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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 00855/2024

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha annullato in sede di riesame, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 01/06/2023, relativamente al delitto di partecipazione ad associazione di ‘ndrangheta e ai delitti in materia di armi di cui ai capi 53 e 56, confermando detta ordinanza con riferimento al delitto di concorso in estorsione aggravata, di cui al capo 19 della contestazione provvisoria, ma sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari.

2. Ha proposto ricorso Rombolà tramite il suo difensore.

2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova.

L'ordinanza impugnata era censurabile in ordine all'inquadramento della vicenda e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. nella sua duplice accezione.

Era assente una finalità agevolatrice, avendo il ricorrente assunto una posizione di autonomia rispetto a Galati e non potendosi reputare l'attività estorsiva espressione dell'operatività di un sodalizio mafioso.

Il ricorrente era intervenuto con la prospettiva di acquisire un profitto, da destinare all'acquisto di stupefacenti di cui faceva uso, non venendo in rilievo la consapevolezza di apportare un vantaggio alla consorteria, fermo restando che il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio.

Inoltre, con riguardo all'utilizzo del metodo, il ricorrente non aveva avviato la fase della proposta estorsiva, non essendo dato comprendere se il predetto fosse consapevole dell'estrinsecazione del metodo mafioso da parte dei concorrenti.

2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura.

Il Tribunale non aveva formulato una valutazione prognostica a fronte di episodio risalente al 2019 e in assenza di indici sintomatici dell'attualità del pericolo dovendosi tener conto anche dei riflessi in un caso di modesta consistenza della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale.

3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica, nella quale sostiene che non vi sono elementi dai quali possa desumersi che Rombolà fosse in grado di rappresentarsi la finalità avuta di mira da Galati o che quest'ultimo avesse di mira anche la finalità di agevolare il sodalizio, dovendosi inoltre escludere la configurabilità dell'aggravante in relazione all'utilizzo del metodo mafioso, in assenza di elementi attestanti le specifiche modalità dell'azione.

5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono.

2. Il primo motivo è incentrato non tanto sulla configurabilità del concorso del ricorrente nell'estorsione, consistita nel pretendere dalla vittima una somma di denaro in cambio della restituzione del veicolo, che le era stato in precedenza sottratto, bensì sulla concreta ipotizzabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il duplice profilo dell'agevolazione della consorteria mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso.

Sul punto l'analisi del Tribunale risulta carente, in quanto si risolve in affermazioni apodittiche e generiche.

In particolare il Tribunale ha dato rilievo alla contiguità del ricorrente ad un personaggio quale [OSCURATO:PERSONA], dominus nella vicenda e ritenuto esponente di una cosca di 'ndrangheta operante a Mileto, e ha in tale prospettiva osservato che il ricorrente era consapevole del metodo mafioso estrinsecato dai compartecipi, aggiungendo inoltre che il predetto, pur avendo perseguito un proprio profitto e avendo agito per finalità egoistica, era nondimeno animato dalla finalità di fornire un'utilità alla compagine mafiosa, in termini di consolidamento sul territorio.

Deve tuttavia rimarcarsi che il metodo mafioso è ravvisabile in quanto le modalità esecutive siano idonee a evocare nei consociati la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, ove funzionale ad una più sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637): nel caso di specie, in realtà, non è stato spiegato in che modo potesse dirsi che l'approccio con la vittima fosse stato caratterizzato dall'evocazione di quella forza intimidatrice al di là della prospettazione della necessità di un compenso in denaro in cambio della restituzione del veicolo (ciò anche volendo dar rilievo ad un implicito riferimento al potere criminale della cosca e non volendo invece considerare la necessità di una specifica esternazione: in tale secondo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, PG, Rv. 285059); ancor meno è stato chiarito come il ricorrente, che era incaricato della restituzione del mezzo, ma non aveva avuto alcun contatto con la vittima, potesse considerarsi in concreto partecipe del metodo mafioso o almeno potesse dirsi che ne avesse per colpa ignorato la sussistenza agli effetti del canone di imputazione di cui all'art. 59 cod. pen.

Quanto alla finalità di agevolazione, la relativa aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente, che pur non animato dalla finalità agevolativa sia consapevole di quella perseguita dal compartecipe (Sez.

