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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 ottobre 2021

Cassazione n. 10278/2022

Testo disponibile della fonte

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te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6061/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma via Raminia n.79; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 19 gennaio 2012, non notificata.

Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che:

1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal- la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IVA e IRAP 2003 per operazioni inesistenti.

2. Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente per due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso.

La Corte ha provocato l'interlocuzione delle parti in ordine all'esito della domanda di definizione della lite, cui ha fatto seguito il deposito di memoria da parte della società.

Considerato che:

3. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e rela- tiva attestazione di deposito.

4. A seguito di interlocuzione provocata dalla Corte, la sola contri- buente ha depositato memoria, fornendo a corredo la documentazio- ne attestante il pagamento delle rate relative alla definizione agevola- ta suddetta.

5. Alla luce di quanto precede dev'essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere sulla presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, dal momento che è stata offerta copia del pagamento di quanto dovuto, cui l'Agenzia non ha replicato, mentre le spese restano a carico di chi le ha antici- pate (Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018).

P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di- chiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere.

Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
te ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 6061/2013 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.N.C. [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dal- l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] e l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma via Raminia n.79; - ricorrente contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Pu- glia, n.[OSCURATO:DATA_NASCITA] depositata il 19 gennaio 2012, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 ottobre 2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della Puglia, veniva accolto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] di Bari n. [OSCURATO:DATA_NASCITA] la quale aveva a sua volta accolto il ricorso proposto dal- la società [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. avverso l'avviso di accertamento IVA e IRAP 2003 per operazioni inesistenti. 2. Avverso tale decisione propone ricorso la società contribuente per due motivi, cui resiste l'Agenzia delle Entrate con controricorso. La Corte ha provocato l'interlocuzione delle parti in ordine all'esito della domanda di definizione della lite, cui ha fatto seguito il deposito di memoria da parte della società. Considerato che: 3. Con istanza depositata anteriormente all'adunanza camerale, la contribuente ha formulato richiesta per la declaratoria di estinzione del processo ai sensi dell'art.6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193 (in [OSCURATO:PERSONA] - Serie generale - n. 249 del 24 ottobre 2016), offrendo copia della domanda inoltrata presso l'Agenzia e rela- tiva attestazione di deposito. 4. A seguito di interlocuzione provocata dalla Corte, la sola contri- buente ha depositato memoria, fornendo a corredo la documentazio- ne attestante il pagamento delle rate relative alla definizione agevola- ta suddetta. 5. Alla luce di quanto precede dev'essere dichiarata l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere sulla presente controversia, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, dal momento che è stata offerta copia del pagamento di quanto dovuto, cui l'Agenzia non ha replicato, mentre le spese restano a carico di chi le ha antici- pate (Cass. Sez. 6 - , Ordinanza n. 24083 del 03/10/2018). P.Q.M. la Corte: letto l'art. 6 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, di- chiara estinto il processo per cessazione della materia del contendere. Così deciso in Roma il 28 ottobre 2021 [OSCURATO:PERSONA]
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