Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione U

Cassazione n. 18829/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5333-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AURIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 2 - in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 192/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di accogliere il decimo e undicesimo motivo di ricorso, per quanto di ragione, e rigettare gli altri.

Fatti di causa

1. Il TSAP con sentenza n. 192/2021, in parziale accoglimento del ricorso principale proposto dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro, dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Agenzia del Demanio, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’Autorità di Bacino della somma di euro 56.407,14 da rivalutare secondo gli indici ISTAT a far data da ciascuna annualità come specificato in motivazione -“dovendosi idealmente frazionare il relativo importo come sopra indicato per il numero degli anni ai quali si riferisce l’occupazione senza titolo (2003/2013)” - oltre al pagamento, anno per anno, degli interessi compensativi sulle somme anzidette a far data dalla Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 3 - domanda giudiziale e fino al soddisfo e condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della complessiva somma, già rivalutata e comprensiva di interessi, di euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo.

2. La vicenda traeva origine da un iniziale atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brescia con il quale l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro aveva chiesto la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla somma di euro 62.679,42, a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo di aree demaniali lacuali (ad uso scalette, terrapieno e pontile galleggiante), site nel comune di Sirmione del Garda, dall’anno 2003 all’anno 2013.

A sostegno delle pretese e della natura demaniale delle aree occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’Autoritàversava in atti copiosa documentazione.

La società chiamava in giudizio a manleva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’alienante [OSCURATO:PERSONA] da cui aveva acquistato le aree tramite contratto di compravendita.

L’Autorità di Bacino, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Brescia, riassumeva la causa dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Milano.

Quest’ultimo ordinava, ex art. 107 cod. proc. civ., la chiamata in causa dell’Agenzia del Demanio, che si costituiva in giudizio svolgendo una sostanziale adesione alle domande di Autorità di Bacino e concludendo con la domanda di accertamento della demanialità dei beni in contestazione, o di parte di essi.

3. Il Tribunale regionale respingeva le domande dell’Autorità di Bacino rivolte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarava inammissibili le domande proposte dall’Autorità del Demanio.

In particolare, il TRAP di Milano, quanto alla prospettata occupazione abusiva di aree demaniali lacuali, rilevava che nel ricorso la ricorrente aveva indicato solo la consistenza quantitativa dell’area asseritamente demaniale ma non la consistenza catastale e riteneva che, da quanto emerso nell’istruttoria, le aree indicate dalla ricorrente non insistevano sulla superficie lacustre; inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta, emergeva che Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 4 - alcune aree contestate (quelle ad uso di terrapieno) non avevano natura demaniale, mentre rispetto alle aree “ad uso scalette” l’Autorità non aveva dato prova dell’uso esclusivo da parte della società.

4. L’Autorità di Bacino e l’Agenzia del Demanio impugnavano la decisione dinanzi al TSAP.

Quest’ultimo disponeva consulenza tecnica d’ufficio.

All’esito,si pronunciava nei termini sopra riportati.

In particolare, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Autorità del Demanio per violazione degli artt. 335 e 343 cod. proc. civ. (costituzione della parte 20 giorni prima dell’udienza) rilevando che il deposito dell’appello incidentale era avvenuto in data 10.10.2017 per l’udienza originariamente fissata all’[OSCURATO:DATA_NASCITA].

Quanto all’appello principale proposto dall’Autorità di Bacino, evidenziava, sulla base delle risultanze della CTU, che vi era stata una evidente antropizzazione, realizzata dai danti causa della società su area appartenente al demanio, che aveva comportato una sottrazione della stessa alla sua naturale vocazione di spiaggia, tramite la realizzazione di opere a ridosso ed in continuità con la sponda del Lago di Garda (terreno demaniale).

Riteneva che il TRAP avesse errato nell’escludere il carattere demaniale del terrapieno e delle aree oggetto della richiesta avanzata dall’Autorità di Bacino, tutte realizzate a ridosso della sponda del Lago di Garda ed asservite dalla proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] ad aree integrate nella zona esterna destinata dall’albergo ai suoi ospiti, e nell’escludere l’esistenza di elementi per ritenere che l’area in contestazione fosse in quota inferiore a quella di piena ordinaria.

Anche l’applicazione del D.M. n. 1170/48 sulla esatta determinazione della quota di piena ordinaria del Lago confermava, a parere del TSAP, la demanialità delle aree contestate.

Il TSAP, inoltre, riteneva priva di pregio l’eccezione di usucapione delle aree proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per una sdemanializzazione tacita del compendio immobiliare in quanto il possesso di essa da parte dei privati è inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione exart. 822 cod. civ.

Riteneva infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’artt. 6, comma 4, e 48 della L.R.

Lombardia n. 6/2012 e, quanto alla fruizione esclusiva delle scalette, il TSAP riteneva Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 5 - sufficiente rilevare che le scalette conducono al pontile in uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corretta quantificazione delle somme, il TSAP evidenziava che il provvedimento impugnato aveva indicato in modo specifico i criteri utilizzati per la quantificazione dell’indennizzo richiesto, conformemente all’art. 53, comma 1, L.R.

Lombardia n. 6/2012.

Disattendeva l’eccezione di prescrizione dei canoni proposta dalla società, ritenendo applicabile la prescrizione decennale che legittima la P.A. a chiedere la reintegrazione della diminuzione patrimoniale subita tramite l’esercizio dell’azione di arricchimento indebito ex art. 2041 cod. civ.: nel caso di specie, l’atto di citazione per condanna all’indennità per occupazione abusiva era del 25.08.2014 e gli atti di costituzione in mora risalivano al 18.11.2013 e al 12.02.2014.

Quanto alla misura dell’indennità di occupazione abusiva rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva mosso contestazioni solo generiche in ordine alla stessa quindi la condannava al ristoro dell’indennità di euro 54.757,26 per il compendio immobiliare di mq. 388,10, di cui mq.18,69 ad uso scalette e mq. 369,41 ad uso terrapieno.

Rideterminava l’importo relativo al pontile galleggiante ed alla passerella di collegamento e lo riduceva ad euro 1.649,88 in considerazione dell’accertato pagamento del canone concessorio da parte della società nel periodo 2005 -2013.

Conclusivamente condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di complessivi euro 56.407,14.

Il TSAP accoglieva, poi, parzialmente le domande formulate dalla società nei confronti dei danti causa (eredi Stevanoni) per l’evizione parziale connessa alla vendita di beni in parte demaniali e per la rivalsa reclamata verso i medesimi soggetti.

Quanto all’evizione parziale, stante la limitata estensione della superficie accertata come demaniale (fatto incidente sull’atto negoziale), fissava, rispetto all’importo originario della vendita (lire 500.000.000), il minor prezzo in euro 20.000,00.

Quanto alla domanda di rivalsa, riteneva che, a fronte dell’indicata somma di euro 56.407,14, risultata dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essa potesse ritenersi fondata in ragione di euro 20.000,00 considerato il beneficio che era derivato Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 6 - alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’utilizzazione esclusiva del compendio immobiliare per le attività connesse all’albergo dalla stessa gestito.

5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso affidato a undici motivi.

6. Hanno resistito con separati controricorsi: 1) l’Autorità di Bacino (che ha concluso per il rigetto del ricorso; 2) l’Agenzia del Demanio (che ha concluso per il rigetto del ricorso); 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo, invero, non risultante nell’epigrafe della sentenza del TSAP), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che hanno svolto argomentazioni adesive rispetto a quelle della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto ai motivi di ricorso dal primo al nono e chiesto il rigetto dei motivi decimo e undicesimo).

7. Non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA](erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]).

8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi per quanto di ragione il decimo e undicesimo motivo di ricorso e respingersi gli altri.

9. Hanno depositato memorie la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Autorità di Bacino.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 163 e 342 cod. proc. civ. per inammissibilità dell’appello per difetto di specificità delle censure, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello.

Sostiene che la sentenza del TRAP Milano si era basata su due concorrenti motivazioni, non utilmente gravate.

In particolare, il Tribunale Regionale delle Acque aveva ritenuto che l’Autorità di Bacino non avesse assolto ai propri oneri deduttivi dei fatti costitutivi della pretesa e che non si potesse dare ingresso a CTU esplorative volte a ricercare, non solo la prova, ma i fatti stessi, neppure allegati.

Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 7 - Assume che tale capo di sentenza e la relativa motivazione, da sola sufficiente a sorreggere il contenuto dispositivo della pronuncia, non erano stati oggetto di appello, con conseguente inammissibilità delle ulteriori censure, inidonee ad impedire il rigetto della domanda proposta.

Inoltre, il TRAP, con seconda, concorrente, motivazione, aveva ritenuto, in aggiunta, che i documenti prodotti dessero ragione dell’estraneità dei fondi occupati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto all’area demaniale ed alla linea di confine di questa.

Anche tale seconda motivazione non era stata, utilmente, censurata.

2. Il motivo è infondato.

Esso presenta innanzitutto profili di inammissibilità.

Il ricorrente ha, infatti, trascritto il contenuto della sentenza del TRAP ma solo in parte quello dell’appello dell’Autorità di Bacino (pag. 11 e 12 del ricorso per cassazione).

Peraltro, a ben guardare, quelle del TRAP non sono state due distinte rationes decidendi inserendosi le stesse in un unico percorso argomentativo evidenziante una sostanziale carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa (demanialità delle aree) riferendosi, ad avviso del Tribunale, i documenti prodotti dall’Autorità ad altro terreno, non appartenente alla società convenuta.

Ed allora, per quanto si rileva dalla sentenza impugnata, l’Autorità di Bacino aveva contrastato, proprio sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il mancato riconoscimento della demanialità delle aree occupate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostenendo che tale documentazione fosse già in sé dimostrativa della natura demaniale, risultando ivi indicato che l’area in esame costituiva “luogo in origine soggiacente alla quota di piena ordinaria, manomesso con la costruzione di un terrapieno e di un muro di contenimento” ed aveva, altresì, dedotto l’errata valutazione delle risultanze documentali in ordine alla natura demaniale dell’area occupata dalle scalette.

Già questi passaggi sono indicativi di una richiesta di revisione, nel complesso, dell’intero impianto argomentativo del TRAP assumendosi, da parte dell’appellante, che contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, era stata versata la documentazione giustificativa della pretesa, il che già in sé Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 8 - conteneva una censura relativa al ritenuto mancato assolvimento degli oneri deduttivi sulla stessa incombenti.

3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno sui fatti costitutivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Critica la sentenza impugnata per violazione del giudicato interno delle questioni dotate di autonomia e non censurate in appello (acquiescenza impropria per impugnazione parziale della sentenza) in quanto l’appellante non ha contestato la ricostruzione seguita dal giudice di primo grado sulla natura dell’area occupata, oltre al fatto che il TSAP -secondo la ricorrente - confonde e sovrapponei due diversi beni demaniali (alveo e spiaggia).

4. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al motivo che precede.

Nel complesso la sentenza del TRAP era stata, come detto, censurata invocandosi da parte dell’Autorità di Bacino la natura demaniale dell’area.

La suddetta posizione assunta nell’atto di appello si poneva, sul piano logico e giuridico, in contrasto con laqualificazione di area riconducibile alla nozione di spiaggia, cioè bene estraneo all’alveo, come compiuta dal giudice di primo grado, escludendo, pertanto, su tale aspetto la formazione delgiudicato.

La ricostruzione, in concreto, della situazione sulla base dei documenti richiamati dall’Autorità nell’atto di gravame e la riconducibilità dell’area alla nozione di spiaggia piuttosto che all’alveo come definito dalle quote di piena ordinaria è questione che attiene al merito.

5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per l’inammissibilità della CTU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata perché fondata sui risultati della CTU, che, a parere della ricorrente, doveva essere dichiarata inammissibile perché esorbitante rispetto ai limiti sia della consulenza deducente sia della consulenza percipiente; in particolare la ricorrente lamenta l’esorbitanza dei poteri del CTU, al quale è stato conferito incarico di ricercare ed acquisire elementi di fatto costitutivi della domanda risarcitoria, e quindi di ricercare elementi sulla natura demaniale del bene, indipendentemente dagli apporti deduttivi e probatori di parte attrice.

6. Il motivo è infondato.

Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 9 - La questione della demanialità dell’area era proprio quella oggetto di causa.

7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della CTU per l’acquisizione autonoma di documenti attinenti ai fatti principali e nullità della sentenza basata su tali documenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Deduce la nullità della CTU in quanto basata su documentazione estranea ai fascicoli ed acquisita senza autorizzazione, con violazione del quesito conferito.

8. Il motivo presenta profili di inammissibilità (non evincendosi dal ricorso nulla circa i quesiti posti al CTU ovvero circa le acquisizioni documentali disposte ovvero effettuate).

In ogni caso il motivo è infondato.

Questa Corte (ex aliis, Cass. n. 1020 del 19 gennaio 2006; Cass. n. 4729 del 10 marzo 2015; Cass. n. 12921 del 23 giugno 2015; Cass. n. 31886 del 6 dicembre 2019), quanto ai poteri esercitabili dal CTU, aveva affermato cheil consulente non può mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti; né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, perché violerebbe il principio che addossa alle parti l’onere della prova (salva l’ipotesi della impossibilità assoluta ed oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non col ricorso alla consulenza tecnica).

In tutti e due i casi, poi, ne sarebbe rimasto vulnerato il principio della parità delle parti, giacché la consulenza si sarebbe trasformata in un iniquo repéchage della parte che, per maltalento, avesse trascurato di allegare o provare, nei termini di legge, i fatti dimostrativi del proprio diritto o della propria eccezione.

Secondo questo orientamento, al consulente "non compete alcun potere di supplenza" delle parti.

Quanto alle conseguenze delle violazioni da parte del consulente del thema decidendumo del principio dispositivo, si era ritenuto (vedi da ultimo Cass. n. 31886/2019 citata) che la stessa determinasse la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 10 - preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti.

Invero di recente, in sede di risoluzione di un contrasto e con pronuncia resanell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 4, cod. proc. civ., questa Corte (Cass., Sez.

Un., n. 3086 del 1° febbraio 2022) dis costandosi dalla prospettiva abbracciata, tra le altre dalla citata Cass. n. 31886/2019, ha affermato che, dovendo il CTU procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli anche alla investigazione dei fatti accessori, può estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque.

Anche quanto alla nullità la più recente pronuncia è coerente con il descritto ruolo del consulente tecnico in rapporto all’attività del giudice.

Escluso, quindi, il ricorso alla categoria dell’inammissibilità (più consono all’attività delle parti) o a quella (dagli incerti contorni) dell’inutilizzabilità, l’approdo finale è nel senso della nullità relativa, e ciò in relazione soprattutto allo “snodo cruciale (..) costituito (..) dalla necessità che l’attività consulenziale si svolga nel più fedele e scrupoloso rispetto del contraddittorio delle parti”.

Il mancato rispetto del contraddittorio “tecnico” lede, infatti, un interesse delle parti, di cui le stesse possono disporre, non facendone valere la violazione nelle forme e nei tempi di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”.

Ciò sempre che si rimanga nel perimetro dei fatti secondari, dal momento che, ove il CTU finisca per indagare su fatti principali non dedotti dall’attore a fondamento della domanda (e, comunque, non accertabili d’ufficio dal giudice), la nullità non potrà che essere assoluta, “in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice” (o suscettibile di essere fatta valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.).

Orbene nella specie non sussistono elementi evincibili dal ricorso per ritenere che vi sia stata un’attività per ricercare aliunde quanto rimesso all’onere di allegazione e prova delle parti.

Non era stata, infatti, demandata al CTU alcuna indagine esplorativa ma solo la verifica dell’appartenenza al demanio lacuale (come noto comprendente Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 11 - l’alveo, cioè l’estensione coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che sono necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito per trasporto, diporto, esercizio della pesca etc.) dell’area in contestazione che, come detto, aveva costituito l’oggetto di causa.

Peraltro, il TSAP è pervenuto alla valutazione della demanialità dell’area considerando non solo le risultanze della CTU ma tutta una serie di elementi fattuali e documentali coordinati (mappe catastali, rilevazioni altimetriche, realizzazione di opere, antropizzazione della zona, connotazione dell’utilizzo delle aree in relazione alla gestione del complesso alberghiero).

Si ricorda, altresì, che questa Corte (Cass. n. 21566 del7 ottobre 2020;Cass. n. 6619 del 1° aprile 2015; Cass. n. 12999 del 24 maggio 2013; Cass. 30 luglio 2009 n. 17737; Cass. 5 novembre 1981 n. 5817),con specifico riferimento all’appartenenza di un determinato bene al demanio, ha ritenuto cheil giudice di merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge.

