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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 23 maggio 2023

Cassazione n. 44376/2023

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di condanna emessa il 7/02/2023 dal Tribunale di Ivrea in relazione al reato di cui all'art.116 d.

Igs. 30 aprile 1992, n.285.

L'inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione non è corredata dell'elezione di domicilio necessaria per potere procedere alla notifica dell'atto introduttivo del processo di appello, come prescritto per gli atti di impugnazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lcis. 10 ottobre 2022, n. 150, evidenziandosi che non rileva il fatto che l'elezione di domicilio sia stata depositata successivamente, in data 23/05/2023.

2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando il provvedimento impugnato, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; la difesa evidenzia che alla data in cui è stata depositata l'elezione di domicilio non risultava emesso il decreto di citazione a giudizio e sottolinea che la facoltà di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa.

2.1. Con il secondo motivo deduce la illegittimità costituzionale della disposizione.

Evidenzia l'irragionevolezza della disposizione citata sotto il profilo del principio di parità delle parti ai fini dell'impugnazione, che mai giustificherebbe il sacrificio della posizione del condannato rispetto a quella della pubblica accusa; la norma in discussione, si assume, imponendo al difensore di sollecitare il suo assistito al rilascio di una dichiarazione o elezione di domicilio nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determina una evidente asimmetria con il potere riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione.

Asimmetria che si rinviene anche in raffronto con la parte civile, che conserva il diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una procura alle liti non contenente l'espresso richiamo al potere d'impugnazione.

2.2. Ritiene che la norma imponga una «cesura» nel percorso della difesa tecnica, che necessiterebbe al contrario di essere posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l'intero iter processuale, laddove l'art.571 cod. proc. pen. mantiene inalterata la comune facoltà di impugnazione del difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento e del difensore nominato a tal fine.

2.3. Ritiene irragionevole la previsione del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico, con espresso avvertimento di comunicarne l'eventuale modifica, mentre l'art.164 cod. proc. pen. chiarisce che tale elezione avrà effetto per l'atto di citazione in giudizio ai sensi dell'art.601 cod. proc. peri.

Ciò rende non necessario, secondo la difesa, alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione mentre il previsto deposito potrebbe riferirsi all'elezione di domicilio già presente in atti.

Altrettanto irragionevole è la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, essendo in tal modo valorizzata un'esigenza, quella di semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio, che potrebbe essere soddisfatta con domiciliazione ex lege presso il difensore.

2.4. Chiede che la Corte voglia sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/22, sempre in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. o, in subordine, l'accoglimento del ricorso.

3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo di ricorso, rubricato come inosservanza o erronea applicazione dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc.pen. risulta di difficile enucleazione in quanto l'assunto secondo il quale, alla data in cui è stata depositata l'elezione di domicilio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il decreto di citazione a giudizio non era stato ancora emesso non è accompagnato da alcuna argomentazione in fatto o in diritto che lo sostenga.

1.1. La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d.

Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, l'adempimento che la Corte di appello assume omesso.

1.2. Ferma restando la mancata enunciazione delle ragioni di diritto della censura, si tratta in ogni caso di censura manifestamente infondata in quanto il tenore letterale della disposizione e, soprattutto, la sua collocazione sistematica all'interno di una norma che disciplina le forme prescritte a pena d'inammissibilità dell'impugnazione inducono a ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia ora requisito formale dell'atto di impugnazione.

Ne consegue che, seppure un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle garanzie difensive consentisse di ammettere il deposito in un momento successivo al deposito dell'atto d'impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovrebbe comunque essere depositata entro la scadenza dei termini per proporre impugnazione previsti dall'art.585, comma 1, cod. proc. pen.; il dedotto deposito in data anteriore l'emissione del decreto di citazione a giudizio propone, dunque, un elemento di fatto evidentemente inidoneo a caducare la pronuncia di inammissibilità dell'appello.

2. Va, quindi, esaminata l'eccezione d'incostituzionalità della disposizione.

2.1. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è una disposizione introdotta nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte a individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio.

La disposizione stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio».

