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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 20 settembre 2025

Cassazione n. 25723/2025

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PDFBox: AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18460/2023 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18460/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente– avverso la sentenza n. 11/2023 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 07.03.2023, N.R.G. 902/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA].

OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ SCUOLA -[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 FATTO

1. [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2010/2011, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero; la Grimaldi aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2019/2020 e di avere preso parte alla fase B dei movimenti interprovinciali con un punteggio pari a 118 punti; aveva lamentato di non avere ottenuto il movimento richiesto, a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI 6.3.2019;

2. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.4.2021 ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento su posto di scuola primaria, con decorrenza dal 1.9.2019;

3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla Grimaldi;

4. avverso tale sentenza la Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi;

5. il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso.

DIRITTO

1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.;

2. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.;

3. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025

4. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore;

5. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte;

6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.);

7. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica sulla quale la Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024);

8. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA ‘B’ [OSCURATO:PERSONA] LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N. 18460/2023 [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Cron. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - CC – [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 18460/2023 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente- contro MINISTERO DELL’ISTRUZIONE E [OSCURATO:PERSONA], in persona del Ministro pro tempore rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; - controricorrente– avverso la sentenza n. 11/2023 della Corte d’Appello di Palermo, pubblicata in data 07.03.2023, N.R.G. 902/2021; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10.09.2025 dal Consigliere dott.ssa [OSCURATO:PERSONA]. OGGETTO: PUBBLICO IMPIEGO – MOBILITA’ SCUOLA -[OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 FATTO 1. [OSCURATO:PERSONA], docente di scuola primaria a tempo indeterminato immessa in ruolo nell’a.s. 2010/2011, ha adito il Tribunale di Palermo chiedendo che venisse accertato il suo diritto al trasferimento presso un istituto scolastico nella provincia di Agrigento, anche in sovrannumero; la Grimaldi aveva dedotto di avere partecipato al piano straordinario di mobilità per l’a.s. 2019/2020 e di avere preso parte alla fase B dei movimenti interprovinciali con un punteggio pari a 118 punti; aveva lamentato di non avere ottenuto il movimento richiesto, a causa della riserva di posti da destinare alle immissioni in ruolo prevista dal CCNI 6.3.2019; 2. il Tribunale di Palermo, con sentenza del 14.4.2021 ha accolto il ricorso condannando il MIUR a trasferire la ricorrente in uno degli ambiti territoriali della provincia di Agrigento su posto di scuola primaria, con decorrenza dal 1.9.2019; 3. la Corte di Appello di Palermo ha accolto il gravame proposto avverso tale sentenza dal Ministero dell’Istruzione ed ha rigettato le domande proposte dalla Grimaldi; 4. avverso tale sentenza la Grimaldi ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi; 5. il Ministero dell’Istruzione ha resistito con controricorso. DIRITTO 1. Con il primo motivo il ricorso denuncia nullità del procedimento per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti degli altri partecipanti alla fase B della procedura nell’ambito di riferimento, in relazione all’art. 360, comma primo n. 4 cod. proc. civ.; 2. con il secondo motivo il ricorso denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 470 d.lgs. n. 297/1994, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 cod. proc. civ.; 3. l’intervenuta rinuncia al ricorso, ritualmente formulata ai sensi dell’art.390 cod. proc. civ. comporta l’estinzione del processo ex art. 391 cod. proc. civ.; Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 4. la rinuncia è rituale, in quanto è intervenuta prima dell’adunanza camerale (art. 390, secondo comma, cod. proc. civ.) ed è stata sottoscritta dalla ricorrente e dal suo difensore; 5. la rinuncia al ricorso per cassazione è un atto unilaterale che non esige, per la sua operatività, l’accettazione della controparte; 6. va pertanto dichiarata l’estinzione del giudizio di legittimità (art. 391 cod. proc. civ.); 7. le spese del giudizio di cassazione possono essere integralmente compensate, in considerazione dell’esito alterno dei gradi di merito e della complessità della questione giuridica sulla quale la Corte ha pronunciato solo successivamente alla notifica del ricorso (Cass. n. 1055/2024); 8. la declaratoria di estinzione esime dall’applicazione dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater, del d.P.R. 30 maggio 202, n. 115. P.Q.M La Corte dichiara estinto il giudizio di legittimità e compensa le spese di lite. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di Cassazione, il 10 settembre 2025. [OSCURATO:PERSONA] Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025 Numero registro generale 18460/2023 Numero sezionale 3677/2025 Numero di raccolta generale 25723/2025 Data pubblicazione 20/09/2025