9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza basata su documenti prodotti dal CTP in appello come allegato alle osservazioni alla CTU, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Sostiene che il giudice abbia utilizzato, a fondamento della decisione, allegati della CTP, considerandoli erroneamente come allegati della relazione del CTU, errando, conseguentemente, sul regime giuridico da applicarea tali documenti, che è diverso dal regime previsto per i documenti acquisiti ed utilizzati dal CTU per rispondere al quesito; censura, pertanto, la nullità della sentenza per aver posto a base del proprio convincimento documenti estranei al fascicolo di parte ed illegittimamente acquisiti e valutati.

10. Il motivo presenta profili di inammissibilità (non evincendosi a quali documenti la parte abbia inteso riferirsi) ed è comunque infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo precedente.

11. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sullo scostamento dalle conclusioni del CTU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 12 - Sostiene che il TSAP sia incorso in tale nullità in quanto ha ritenuto non necessarie ulteriori acquisizioni tecniche/scientifiche e considerato sufficienti - al fine di dichiarare la demanialità del bene - i dati indicati nella relazione dal CTU, nonostante il consulente tecnico avesse concluso indicando la necessità di ulteriori indagini per una risposta tecnica esaustiva.

12. Il motivo è infondato.

Rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice disattendere le conclusioni del CTU o disporre integrazioni dell’elaborato peritale, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione (ora nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), che il giudice dia conto delle ragioni di tale scelta.

Nello specifico, si evince dalla sentenza impugnata che il CTU, al fine di rispondere correttamente al quesito postogli, aveva prospettato la necessità di effettuare un’indagine distruttiva (non invasiva) mediante scavi in sezione di trincee per identificare la stratigrafia e la quota del terreno naturale prima della costruzione del muro di protezione e dell’eventuale riempimento a tergo per la formazione del terrapieno.

Sul punto il TASP ha ritenuto, però, irrilevanti ai fini della verifica di demanialità, i richiesti saggi di scavo da parte del CTU, ritenendo che tale demanialità risultasse in maniera sufficiente dagli elementi già acquisiti in giudizio, ed evidenziato che l’attività di antropizzazione compiuta ed emergente dalle riproduzioni fotografiche allegate all’elaborato peritale rendeva evidente la sottrazione di aree poste in continuità con il tratto spondale dei terreni demaniali antistanti lo specchio del lago e, dunque, per loro conformazione aventi naturale vocazione di spiaggia.

Tale valutazione esclude ogni carenza motivazionale nei termini prospettati dallaricorrente.

13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sulla natura demaniale del bene, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata perché confonde il bene dell’alveo con il bene della spiaggia, che hanno presupposti differenti (come affermato dalla stessa sentenza impugnata) ma che, a parere della società, vengono sovrapposti e confusi nel percorso motivazionale della sentenza.

Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 13 -

14. Il motivo è infondato.

La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, illogica o perplessa essendo tutto l’impianto argomentativo orientato a dare contezza dell’accertata natura demaniale dell’area.

Ed infatti, ad avviso del TSAP, a prescindere dallacollocazione dei terreni al di sopra o al di sotto della quota delle piene ordinarie del lago di Garda -la cui quota altimetrica è determinata dal D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 20 agosto 1948, n. 1170 -, la loro demanialità può essere desunta anche aliunde, sulla base dell’interpretazione degli atti di proprietà e della valutazione globale del quadro probatorio.

Così, nello specifico, partendo dal concetto di demanialità di cui agli artt. 822 e 823 cod. civ., il TSAP ha ritenuto che gli elementi evidenziatidal CTU - pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata, punti a), b), c) e d) -deponessero univocamente per la natura demaniale delle aree in contestazione, natura che permaneva nonostante gli interventi realizzati nell’ambito delle complessive trasformazioni della zona immediatamente a monte.

15. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sull’integrazione dei requisiti dell’arricchimento senza causa e sulla quantificazione della pretesa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver “combinato”, ai fini della quantificazione indennitaria, la disciplina prevista dall’art. 2041 cod. civ., posta a fondamento della pretesa senza verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla norma, con la disciplina prevista dall’art. 53 L.R.

Lombardia n. 6/2012, utilizzata per stabilire il quantumrisarcitorio.

16. Il motivo è infondato.

Anche in questo caso la motivazione, sul punto, non è apparente, né illogica o perplessa.

Il TSAP ha richiamato, infatti, quanto già affermato da questa Corte circa la possibilità per la P.A., in caso di persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà -senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare - con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria, presso la quale l’[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 14 - stessa può altresì esercitare l’azione di arricchimento indebito exart. 2041 cod. civ. al fine di ottenere un indennizzo adeguato (così Cass., Sez.

Un., n. 12313 del 18 novembre 1992).

Inoltre, dopo un percorso argomentativo complessivamente e chiaramente deponente per l’esistenza, nello specifico, oltre al pregiudizio per l’Autorità di Bacino (che non aveva percepito i canoni) e all’arricchimento dell’occupante abusivo (che aveva la fruizione esclusiva delle aree ricadenti nel Lago di Garda -si pensi alle scalette conducenti al pontile in uso esclusivo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ed accertate come demaniali senza aver corrisposto i canoni), della correlazione fra i suddettielementi e della mancanza di una giusta causa, ha evidenziato che l’Autorità, “ben lungi dal rivendicare la proprietà demaniale di aree per conto del demanio”, si è limitata a quantificare l’indennizzo richiesto utilizzando i criteri di cui all’art. 53, comma 1, della L.R.

Lombardia n. 6 del 2012.

Trattasi di motivazione che certamente risponde al minimo costituzionale ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Né si rinviene la violazione della norma sostanziale denunciata nel corpo del motivo.

17. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 53 L.R.

Lombardia n. 6/2012 e dell’art. 12 disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Censura la sentenza impugnata per aver applicato al caso di specie di occupazione abusiva di bene demaniale contestata e non riconosciuta l’art. 53 della L.R.

Lombardia n. 6/2012, che, invece, disciplina, con sistema derogatorio speciale, i diversi casi in cui il pagamento sia chiesto dallo stesso soggetto occupante.

18. Il motivo è infondato.

Nello specifico non vi è stata una quantificazione della pretesa in applicazione dei canoni secondo la disciplina della legge regionale ma quest’ultima è stata richiamata al solo scopo di individuare un criterio di riferimento per la determinazione dell’indennizzo adeguato.

19. Con il decimo motivo (in subordine, in caso di rigetto dei primi otto motivi - che, in realtà, sono nove - ) la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 1480, 1483 e 1484 cod. civ. per la limitazione Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 15 - dell’obbligazione del dante causa ad una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare in ragione della perdita della proprietà, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.

Rileva che il TSAP ha condannato i danti causa della società ad una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare ed ha escluso da tale somma le spese legali da rimborsare all’attore, in violazione del comma 2 dell’art. 1483 cod. civ.; denuncia, altresì, la violazione delle norme sull’evizione parziale, che prevedono - a garanzia dell’evizione - il cumulo della riduzione del prezzo con la restituzione dei frutti e delle spese, oltre al risarcimento del danno.

20. Il motivo è solo parzialmente fondato.

Quanto al riconoscimento di una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare, va osservato che a pag. 34 della sentenza impugnata vi è una valutazione congrua nella quantificazione del relativo importo, essendosi evidenziata sia la misura davvero marginale della superficie interessata dalla natura demaniale delle particelle oggetto di pretesa da parte dell’Autorità di Bacino - rispetto alla complessiva superficie - , e al complessivo importo, della originaria vendita sia il godimento della assai limitata porzione di area di cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha potuto usufruire proprio in relazione all’atto negoziale.

Quanto all’ulteriore doglianza, si osserva innanzitutto che, nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva formulato specifica domanda di evizione parziale ai sensi dell’art. 1484 cod. civ. cui si applicano le disposizioni dell’art. 1480 cod. civ. e dell’art. 1483, comma 2, cod. civ., prevedente l’obbligo di rimborso delle spese di lite.

In sede di appello, come evidenziato anche dagli eredi Stevanoni nella memoria, la società, in presenza di un fatto che aveva reso operante la garanzia, aveva fatto esplicito riferimento ai “costi sostenuti per la lite” ma ciò non integra una domanda nuova stante come detto il richiamo contenuto dell’art. 1484 cod. civ. alla previsione di cui all’art. 1483, comma 2.