L'art. 89, comma 3, d.

Igs. n.150/2022 ha previsto che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.».

La Corte di appello ha, dunque, correttamente ritenuto applicabile tale regola all'appello proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza di condanna pronunciata il 7/02/2023.

2.2. Il predetto d.

Igs. n.150/2022, cori l'art. 10, ha anche inserito il nuovo art. 157 bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima) che, al primo comma, prevede che «1.

In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio».

La medesima norma ha inserito anche l'art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: «Notifiche degli atti introduttivi del giudizio»), il cui terzo comma stabilisce quanto segue «3.

In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater», nonché una nuova formulazione dell'art.164 cod. proc. peri. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.».

Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio.

2.3. Così delineato sinteticamente l'impianto normativo introdotto dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il d.

Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione».

2.4. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d.

Igs. n.150/2022 si legge «Il comma I- ter dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione.

In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1».

3. Nessuno dei rilievi difensivi attinge in maniera sistematica le norme correlate al comma 1-ter citato, come pure sarebbe stato opportuno in ragione della rete di modificazioni che il sistema delle notificazioni degli atti ha subìto a opera del legislatore delegato, né sono state espresse, con riguardo alla disposizione che si assume illegittima, argomentazioni che sostengano il contrasto di quanto previsto dall'art.581, comma 1 -ter, cod.proc. pen. con gli obiettivi fissati dalla legge delega (arti, comma 1, legge 27 settembre 2021, n.134 ove si fa riferimento a «finalita di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive») e, in particolar modo, con l'obiettivo di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente da realizzare, tra l'altro, secondo quanto particolareggiatamente previsto dall'art.1, comma 6 lett. f), della legge delega, a mezzo della previsione «che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.», unitamente a criteri direttivi, desumibili dal medesimo comma 6, improntati alla ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie difensive.

3.1. La difesa non ha specificamente articolato le ragioni di diritto in base alle quali l'assetto delle impugnazioni, segnatamente il principio generale della legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art.571 cod. proc. pen., risulterebbe surrettiziamente stravolto, secondo quanto si legge nel ricorso, dall'introduzione di un nuovo requisito di ammissibilità dell'appello afferente alla forma dell'impugnazione.

La genericità dell'argomento, che non spiega l'interferenza tra le due discipline, non consente alla Corte di vagliarne la fondatezza.

3.2. Argomento dirimente nel senso della manifesta infondatezza della questione è che non risulta irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e anzi appare in linea con il principio del «giusto processo» imporre l'attualizzazione dell'informazione relativa al luogo in cui notificare all'imputato l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione; essa risponde, da un lato, all'esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che rappresenta la cifra delle più recenti modifiche del sistema penale, originariamente improntato al principio della conoscenza legale (Sez.

U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione); dall'altro, alle esigenze di celerità del processo penale largamente illustrate tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, posto che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento dell'impugnazione esclude in radice ogni ritardo nell'attività dell'Ufficio funzionale alla notificazione dell'atto.

4. La difesa ha richiamato il fondamento costituzionale del diritto d'impugnazione quale componente essenziale del diritto di difesa (art.24 Cost.) e , quale rimedio funzionale alla tutela della presunzione di non colpevolezza (art.27 # Cost.), oltre che quale strumento di controllo dell'adempimento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (art.111 Cost.), ritenendo dunque che la disposizione di cui all'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisca un'ingiustificata limitazione a tale diritto.

4.1. Cita, a tale proposito, la sentenza della Corte Cost. r.34 del 26 febbraio 2020 che, tuttavia, si è pronunciata in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato».

In tale pronuncia si rinviene, come costante, l'affermazione per cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992).

E vi si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali cosicchè le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà.

4.2. In tale pronuncia, la Consulta ha però anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a I7 favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi.

4.3. Ma il Collegio ritiene non condivisibile il punto di partenza del ragionamento.

La difesa attribuisce all'obbligatorietà della dichiarazione o elezione di domicilio l'effetto di limitare l'autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato e ne fa derivare un'asimmetria rispetto al potere d'impugnazione riconosciuto al pubblico ministero in caso di assoluzione, senza considerare che la necessità di acquisire dal proprio assistito la predetta dichiarazione o elezione di domicilio, che si è detto risponde ad esigenze anche di tutela dell'imputato, non comporta alcun limite al diritto d'impugnazione ma, al più, costituisce un ulteriore adempimento privo di effetti in caso di agevole reperibilità dell'assistito.

Di eventuali ritardi causati da tale ulteriore adempimento nella predisposizione dell'atto con imputati non facilmente raggiungibili, il legislatore mostra del resto di aver tenuto conto laddove ha accordato al difensore un più ampio termine d'impugnazione in caso di procedimento in assenza.

L'art.33, lett.f) ha, infatti, inserito all'articolo 585, dopo il comma 1, il seguente «1-bis.

I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.»

5. Escluso in radice che si possa qualificare il nuovo adempimento come limitazione al diritto d'impugnazione, altrettanto manifesta è l'infondatezza della censura nella parte in cui si sostiene un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla parte civile, alla quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà di conferire al difensore il potere di impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della sentenza da impugnare.

L'argomentazione risulta con evidenza inconferente, sia perchè l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione non altera le regole che disciplinano il diritto di nomina del difensore, sia perché le peculiari prerogative del difensore dell'imputato, sancite dall'art.99 cod. proc. pen., rendono tale figura processuale non comparabile con quella dei difensori delle altre parti private.

6. Così posta, la questione non risulta idonea a costituire valida illustrazione dei motivi che la sostengono, né risulta accoglibile come mera sollecitazione al Collegio per la sottoposizione, d'ufficio, della questione al Giudice delle Leggi.

7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, ritenuta manifesta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2023 della CORTE APPELLO di TORINOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di appello di Torino, con l'ordinanza indicata in epigrafe, ha dichiarato l'inammissibilità dell'appello proposto dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza di condanna emessa il 7/02/2023 dal Tribunale di Ivrea in relazione al reato di cui all'art.116 d. Igs. 30 aprile 1992, n.285. L'inammissibilità è stata pronunciata ai sensi dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., in quanto l'impugnazione non è corredata dell'elezione di domicilio necessaria per potere procedere alla notifica dell'atto introduttivo del processo di appello, come prescritto per gli atti di impugnazione avverso sentenze pronunciate dopo l'entrata in vigore del d.lcis. 10 ottobre 2022, n. 150, evidenziandosi che non rileva il fatto che l'elezione di domicilio sia stata depositata successivamente, in data 23/05/2023. 2. [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso censurando il provvedimento impugnato, con il primo motivo, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. per inosservanza e/o erronea applicazione dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen.; la difesa evidenzia che alla data in cui è stata depositata l'elezione di domicilio non risultava emesso il decreto di citazione a giudizio e sottolinea che la facoltà di appellare le sentenze di condanna a pena detentiva senza limiti e preclusioni ingiustificate rappresenta un profilo insopprimibile del diritto di difesa. 2.1. Con il secondo motivo deduce la illegittimità costituzionale della disposizione. Evidenzia l'irragionevolezza della disposizione citata sotto il profilo del principio di parità delle parti ai fini dell'impugnazione, che mai giustificherebbe il sacrificio della posizione del condannato rispetto a quella della pubblica accusa; la norma in discussione, si assume, imponendo al difensore di sollecitare il suo assistito al rilascio di una dichiarazione o elezione di domicilio nei ristretti termini previsti per l'impugnazione, determina una evidente asimmetria con il potere riconosciuto al Pubblico Ministero in caso di assoluzione. Asimmetria che si rinviene anche in raffronto con la parte civile, che conserva il diritto all'impugnazione sulla base di una procura rilasciata prima della sentenza da impugnare e, secondo la giurisprudenza di legittimità, anche in presenza di una procura alle liti non contenente l'espresso richiamo al potere d'impugnazione. 2.2. Ritiene che la norma imponga una «cesura» nel percorso della difesa tecnica, che necessiterebbe al contrario di essere posta in grado di operare con continuità e senza inutili ostacoli lungo l'intero iter processuale, laddove l'art.571 cod. proc. pen. mantiene inalterata la comune facoltà di impugnazione del difensore dell'imputato al momento del deposito del provvedimento e del difensore nominato a tal fine. 2.3. Ritiene irragionevole la previsione del deposito della dichiarazione o elezione di domicilio, atteso che l'imputato appellante ha già avuto modo di dichiarare o eleggere domicilio in precedenza per l'intero procedimento a suo carico, con espresso avvertimento di comunicarne l'eventuale modifica, mentre l'art.164 cod. proc. pen. chiarisce che tale elezione avrà effetto per l'atto di citazione in giudizio ai sensi dell'art.601 cod. proc. peri. Ciò rende non necessario, secondo la difesa, alcun ulteriore adempimento in sede di impugnazione mentre il previsto deposito potrebbe riferirsi all'elezione di domicilio già presente in atti. Altrettanto irragionevole è la sanzione dell'inammissibilità dell'impugnazione, essendo in tal modo valorizzata un'esigenza, quella di semplificare la notificazione del decreto di citazione a giudizio, che potrebbe essere soddisfatta con domiciliazione ex lege presso il difensore. 2.4. Chiede che la Corte voglia sospendere il giudizio e sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost., nonché dell'art. 89, comma 3, d.lgs. n.150/22, sempre in relazione agli artt. 3, 24, 27 e 111 Cost. o, in subordine, l'accoglimento del ricorso. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso, rubricato come inosservanza o erronea applicazione dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc.pen. risulta di difficile enucleazione in quanto l'assunto secondo il quale, alla data in cui è stata depositata l'elezione di domicilio ([OSCURATO:DATA_NASCITA]), il decreto di citazione a giudizio non era stato ancora emesso non è accompagnato da alcuna argomentazione in fatto o in diritto che lo sostenga. 1.1. La disposizione che si assume violata è stata introdotta dal d. Igs. 10 ottobre 2022, n. 150 all'interno dell'art. 581 cod. proc. pen. e prescrive, a pena d'inammissibilità dell'impugnazione, l'adempimento che la Corte di appello assume omesso. 