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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 47800/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 10 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza del 16 aprile 2021, del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato abusivamente, in qualità di committente, in zona sottoposta a vincolo ex artt. 139 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, un manufatto verandato di 14,30 per 0,90 m2 antistante l'ingresso del relativo edificio.

In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta a 3 mesi di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, specificando ulteriormente che l'intervento di demolizione e riduzione in pristino stato ha ad oggetto esclusivamente la parte del manufatto che ha determinato l'aumento di volumetria, consistenza, sagoma e superficie dell'edificio.

2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento.

2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 521, 530, 598 e 605 cod. proc. pen., in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001.

Più nel dettaglio, durante l'istruttoria dibattimentale la difesa avrebbe dimostrato che le opere oggetto di contestazione non erano il frutto dell'abbattimento e della successiva ricostruzione di un altro fabbricato, ma che quanto costruito era stato realizzato sulle mura preesistenti, mantenendo le stesse volumetrie, ad accezione di una nuova veranda all'ingresso.

A tale proposito era stato escusso il geometra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ausiliario tecnico del Pubblico Ministero, il quale avrebbe riferito di una struttura in ferro orizzontale e verticale all'ingresso del fabbricato di nuovissima fattura.

La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, avrebbe ammesso che l'unico manufatto in difformità al fabbricato era la veranda in questione, qualificandolo come abuso edilizio di lieve entità.

Nonostante ciò, il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza solo riducendo la pena inflitta, condannando l'imputato limitatamente al manufatto verandato antistante il fabbricato, senza però provvedere all'assoluzione in relazione alle altre condotte a lui originariamente contestate.

2.2. Con una seconda doglianza, il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non è stata pronunciata sentenza di assoluzione per tutte le condotte diverse dalla realizzazione della struttura verandata.

La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato in quanto, come risulterebbe dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare dalla lettura delle dichiarazioni rese dal geometra Amato, non vi sarebbe stato alcun intervento di abbattimento e ricostruzione del fabbricato preesistente con modifiche di sagome e volumetrie.

2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si contestano l'inosservanza degli artt.157 e 158 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non viene dichiarata l'avvenuta prescrizione del reato.

La circostanza che i lavori dovevano ritenersi prossimi all'accertamento ultimo degli ufficiali verbalizzanti avvenuto in data 15 febbraio 2017, nonché l'affermazione secondo la quale non sarebbero state riscontrate aree di cantiere o di deposito provvisorio di materiale di scavo avrebbero dovuto indurre la Corte a dichiarare che i lavori accertati in data 15 febbraio 2017 erano stati effettuati prima, essendo necessario del tempo affinché l'imputato potesse non solo ultimare le opere, ma anche liberare le aree di cantiere dai materiali di risulta.

In considerazione del fatto che in caso di mancato accertamento del tempus commissi delicti è necessario applicare il principio del favor rei, la data di ultimazione delle opere dovrebbe retrodatarsi almeno a mesi prima rispetto a quella di accertamento, cosicché alla data di emissione della sentenza i reati oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere dichiarati già estinti per intervenuta prescrizione, a nulla rilevando l'affermazione del geometra Amato che ha descritto le opere come recentissime, in quanto tale aggettivo sarebbe in sé indeterminato e comunque coerente con opere realizzate pochi mesi prima rispetto al momento dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è solo parzialmente fondato.

1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in quanto volti a denunciare, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata formale assoluzione, in dispositivo, del ricorrente dal reato.

La Corte distrettuale infatti - pur avendo provveduto a specificare in motivazione come la responsabilità penale emersa nel corso dell'istruttoria si fondi, pacificamente, sull'edificazione del solo manufatto verandato di 14,30 per 0,90 m 2 antistante l'ingresso dell'edificio, ragion per cui ha ritenuto di dover ridurre la pena inflittagli in quella, stimata più equa, di 3 mesi di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, cosicché anche le sanzioni amministrative accessorie, demolitive e ripristinatorie, sono state limitate alla demolizione e riduzione in pristino stato esclusivamente di questa parte del manufatto - ha omesso poi di assolvere formalmente l'imputato in ordine alle altre condotte lui contestate e addebitate con la sentenza di primo grado, relative alla struttura edilizia preesistente.

In punto di diritto, deve rilevarsi che la mancanza o l'incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa.

Inoltre, ad un'eventuale omissione di tale portata non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l'errore non determini la nullità dell'atto (ex multis, Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269172; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, Rv. 252837).

Da quanto precede conseguirebbe - salvo quanto precisato sub 3 - l'annullamento con rinvio della sentenza, al fine di consentire un nuovo giudizio che tenga conto, in modo logico ed esaustivo, del principio di diritto sopra enunciato e conduca alla formale statuizione della Corte territoriale in ordine alle condotte diverse dall'edificazione del manufatto verandato.

2. La fondatezza dei primi due motivi di doglianza comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione ai capi di imputazione cui si riferiscono e consente, conseguentemente, di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (ex multis, Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Rv. 271965; Sez.

U., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965).

3. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è già decorso.

Infatti i reati sono contestati come consumati il 15 febbraio 2017; a partire da tale data, deve essere computato il termine complessivo di 5 anni, di cui al combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi così al 15 febbraio 2022 e - con l'aggiunta di sospensioni per 52 giorni (tra il 20 marzo 2020 e l'11 maggio 2020) - alla data finale dell'8 aprile 2022, precedente alla pronuncia della presente decisione.

L'accertata decorrenza della prescrizione alla data odierna, rende irrilevante l'esame della terza censura del ricorrente, riferita alla mancata retrodatazione del fatto.

4. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, con revoca dell'ordine di demolizione e riduzione in pristino.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/01/2021 della Corte di appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 23, comma 8, del d.l. n. 137 del 2020, che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 10 gennaio 2021, la Corte di appello di Napoli ha parzialmente confermato la sentenza del 16 aprile 2021, del Tribunale di Napoli, con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di cui agli artt. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181, comma 1, del d.lgs. n. 42 del 2004, per avere realizzato abusivamente, in qualità di committente, in zona sottoposta a vincolo ex artt. 139 e ss. del d.lgs. n. 42 del 2004, un manufatto verandato di 14,30 per 0,90 m2 antistante l'ingresso del relativo edificio. In parziale riforma della sentenza di primo grado, la Corte territoriale ha ridotto la pena inflitta a 3 mesi di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, specificando ulteriormente che l'intervento di demolizione e riduzione in pristino stato ha ad oggetto esclusivamente la parte del manufatto che ha determinato l'aumento di volumetria, consistenza, sagoma e superficie dell'edificio. 2. Avverso la sentenza l'imputato ha proposto, tramite difensore, ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento. 2.1. Con un primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione degli artt. 521, 530, 598 e 605 cod. proc. pen., in ordine alla mancata assoluzione del ricorrente dal reato di cui all'art. 44, comma 1, lettera c), del d.P.R. n. 380 del 2001. Più nel dettaglio, durante l'istruttoria dibattimentale la difesa avrebbe dimostrato che le opere oggetto di contestazione non erano il frutto dell'abbattimento e della successiva ricostruzione di un altro fabbricato, ma che quanto costruito era stato realizzato sulle mura preesistenti, mantenendo le stesse volumetrie, ad accezione di una nuova veranda all'ingresso. A tale proposito era stato escusso il geometra [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di ausiliario tecnico del Pubblico Ministero, il quale avrebbe riferito di una struttura in ferro orizzontale e verticale all'ingresso del fabbricato di nuovissima fattura. La Corte di appello, riformando la sentenza di primo grado, avrebbe ammesso che l'unico manufatto in difformità al fabbricato era la veranda in questione, qualificandolo come abuso edilizio di lieve entità. Nonostante ciò, il giudice di secondo grado ha riformato la sentenza solo riducendo la pena inflitta, condannando l'imputato limitatamente al manufatto verandato antistante il fabbricato, senza però provvedere all'assoluzione in relazione alle altre condotte a lui originariamente contestate. 2.2. Con una seconda doglianza, il ricorrente censura la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non è stata pronunciata sentenza di assoluzione per tutte le condotte diverse dalla realizzazione della struttura verandata. La Corte di appello avrebbe dovuto assolvere l'imputato in quanto, come risulterebbe dall'istruttoria dibattimentale, e in particolare dalla lettura delle dichiarazioni rese dal geometra Amato, non vi sarebbe stato alcun intervento di abbattimento e ricostruzione del fabbricato preesistente con modifiche di sagome e volumetrie. 2.3. Con un terzo motivo di ricorso, si contestano l'inosservanza degli artt.157 e 158 cod. pen., nonché la mancanza, la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione, nella parte in cui non viene dichiarata l'avvenuta prescrizione del reato. La circostanza che i lavori dovevano ritenersi prossimi all'accertamento ultimo degli ufficiali verbalizzanti avvenuto in data 15 febbraio 2017, nonché l'affermazione secondo la quale non sarebbero state riscontrate aree di cantiere o di deposito provvisorio di materiale di scavo avrebbero dovuto indurre la Corte a dichiarare che i lavori accertati in data 15 febbraio 2017 erano stati effettuati prima, essendo necessario del tempo affinché l'imputato potesse non solo ultimare le opere, ma anche liberare le aree di cantiere dai materiali di risulta. In considerazione del fatto che in caso di mancato accertamento del tempus commissi delicti è necessario applicare il principio del favor rei, la data di ultimazione delle opere dovrebbe retrodatarsi almeno a mesi prima rispetto a quella di accertamento, cosicché alla data di emissione della sentenza i reati oggetto di contestazione avrebbero dovuto essere dichiarati già estinti per intervenuta prescrizione, a nulla rilevando l'affermazione del geometra Amato che ha descritto le opere come recentissime, in quanto tale aggettivo sarebbe in sé indeterminato e comunque coerente con opere realizzate pochi mesi prima rispetto al momento dell'accertamento. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è solo parzialmente fondato. 1.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso devono essere trattati congiuntamente, in quanto volti a denunciare, sotto il duplice profilo della violazione di legge e del vizio di motivazione, la mancata formale assoluzione, in dispositivo, del ricorrente dal reato. La Corte distrettuale infatti - pur avendo provveduto a specificare in motivazione come la responsabilità penale emersa nel corso dell'istruttoria si fondi, pacificamente, sull'edificazione del solo manufatto verandato di 14,30 per 0,90 m 2 antistante l'ingresso dell'edificio, ragion per cui ha ritenuto di dover ridurre la pena inflittagli in quella, stimata più equa, di 3 mesi di arresto ed euro 15.000,00 di ammenda, cosicché anche le sanzioni amministrative accessorie, demolitive e ripristinatorie, sono state limitate alla demolizione e riduzione in pristino stato esclusivamente di questa parte del manufatto - ha omesso poi di assolvere formalmente l'imputato in ordine alle altre condotte lui contestate e addebitate con la sentenza di primo grado, relative alla struttura edilizia preesistente. In punto di diritto, deve rilevarsi che la mancanza o l'incompletezza del dispositivo comporta la nullità della sentenza ai sensi dell'art. 546 cod. proc. pen., in quanto l'obbligo della pronuncia sull'azione penale, cui corrisponde un diritto soggettivo dell'imputato, può dirsi adempiuto soltanto con la statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza stessa. Inoltre, ad un'eventuale omissione di tale portata non può supplirsi con la motivazione della sentenza, la quale adempie una finalità meramente strumentale ed è improduttiva di conseguenze giuridiche se non trova la sua conclusione nel dispositivo: ne deriva l'impossibilità di fare ricorso alla procedura di correzione di cui all'art. 130 cod. proc. pen., riservata esclusivamente alle ipotesi nelle quali l'errore non determini la nullità dell'atto (ex multis, Sez. 3, n. 11047 del 13/12/2016, dep. 2017, Rv. 269172; Sez. 2, n. 20958 del 15/05/2012, Rv. 252837). Da quanto precede conseguirebbe - salvo quanto precisato sub 3 - l'annullamento con rinvio della sentenza, al fine di consentire un nuovo giudizio che tenga conto, in modo logico ed esaustivo, del principio di diritto sopra enunciato e conduca alla formale statuizione della Corte territoriale in ordine alle condotte diverse dall'edificazione del manufatto verandato. 2. La fondatezza dei primi due motivi di doglianza comporta la valida instaurazione del rapporto processuale in relazione ai capi di imputazione cui si riferiscono e consente, conseguentemente, di rilevare l'eventuale estinzione del reato per prescrizione (ex multis, Sez. 5, n. 26409 del 07/05/2019, Rv. 276995; Sez. 6, n. 58095 del 30/11/2017, Rv. 271965; Sez. U., n. 6903 del 27/05/2016, dep. 2017, Rv. 268965). 3. Dall'esame degli atti risulta che il termine di prescrizione è già decorso. Infatti i reati sono contestati come consumati il 15 febbraio 2017; a partire da tale data, deve essere computato il termine complessivo di 5 anni, di cui al combinato disposto degli artt. 157, primo comma, e 161, secondo comma, cod. pen., giungendosi così al 15 febbraio 2022 e - con l'aggiunta di sospensioni per 52 giorni (tra il 20 marzo 2020 e l'11 maggio 2020) - alla data finale dell'8 aprile 2022, precedente alla pronuncia della presente decisione. L'accertata decorrenza della prescrizione alla data odierna, rende irrilevante l'esame della terza censura del ricorrente, riferita alla mancata retrodatazione del fatto. 4. La sentenza impugnata deve, perciò, essere annullata senza rinvio, perché i reati sono estinti per intervenuta prescrizione, con revoca dell'ordine di demolizione e riduzione in pristino. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti
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