Orbene, la Corte non ha tenuto conto del fatto che una specifica voce di danno evizionale è, appunto, rappresentata dalle spese legali sostenute dal compratore nella difesa contro il terzo evincente e delle spese pagate a quest’ultimo.

La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all’attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 16 - lite”.

Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all’inadempimento dell’impegno traslativo.

Questa Corte ha, sul punto, affermato (v.

Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all’acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all’acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell’evizione stessa.

21. Con l’undicesimo motivo (sempre in subordine, in caso di rigetto dei primi otto motivi - che, come detto, in realtà, sono n ove - ) la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 1476, 1480, 1484 cod. civ., anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla negazione del risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.

Denuncia la mancata pronuncia del TSAP sulla domanda di risarcimento del danno richiesto dalla società nei confronti degli eredi della propria dante causa, risarcimento che si sarebbe aggiunto all’ammontare dei canoni e/o degli indennizzi da occupazione illegittima che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata condannata a pagare all’Autorità di Bacino, nonostante l’allegazione del contratto di compravendita e dell’inadempimento di controparte.

Assume che il TSAP, nell’accogliere parzialmente la domanda di garanzia, nulla ha detto in ordine al risarcimento dei danni subiti, stimati in euro 145.200,00 dal geom.

Perini, CTP di [OSCURATO:PERSONA], nella propria relazione del 21.11.2016 (doc. 2-3 del fascicolo di cassazione).

Sul punto, la ricorrente fa espresso richiamo al principio giurisprudenziale tale per cui, oltre al c.d. interesse contrattuale negativo, va riconosciuto al compratore evitto anche il risarcimento dell’interesse positivo per il caso in cui l’evizione sia attribuibile al venditore a titolo di colpa, statusche poi la stessa ritiene di poter ravvisare nel Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 17 - comportamento dell’alienante [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, come evidenziato a pag. 24 dell’impugnata sentenza, viene dedotta la presenza di “evidente antropizzazione realizzata dai danti causa della società [OSCURATO:PERSONA] su area appartenente al demanio in quanto sottratta alla sua naturale vocazione di spiaggia”.

22. Il motivo è infondato.

Non c’è stata alcuna omessa pronuncia avendo la Corte territoriale (v. pag. 35 della sentenza) quantificato in soli euro 20.000,00 il danno da rivalsa tenendo conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha goduto dell’intero compendio senza versare alcuna indennità e, dunque,conseguito, in concreto, un surplus di benefici.

Peraltro, questa Corte ha evidenziato (v.

Cass. n. 20877 del 10 ottobre 2011; Cass. n. 23015 del 26 settembre 2018), in tema di evizione, che il compratore, evitto anche in via parziale, ha diritto al risarcimento del danno subito sia per la lesione dell’interesse negativo che per la lesione dell’interesse positivo.

Quanto al primo aspetto, il diritto del compratore al risarcimento del danno, nei limiti dell’interesse negativo, sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del diritto acquistato, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione ed alterando l’equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità che vi sia posto rimedio mediante ripristino della situazione economica dell’acquirente, senza che rilevi in tal caso l’eventuale buona fede del venditore; quanto al secondo profilo, invece, in caso di lucro cessante, l’acquirente, per ottenerne il risarcimento, deve provare non solo il danno subito, ma anche la colpa di parte venditrice.

Orbene, nella specie, neppure si evince quando ed in che termini la colpa del venditore sia stata prospettata.

23. Conclusivamente va accolto, nei termini sopra evidenziati, il decimo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri.

La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, condannandosi gli eredi dei chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in solido, a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese processuali che, nel rapporto con l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro, sono state poste a carico di detta società per il giudizio di primo e di secondo grado.

Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 18 -

24. Il pur limitato accoglimento del ricorso, l’adesione degli eredi Stevanoni ai motivi dal primo al nono del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e comunque la peculiarità dell’intera vicenda oltre che delle questioni trattate, costituiscono motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità sia quanto al rapporto tra l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia quanto al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli eredi Stevanoni.

Nulla, infine, va disposto per le spese dell’Agenzia del Demanio considerato che quest’ultima risulta controricorrente rispetto ai motivi della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da 1 a 9 essendo stata, però, destinataria di pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dinanzi al TSAP con il quale detta Agenzia aveva impugnato la declaratoria di inammissibilità delle domande dalla medesima proposte e chiesto l’accoglimento delle tesi dell’Autorità di Bacino formulate nel ricorso principale.

A fronte di tale iter processuale, non emerge né è prospettato un interesse giuridicamente rilevante in capo all’Agenzia del Demanio (convergente o analogo a quello dell’Autorità di Bacino che è il soggetto istituzionalmente deputato a garantire la realizzazionedelle finalità, riconducibili alla tutela dell’ambiente, espresse, in particolare, dall’art. 63, comma 5, lettere b) e c) del d.lgs. n. 153/2006, della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull’impatto delle attività umane sullo stato delle acque -v.

Corte cost. n. 232 del 2009 - ) , anche solo ai fini di un controricorso adesivo.

25. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez.

Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente.

P.Q.M.

La Corte, a Sezioni Unite, accoglie, per quanto di ragione, il decimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna gli eredi dei chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in solido, a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese processuali che, nel rapporto con l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Ric. 2022 n. 05333 sez.