1.2. Ferma restando la mancata enunciazione delle ragioni di diritto della censura, si tratta in ogni caso di censura manifestamente infondata in quanto il tenore letterale della disposizione e, soprattutto, la sua collocazione sistematica all'interno di una norma che disciplina le forme prescritte a pena d'inammissibilità dell'impugnazione inducono a ritenere che la dichiarazione o l'elezione di domicilio sia ora requisito formale dell'atto di impugnazione. Ne consegue che, seppure un'interpretazione costituzionalmente orientata al rispetto delle garanzie difensive consentisse di ammettere il deposito in un momento successivo al deposito dell'atto d'impugnazione, la dichiarazione o l'elezione di domicilio dovrebbe comunque essere depositata entro la scadenza dei termini per proporre impugnazione previsti dall'art.585, comma 1, cod. proc. pen.; il dedotto deposito in data anteriore l'emissione del decreto di citazione a giudizio propone, dunque, un elemento di fatto evidentemente inidoneo a caducare la pronuncia di inammissibilità dell'appello. 2. Va, quindi, esaminata l'eccezione d'incostituzionalità della disposizione. 2.1. L'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. è una disposizione introdotta nell'ottica di garantire la speditezza e la celerità del giudizio di appello, così esonerando l'autorità giudiziaria dall'effettuare ricerche volte a individuare il luogo della notifica del decreto di citazione a giudizio. La disposizione stabilisce che «con l'atto d'impugnazione delle parti private e dei difensori è depositata, a pena d'inammissibilità, la dichiarazione o elezione di domicilio, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio». L'art. 89, comma 3, d. Igs. n.150/2022 ha previsto che «Le disposizioni degli articoli 157-ter, comma 3, 581, commi 1-ter e 1-quater, e 585, comma 1-bis, del codice di procedura penale si applicano per le sole impugnazioni proposte avverso sentenze pronunciate in data successiva a quella di entrata in vigore del presente decreto.». La Corte di appello ha, dunque, correttamente ritenuto applicabile tale regola all'appello proposto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza di condanna pronunciata il 7/02/2023. 2.2. Il predetto d. Igs. n.150/2022, cori l'art. 10, ha anche inserito il nuovo art. 157 bis (Notifiche all'imputato non detenuto successive alla prima) che, al primo comma, prevede che «1. In ogni stato e grado del procedimento, le notificazioni all'imputato non detenuto successive alla prima, diverse dalla notificazione dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, della citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonche' del decreto penale di condanna, sono eseguite mediante consegna al difensore di fiducia o di ufficio». La medesima norma ha inserito anche l'art. 157-ter cod. proc. pen. (rubricato: «Notifiche degli atti introduttivi del giudizio»), il cui terzo comma stabilisce quanto segue «3. In caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti e' eseguita esclusivamente presso il domicilio dichiarato o eletto ai sensi dell'articolo 581, commi 1-ter e 1-quater», nonché una nuova formulazione dell'art.164 cod. proc. peri. (rubricato «Durata del domicilio dichiarato o eletto»), che stabilisce ora quanto segue «La determinazione del domicilio dichiarato o eletto è valida per le notificazioni dell'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, degli atti di citazione in giudizio ai sensi degli articoli 450, comma 2, 456, 552 e 601, nonché del decreto penale, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 1.». Il dettato normativo, sostituendo l'inciso contenuto nell'art.164 cod. proc. pen. in base al quale la dichiarazione o l'elezione di domicilio era valida per ogni stato e grado del procedimento, ha dunque escluso che la dichiarazione o l'elezione di domicilio già presente in atti possa esimere l'impugnante dal deposito di una nuova dichiarazione o elezione di domicilio. 2.3. Così delineato sinteticamente l'impianto normativo introdotto dalla c.d. [OSCURATO:PERSONA], occorre ricordare che il d. Igs. 10 ottobre 2022, n.150 è stato adottato sulla base della delega legislativa conferita dalla legge 27 settembre 2021, n.134 («Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonche in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari») e che la nuova disposizione dell'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen., così come sopra riportata, riproduce pedissequamente quanto previsto dall'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega: «fermo restando il criterio di cui al comma 7, lettera h), dettato per il processo in assenza, prevedere che con l'atto di impugnazione, a pena di inammissibilità, sia depositata dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio di impugnazione». 2.4. [OSCURATO:PERSONA] illustrativa al d. Igs. n.150/2022 si legge «Il comma I- ter dell'art. 581 c.p.p., in attuazione del criterio di cui all'art. 1, comma 13, lett. a) della legge delega, introduce un'ulteriore condizione di ammissibilità dell'impugnazione: con l'atto d'impugnazione deve essere presentata la dichiarazione o elezione di domicilio ai fini della notificazione del decreto di citazione. In caso di impugnazione del difensore dell'imputato assente, per attuare la delega sono aumentati di quindici giorni i termini per impugnare previsti dall'art. 585, comma 1». 3. Nessuno dei rilievi difensivi attinge in maniera sistematica le norme correlate al comma 1-ter citato, come pure sarebbe stato opportuno in ragione della rete di modificazioni che il sistema delle notificazioni degli atti ha subìto a opera del legislatore delegato, né sono state espresse, con riguardo alla disposizione che si assume illegittima, argomentazioni che sostengano il contrasto di quanto previsto dall'art.581, comma 1 -ter, cod.proc. pen. con gli obiettivi fissati dalla legge delega (arti, comma 1, legge 27 settembre 2021, n.134 ove si fa riferimento a «finalita di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo penale, nel rispetto delle garanzie difensive») e, in particolar modo, con l'obiettivo di rendere il procedimento penale più celere ed efficiente da realizzare, tra l'altro, secondo quanto particolareggiatamente previsto dall'art.1, comma 6 lett. f), della legge delega, a mezzo della previsione «che, nel caso di impugnazione proposta dall'imputato o nel suo interesse, la notificazione dell'atto di citazione a giudizio nei suoi confronti sia effettuata presso il domicilio dichiarato o eletto, ai sensi della lettera a) del comma 13 del presente articolo.», unitamente a criteri direttivi, desumibili dal medesimo comma 6, improntati alla ricerca di un giusto equilibrio tra esigenze di celerità ed efficienza e garanzie difensive. 3.1. La difesa non ha specificamente articolato le ragioni di diritto in base alle quali l'assetto delle impugnazioni, segnatamente il principio generale della legittimazione all'impugnazione disciplinata dall'art.571 cod. proc. pen., risulterebbe surrettiziamente stravolto, secondo quanto si legge nel ricorso, dall'introduzione di un nuovo requisito di ammissibilità dell'appello afferente alla forma dell'impugnazione. La genericità dell'argomento, che non spiega l'interferenza tra le due discipline, non consente alla Corte di vagliarne la fondatezza. 3.2. Argomento dirimente nel senso della manifesta infondatezza della questione è che non risulta irragionevole, contrariamente a quanto sostenuto nel ricorso, e anzi appare in linea con il principio del «giusto processo» imporre l'attualizzazione dell'informazione relativa al luogo in cui notificare all'imputato l'atto introduttivo del giudizio d'impugnazione; essa risponde, da un lato, all'esigenza di garantire la partecipazione effettiva dell'imputato al processo penale, che rappresenta la cifra delle più recenti modifiche del sistema penale, originariamente improntato al principio della conoscenza legale (Sez. U, n. 23948 del 28/11/2019, dep. 2020, Ismail, in motivazione); dall'altro, alle esigenze di celerità del processo penale largamente illustrate tra i criteri direttivi indicati dal legislatore delegante, posto che il deposito della dichiarazione o elezione di domicilio al momento dell'impugnazione esclude in radice ogni ritardo nell'attività dell'Ufficio funzionale alla notificazione dell'atto. 4. La difesa ha richiamato il fondamento costituzionale del diritto d'impugnazione quale componente essenziale del diritto di difesa (art.24 Cost.) e , quale rimedio funzionale alla tutela della presunzione di non colpevolezza (art.27 # Cost.), oltre che quale strumento di controllo dell'adempimento dell'obbligo di motivazione dei provvedimenti giudiziari (art.111 Cost.), ritenendo dunque che la disposizione di cui all'art.581, comma 1-ter, cod. proc. pen. costituisca un'ingiustificata limitazione a tale diritto. 4.1. Cita, a tale proposito, la sentenza della Corte Cost. r.34 del 26 febbraio 2020 che, tuttavia, si è pronunciata in un caso in cui, nel proporre il gravame, il Procuratore generale aveva eccepito l'illegittimità costituzionale dell'art. 593 cod. proc. pen., come sostituito dall'art. 2, comma 1, lettera a), del d.lgs. n. 11 del 2018, nella parte in cui prevede che il pubblico ministero possa appellare contro le sentenze di condanna «solo quando modificano il titolo del reato o escludono la sussistenza di una circostanza aggravante ad effetto speciale o stabiliscono una pena di specie diversa da quella ordinaria del reato». In tale pronuncia si rinviene, come costante, l'affermazione per cui, nel processo penale, il