Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 01432/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle siDes2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 02/12

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA]( ROMANIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso che deduce la carenza di motivazione in ordine 31Ia ritenut a responsabilità è generico in quanto privo di effettiva censura nei. confronti de la decision impugnata, essendo lo stesso meramente evocativo del vizio enunciato ed avendo ato c:onto Corte di appello delle ragioni che facevano ritenere integrata la contestata evasi D ne sotto I profilo oggettivo e soggettivo; che, infatti, il ricorso è inammissibile per genericità 'lei motivi s manca ogni indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decision impugnat i e quelle poste a fondamento dell'atto di impugnazione, che non può ignorare le affc r mazioni dE I provvedimento censurato, senza cadere nel vizio di aspecificità (tra tante, Sez. 4, il. 34270 dE l 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la c:,:)ndanna dE I ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore dell l Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle siDes2 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 02/12
Sentenza Cassazione n. 01432/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris