CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 12674/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 26/09/2024 della Corte di appello di Catania; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento senza rinvio del provvedimento impugnato. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza di cui in epigrafe la corte di appello di Catania dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto avverso la sentenza del 21.6.2024 del tribunale di Catania con cui [OSCURATO:PERSONA] era stato condannato in ordine al reato ex art. 73 comma 5 del DPR 309/90 per mancanza della dichiarazione o elezione di domicilio dell'imputato ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio. 2. Avverso la predetta ordinanza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione mediante il suo difensore, deducendo il vizio di violazione di legge e di omessa motivazione rispetto alla disposta dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto . 3. Il ricorso è inammissibile. La cd. legge Nordio (114/2024) ha abrogato il comma 1-ter dell'art. 581 c.p.p., mentre al comma 1-quater, dopo le parole "del difensore" sono state inserite le parole "di ufficio". Essa non ha previsto alcuna norma transitoria, tesa a disciplinare la sorte delle impugnazioni proposte prima dell'entrata in vigore delle modifiche. Ne consegue che le impugnazioni proposte •nella vigenza dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581 c.p.p., come introdotti dal d. Igs. n. 150/2022, continuano ad essere valutate, sotto il profilo della loro ammissibilità, alla stregua di tali disposizioni, secondo un orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità e che trova la sua ratio nel principio tempus regit actum che normalmente regola la successione nel tempo delle leggi processuali penali. Invero le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno stabilito, con indirizzo cui occorre uniformarsi, come emerge dall'informazione provvisoria n. 15 in ordine alla decisione di cui alla udienza del 24,.10.2024, che "la disciplina contenuta nell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. - abrogata dalla legge 9 agosto 2024, n. 114, in vigore dal 25 agosto 2024 - continua ad applicarsi alle impugnazioni proposte sino al 24 agosto 2024"; "la previsione ai sensi dell'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen. deve essere interpretata nel senso che è sufficiente che l'impugnazione contenga il richiamo espresso e specifico ad una precedente dichiarazione o elezione di domicilio e alla sua collocazione nel fascicolo processuale, tale da consentire l'immediata e inequivoca individuazione del luogo in cui eseguire la notificazione". Deve ritenersi che anche le impugnazioni per le quali ricorre la fattispecie sussunta nell'art. 581 comma 1 quater e promosse prima della novella sopra citata debbano trovare disciplina secondo la previsione del comma 1 quater anteriore alla novella, così che tale è la normativa di riferimento per l'atto proposto dall'attuale ricorrente, siccome giudicato in primo grado quale imputato assente. Per completezza va anche ricordato che questa Suprema Corte ha anche già precisato che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi 1-ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali disposizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano depositati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'esercizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed accessoria facoltà riconosciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabilità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il vizio di violazione di legge. (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). Con specifico riferimento al caso di specie, dunque, corretta appare la decisione della corte che, al di là del formale riferimento al comma 1 ter dell'art.581 cod. proc. pen. invece che 1 quater relativo al giudizio celebratosi in assenza, ha coerentemente rilevato l'assenza della prescritta dichiarazione o elezione di domicilio come del resto emerge dall'allegata procura a proporre appello conferita dal ricorrente. Va del resto ricordato, alla luce del diverso parere formulato sulla questione qui in esame dal Procuratore Generale, che ai fini dell'individuazione del regime applicabile in materia di impugnazioni, ove si succedano nel tempo diverse discipline e il passaggio dall'una all'altra non sia espressamente regolato con disposizioni transitorie, l'applicazione del principio "tennpus regit actum" impone di far riferimento al momento di emissione del provvedimento impugnato e non a quello della proposizione dell'impugnazione. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato con rinvio la decisione con cui i giudici d'appello avevano ritenuto inammissibile la richiesta di conversione della pena detentiva breve in pena pecuniaria perché non proveniente dall'imputato personalmente o da difensore munito di procura speciale, in quanto tali condizioni sono state previste dal d.lgs. 19 marzo 2024, n. 31, entrato in vigore successivamente alla proposizione dell'atto di appello). (Sez. 2, n. 1187 del 21/11/2024, dep. 2025, De, Rv. 287425 - 02). A maggior ragione la novella legislativa del comma 1 quater citato, successiva al provvedimento impugnato con il ricorso in esame, non puo' essere fatta valere, dunque, al momento della presente decisione di questa Corte come in sostanza sostenuto dal P.G. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro seimila in