principio di parità tra accusa e difesa non comporta necessariamente l'identità tra i poteri processuali del pubblico ministero e quelli dell'imputato: potendo una disparità di trattamento «risultare giustificata, nei limiti della ragionevolezza, sia dalla peculiare posizione istituzionale del pubblico ministero, sia dalla funzione allo stesso affidata, sia da esigenze connesse alla corretta amministrazione della giustizia» (sentenze n. 320, n. 26 del 2007 e, nello stesso senso, n. 298 del 2008; ordinanze n. 46 del 2004, n. 165 del 2003, n. 347 del 2002 e n. 421 del 2001; quanto alla giurisprudenza anteriore alla legge cost. n. 2 del 1999, nello stesso senso indicato, sentenze n. 98 del 1994, n. 432 del 1992 e n. 363 del 1991; ordinanze n. 426 del 1998, n. 324 del 1994 e n. 305 del 1992). E vi si ribadisce che il processo penale è caratterizzato da una asimmetria «strutturale» tra i due antagonisti principali cosicchè le differenze che connotano le rispettive posizioni impediscono di ritenere che il principio di parità debba (e possa) indefettibilmente tradursi, nella cornice di ogni singolo segmento dell'iter processuale, in un'assoluta simmetria di poteri e facoltà. 4.2. In tale pronuncia, la Consulta ha però anche ribadito che la garanzia del doppio grado di giurisdizione non fruisce, di per sé, di riconoscimento costituzionale (ex plurimis, sentenze n. 274 e n. 242 del 2009, n. 298 del 2008, n. 26 del 2007, n. 288 del 1997, n. 280 del 1995; ordinanze n. 316 del 2002 e n. 421 del 2001), anche se a livello sovranazionale, l'art. 14, paragrafo 5, del Patto internazionale sui diritti civili e politici, adottato a [OSCURATO:PERSONA] il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, e l'art. 2 del Protocollo n. 7 alla Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottato a Strasburgo il 22 novembre 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 9 aprile 1990, n. 98, prevedono il diritto a far riesaminare la decisione da una giurisdizione superiore, o di seconda istanza, a I7 favore della persona dichiarata colpevole o condannata per un reato e sebbene la riconducibilità del potere d'impugnazione al diritto di difesa sancito dall'art.24 Cost. renda meno disponibile tale potere a interventi limitativi. 4.3. Ma il Collegio ritiene non condivisibile il punto di partenza del ragionamento. La difesa attribuisce all'obbligatorietà della dichiarazione o elezione di domicilio l'effetto di limitare l'autonoma facoltà di appello del difensore dell'imputato e ne fa derivare un'asimmetria rispetto al potere d'impugnazione riconosciuto al pubblico ministero in caso di assoluzione, senza considerare che la necessità di acquisire dal proprio assistito la predetta dichiarazione o elezione di domicilio, che si è detto risponde ad esigenze anche di tutela dell'imputato, non comporta alcun limite al diritto d'impugnazione ma, al più, costituisce un ulteriore adempimento privo di effetti in caso di agevole reperibilità dell'assistito. Di eventuali ritardi causati da tale ulteriore adempimento nella predisposizione dell'atto con imputati non facilmente raggiungibili, il legislatore mostra del resto di aver tenuto conto laddove ha accordato al difensore un più ampio termine d'impugnazione in caso di procedimento in assenza. L'art.33, lett.f) ha, infatti, inserito all'articolo 585, dopo il comma 1, il seguente «1-bis. I termini previsti dal comma 1 sono aumentati di quindici giorni per l'impugnazione del difensore dell'imputato giudicato in assenza.» 5. Escluso in radice che si possa qualificare il nuovo adempimento come limitazione al diritto d'impugnazione, altrettanto manifesta è l'infondatezza della censura nella parte in cui si sostiene un'ingiustificata disparità di trattamento in relazione alla parte civile, alla quale la giurisprudenza di legittimità riconosce la facoltà di conferire al difensore il potere di impugnare sulla base di una procura rilasciata anche prima della sentenza da impugnare. L'argomentazione risulta con evidenza inconferente, sia perchè l'allegazione della dichiarazione o elezione di domicilio all'atto di impugnazione non altera le regole che disciplinano il diritto di nomina del difensore, sia perché le peculiari prerogative del difensore dell'imputato, sancite dall'art.99 cod. proc. pen., rendono tale figura processuale non comparabile con quella dei difensori delle altre parti private. 6. Così posta, la questione non risulta idonea a costituire valida illustrazione dei motivi che la sostengono, né risulta accoglibile come mera sollecitazione al Collegio per la sottoposizione, d'ufficio, della questione al Giudice delle Leggi. 7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art.616 cod. proc. pen. P.Q.M. Rigetta il ricorso, ritenuta manifesta
Sentenza Cassazione n. 44376/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris