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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 23 febbraio 2023

Cassazione n. 22729/2023

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IFATTO – QUALITÀ –CONDIZIONI – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.– [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.26121-2019 [OSCURATO:PERSONA] - Rel.

Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 26121-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in FRATTAMAGGIORE (NA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 73, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1604/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S., oltre sanzioni ed interessi, nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S .

R .

L . ( d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA] )relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti alla cessione di immobili operata dalla predetta società.

2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 2296/2018, accolse il ricorso.

3. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1604/23/2019, depositata il 22/02/2019, rigettò il gravame, osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) alcun automatismo possa ritenersi affermato dalla C.T.P tra le risultanze del processo penale in cui è stato coinvolto il SORRENTINO (edall’esito del quale è stato escluso che lo stesso ricoprisse il ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] ) e quello tributario, essendo piuttosto risultato – considerazione, questa, condivisa dai giudici di appello - che, nel diverso quadro istruttorio proprio di quest’ultimo giudizio, rispetto alle “convincenti e condivisibili argomentazioni [del G.i.p. presso il Tribunale di S.M.C.V. e della Corte di Cassazione], nulla l’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con riferimento agli sviluppi successivi del procedimento penale a carico del Sorrentino, o anche con riferimento a specifiche circostanzesopravvenute in sede di verifica tributaria, inidonee ad integrare quell’attività gestoria che il giudice penale non ha ritenuto integrata limitandosi l’Agenzia delle Entrate a depositare il nuovo PVC intervenuto in data 31.1.2017.

Tutto ciò mentre in senso favorevole al contribuente sono intervenute sentenze di primo grado e della CTR della [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza impugnata, pp. 3, ult. cpv. e 4), per diversi anni di imposta; 2) “pur a volere riconoscere al ricorrente la veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giammai potrebbe discenderne a suo carico la responsabilità solidale invocata” (cfr. p. 3, penultimo cpv.), dovendosi escludere, alla luce dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali,una responsabilità diretta dell’amministratore, anche di fatto, in relazione al pagamento delle imposte evase dall’Ente (cfr. p. 4, cpv.); 3) per quanto concerne le sanzioni, infine, le stesse non possono essere ascritte agli amministratori delle società, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, normativa applicabile anche nel caso di amministratori di fatto, non potendosi la stessa ritenere derogata dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, “posto che [l’art. 7], da un lato, è stato introdotto successivamente al l’art. 9 e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. N. 472 del 1997 solo in quanto compatibili” (cfr. p. 4, penultimo cpv., della motivazione).

4. Avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] .

5. La causa è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza -in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. anche l’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il secondo motivo – da esaminare in via prioritaria, per evidente pregiudizialità logica, prima ancora che giuridica – parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “Nullità della sentenza - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 del DLgvo 546/1992” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. reso una motivazione illogica e solo apparente, non comprendendosi “l’iter logico seguito dal giudicante né le concrete ragioni della ritenuta insufficienza delle prove indiziarie, che comunque confermavano la partecipazione del Sorrentino alle vicende contestate” (cfr. ivi, p. 14).

1.1. Il motivo è infondato.

1.2. È noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez.

U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 1.3 In particolare, costituiscono principi consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez.

L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02).

1.4. Alla luce dei principi che precedono, osserva il Collegio come non ricorra, nella specie, il denunziato vizio, avendo la C.T.R. ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria decisione, come d’altronde evidente sulla base della piana lettura di quanto trascritto supra, sub § 3 de i “ [OSCURATO:PERSONA] ”).

2. Con il primo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dei principi in materia di separazione tra giudizio penale e giudizio tributario.

Violazione e/o falsa applicazione dell’art.654 cpp e dell’art. 116 cpc” (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al SORRENTINO , la qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] ,sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall’autorità giudiziale in sede penale, benché non vi possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Va anzitutto chiarito che la censura, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, dell’assoluzione maturata dal SORRENTINO in sede penale.