SU -ud. 07-02-2023 - 19 - Idro, sono state poste a carico di detta soci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 5333-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMA, VIA P.G. [OSCURATO:PERSONA] 47, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AURIA, che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di eredi di [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 2 - in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 1/A, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] D’AMICO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; AUTORITA’ [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 9, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA], in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato; -controricorrenti - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimate - avverso la sentenza n. 192/2021 del [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 7/02/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale [OSCURATO:PERSONA], il quale chiede alle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione di accogliere il decimo e undicesimo motivo di ricorso, per quanto di ragione, e rigettare gli altri. Fatti di causa 1. Il TSAP con sentenza n. 192/2021, in parziale accoglimento del ricorso principale proposto dall’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro, dichiarato inammissibile quello incidentale dell’Agenzia del Demanio, condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento in favore dell’Autorità di Bacino della somma di euro 56.407,14 da rivalutare secondo gli indici ISTAT a far data da ciascuna annualità come specificato in motivazione -“dovendosi idealmente frazionare il relativo importo come sopra indicato per il numero degli anni ai quali si riferisce l’occupazione senza titolo (2003/2013)” - oltre al pagamento, anno per anno, degli interessi compensativi sulle somme anzidette a far data dalla Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 3 - domanda giudiziale e fino al soddisfo e condannava, altresì, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] - al pagamento in favore della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. della complessiva somma, già rivalutata e comprensiva di interessi, di euro 40.000,00 oltre interessi legali dalla domanda e fino al soddisfo. 2. La vicenda traeva origine da un iniziale atto di citazione dinanzi al Tribunale di Brescia con il quale l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro aveva chiesto la condanna della società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. alla somma di euro 62.679,42, a titolo di indennizzo per occupazione senza titolo di aree demaniali lacuali (ad uso scalette, terrapieno e pontile galleggiante), site nel comune di Sirmione del Garda, dall’anno 2003 all’anno 2013. A sostegno delle pretese e della natura demaniale delle aree occupate dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., l’Autoritàversava in atti copiosa documentazione. La società chiamava in giudizio a manleva [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi dell’alienante [OSCURATO:PERSONA] da cui aveva acquistato le aree tramite contratto di compravendita. L’Autorità di Bacino, a seguito di declaratoria di incompetenza del Tribunale di Brescia, riassumeva la causa dinanzi al Tribunale Regionale delle Acque pubbliche di Milano. Quest’ultimo ordinava, ex art. 107 cod. proc. civ., la chiamata in causa dell’Agenzia del Demanio, che si costituiva in giudizio svolgendo una sostanziale adesione alle domande di Autorità di Bacino e concludendo con la domanda di accertamento della demanialità dei beni in contestazione, o di parte di essi. 3. Il Tribunale regionale respingeva le domande dell’Autorità di Bacino rivolte nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e dichiarava inammissibili le domande proposte dall’Autorità del Demanio. In particolare, il TRAP di Milano, quanto alla prospettata occupazione abusiva di aree demaniali lacuali, rilevava che nel ricorso la ricorrente aveva indicato solo la consistenza quantitativa dell’area asseritamente demaniale ma non la consistenza catastale e riteneva che, da quanto emerso nell’istruttoria, le aree indicate dalla ricorrente non insistevano sulla superficie lacustre; inoltre, dalla documentazione prodotta dalla società convenuta, emergeva che Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 4 - alcune aree contestate (quelle ad uso di terrapieno) non avevano natura demaniale, mentre rispetto alle aree “ad uso scalette” l’Autorità non aveva dato prova dell’uso esclusivo da parte della società. 4. L’Autorità di Bacino e l’Agenzia del Demanio impugnavano la decisione dinanzi al TSAP. Quest’ultimo disponeva consulenza tecnica d’ufficio. All’esito,si pronunciava nei termini sopra riportati. In particolare, dichiarava inammissibile l’appello incidentale proposto dall’Autorità del Demanio per violazione degli artt. 335 e 343 cod. proc. civ. (costituzione della parte 20 giorni prima dell’udienza) rilevando che il deposito dell’appello incidentale era avvenuto in data 10.10.2017 per l’udienza originariamente fissata all’[OSCURATO:DATA_NASCITA]. Quanto all’appello principale proposto dall’Autorità di Bacino, evidenziava, sulla base delle risultanze della CTU, che vi era stata una evidente antropizzazione, realizzata dai danti causa della società su area appartenente al demanio, che aveva comportato una sottrazione della stessa alla sua naturale vocazione di spiaggia, tramite la realizzazione di opere a ridosso ed in continuità con la sponda del Lago di Garda (terreno demaniale). Riteneva che il TRAP avesse errato nell’escludere il carattere demaniale del terrapieno e delle aree oggetto della richiesta avanzata dall’Autorità di Bacino, tutte realizzate a ridosso della sponda del Lago di Garda ed asservite dalla proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA] ad aree integrate nella zona esterna destinata dall’albergo ai suoi ospiti, e nell’escludere l’esistenza di elementi per ritenere che l’area in contestazione fosse in quota inferiore a quella di piena ordinaria. Anche l’applicazione del D.M. n. 1170/48 sulla esatta determinazione della quota di piena ordinaria del Lago confermava, a parere del TSAP, la demanialità delle aree contestate. Il TSAP, inoltre, riteneva priva di pregio l’eccezione di usucapione delle aree proposta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per una sdemanializzazione tacita del compendio immobiliare in quanto il possesso di essa da parte dei privati è inidoneo all’acquisto della proprietà per usucapione exart. 822 cod. civ. Riteneva infondata l’eccezione di carenza di legittimazione attiva dell’Autorità di Bacino ai sensi dell’artt. 6, comma 4, e 48 della L.R. Lombardia n. 6/2012 e, quanto alla fruizione esclusiva delle scalette, il TSAP riteneva Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 5 - sufficiente rilevare che le scalette conducono al pontile in uso esclusivo della [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] corretta quantificazione delle somme, il TSAP evidenziava che il provvedimento impugnato aveva indicato in modo specifico i criteri utilizzati per la quantificazione dell’indennizzo richiesto, conformemente all’art. 53, comma 1, L.R. Lombardia n. 6/2012. Disattendeva l’eccezione di prescrizione dei canoni proposta dalla società, ritenendo applicabile la prescrizione decennale che legittima la P.A. a chiedere la reintegrazione della diminuzione patrimoniale subita tramite l’esercizio dell’azione di arricchimento indebito ex art. 2041 cod. civ.: nel caso di specie, l’atto di citazione per condanna all’indennità per occupazione abusiva era del 25.08.2014 e gli atti di costituzione in mora risalivano al 18.11.2013 e al 12.02.2014. Quanto alla misura dell’indennità di occupazione abusiva rilevava che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva mosso contestazioni solo generiche in ordine alla stessa quindi la condannava al ristoro dell’indennità di euro 54.757,26 per il compendio immobiliare di mq. 388,10, di cui mq.18,69 ad uso scalette e mq. 369,41 ad uso terrapieno. Rideterminava l’importo relativo al pontile galleggiante ed alla passerella di collegamento e lo riduceva ad euro 1.649,88 in considerazione dell’accertato pagamento del canone concessorio da parte della società nel periodo 2005 -2013. Conclusivamente condannava la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. al pagamento di complessivi euro 56.407,14. Il TSAP accoglieva, poi, parzialmente le domande formulate dalla società nei confronti dei danti causa (eredi Stevanoni) per l’evizione parziale connessa alla vendita di beni in parte demaniali e per la rivalsa reclamata verso i medesimi soggetti. Quanto all’evizione parziale, stante la limitata estensione della superficie accertata come demaniale (fatto incidente sull’atto negoziale), fissava, rispetto all’importo originario della vendita (lire 500.000.000), il minor prezzo in euro 20.000,00. Quanto alla domanda di rivalsa, riteneva che, a fronte dell’indicata somma di euro 56.407,14, risultata dovuta dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., essa potesse ritenersi fondata in ragione di euro 20.000,00 considerato il beneficio che era derivato Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 6 - alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. dall’utilizzazione esclusiva del compendio immobiliare per le attività connesse all’albergo dalla stessa gestito. 5. Avverso tale sentenza la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha proposto ricorso affidato a undici motivi. 6. Hanno resistito con separati controricorsi: 1) l’Autorità di Bacino (che ha concluso per il rigetto del ricorso; 2) l’Agenzia del Demanio (che ha concluso per il rigetto del ricorso); 2) [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi di [OSCURATO:PERSONA], nonché [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (quest’ultimo, invero, non risultante nell’epigrafe della sentenza del TSAP), quali eredi di [OSCURATO:PERSONA] (che hanno svolto argomentazioni adesive rispetto a quelle della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. quanto ai motivi di ricorso dal primo al nono e chiesto il rigetto dei motivi decimo e undicesimo). 7. Non hanno svolto attività difensiva [OSCURATO:PERSONA](erede di [OSCURATO:PERSONA]) e [OSCURATO:PERSONA] (erede di [OSCURATO:PERSONA]). 8. Il Procuratore Generale ha depositato memoria con la quale ha chiesto accogliersi per quanto di ragione il decimo e undicesimo motivo di ricorso e respingersi gli altri. 9. Hanno depositato memorie la società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e l’Autorità di Bacino. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. denuncia la nullità della sentenza per violazione degli artt. 163 e 342 cod. proc. civ. per inammissibilità dell’appello per difetto di specificità delle censure, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per non aver accolto l’eccezione di inammissibilità dell’appello. Sostiene che la sentenza del TRAP Milano si era basata su due concorrenti motivazioni, non utilmente gravate. In particolare, il Tribunale Regionale delle Acque aveva ritenuto che l’Autorità di Bacino non avesse assolto ai propri oneri deduttivi dei fatti costitutivi della pretesa e che non si potesse dare ingresso a CTU esplorative volte a ricercare, non solo la prova, ma i fatti stessi, neppure allegati. Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 7 - Assume che tale capo di sentenza e la relativa motivazione, da sola sufficiente a sorreggere il contenuto dispositivo della pronuncia, non erano stati oggetto di appello, con conseguente inammissibilità delle ulteriori censure, inidonee ad impedire il rigetto della domanda proposta. Inoltre, il TRAP, con seconda, concorrente, motivazione, aveva ritenuto, in aggiunta, che i documenti prodotti dessero ragione dell’estraneità dei fondi occupati da [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. rispetto all’area demaniale ed alla linea di confine di questa. Anche tale seconda motivazione non era stata, utilmente, censurata. 2. Il motivo è infondato. Esso presenta innanzitutto profili di inammissibilità. Il ricorrente ha, infatti, trascritto il contenuto della sentenza del TRAP ma solo in parte quello dell’appello dell’Autorità di Bacino (pag. 11 e 12 del ricorso per cassazione). Peraltro, a ben guardare, quelle del TRAP non sono state due distinte rationes decidendi inserendosi le stesse in un unico percorso argomentativo evidenziante una sostanziale carenza di allegazione e prova del fatto costitutivo della pretesa (demanialità delle aree) riferendosi, ad avviso del Tribunale, i documenti prodotti dall’Autorità ad altro terreno, non appartenente alla società convenuta. Ed allora, per quanto si rileva dalla sentenza impugnata, l’Autorità di Bacino aveva contrastato, proprio sulla base della documentazione prodotta in giudizio, il mancato riconoscimento della demanialità delle aree occupate dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sostenendo che tale documentazione fosse già in sé dimostrativa della natura demaniale, risultando ivi indicato che l’area in esame costituiva “luogo in origine soggiacente alla quota di piena ordinaria, manomesso con la costruzione di un terrapieno e di un muro di contenimento” ed aveva, altresì, dedotto l’errata valutazione delle risultanze documentali in ordine alla natura demaniale dell’area occupata dalle scalette. Già questi passaggi sono indicativi di una richiesta di revisione, nel complesso, dell’intero impianto argomentativo del TRAP assumendosi, da parte dell’appellante, che contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di prime cure, era stata versata la documentazione giustificativa della pretesa, il che già in sé Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 8 - conteneva una censura relativa al ritenuto mancato assolvimento degli oneri deduttivi sulla stessa incombenti. 3. Con il secondo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per violazione del giudicato interno sui fatti costitutivi, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Critica la sentenza impugnata per violazione del giudicato interno delle questioni dotate di autonomia e non censurate in appello (acquiescenza impropria per impugnazione parziale della sentenza) in quanto l’appellante non ha contestato la ricostruzione seguita dal giudice di primo grado sulla natura dell’area occupata, oltre al fatto che il TSAP -secondo la ricorrente - confonde e sovrapponei due diversi beni demaniali (alveo e spiaggia). 4. Il motivo è infondato per le stesse ragioni di cui al motivo che precede. Nel complesso la sentenza del TRAP era stata, come detto, censurata invocandosi da parte dell’Autorità di Bacino la natura demaniale dell’area. La suddetta posizione assunta nell’atto di appello si poneva, sul piano logico e giuridico, in contrasto con laqualificazione di area riconducibile alla nozione di spiaggia, cioè bene estraneo all’alveo, come compiuta dal giudice di primo grado, escludendo, pertanto, su tale aspetto la formazione delgiudicato. La ricostruzione, in concreto, della situazione sulla base dei documenti richiamati dall’Autorità nell’atto di gravame e la riconducibilità dell’area alla nozione di spiaggia piuttosto che all’alveo come definito dalle quote di piena ordinaria è questione che attiene al merito. 5. Con il terzo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per l’inammissibilità della CTU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata perché fondata sui risultati della CTU, che, a parere della ricorrente, doveva essere dichiarata inammissibile perché esorbitante rispetto ai limiti sia della consulenza deducente sia della consulenza percipiente; in particolare la ricorrente lamenta l’esorbitanza dei poteri del CTU, al quale è stato conferito incarico di ricercare ed acquisire elementi di fatto costitutivi della domanda risarcitoria, e quindi di ricercare elementi sulla natura demaniale del bene, indipendentemente dagli apporti deduttivi e probatori di parte attrice. 6. Il motivo è infondato. Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 9 - La questione della demanialità dell’area era proprio quella oggetto di causa. 7. Con il quarto motivo la ricorrente denuncia la nullità della CTU per l’acquisizione autonoma di documenti attinenti ai fatti principali e nullità della sentenza basata su tali documenti, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Deduce la nullità della CTU in quanto basata su documentazione estranea ai fascicoli ed acquisita senza autorizzazione, con violazione del quesito conferito. 8. Il motivo presenta profili di inammissibilità (non evincendosi dal ricorso nulla circa i quesiti posti al CTU ovvero circa le acquisizioni documentali disposte ovvero effettuate). In ogni caso il motivo è infondato. Questa Corte (ex aliis, Cass. n. 1020 del 19 gennaio 2006; Cass. n. 4729 del 10 marzo 2015; Cass. n. 12921 del 23 giugno 2015; Cass. n. 31886 del 6 dicembre 2019), quanto ai poteri esercitabili dal CTU, aveva affermato cheil consulente non può mai né indagare su questioni non prospettate dalle parti, perché violerebbe il principio che addossa loro l’onere di allegazione dei fatti, ed impedisce al giudice di indagare su questioni non prospettate dai litiganti; né accertare i fatti costitutivi della domanda o dell’eccezione, perché violerebbe il principio che addossa alle parti l’onere della prova (salva l’ipotesi della impossibilità assoluta ed oggettiva, per le parti, di provare quei fatti se non col ricorso alla consulenza tecnica). In tutti e due i casi, poi, ne sarebbe rimasto vulnerato il principio della parità delle parti, giacché la consulenza si sarebbe trasformata in un iniquo repéchage della parte che, per maltalento, avesse trascurato di allegare o provare, nei termini di legge, i fatti dimostrativi del proprio diritto o della propria eccezione. Secondo questo orientamento, al consulente "non compete alcun potere di supplenza" delle parti. Quanto alle conseguenze delle violazioni da parte del consulente del thema decidendumo del principio dispositivo, si era ritenuto (vedi da ultimo Cass. n. 31886/2019 citata) che la stessa determinasse la nullità della consulenza tecnica, da qualificare come nullità a carattere assoluto, rilevabile d’ufficio e non sanabile per acquiescenza delle parti, in quanto le norme che stabiliscono Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 10 - preclusioni, assertive ed istruttorie, nel processo civile sono preordinate alla tutela di interessi generali, non derogabili dalle parti. Invero di recente, in sede di risoluzione di un contrasto e con pronuncia resanell’interesse della legge, ai sensi dell’art. 363, comma 4, cod. proc. civ., questa Corte (Cass., Sez. Un., n. 3086 del 1° febbraio 2022) dis costandosi dalla prospettiva abbracciata, tra le altre dalla citata Cass. n. 31886/2019, ha affermato che, dovendo il CTU procedere nei limiti dei quesiti sottopostigli anche alla investigazione dei fatti accessori, può estendere il proprio giudizio anche ai fatti che, pur se non dedotti dalle parti, siano pubblicamente consultabili, non essendovi ragione di vietare in tal caso al CTU, pur se ne maturi la conoscenza aliunde, di esaminare in guisa di fatti accessori e dunque in funzione di rendere possibile la risposta ai quesiti, i fatti conoscibili da chiunque. Anche quanto alla nullità la più recente pronuncia è coerente con il descritto ruolo del consulente tecnico in rapporto all’attività del giudice. Escluso, quindi, il ricorso alla categoria dell’inammissibilità (più consono all’attività delle parti) o a quella (dagli incerti contorni) dell’inutilizzabilità, l’approdo finale è nel senso della nullità relativa, e ciò in relazione soprattutto allo “snodo cruciale (..) costituito (..) dalla necessità che l’attività consulenziale si svolga nel più fedele e scrupoloso rispetto del contraddittorio delle parti”. Il mancato rispetto del contraddittorio “tecnico” lede, infatti, un interesse delle parti, di cui le stesse possono disporre, non facendone valere la violazione nelle forme e nei tempi di cui all’art. 157, comma 2, cod. proc. civ.”. Ciò sempre che si rimanga nel perimetro dei fatti secondari, dal momento che, ove il CTU finisca per indagare su fatti principali non dedotti dall’attore a fondamento della domanda (e, comunque, non accertabili d’ufficio dal giudice), la nullità non potrà che essere assoluta, “in quanto afferente alla sfera dei poteri legittimamente esercitabili dal giudice” (o suscettibile di essere fatta valere quale motivo di impugnazione, ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ.). Orbene nella specie non sussistono elementi evincibili dal ricorso per ritenere che vi sia stata un’attività per ricercare aliunde quanto rimesso all’onere di allegazione e prova delle parti. Non era stata, infatti, demandata al CTU alcuna indagine esplorativa ma solo la verifica dell’appartenenza al demanio lacuale (come noto comprendente Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 11 - l’alveo, cioè l’estensione coperta dal bacino idrico con le piene ordinarie, e la spiaggia, cioè quei terreni contigui lasciati scoperti dalle acque nel loro volume ordinario, che sono necessari e strumentali al soddisfacimento delle esigenze della collettività di accesso, sosta e transito per trasporto, diporto, esercizio della pesca etc.) dell’area in contestazione che, come detto, aveva costituito l’oggetto di causa. Peraltro, il TSAP è pervenuto alla valutazione della demanialità dell’area considerando non solo le risultanze della CTU ma tutta una serie di elementi fattuali e documentali coordinati (mappe catastali, rilevazioni altimetriche, realizzazione di opere, antropizzazione della zona, connotazione dell’utilizzo delle aree in relazione alla gestione del complesso alberghiero). Si ricorda, altresì, che questa Corte (Cass. n. 21566 del7 ottobre 2020;Cass. n. 6619 del 1° aprile 2015; Cass. n. 12999 del 24 maggio 2013; Cass. 30 luglio 2009 n. 17737; Cass. 5 novembre 1981 n. 5817),con specifico riferimento all’appartenenza di un determinato bene al demanio, ha ritenuto cheil giudice di merito ha il potere-dovere di accertare i caratteri obiettivi con i quali il bene si presenta al momento della decisione, per effetto dei quali esso rientra nella categoria prevista dalla legge. 9. Con il quinto motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza basata su documenti prodotti dal CTP in appello come allegato alle osservazioni alla CTU, in relazione all’art.360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Sostiene che il giudice abbia utilizzato, a fondamento della decisione, allegati della CTP, considerandoli erroneamente come allegati della relazione del CTU, errando, conseguentemente, sul regime giuridico da applicarea tali documenti, che è diverso dal regime previsto per i documenti acquisiti ed utilizzati dal CTU per rispondere al quesito; censura, pertanto, la nullità della sentenza per aver posto a base del proprio convincimento documenti estranei al fascicolo di parte ed illegittimamente acquisiti e valutati. 10. Il motivo presenta profili di inammissibilità (non evincendosi a quali documenti la parte abbia inteso riferirsi) ed è comunque infondato per le stesse ragioni evidenziate con riguardo al motivo precedente. 11. Con il sesto motivo la ricorrente deduce la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sullo scostamento dalle conclusioni del CTU, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 12 - Sostiene che il TSAP sia incorso in tale nullità in quanto ha ritenuto non necessarie ulteriori acquisizioni tecniche/scientifiche e considerato sufficienti - al fine di dichiarare la demanialità del bene - i dati indicati nella relazione dal CTU, nonostante il consulente tecnico avesse concluso indicando la necessità di ulteriori indagini per una risposta tecnica esaustiva. 12. Il motivo è infondato. Rientra nell’ambito della discrezionalità del giudice disattendere le conclusioni del CTU o disporre integrazioni dell’elaborato peritale, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione (ora nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, cod. proc. civ.), che il giudice dia conto delle ragioni di tale scelta. Nello specifico, si evince dalla sentenza impugnata che il CTU, al fine di rispondere correttamente al quesito postogli, aveva prospettato la necessità di effettuare un’indagine distruttiva (non invasiva) mediante scavi in sezione di trincee per identificare la stratigrafia e la quota del terreno naturale prima della costruzione del muro di protezione e dell’eventuale riempimento a tergo per la formazione del terrapieno. Sul punto il TASP ha ritenuto, però, irrilevanti ai fini della verifica di demanialità, i richiesti saggi di scavo da parte del CTU, ritenendo che tale demanialità risultasse in maniera sufficiente dagli elementi già acquisiti in giudizio, ed evidenziato che l’attività di antropizzazione compiuta ed emergente dalle riproduzioni fotografiche allegate all’elaborato peritale rendeva evidente la sottrazione di aree poste in continuità con il tratto spondale dei terreni demaniali antistanti lo specchio del lago e, dunque, per loro conformazione aventi naturale vocazione di spiaggia. Tale valutazione esclude ogni carenza motivazionale nei termini prospettati dallaricorrente. 13. Con il settimo motivo la ricorrente denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sulla natura demaniale del bene, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata perché confonde il bene dell’alveo con il bene della spiaggia, che hanno presupposti differenti (come affermato dalla stessa sentenza impugnata) ma che, a parere della società, vengono sovrapposti e confusi nel percorso motivazionale della sentenza. Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 13 - 14. Il motivo è infondato. La motivazione della sentenza impugnata non è apparente, illogica o perplessa essendo tutto l’impianto argomentativo orientato a dare contezza dell’accertata natura demaniale dell’area. Ed infatti, ad avviso del TSAP, a prescindere dallacollocazione dei terreni al di sopra o al di sotto della quota delle piene ordinarie del lago di Garda -la cui quota altimetrica è determinata dal D.M. del Ministero dei lavori pubblici del 20 agosto 1948, n. 1170 -, la loro demanialità può essere desunta anche aliunde, sulla base dell’interpretazione degli atti di proprietà e della valutazione globale del quadro probatorio. Così, nello specifico, partendo dal concetto di demanialità di cui agli artt. 822 e 823 cod. civ., il TSAP ha ritenuto che gli elementi evidenziatidal CTU - pagg. 17 e 18 della sentenza impugnata, punti a), b), c) e d) -deponessero univocamente per la natura demaniale delle aree in contestazione, natura che permaneva nonostante gli interventi realizzati nell’ambito delle complessive trasformazioni della zona immediatamente a monte. 15. Con l’ottavo motivo la ricorrente denuncia la nullità della sentenza per motivazione apparente, illogica e perplessa sull’integrazione dei requisiti dell’arricchimento senza causa e sulla quantificazione della pretesa, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver “combinato”, ai fini della quantificazione indennitaria, la disciplina prevista dall’art. 2041 cod. civ., posta a fondamento della pretesa senza verificare la sussistenza degli elementi costitutivi richiesti dalla norma, con la disciplina prevista dall’art. 53 L.R. Lombardia n. 6/2012, utilizzata per stabilire il quantumrisarcitorio. 16. Il motivo è infondato. Anche in questo caso la motivazione, sul punto, non è apparente, né illogica o perplessa. Il TSAP ha richiamato, infatti, quanto già affermato da questa Corte circa la possibilità per la P.A., in caso di persistente utilizzazione di un bene demaniale da parte del concessionario, dopo la scadenza della concessione, di avvalersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà -senza ricorrere ai poteri autoritativi di tutela, di cui pure è titolare - con conseguente devoluzione delle relative controversie alla giurisdizione ordinaria, presso la quale l’[OSCURATO:PERSONA]. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 14 - stessa può altresì esercitare l’azione di arricchimento indebito exart. 2041 cod. civ. al fine di ottenere un indennizzo adeguato (così Cass., Sez. Un., n. 12313 del 18 novembre 1992). Inoltre, dopo un percorso argomentativo complessivamente e chiaramente deponente per l’esistenza, nello specifico, oltre al pregiudizio per l’Autorità di Bacino (che non aveva percepito i canoni) e all’arricchimento dell’occupante abusivo (che aveva la fruizione esclusiva delle aree ricadenti nel Lago di Garda -si pensi alle scalette conducenti al pontile in uso esclusivo alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. - ed accertate come demaniali senza aver corrisposto i canoni), della correlazione fra i suddettielementi e della mancanza di una giusta causa, ha evidenziato che l’Autorità, “ben lungi dal rivendicare la proprietà demaniale di aree per conto del demanio”, si è limitata a quantificare l’indennizzo richiesto utilizzando i criteri di cui all’art. 53, comma 1, della L.R. Lombardia n. 6 del 2012. Trattasi di motivazione che certamente risponde al minimo costituzionale ai sensi del novellato art. 360, n. 5, cod. proc. civ. Né si rinviene la violazione della norma sostanziale denunciata nel corpo del motivo. 17. Con il nono motivo la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione dell’art. 53 L.R. Lombardia n. 6/2012 e dell’art. 12 disp. sulla legge in generale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Censura la sentenza impugnata per aver applicato al caso di specie di occupazione abusiva di bene demaniale contestata e non riconosciuta l’art. 53 della L.R. Lombardia n. 6/2012, che, invece, disciplina, con sistema derogatorio speciale, i diversi casi in cui il pagamento sia chiesto dallo stesso soggetto occupante. 18. Il motivo è infondato. Nello specifico non vi è stata una quantificazione della pretesa in applicazione dei canoni secondo la disciplina della legge regionale ma quest’ultima è stata richiamata al solo scopo di individuare un criterio di riferimento per la determinazione dell’indennizzo adeguato. 19. Con il decimo motivo (in subordine, in caso di rigetto dei primi otto motivi - che, in realtà, sono nove - ) la ricorrente denuncia la violazione/falsa applicazione degli artt. 1480, 1483 e 1484 cod. civ. per la limitazione Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 15 - dell’obbligazione del dante causa ad una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare in ragione della perdita della proprietà, in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. Rileva che il TSAP ha condannato i danti causa della società ad una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare ed ha escluso da tale somma le spese legali da rimborsare all’attore, in violazione del comma 2 dell’art. 1483 cod. civ.; denuncia, altresì, la violazione delle norme sull’evizione parziale, che prevedono - a garanzia dell’evizione - il cumulo della riduzione del prezzo con la restituzione dei frutti e delle spese, oltre al risarcimento del danno. 20. Il motivo è solo parzialmente fondato. Quanto al riconoscimento di una somma inferiore a quella che l’evitto è tenuto a pagare, va osservato che a pag. 34 della sentenza impugnata vi è una valutazione congrua nella quantificazione del relativo importo, essendosi evidenziata sia la misura davvero marginale della superficie interessata dalla natura demaniale delle particelle oggetto di pretesa da parte dell’Autorità di Bacino - rispetto alla complessiva superficie - , e al complessivo importo, della originaria vendita sia il godimento della assai limitata porzione di area di cui la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha potuto usufruire proprio in relazione all’atto negoziale. Quanto all’ulteriore doglianza, si osserva innanzitutto che, nello specifico, la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. aveva formulato specifica domanda di evizione parziale ai sensi dell’art. 1484 cod. civ. cui si applicano le disposizioni dell’art. 1480 cod. civ. e dell’art. 1483, comma 2, cod. civ., prevedente l’obbligo di rimborso delle spese di lite. In sede di appello, come evidenziato anche dagli eredi Stevanoni nella memoria, la società, in presenza di un fatto che aveva reso operante la garanzia, aveva fatto esplicito riferimento ai “costi sostenuti per la lite” ma ciò non integra una domanda nuova stante come detto il richiamo contenuto dell’art. 1484 cod. civ. alla previsione di cui all’art. 1483, comma 2. Orbene, la Corte non ha tenuto conto del fatto che una specifica voce di danno evizionale è, appunto, rappresentata dalle spese legali sostenute dal compratore nella difesa contro il terzo evincente e delle spese pagate a quest’ultimo. La formula letterale della norma menziona, più esattamente, le somme rimborsate all’attore e le spese fatte dal compratore “per la denunzia della Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 16 - lite”. Ma il fondamento della pretesa di rimborso non consente di escludere dal diritto al rimborso le spese fatte per la lite stessa, trattandosi di un effetto dannoso tipicamente conseguente all’inadempimento dell’impegno traslativo. Questa Corte ha, sul punto, affermato (v. Cass., n. 21625 del 12 ottobre 2009) che in caso di evizione parziale, qualora sia accertato il fatto che rende operante la relativa garanzia, all’acquirente, convenuto in giudizio, compete, ai sensi degli artt. 1483, secondo comma, e 1484 cod. civ., nei confronti del venditore chiamato in garanzia, il diritto al rimborso delle spese giudiziarie sopportate e di quelle che, a sua volta, abbia dovuto rimborsare al terzo vittorioso; tale diritto compete all’acquirente chiamante in garanzia anche nel caso in cui il giudice gli abbia negato la tutela risarcitoria per la carenza delle restanti condizioni e, segnatamente, per non essere stata fornita la prova del danno in concreto subito per effetto dell’evizione stessa. 21. Con l’undicesimo motivo (sempre in subordine, in caso di rigetto dei primi otto motivi - che, come detto, in realtà, sono n ove - ) la ricorrente denuncia violazione/falsa applicazione degli artt. 1476, 1480, 1484 cod. civ., anche in combinato disposto con l’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.; nullità della sentenza per carenza di motivazione sulla negazione del risarcimento del danno, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. Denuncia la mancata pronuncia del TSAP sulla domanda di risarcimento del danno richiesto dalla società nei confronti degli eredi della propria dante causa, risarcimento che si sarebbe aggiunto all’ammontare dei canoni e/o degli indennizzi da occupazione illegittima che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. era stata condannata a pagare all’Autorità di Bacino, nonostante l’allegazione del contratto di compravendita e dell’inadempimento di controparte. Assume che il TSAP, nell’accogliere parzialmente la domanda di garanzia, nulla ha detto in ordine al risarcimento dei danni subiti, stimati in euro 145.200,00 dal geom. Perini, CTP di [OSCURATO:PERSONA], nella propria relazione del 21.11.2016 (doc. 2-3 del fascicolo di cassazione). Sul punto, la ricorrente fa espresso richiamo al principio giurisprudenziale tale per cui, oltre al c.d. interesse contrattuale negativo, va riconosciuto al compratore evitto anche il risarcimento dell’interesse positivo per il caso in cui l’evizione sia attribuibile al venditore a titolo di colpa, statusche poi la stessa ritiene di poter ravvisare nel Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 17 - comportamento dell’alienante [OSCURATO:PERSONA] nel momento in cui, come evidenziato a pag. 24 dell’impugnata sentenza, viene dedotta la presenza di “evidente antropizzazione realizzata dai danti causa della società [OSCURATO:PERSONA] su area appartenente al demanio in quanto sottratta alla sua naturale vocazione di spiaggia”. 22. Il motivo è infondato. Non c’è stata alcuna omessa pronuncia avendo la Corte territoriale (v. pag. 35 della sentenza) quantificato in soli euro 20.000,00 il danno da rivalsa tenendo conto del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. ha goduto dell’intero compendio senza versare alcuna indennità e, dunque,conseguito, in concreto, un surplus di benefici. Peraltro, questa Corte ha evidenziato (v. Cass. n. 20877 del 10 ottobre 2011; Cass. n. 23015 del 26 settembre 2018), in tema di evizione, che il compratore, evitto anche in via parziale, ha diritto al risarcimento del danno subito sia per la lesione dell’interesse negativo che per la lesione dell’interesse positivo. Quanto al primo aspetto, il diritto del compratore al risarcimento del danno, nei limiti dell’interesse negativo, sorge in conseguenza del mero fatto della perdita del diritto acquistato, facendo venir meno la ragione giustificatrice della controprestazione ed alterando l’equilibrio del sinallagma funzionale, con la conseguente necessità che vi sia posto rimedio mediante ripristino della situazione economica dell’acquirente, senza che rilevi in tal caso l’eventuale buona fede del venditore; quanto al secondo profilo, invece, in caso di lucro cessante, l’acquirente, per ottenerne il risarcimento, deve provare non solo il danno subito, ma anche la colpa di parte venditrice. Orbene, nella specie, neppure si evince quando ed in che termini la colpa del venditore sia stata prospettata. 23. Conclusivamente va accolto, nei termini sopra evidenziati, il decimo motivo di ricorso e vanno rigettati gli altri. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto e, non essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito, condannandosi gli eredi dei chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in solido, a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese processuali che, nel rapporto con l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro, sono state poste a carico di detta società per il giudizio di primo e di secondo grado. Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 18 - 24. Il pur limitato accoglimento del ricorso, l’adesione degli eredi Stevanoni ai motivi dal primo al nono del ricorso della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e comunque la peculiarità dell’intera vicenda oltre che delle questioni trattate, costituiscono motivi per disporre l’integrale compensazione delle spese del presentegiudizio di legittimità sia quanto al rapporto tra l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Idro e la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. sia quanto al rapporto tra la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e gli eredi Stevanoni. Nulla, infine, va disposto per le spese dell’Agenzia del Demanio considerato che quest’ultima risulta controricorrente rispetto ai motivi della ricorrente [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. da 1 a 9 essendo stata, però, destinataria di pronuncia di inammissibilità dell’appello incidentale proposto dinanzi al TSAP con il quale detta Agenzia aveva impugnato la declaratoria di inammissibilità delle domande dalla medesima proposte e chiesto l’accoglimento delle tesi dell’Autorità di Bacino formulate nel ricorso principale. A fronte di tale iter processuale, non emerge né è prospettato un interesse giuridicamente rilevante in capo all’Agenzia del Demanio (convergente o analogo a quello dell’Autorità di Bacino che è il soggetto istituzionalmente deputato a garantire la realizzazionedelle finalità, riconducibili alla tutela dell’ambiente, espresse, in particolare, dall’art. 63, comma 5, lettere b) e c) del d.lgs. n. 153/2006, della difesa del suolo, della lotta alla desertificazione, della tutela delle acque e gestione delle risorse idriche, del controllo sull’impatto delle attività umane sullo stato delle acque -v. Corte cost. n. 232 del 2009 - ) , anche solo ai fini di un controricorso adesivo. 25. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, deve darsi atto, ai fini e per gli effetti precisati da Cass., Sez. Un., n. 4315/2020, della ricorrenza delle condizioni processuali previste dalla legge per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto dallaricorrente. P.Q.M. La Corte, a Sezioni Unite, accoglie, per quanto di ragione, il decimo motivo di ricorso e rigetta gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, condanna gli eredi dei chiamati in causa [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tutti in solido, a restituire alla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. le spese processuali che, nel rapporto con l’Autorità di [OSCURATO:PERSONA] di Garda e Ric. 2022 n. 05333 sez. SU -ud. 07-02-2023 - 19 - Idro, sono state poste a carico di detta soci
Sentenza Cassazione n. 18829/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris