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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00744/2022

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/4/2021 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 febbraio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 379 cod. pen. e, fermo il giudizio di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art 62 n. 6 cod. pen. e la recidiva, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice.

Ne chiede l'annullamento per due motivi.

Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, atteso che il termine di sei anni era decorso sin dal 27 febbraio 2020 dall'ultimo atto interruttivo, costituito dalla sentenza di primo grado.

Deduce peraltro, che, pur statuendo in motivazione che doveva dichiararsi la prescrizione, nel dispositivo veniva confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado con palese contraddizione tra motivazione e dispositivo.

Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio, in particolare, per omessa motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. e alla richiesta rivisitazione del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in termini di prevalenza.

2. Il PG ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio, stante la fondatezza del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio.

2. E' infondato il primo motivo, non risultando maturata la prescrizione intermedia, a differenza di quanto dedotto nel ricorso.

Pur risultando evidente la contraddizione indicata dal ricorrente, in quanto in motivazione la Corte di appello dà atto che il reato di favoreggiamento, così riqualificata l'imputazione, è estinto per prescrizione, mentre nel dispositivo, premessa la correzione della recidiva contestata come recidiva infraquinquennale, conferma l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di favoreggiamento e la pena inflitta dal primo giudice, dal contrasto non deriva la conclusione invocata dal ricorrente.

Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in caso di redazione non contestuale della motivazione della sentenza, in caso di difformità tra motivazione e dispositivo è quest'ultimo a prevalere, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Esposito, Rv. 269375, nella quale si afferma la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo).

Anche di recente è stato precisato che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874).

Nella fattispecie deve ritenersi corretta la decisione espressa nel dispositivo, in quanto non era affatto maturato il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, stante l'incidenza della recidiva, contestata e ritenuta, sul calcolo della prescrizione.Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271).

Trattandosi di reato commesso il 4 novembre 2012 punito con la pena della reclusione sino a cinque anni, tenuto conto della recidiva qualificata contestata e ritenuta, che comporta un aumento della metà e va calcolato sul massimo edittale, e, per quanto già detto, incide sul calcolo della prescrizione, nonostante il bilanciamento operato, il termine massimo interfasico pari a sette anni e sei mesi non era maturato al momento della sentenza di appello, dovendo peraltro, tenersi conto dell'effetto interruttivo del decreto di citazione in appello, atto pacificamente ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048), affatto considerato dal difensore.

Ne deriva l'infondatezza del motivo.

2. E', invece, fondato il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, risultando palese l'omessa motivazione relativamente ai motivi di appello proposti, riportati in sentenza, ma per nulla esaminati sia quanto al valore esiguo del bene sottratto, sia al giudizio di bilanciamento operato in termini di mera equivalenza.

L'omissione, riconducibile all'erronea motivazione sulla intervenuta prescrizione del reato, impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà a colmare la lacuna rilevata.

P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia.

Rigetta nel resto, il r

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/4/2021 della Corte di appello di Brescia letti gli atti, il ricorso e l'ordinanza impugnata; udita la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'annullamento con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 difensore di [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso avverso la sentenza indicata in epigrafe con la quale la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza emessa il 27 febbraio 2014 dal G.u.p. del Tribunale di Brescia, ha riqualificato il fatto ascritto all'imputato ai sensi dell'art. 379 cod. pen. e, fermo il giudizio di equivalenza tra l'attenuante di cui all'art 62 n. 6 cod. pen. e la recidiva, ha confermato la pena inflitta dal primo giudice. Ne chiede l'annullamento per due motivi. Con il primo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 157 cod. pen. e il vizio di motivazione per omessa dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione, atteso che il termine di sei anni era decorso sin dal 27 febbraio 2020 dall'ultimo atto interruttivo, costituito dalla sentenza di primo grado. Deduce peraltro, che, pur statuendo in motivazione che doveva dichiararsi la prescrizione, nel dispositivo veniva confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado con palese contraddizione tra motivazione e dispositivo. Con il secondo motivo si deduce la mancanza di motivazione in relazione ai motivi di appello relativi al trattamento sanzionatorio, in particolare, per omessa motivazione in relazione al riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 62, n.4 cod. pen. e alla richiesta rivisitazione del giudizio di bilanciamento tra attenuanti e aggravanti in termini di prevalenza. 2. Il PG ha trasmesso conclusioni scritte, chiedendo l'annullamento con rinvio, stante la fondatezza del secondo motivo. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato limitatamente al trattamento sanzionatorio. 2. E' infondato il primo motivo, non risultando maturata la prescrizione intermedia, a differenza di quanto dedotto nel ricorso. Pur risultando evidente la contraddizione indicata dal ricorrente, in quanto in motivazione la Corte di appello dà atto che il reato di favoreggiamento, così riqualificata l'imputazione, è estinto per prescrizione, mentre nel dispositivo, premessa la correzione della recidiva contestata come recidiva infraquinquennale, conferma l'affermazione di responsabilità dell'imputato per il reato di favoreggiamento e la pena inflitta dal primo giudice, dal contrasto non deriva la conclusione invocata dal ricorrente. Secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale in caso di redazione non contestuale della motivazione della sentenza, in caso di difformità tra motivazione e dispositivo è quest'ultimo a prevalere, in quanto immediata espressione della volontà decisoria del giudice (Sez. 6, n. 7980 del 01/02/2017 Esposito, Rv. 269375, nella quale si afferma la logica prevalenza dell'elemento decisionale su quello giustificativo). Anche di recente è stato precisato che il principio per cui l'atto che estrinseca la volontà del giudice è solo il dispositivo, che non può subire modifiche, integrazioni o sostituzioni con la motivazione, è valido solo quando il dispositivo è formato e pubblicato in udienza prima della redazione della motivazione e non, invece, quando dispositivo e motivazione sono formati e pubblicati contestualmente in un unico documento, con la conseguenza che, in tal caso, è pienamente legittimo interpretare o anche integrare il dispositivo sulla base della motivazione (Sez. 4, n. 48766 del 24/10/2019, Pelusi, Rv. 277874). Nella fattispecie deve ritenersi corretta la decisione espressa nel dispositivo, in quanto non era affatto maturato il termine di prescrizione prima della pronuncia della sentenza di appello, stante l'incidenza della recidiva, contestata e ritenuta, sul calcolo della prescrizione.Secondo i consolidati principi affermati da questa Corte, il giudizio di equivalenza tra recidiva e circostanze attenuanti generiche comporta l'applicazione della recidiva, rilevante ai fini del computo del termine di prescrizione, in quanto la circostanza aggravante deve ritenersi, oltre che riconosciuta, applicata, non solo quando esplica il suo effetto tipico di aggravamento della pena, ma anche quando produca, nel bilanciamento tra circostanze aggravanti e attenuanti di cui all'art. 69 cod. pen. un altro degli effetti che le sono propri cioè quello di paralizzare un'attenuante, impedendo a questa di svolgere la sua funzione di concreto alleviamento della pena da irrogare (Sez. 5, n. 41784 del 27/05/2016, Rv. 268271). Trattandosi di reato commesso il 4 novembre 2012 punito con la pena della reclusione sino a cinque anni, tenuto conto della recidiva qualificata contestata e ritenuta, che comporta un aumento della metà e va calcolato sul massimo edittale, e, per quanto già detto, incide sul calcolo della prescrizione, nonostante il bilanciamento operato, il termine massimo interfasico pari a sette anni e sei mesi non era maturato al momento della sentenza di appello, dovendo peraltro, tenersi conto dell'effetto interruttivo del decreto di citazione in appello, atto pacificamente ricompreso nella dizione di "citazione a giudizio" di cui all'art. 160, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 4, n. 50297 del 11/07/2018, Rv. 274048), affatto considerato dal difensore. Ne deriva l'infondatezza del motivo. 2. E', invece, fondato il secondo motivo sul trattamento sanzionatorio, risultando palese l'omessa motivazione relativamente ai motivi di appello proposti, riportati in sentenza, ma per nulla esaminati sia quanto al valore esiguo del bene sottratto, sia al giudizio di bilanciamento operato in termini di mera equivalenza. L'omissione, riconducibile all'erronea motivazione sulla intervenuta prescrizione del reato, impone l'annullamento della sentenza impugnata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia, che provvederà a colmare la lacuna rilevata. P. Q. M. Annulla la sentenza impugnata, limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte di appello di Brescia. Rigetta nel resto, il r
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