Anzi, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quel procedimento (e, in specie, le valutazioni “assolutorie” svolte da questa Corte, atte a smentire il ruolo di amministratore di fatto predicato in capo al SORRENTINO ) è destinato (solo) ad essere inserito in un più ampio quadro istruttorio (e non già a fondarlo in via esclusiva), in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio, pur potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie rispetto alle emergenze del processo penale (cfr. sentenza impugnata, p. 3, sub 1), non ha tuttavia addotto elementi atti a dimostrare l’esistenza di quella attività gestoria esclusa (anche) in sede penale e sottesa alle riprese per cui è causa (cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4, della sentenza impugnata, trascritti supra, sub §3 dei “ [OSCURATO:PERSONA] ”).

2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche la seconda parte del primo motivo, laddove la difesadell’ AGENZIA lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è inammissibile, sotto molteplici profili.

2.4. La censura mira, infatti, ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al SORRENTINO ,la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] : esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01).

2.5. Il motivo, peraltro, pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez.

U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), facendosi ivi riferimento a generici elementi presuntivi (cfr. ricorso, p. 13, secondo cpv.: “nell’accertamento analitico-induttivo nell’ambito tributario, hanno efficacia di prova le presunzioni seppure gravi precise e concordati con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”) i quali, tuttavia, (a) non sono specificamente individuati né, (b) localizzati quanto a tempistica e modalità di allegazione e/o produzione, nei precedenti gradi di giudizio; a ciò aggiungasi che (c) la difesa erarialeneppure ha chiarito, in ricorso, quali furono le allegazioni difensive svolte in proposito nei precedenti gradi di giudizio (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01.

Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14).

3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2639 cc e dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità delle riprese nei confronti del SORRENTINO , quand’anche si fosse dimostrato che lo stesso rivestisse la qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] .

3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2.È, infatti, inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri – come nella specie - un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam (esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo al SORRENTINO , va da sé che vengono altresì meno le sanzioni applicate nei confronti dello stesso, risolvendosi la motivazione della C.T.R. in parte qua in un mero esercizio stilistico), in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass., Sez. 1, 8.6.2022, n. 18429, Rv. 665300-02).

4. Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del DLgvo 472/97” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicazione, nei confronti del SORRENTINO , delle sanzioni, nonostante la loro debenza anche da parte dell’amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003.

4. Il motivo è inammissibile.

4.1. Il rigetto dei precedenti motivi determina, infatti, una carenza di interesse alla trattazione della censura, giacché la conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento per le imposte trascina inevitabilmente, con sé, anche le connesse sanzioni irrogate al contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 23.11.2018, n. 30357, Rv. 651825-01). 5 In conclusione il ricorso va rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato.

5.1. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per ess

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
IFATTO – QUALITÀ –CONDIZIONI – [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - Ud.– [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - R.G.N.26121-2019 [OSCURATO:PERSONA] - Rel. Consigliere - Rep. ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 26121-2019, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.to in FRATTAMAGGIORE (NA), alla [OSCURATO:PERSONA], n. 73, presso lo studio dell’AVV. [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - avverso la sentenza n. 1604/23/2019 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte depositate dal Pubblico Ministero, nella persona del Dr. [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 23, comma 8-bis, del d.l. n. 137 del 2020, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò ad [OSCURATO:PERSONA] un avviso di accertamento con cui ha provveduto a riprese per I.V.A., I.R.A.P. ed I.R.E.S., oltre sanzioni ed interessi, nei confronti del predetto, nella qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] S . R . L . ( d’ora in avanti, breviter, [OSCURATO:PERSONA] )relativamente all’anno di imposta 2009, conseguenti alla cessione di immobili operata dalla predetta società. 2. Il contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Caserta che, con sentenza n. 2296/2018, accolse il ricorso. 3. L’ AGENZIA DELLE ENTRATE propose, quindi, appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 1604/23/2019, depositata il 22/02/2019, rigettò il gravame, osservando –per quanto in questa sede ancora rileva – come: 1) alcun automatismo possa ritenersi affermato dalla C.T.P tra le risultanze del processo penale in cui è stato coinvolto il SORRENTINO (edall’esito del quale è stato escluso che lo stesso ricoprisse il ruolo diamministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] ) e quello tributario, essendo piuttosto risultato – considerazione, questa, condivisa dai giudici di appello - che, nel diverso quadro istruttorio proprio di quest’ultimo giudizio, rispetto alle “convincenti e condivisibili argomentazioni [del G.i.p. presso il Tribunale di S.M.C.V. e della Corte di Cassazione], nulla l’[OSCURATO:PERSONA] ha dedotto con riferimento agli sviluppi successivi del procedimento penale a carico del Sorrentino, o anche con riferimento a specifiche circostanzesopravvenute in sede di verifica tributaria, inidonee ad integrare quell’attività gestoria che il giudice penale non ha ritenuto integrata limitandosi l’Agenzia delle Entrate a depositare il nuovo PVC intervenuto in data 31.1.2017. Tutto ciò mentre in senso favorevole al contribuente sono intervenute sentenze di primo grado e della CTR della [OSCURATO:PERSONA]”(cfr. sentenza impugnata, pp. 3, ult. cpv. e 4), per diversi anni di imposta; 2) “pur a volere riconoscere al ricorrente la veste di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., giammai potrebbe discenderne a suo carico la responsabilità solidale invocata” (cfr. p. 3, penultimo cpv.), dovendosi escludere, alla luce dell’autonomia patrimoniale perfetta che caratterizza le società di capitali,una responsabilità diretta dell’amministratore, anche di fatto, in relazione al pagamento delle imposte evase dall’Ente (cfr. p. 4, cpv.); 3) per quanto concerne le sanzioni, infine, le stesse non possono essere ascritte agli amministratori delle società, ex art. 7 del d.l. n. 269 del 2003, normativa applicabile anche nel caso di amministratori di fatto, non potendosi la stessa ritenere derogata dall’art. 9 del d.lgs. n. 472 del 1997, “posto che [l’art. 7], da un lato, è stato introdotto successivamente al l’art. 9 e, dall’altro, prevede l’applicabilità delle disposizioni di cui al d.lgs. N. 472 del 1997 solo in quanto compatibili” (cfr. p. 4, penultimo cpv., della motivazione). 4. Avverso tale decisione l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a 4 motivi; è rimasto intimato [OSCURATO:PERSONA] . 5. La causa è stata quindi calendarizzata per l’odierna udienza pubblica, fissata - in assenza di richiesta di trattazione in presenza -in modalità non partecipata ex art. 23, comma 8-bis del d.l. n. 137 del 2020 (cfr. anche l’art. 8 del d.l. n. 198 del 2022), in prossimità della quale, tanto la difesa della parte ricorrente, quanto la Procura Generale hanno depositato, rispettivamente, memoria ex art. 378 cod. proc. civ. e conclusioni scritte. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il secondo motivo – da esaminare in via prioritaria, per evidente pregiudizialità logica, prima ancora che giuridica – parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “Nullità della sentenza - Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 132 cpc e dell’art. 36 del DLgvo 546/1992” (cfr. ricorso, p. 13), per avere la C.T.R. reso una motivazione illogica e solo apparente, non comprendendosi “l’iter logico seguito dal giudicante né le concrete ragioni della ritenuta insufficienza delle prove indiziarie, che comunque confermavano la partecipazione del Sorrentino alle vicende contestate” (cfr. ivi, p. 14). 1.1. Il motivo è infondato. 1.2. È noto che, in seguito alla riformulazione dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.., disposta dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, conv., con modif., dalla l. n. 134 del 2012, non sono più ammissibili nel ricorso per cassazione le censure di contraddittorietà e insufficienza della motivazione della sentenza di merito impugnata, in quanto il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica del rispetto del “minimo costituzionale” richiesto dall'art. 111, comma 6, Cost., che viene violato qualora la motivazione sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero si fondi su un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili, o risulti perplessa ed obiettivamente incomprensibile, purché il vizio emerga dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali (Cass., Sez. 1, 3.3.2022, n. 7090, Rv. 664120-01; Cass., Sez. U, 7.4.2014, n. 8053, Rv. 629830-01). 1.3 In particolare, costituiscono principi consolidati quelli per cui: a) ricorre il vizio di motivazione apparente della sentenza quando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche, congetture (Cass., Sez. 6-1, 1.3.2022, n. 6758, Rv. 664061- 01; Cass., Sez. 1, 30.6.2020, n. 13248, Rv. 658088-01); b) il vizio di motivazione previsto dall'art. 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. e dall'art. 111 Cost. sussiste quando la pronuncia riveli una obiettiva carenza nella indicazione del criterio logico che ha condotto il giudice alla formazione del proprio convincimento, come accade quando non vi sia alcuna esplicitazione sul quadro probatorio, né alcuna disamina logico- giuridica che lasci trasparire il percorso argomentativo seguito (Cass., Sez. L, 14.2.2020, n. 3819, Rv. 656925-02). 1.4. Alla luce dei principi che precedono, osserva il Collegio come non ricorra, nella specie, il denunziato vizio, avendo la C.T.R. ampiamente chiarito le ragioni poste a fondamento della propria decisione, come d’altronde evidente sulla base della piana lettura di quanto trascritto supra, sub § 3 de i “ [OSCURATO:PERSONA] ”). 2. Con il primo motivo la difesa erariale si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) della “violazione dei principi in materia di separazione tra giudizio penale e giudizio tributario. Violazione e/o falsa applicazione dell’art.654 cpp e dell’art. 116 cpc” (cfr. ricorso, p. 10), per avere la C.T.R. erroneamente escluso, in capo al SORRENTINO , la qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] ,sulla base delle risultanze delle decisioni assunte dall’autorità giudiziale in sede penale, benché non vi possa essere alcun automatismo tra assoluzione in sede penale ed esiti degli accertamenti tributari. 2.1. Il motivo è inammissibile. 2.2. Va anzitutto chiarito che la censura, nella parte in cui lamenta la violazione dell’art. 654 cod. proc. pen., non coglie la ratio decidendi della decisione impugnata, non avendo la C.T.R. – diversamente da quanto sostenuto dalla difesa erariale – predicato alcun effetto automatico, sul presente giudizio, dell’assoluzione maturata dal SORRENTINO in sede penale. Anzi, dalla piana lettura della decisione impugnata si coglie chiaramente che il riferimento ivi contenuto agli esiti di quel procedimento (e, in specie, le valutazioni “assolutorie” svolte da questa Corte, atte a smentire il ruolo di amministratore di fatto predicato in capo al SORRENTINO ) è destinato (solo) ad essere inserito in un più ampio quadro istruttorio (e non già a fondarlo in via esclusiva), in cui la C.T.R. ha ritenuto che l’Ufficio, pur potendosi giovare di diverse e più favorevoli facoltà istruttorie rispetto alle emergenze del processo penale (cfr. sentenza impugnata, p. 3, sub 1), non ha tuttavia addotto elementi atti a dimostrare l’esistenza di quella attività gestoria esclusa (anche) in sede penale e sottesa alle riprese per cui è causa (cfr. pp. 3, ult. cpv. e 4, della sentenza impugnata, trascritti supra, sub §3 dei “ [OSCURATO:PERSONA] ”). 