disattese le numerose eccezionidi inammissibilità del ricorso sollevate nel controricorso.1.1. Nonostante la mancanza di specificità dei motivi di ricorso dilegittimità ai sensi del comma 1 dell’art. 360 cod. proc. civ., le censurededotte con il ricorso sono sufficientemente motivate nell’esposizionedelle relative doglianze e i tipi di violazioni riconducibili ai vizi dell’art.360 cod. proc. civ. – ancorché non individuati nel riferimento numerico- si evincono chiaramente dal loro distinto svolgimento, rispondendo,nel resto, le stesse alle prescrizioni dell’art. 366, comma 1, cod. proc.civ.: i primi due motivi denunciano violazioni di legge ai sensi del n. 3)della norma citata, mentre il terzo richiama il n. 5).3 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026Tanto basta ad escluderne l’inammissibilità (per tutte: Cass., Sez.Un., n. 17931/2013).1.2. Del tutto infondata si rivela, altresì, l’eccezione diinammissibilità derivante dall’assenza di procura dei ricorrenti,rinvenuta invece in atti dal Collegio.Né rileva ai fini della sua ammissibilità l’assenza della firmadell’avvocato domiciliatario, atteso che le parti stanno in giudizio colministero di un avvocato iscritto nell'albo speciale, né che ildomiciliatario risulti iscritto al foro di Perugia anziché al foro di Roma.Infatti, l'art. 82 del r.d. n. 37 del 1934 – a mente del quale gli avvocati,i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori dellacircoscrizione del tribunale al quale sono assegnati devono, all'attodella costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo doveha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso,intendendosi, in caso di mancato adempimento di detto onere, lostesso eletto presso la cancelleria dell'autorità giudiziaria adita - trovaapplicazione in ogni caso di esercizio dell'attività forense fuori delcircondario di assegnazione dell'avvocato, come derivantedall'iscrizione al relativo ordine professionale e, quindi, anche nel casoin cui il giudizio sia in corso innanzi alla Corte di cassazione. Inoltre, sideve precisare che a partire dalla data di entrata in vigore dellemodifiche degli artt. 125 e 366 cod. proc. civ., apportate dall'art. 25della legge n. 183 del 2011, esigenze di coerenza sistematica ed'interpretazione costituzionalmente orientata inducono a ritenere che,nel mutato contesto normativo, la domiciliazione ex lege presso lacancelleria dell'autorità giudiziaria, innanzi alla quale è in corso ilgiudizio, ai sensi del cit. art. 82 r.d. n. 37 del 1934 consegue soltantoove il difensore, non adempiendo all'obbligo prescritto dall'art. 366 cod.proc. civ. specificamente per il giudizio di cassazione, non abbia4 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata comunicato al proprioordine (per tutte: Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20076 del 13/07/2023).1.3. Deve, altresì, escludersi l’inammissibilità del ricorso perdecadenza dal termine di un anno, dovendosi calcolare il periodo disospensione festiva.Quanto alla notifica della sentenza, nel controricorso si sostiene cheessa sarebbe stata notificata il 14.04.2022 a D’Apa-Mercuri, e il24.04.2022 a [OSCURATO:PERSONA]Apa. Tuttavia, non risulta dal ricorso né daidocumenti prodotti l’avvenuta notifica della sentenza; fatto, peraltro,contrastato, in memoria, da parte ricorrente, la quale sostiene che lapronuncia d’appello non era stata notificata al procuratore costituito,ma solo alle parti. Sul punto, le Sezioni Unite di questa Corte hannochiarito che la notifica della sentenza finalizzata alla decorrenza deltermine breve di impugnazione, ove la legge non ne fissi la decorrenzadiversamente o solo dalla comunicazione a cura della cancelleria, deveessere in modo univoco rivolta a tale fine acceleratorio e percepibilecome tale dal destinatario, sicché essa va eseguita nei confronti delprocuratore della parte o della parte presso il suo procuratore, neldomicilio eletto o nella residenza dichiarata (Cass., Sez. Un., Sentenzan. 20866 del 30/09/2020).1.4. Tanto precisato, si può ora passare allo scrutinio dei mezzi diricorso.2. Con il primo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedegli artt. 688 e 669-quater cod. proc. civ. Sostengono i ricorrenti che,al momento della proposizione dell’azione di denuncia di danno temuto,che ha dato poi origine al presente giudizio, e cioè alla data di depositodel 29.09.03, era già pendente dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] di merito, instaurata da [OSCURATO:PERSONA] e contrassegnata dal n.1104/00 R.G.C., avente il medesimo oggetto della successiva azione5 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026cautelare, definita con sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] n.663/08 pubblicata il 16/05/08. Pertanto, si evidenzia che la Sdaoavrebbe dovuto obbligatoriamente proporre l’azione cautelare algiudice dell’anzidetta causa di merito ai sensi degli artt. 688 e 669-quater cod. proc. civ., avendo i due giudizi medesimo oggetto(l’eliminazione di ogni danno o pericolo), nonché la presenza dellamedesima parte, [OSCURATO:PERSONA], atteso che ai due successivi attori nelgiudizio cautelare si contesta la legittimazione attiva, non essendo néproprietari né possessori dell’immobile limitrofo. I ricorrenti censurano,quindi, la sentenza nella parte in cui ha rigettato l’eccezione diinammissibilità dell’azione di danno temuto per assenza di identitàoggettiva (oltreché soggettiva, su cui infra), perché nel giudizioprecedente sono state formulate anche altre istanze (l’arretramento adistanza di legge delle opere realizzate dai D’Apa), ed inoltre, perchénella perizia redatta nella fase cautelare dell’odierno giudizio è statorilevato un mutamento nello stato di fatto dei luoghi (e precisamenteuna maggiore erosione del terreno) e, di conseguenza, unaggravamento della situazione di pericolo.2.1. Il motivo è infondato.Il secondo comma dell’art. 668 cod. proc. civ. va coordinato con leregole generali del processo in tema di litispendenza e connessione dicause.La norma invocata può trovare applicazione nelle ipotesi dilitispendenza qualora le due cause siano identiche in tutti gli elementi,oggettivi e soggettivi ovvero nel caso in cui sussista connessione dicause, a sua volta caratterizzata dalla comunanza dei soggetti (purchéoperino nel medesimo nome e qualità), affinché si verifichi un’ipotesidi cumulo oggettivo conseguente alla connessione soggettiva (ex art.6 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026104 cod. proc. civ.), oppure dalla comunanza dell’oggetto, affinché siverifichi un’ipotesi di litisconsorzio facoltativo.2.2. Nel caso che ci occupa non ricorre alcuna delle ipotesimenzionate, atteso che – da quanto precisato nello stesso ricorso (p.6, 3° capoverso) – il primo giudizio di merito era stato proposto dallasola [OSCURATO:PERSONA], mentre all’azione nunciatoria avevano preso partealtri due attori nella loro qualità di possessori (v. infra, punto 3.1.).Inoltre, il giudizio di merito aveva un petitum più ampio rispettoall’azione nunciatoria (arretramento a distanza di legge del fabbricato,oltre all’eliminazione del danno temuto).Correttamente, pertanto, la Corte d’Appello ha rigettato l’eccezionedi inammissibilità dell’azione cautelare, senza commettere alcunaviolazione di legge.3. Con il secondo motivo si deduce violazione e falsa applicazionedell’art. 81 cod. proc. civ. I ricorrenti censurano la sentenza impugnatanella parte in cui non ha riconosciuto la carenza di legittimazione adagire dei coniugi [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non essendovialcuna dimostrazione in ordine alla proprietà e/o possesso di immobileche possa essere in stretta e necessaria correlazione con l’ipotesi didanno temuto ed in particolare con il contestato muro di sostegno. Néha valenza la documentazione utilizzata dalla Corte di Appello asostegno della sua decisione, inerente un certificato di residenza storicoe bollette relative ad un non meglio precisato immobile ubicato nelladetta zona, né tantomeno l’essere la Vesci e l’[OSCURATO:PERSONA] rispettivamentefiglia e genero di [OSCURATO:PERSONA]; invero, è pacifico che la legittimazionead agire per l’azione di danno tenuto spetta solo al proprietario e alpossessore, non già a chi abbia la detenzione qualificata dell’immobile.3.1. Il motivo è infondato.7 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026Si ricorda che l’azione di danno temuto (art. 1172 cod. civ.) èun’azione di nunciazione a tutela (anche) del possessore (oltre che delproprietario ovvero del titolare di altro diritto reale), e che ilprocedimento possessorio predisposto dal codice di rito (artt. 688-691cod. civ.) si fonda sul mero fatto del possesso (ius possessionis).Nel caso di specie, la Corte territoriale ha ritenuto provato ilpossesso dei coniugi dell’occupazione stabile dell’immobile, dimostratadalla produzione del certificato storico di residenza e dal pagamentodelle utenze, avallata dal rapporto di parentela con la proprietaria Sdao(v. sentenza p. 6, 1° capoverso).Nulla si dice in sentenza riguardo l’asserita detenzione del bene dicui è causa, della quale del resto neanche l’attuale ricorrente ha fornitomai evidenza.Si tratta di una valutazione di merito scevra da incongruenzelogico-giuridiche, atteso che l’accertamento della situazione dipossesso non necessitava, nel caso di specie, di ulteriori qualificazioni,(p.e. a fini di usucapione).4. Con il terzo motivo si deduce omesso esame circa fatti decisiviper il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ed in particolareomesso esame in merito: a) alla riconducibilità della situazione dipericolo riscontrata dal CTU e comunque contraria alle Nuove NormeTecniche per le Costruzioni, di cui al d.m. 17.01.2018, oggetto didiscussione tra le parti, allo sbancamento operato nel 1975 dalla Sdao,e conseguente addebitabilità alla medesima della realizzazione delmuro di sottoscarpa in cemento armato; b) alla assenza di compiutaindagine sulla sussistenza di instabilità del muro in cemento armatorealizzato dagli odierni ricorrenti: la Corte d’Appello, infatti, si èessa non ha compiuto un’indagine estesa sulle capacità del muro in8 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026cemento armato a sopportare le spinte del terrapieno, limitandosi ilCTU a rilevare detta incapacità ad occhio nudo e senza effettuare alcuncalcolo. Sostengono, di contro, i ricorrenti che - al fine di rilevare levere dimensioni della platea di fondazione – sarebbe statoindispensabile eseguire dei saggi nel terreno e scavi a campione,mentre per ricostruire lo schema di armatura e la percentuale di ferropresente nel muro sarebbe stato necessario eseguire prove di tipodirette e indirette.4.1. Il motivo è inammissibile in quanto prospetta innanzi a questaCorte la revisione della valutazione delle risultanze probatorie (pertutte: Cass. Sez. 2, del 23.04.2024 n. 10927).4.1.1. Quanto alla prima doglianza, riguardante l’asseritaresponsabilità della Sdao per la riconducibilità della situazione dipericolo allo sbancamento da questa operato nel 1975, il fatto cheproprio la stessa CTU rilevasse il fatto storico denunciato in ricorsodescrivendone le conseguenze sullo stato dei luoghi senza trarre –come si evince chiaramente dalla lettura degli stralci riportati in ricorso(p. 10, ultimo capoverso) – alcuna deduzione in merito alle possibiliresponsabilità della Sdao (soprattutto nella parte in cui il peritosottolinea come detto sbancamento sia avvenuto in una situazione incui a monte della proprietà Sdao non esisteva alcuna opera d’arte) nonconsente a questa Corte di fare proprie le deduzioni dei ricorrenti, iquali sostengono che «tecnicamente andare ad eseguire uno scavo alpiede della scarpata, senza la realizzazione di un’opportuna opera diconsolidamento, ha contribuito ad indebolire il versante stesso» (cosìin ricorso, p. 11, righi 14-17); tanto anche in assenza, nel ricorso, diuna critica puntuale che riporti i passi della CTU (in ossequio al principiodi specificità ed autosufficienza del ricorso).9 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026Del resto, il silenzio serbato sul punto in sentenza si spiega proprioper l’inopportunità di tale deduzione (di responsabilità a carico dellaproprietà Sdao per la realizzazione di uno sbancamento in datarisalente), e non per la disattenzione del secondo giudice riguardol’episodio descritto dal CTU, atteso che la stessa Corte si era premuratadi rinnovare la perizia tecnica (già espletata in sede cautelare), inaccoglimento del terzo motivo di appello, e della relazione del perito nedà attento e puntuale riscontro, giudicandola una perizia «precisa edesaustiva» (v. sentenza p 6, ultimo capoverso).Sì che, per quanto sopra, deve escludersi il travisamento dellaprova dedotto in ricorso, vizio che ricorre in caso di svista, o di erroredi percezione del contenuto oggettivo della prova, concernente il fattoprobatorio in sé (per tutte: Cass., Sez. Un., Sentenza n. 5792 del05/03/2024).Nel caso che ci occupa, tale ipotesi di errore percettivo non ricorre,essendosi piuttosto in presenza di un convincimento del giudicederivato, in via del tutto logica e plausibile, dalla descrizione dellanatura e causa del pericolo di danno ricavabile dalla CTU.Quella che propongono i ricorrenti, dunque, altro non è se non larevisione della portata valutativa, non percettiva, sulla quale si èformato il convincimento del giudice, come tale inammissibile per leragioni sopra ricordate.4.1.2. Le medesime considerazioni relative all’inammissibilità diuna doglianza che attiene alla valutazione delle prove sono riproponibilicon riferimento alla seconda censura, relativa alla mancanza dicompiuta indagine sull’instabilità del muro in cemento armato, stantel’esaustività e congruenza dell’argomentazione del giudice d’appello nelvagliare e condividere le risultanze della relazione tecnica peritale (v.sentenza soprattutto p. 6, penultimo capoverso).10 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/20265. In definitiva, il Collegio rigetta il ricorso.Le spese del presente giudizio sono liquidate in dispositivo secondola regola della soccombenza, con distrazione in favore del procuratoreantistatario che ne ha fatto richiesta.In accoglimento dell’istanza spiegata dai controricorrenti, questaCorte condanna, altresì, parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma3 cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente diuna somma ulteriore equitativamente determinata.Il carattere largamente consolidato della giurisprudenza formatasiin sede di legittimità sulle questioni agitate con il ricorso, giàanteriormente alla sua proposizione, non può far dubitare se non dellamala fede, quanto meno della colpa grave a base della iniziativaimpugnatoria, tenendo conto che il ricorso per cassazione è basatosulla mera reiterazione di argomentazioni identiche a quelle giàcompiutamente esaminate e motivatamente confutate da numerosiprecedenti di legittimità.Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell'art.13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza deipresupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di unulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previstoper il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, del d.P.R. n. 115 del2002, se dovuto. P.Q.MLa Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudiziodi legittimità, in favore del controricorrente, che liquida in €. 3.500,00per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e agli accessori di leggenella misura del 15%, con distrazione in favore del procuratore11 di 12Numero registro generale 740/2023Numero sezionale 2682/2025Numero di raccolta generale 15129/2026Data pubblicazione 19/05/2026antistatario, l'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che ne ha fatto richiestadichiarandosi antistatario;condanna altresì parte ricorrente, ai sensi dell'art. 96, comma 3,cod. proc. civ., al pagamento a favore della parte controricorrente diuna somma ulteriore di €. 1.750,00.Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002,sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte deiricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari aquello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1-bis, deld.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della SecondaSezione Civile, il 6 novembre 2025.La PresidenteMILENA FALASCHI12 di 12