CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 19 febbraio 2021
Cassazione n. 47129/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; n [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 19/2/2021, la Corte di appello di Bari, in qualità di giudice dell'esecuzione, ha rigettato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], la richiesta di riconoscimento in executivis della continuazione in relazione agli episodi criminosi oggetto delle sentenze di condanna pronunciate: 1) dalla Corte di appello di Lecce, sezione distaccata di Taranto in data 15/3/2016, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011, commesso il 24/4/2014; 2) dalla Corte di appello di Bari, avente ad oggetto il reato di cui all'art. 75, comma 2, commesso dal 5/3/2013 al 28/6/2013. Secondo il Giudice dell'esecuzione, infatti, le condotte de quibus dovevano ritenersi «solo in parte omogenee»; e il lasso temporale tra gli episodi indicati, con uno iato tra il giugno 2013 e il maggio 2014, doveva ritenersi di «non di poca rilevanza». 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione lo stesso Giannico, per mezzo del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen in riferimento alla rilevanza accordata al lasso temporale tra le condotte criminose ascritte a Giannico. In questo modo, la Corte territoriale non avrebbe applicato correttamente l'art. 81 cod. pen., che al secondo comma prevede la possibilità di riconoscere il reato continuato per chi commette, anche in tempi diversi, più violazioni della medesima norma penale. Pertanto, considerato che le violazioni in questione sarebbero state effettuate nel corso della applicazione della medesima misura di prevenzione e riguarderebbero tutte il mancato rientro nell'orario disposto nel decreto applicativo, il primo Giudice avrebbe dovuto riconoscere il vincolo della continuazione tra i vari episodi, ricorrendo gli elementi di fattispecie ulteriori rispetto a quello concernente il mero dato temporale. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione per travisamento del fatto risultante dal testo della ordinanza impugnata e dal testo della sentenza n. 1788/14 del Tribunale di Taranto. La ordinanza impugnata riterrebbe che le condotte siano omogenee soltanto in parte, atteso che «il dover rincasare prima delle 22.00» sarebbe «sicuramente disomogenea rispetto all'allontanamento dal comune di residenza». In realtà, anche nel caso della condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Taranto (relativa all'episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) si tratterebbe di un mancato rientro nell'orario stabilito dal Giudice competente. Infatti, a pagina 1 della motivazione della sentenza n. 1788/14 si darebbe atto che Giannico non aveva cambiato il comune di residenza rispetto alla disposizione impartitagli dal Tribunale, ma era stato autorizzato, con decreto del 26/3/2014 a trasferire il domicilio a [OSCURATO:PERSONA] presso la Comunità "Airone", e, poi, con successivo provvedimento del 21/5/2014 a trasferire nuovamente il domicilio a Gioia del Colle, essendo venuta meno la volontà del soggetto di permanere in comunità. Pertanto, in entrambi i casi, il ricorrente avrebbe violato l'obbligo di rientrare presso la propria abitazione entro l'orario prescritto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Muovendo dall'analisi del primo motivo, osserva preliminarmente il Collegio che la continuazione presuppone l'anticipata e unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente dell'imputato nella loro specificità, almeno a grandi linee; situazione ben diversa da una mera inclinazione a reiterare nel tempo violazioni della stessa specie, anche se dovuta a una determinata scelta di vita o a un programma generico di attività delittuosa da sviluppare nel tempo secondo contingenti opportunità. A tal fine, il giudice dell'esecuzione, non diversamente da quanto avviene nel processo di cognizione, è chiamato a compiere una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità spazio-temporale, le singole causali, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, non essendo sufficiente valorizzare la presenza di taluno di tali indici se i successivi reati risultino comunque frutto di determinazione estemporanea (così Sez. U, n. 28659 del 18/5/2017, Gargiulo, Rv. 270074). 2.1. Tanto premesso, rileva il Collegio che il provvedimento impugnato ha sottolineato, coerentemente con la delineata cornice di principio, come nella specie dovesse ritenersi che la determinazione criminosa relativa ai vari episodi sfuggisse a una programmazione unitaria, risultando gli stessi commessi a distanza temporale non ravvicinata e considerata la disomogeneità delle condotte. 2.2. A fronte di tale motivazione, congrua e logica, che ha fatto corretta applicazione di consolidate massime tratte dall'esperienza giudiziaria (secondo cui il considerevole iato temporale intercorrente tra condotte di violazione di prescrizioni diverse rende inverosimile che, al momento della prima inosservanza, possa essere stata deliberata, sia pure nelle linee generali, la seconda), il ricorso si è limitato ad affermare, in maniera sostanzialmente aspecifica, che il mero dato temporale non può giustificare il mancato riconoscimento della continuazione, in questo modo confrontandosi solo in apparenza con il ragionamento articolato dal Giudice dell'esecuzione. 3. 'Quanto, poi, al secondo motivo di doglianza, le considerazioni difensive sono, oltre che versate in fatto, comunque generiche. Rileva, infatti, il Collegio che quand'anche fosse fondata la tesi secondo cui Giannico sarebbe stato autorizzato a spostare, reiteratamente, il proprio domicilio, in ogni caso essa non risponderebbe all'insuperabile rilievo secondo cui la natura della violazione, unitamente alla notevole distanza temporale tra i relativi episodi, rende del tutto inverosimile, in assenza di specifici elementi di segno contrario, nemmeno dedotti dalla difesa e in ogni caso non acquisiti al procedimento, una originaria deliberazione unitaria. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della cassa delle ammende, equitativamente fissata in 3.000,00 euro. [OSCURATO:PERSONA] Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla cassa delle ammende. Così deciso in data 8/9/2021 [OSCURATO:PERSONA] .g iere estensore Il Presidente L