U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734): sta di fatto che il Tribunale ha dato conto della finalità locupletativa perseguita dal ricorrente ed ha solo presunto la condivisione della finalità di rafforzamento della consorteria sul territorio, se del caso perseguita da Galati, che peraltro aveva a sua volta conseguito un profitto economico. 3.

Anche il secondo motivo è fondato.

Posto che l'eventuale esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. varrebbe a mutare il canone di giudizio in materia di sussistenza delle esigenze cautelar' e di adeguatezza della misura, deve comunque rimarcarsi come la valutazione operata dal Tribunale, che ha comunque proceduto alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, non dia conto della rilevanza del significativo lasso di tempo trascorso dai fatti, pari a più di quattro anni, tale da imporre di per sé una verifica della sussistenza delle esigenze e ancor più della necessità di una misura custodiale, essendosi fatto solo genericamente riferimento al contesto criminale e alla contiguità ad esponenti che esprimono una caratura mafiosa, ma senza l'indicazione di dati sintomatici tali da disvelare una continuità di quei rapporti e da dare concretezza ad un pericolo di reiterazione, non altrimenti fronteggiabile (circa la necessità di dare rilievo al c.d. tempo silente, al fine di valutare i profili cautelari, si rinvia, da ultimo, a Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272).

4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro.

P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico ministero in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso; letta la memoria inviata dal difensore del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] il Tribunale di Catanzaro ha annullato in sede di riesame, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], quella del G.i.p. del Tribunale di Catanzaro in data 01/06/2023, relativamente al delitto di partecipazione ad associazione di ‘ndrangheta e ai delitti in materia di armi di cui ai capi 53 e 56, confermando detta ordinanza con riferimento al delitto di concorso in estorsione aggravata, di cui al capo 19 della contestazione provvisoria, ma sostituendo la misura cautelare della custodia in carcere con quella degli arresti domiciliari. 2. Ha proposto ricorso Rombolà tramite il suo difensore. 2.1. Con il primo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione con travisamento della prova. L'ordinanza impugnata era censurabile in ordine all'inquadramento della vicenda e alla configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bís.1 cod. pen. nella sua duplice accezione. Era assente una finalità agevolatrice, avendo il ricorrente assunto una posizione di autonomia rispetto a Galati e non potendosi reputare l'attività estorsiva espressione dell'operatività di un sodalizio mafioso. Il ricorrente era intervenuto con la prospettiva di acquisire un profitto, da destinare all'acquisto di stupefacenti di cui faceva uso, non venendo in rilievo la consapevolezza di apportare un vantaggio alla consorteria, fermo restando che il Tribunale aveva escluso la gravità indiziaria in ordine alla partecipazione del ricorrente al sodalizio. Inoltre, con riguardo all'utilizzo del metodo, il ricorrente non aveva avviato la fase della proposta estorsiva, non essendo dato comprendere se il predetto fosse consapevole dell'estrinsecazione del metodo mafioso da parte dei concorrenti. 2.2. Con il secondo motivo denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'adeguatezza e proporzionalità della misura. Il Tribunale non aveva formulato una valutazione prognostica a fronte di episodio risalente al 2019 e in assenza di indici sintomatici dell'attualità del pericolo dovendosi tener conto anche dei riflessi in un caso di modesta consistenza della sentenza n. 120 del 2023 della Corte costituzionale. 3. Il Procuratore generale ha inviato la requisitoria, concludendo per l'inammissibilità del ricorso. 4. Il difensore del ricorrente ha inviato una memoria di replica, nella quale sostiene che non vi sono elementi dai quali possa desumersi che Rombolà fosse in grado di rappresentarsi la finalità avuta di mira da Galati o che quest'ultimo avesse di mira anche la finalità di agevolare il sodalizio, dovendosi inoltre escludere la configurabilità dell'aggravante in relazione all'utilizzo del metodo mafioso, in assenza di elementi attestanti le specifiche modalità dell'azione. 5. Il ricorso è stato trattato senza l'intervento delle parti, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, in base alla proroga da ultimo disposta dall'art. 94, comma 2, d.lgs. 150 del 2022, come modificato dall'art. 5 -duodecies, d.l. 162 del 2022, convertito con modificazioni dalla legge 199 del 2022. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato nei termini che seguono. 2. Il primo motivo è incentrato non tanto sulla configurabilità del concorso del ricorrente nell'estorsione, consistita nel pretendere dalla vittima una somma di denaro in cambio della restituzione del veicolo, che le era stato in precedenza sottratto, bensì sulla concreta ipotizzabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il duplice profilo dell'agevolazione della consorteria mafiosa e dell'utilizzo del metodo mafioso. Sul punto l'analisi del Tribunale risulta carente, in quanto si risolve in affermazioni apodittiche e generiche. In particolare il Tribunale ha dato rilievo alla contiguità del ricorrente ad un personaggio quale [OSCURATO:PERSONA], dominus nella vicenda e ritenuto esponente di una cosca di 'ndrangheta operante a Mileto, e ha in tale prospettiva osservato che il ricorrente era consapevole del metodo mafioso estrinsecato dai compartecipi, aggiungendo inoltre che il predetto, pur avendo perseguito un proprio profitto e avendo agito per finalità egoistica, era nondimeno animato dalla finalità di fornire un'utilità alla compagine mafiosa, in termini di consolidamento sul territorio. Deve tuttavia rimarcarsi che il metodo mafioso è ravvisabile in quanto le modalità esecutive siano idonee a evocare nei consociati la forza intimidatrice tipica dell'agire mafioso, ove funzionale ad una più sicura consumazione del reato (Sez. 1, n. 38770 del 22/06/2022, Iaconis, Rv. 283637): nel caso di specie, in realtà, non è stato spiegato in che modo potesse dirsi che l'approccio con la vittima fosse stato caratterizzato dall'evocazione di quella forza intimidatrice al di là della prospettazione della necessità di un compenso in denaro in cambio della restituzione del veicolo (ciò anche volendo dar rilievo ad un implicito riferimento al potere criminale della cosca e non volendo invece considerare la necessità di una specifica esternazione: in tale secondo senso, da ultimo, Sez. 1, n. 39836 del 19/04/2023, PG, Rv. 285059); ancor meno è stato chiarito come il ricorrente, che era incaricato della restituzione del mezzo, ma non aveva avuto alcun contatto con la vittima, potesse considerarsi in concreto partecipe del metodo mafioso o almeno potesse dirsi che ne avesse per colpa ignorato la sussistenza agli effetti del canone di imputazione di cui all'art. 59 cod. pen. Quanto alla finalità di agevolazione, la relativa aggravante ha natura soggettiva e si comunica al concorrente, che pur non animato dalla finalità agevolativa sia consapevole di quella perseguita dal compartecipe (Sez. U, n. 8545 del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734): sta di fatto che il Tribunale ha dato conto della finalità locupletativa perseguita dal ricorrente ed ha solo presunto la condivisione della finalità di rafforzamento della consorteria sul territorio, se del caso perseguita da Galati, che peraltro aveva a sua volta conseguito un profitto economico. 3. Anche il secondo motivo è fondato. Posto che l'eventuale esclusione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. varrebbe a mutare il canone di giudizio in materia di sussistenza delle esigenze cautelar' e di adeguatezza della misura, deve comunque rimarcarsi come la valutazione operata dal Tribunale, che ha comunque proceduto alla sostituzione della custodia in carcere con gli arresti domiciliari, non dia conto della rilevanza del significativo lasso di tempo trascorso dai fatti, pari a più di quattro anni, tale da imporre di per sé una verifica della sussistenza delle esigenze e ancor più della necessità di una misura custodiale, essendosi fatto solo genericamente riferimento al contesto criminale e alla contiguità ad esponenti che esprimono una caratura mafiosa, ma senza l'indicazione di dati sintomatici tali da disvelare una continuità di quei rapporti e da dare concretezza ad un pericolo di reiterazione, non altrimenti fronteggiabile (circa la necessità di dare rilievo al c.d. tempo silente, al fine di valutare i profili cautelari, si rinvia, da ultimo, a Sez. 6, n. 31587 del 30/05/2023, Gargano, Rv. 285272). 4. In conclusione, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Catanzaro. P. Q. M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale
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