2.3. Tanto premesso, rileva il Collegio come anche la seconda parte del primo motivo, laddove la difesadell’ AGENZIA lamenta la violazione dell’art. 116 cod. proc. civ., è inammissibile, sotto molteplici profili. 2.4. La censura mira, infatti, ad una rivalutazione dei fatti che hanno portato la C.T.R. ad escludere, in capo al SORRENTINO ,la qualità di amministratore di fatto della [OSCURATO:PERSONA] : esula, infatti, dal vizio di legittimità ex art. 360, n. 5, cod. proc. civ. qualsiasi contestazione volta a criticare il "convincimento" che il giudice di merito si è formato, ex art. 116, commi 1 e 2, cod. proc. civ., in esito all'esame del materiale probatorio ed al conseguente giudizio di prevalenza degli elementi di fatto, operato mediante la valutazione della maggiore o minore attendibilità delle fonti di prova, essendo esclusa, in ogni caso, una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità (Cass., Sez. 3, 1.6.2021, n. 15276, Rv. 661628-01). 2.5. Il motivo, peraltro, pecca di specificità ex art. 366, comma 1, n. 6, cod. proc. civ. (arg. da Cass., Sez. U, 18.3.2022, n. 8950, Rv. 664409-01), facendosi ivi riferimento a generici elementi presuntivi (cfr. ricorso, p. 13, secondo cpv.: “nell’accertamento analitico-induttivo nell’ambito tributario, hanno efficacia di prova le presunzioni seppure gravi precise e concordati con inversione dell’onere probatorio a carico del contribuente”) i quali, tuttavia, (a) non sono specificamente individuati né, (b) localizzati quanto a tempistica e modalità di allegazione e/o produzione, nei precedenti gradi di giudizio; a ciò aggiungasi che (c) la difesa erarialeneppure ha chiarito, in ricorso, quali furono le allegazioni difensive svolte in proposito nei precedenti gradi di giudizio (Cass., Sez. 5, 21.5.2019, n. 13625, Rv. 653996-01, nonché Cass., Sez. 6-3, 28.9.2016, n. 19048, Rv. 642130-01 e Cass., Sez. 3, 26.6.2018, n. 16812, Rv. 649421-01. Cfr. anche C.E.D.U., sentenza 28 ottobre 2021, Succi ed altri c Italia, nn. 55064/11, 37781/13 e 26049/14). 3. Con il terzo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, comma 4, D.Lgs. n. 546/1992, dell’art. 2639 cc e dell’art. 2697 cc” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. erroneamente escluso la legittimità delle riprese nei confronti del SORRENTINO , quand’anche si fosse dimostrato che lo stesso rivestisse la qualità di amministratore di fatto della società [OSCURATO:PERSONA] . 3.1. Il motivo è inammissibile. 3.2.È, infatti, inammissibile, in sede di giudizio di legittimità, il motivo di ricorso che censuri – come nella specie - un'argomentazione della sentenza impugnata svolta adabundantiam (esclusa la qualità di amministratore di fatto in capo al SORRENTINO , va da sé che vengono altresì meno le sanzioni applicate nei confronti dello stesso, risolvendosi la motivazione della C.T.R. in parte qua in un mero esercizio stilistico), in quanto la stessa, non costituendo una ratio decidendi della decisione, non spiega alcuna influenza sul dispositivo della stessa e, pertanto, essendo improduttiva di effetti giuridici, la sua impugnazione è priva di interesse (Cass., Sez. 1, 8.6.2022, n. 18429, Rv. 665300-02). 4. Con il quarto motivo, infine, parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.) della “violazione e/o falsa applicazione dell’art. 11 del DLgvo 472/97” (cfr. ricorso, p. 16), per avere la C.T.R. erroneamente escluso l’applicazione, nei confronti del SORRENTINO , delle sanzioni, nonostante la loro debenza anche da parte dell’amministratore di fatto di una società costituita al solo fine di evadere le imposte, non trovando in tal caso applicazione la disciplina di cui all’art. 7 del d.l. n. 269 del 2003. 4. Il motivo è inammissibile. 4.1. Il rigetto dei precedenti motivi determina, infatti, una carenza di interesse alla trattazione della censura, giacché la conferma dell’annullamento dell’avviso di accertamento per le imposte trascina inevitabilmente, con sé, anche le connesse sanzioni irrogate al contribuente (arg. da Cass., Sez. 5, 23.11.2018, n. 30357, Rv. 651825-01). 5 In conclusione il ricorso va rigettato, alcunché dovendosi disporre in relazione alle spese del presente giudizio di legittimità, essendo rimasto [OSCURATO:PERSONA] intimato. 5.1. Risultando soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per ess
Sentenza Cassazione n. 22729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris